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Decreto Ministeriale 28 agosto 1996
(in Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 237). -- Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto. Preambolo
Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e in particolare l'art. 126; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visti i decreti ministeriali 1º dicembre 1989, 19 dicembre 1990, 3 ottobre 1994 riguardanti la pesca del novellame da consumo; Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1992, 7 gennaio 1993, 9 novembre 1994 concernenti la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria; Ritenuta l'opportunità di dare carattere di uniformità alla disciplina della pesca in questione; Considerata l'esigenza di disciplinare la materia con norme finalizzate a coniugare l'esigenza della salvaguardia dell'ecosistema marino e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare; Considerato che è in corso la sperimentazione condotta dal consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno e dell'istituto di zoologia dell'Università di Genova sulla pesca del rossetto con l'attrezzo sciabica con termine 31 maggio 1997; Considerata pertanto l'opportunità di prorogare il regime sperimentale previsto dai decreti ministeriali 18 novembre 1992, 7 gennaio 1993, 9 novembre 1994 dianzi citati; Sentiti la commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 22 luglio 1996;
Decreta:
Articolo 1
1. Nei compartimenti marittimi, in cui è esercitata per consuetudine, è autorizzata la pesca professionale del novellame di sarda, alice e alaccia, nonchè del rossetto (Aphia minuta) per un periodo non superiore a giorni sessanta nell'arco temporale intercorrente dal 1º dicembre al 30 aprile di ciascun anno, senza limiti di distanza dalla costa, per le navi di stazza lorda non superiore a 10 TSL e potenza motrice non superiore a 100 HP.
2. Possono essere autorizzate unità con caratteristiche di stazza e potenza motrice superiori a quelle di cui al precedente comma 1, i cui armatori, negli anni precedenti, abbiano già ottenuto e utilizzato la relativa autorizzazione.
3. Sulla base della consistenza delle risorse pescabili per ciascun anno e per ciascun compartimento, il periodo autorizzato è fissato dal Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare entro il 31 ottobre.
4. L'autorizzazione prevista dal presente decreto non è rilasciata all'armatore che non abbia ottenuto anche per un solo anno la medesima autorizzazione.
5. L'autorizzazione può essere anche rilasciata a cooperative di pesca che abbiano avuto in armamento imbarcazioni di armatori in possesso del requisito di cui al precedente comma 1.
6. L'autorizzazione può essere anche rilasciata ad armatori che abbiano avuto in armamento, per successione mortis causa, imbarcazioni di armatori in possesso del requisito di cui al precedente comma 1.
7. Il numero di imbarcazioni, per le quali l'armatore abbia in precedenza ottenuto e utilizzato l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, non può variare in aumento. Può essere consentita la sostituzione di un'imbarcazione già autorizzata nell'anno precedente, a condizione che la nuova unità abbia pari stazza e potenza motore e che l'armatore richieda espressamente tale sostituzione nella istanza di cui al successivo art. 4.
Articolo 2
1. Per la cattura del bianchetto e del rossetto possono essere usati esclusivamente i seguenti attrezzi: reti da traino, sciabiche e reti a circuizione. Le maglie delle reti impiegate devono avere un'apertura non inferiore a 5 mm e devono essere prive di denti, catene o qualsiasi altro artificio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento.
2. Per effetto dell'attività di pesca nel periodo di cui al comma 1 del precedente art. 1 sono consentiti la detenzione, il trasporto ed il commercio del bianchetto e del rossetto.
Articolo 3
1. La pesca di cui all'art. 1 del presente decreto può essere esercitata dalle ore 4 alle ore 18 dei giorni feriali, compresi quelli di fermo tecnico, con esclusione in ogni caso dei giorni festivi.
2. E' consentita la pesca nelle ore notturne se effettuata con attrazione luminosa e reti a circuizione.
Articolo 4
1. Le domande di autorizzazione alla pesca di cui al presente decreto, redatte secondo lo schema in allegato A su carta da bollo e corredate dei prescritti documenti, debbono essere indirizzate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Qualora il suddetto termine venga a scadere in un giorno festivo, il medesimo si intende protratto al primo giorno feriale immediatamente successivo.
3. La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione in indirizzo, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
4. La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente o da mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nelle domande nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
6. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata oltre i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto l'interessato allega alla domanda copia della ricevuta del conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento dell'onere per la pesca speciale, previsto dal comma 1 dell'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, relativo alla scadenza immediatamente precedente l'anno in cui è presentata la domanda.
Articolo 5
1. Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve annotare sul modulo allegato B al presente decreto i dati concernenti le quantità di bianchetto pescate, le giornate di pesca, nonchè le zone ove la pesca stessa è sata praticata.
2. Il modulo deve essere consegnato alla fine di ciascun mese di pesca alla capitaneria di porto competente, che provvederà ad inoltrarlo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e acquacoltura. La mancata segnalazione dei dati anche se negativi comporterà, oltre alla revoca dell'autorizzazione, il mancato rinnovo di essa per le successive campagne di pesca.
Articolo 6
1. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 7
1. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di pesca marittima nelle acque territoriali, compresa la pesca del novellame da consumo e del rossetto.
Articolo 8
1. Sono abrogati i decreti ministeriali: 1º dicembre 1989; 19 dicembre 1990 e 3 ottobre 1994.
Articolo 9
1. Il regime sperimentale della pesca del rossetto nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria, previsto dai decreti ministeriali 18 novembre 1992, 7 gennaio 1993 e 9 novembre 1994, è prorogato fino alla campagna di pesca 1996-97.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Allegato unico
(Sono omessi gli allegati).
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Antonio Raffone |