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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante regolamento di esecuzione della citata legge n. 963/1965;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 riguardante le modalità per l'iscrizione nel registro dei pescatori e la disciplina della pesca sportiva e di quella subacquea;
Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1987, n. 249 concernente le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l'art. 17 in materia di pesca sportiva;
Ritenuta la necessità di provvedere al rilevamento della consistenza dell'attività di pesca sportiva in mare regolata dalla pertinente normativa regionale, nazionale e comunitaria, anche in vista di assicurarne la compatibilità con lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi oggetto di pesca;
Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Decreta:
Art. 1
1. In attuazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 in premessa citato è promossa la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare. A detti fini chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare comunica l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
2. La comunicazione ha validità triennale e contiene i dati e le informazioni di cui al modello allegato al presente decreto.
3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata dall'interessato, anche per il tramite delle associazioni di settore, on-line attraverso il sito internet www.politicheagricole.gov.it, ovvero presso l'Autorità Marittima.
Art. 2
1. Il pescatore sportivo o ricreativo esibisce l'attestazione dell'invio della comunicazione, di cui all'art. 1, comma 1.
2. Il pescatore sportivo o ricreativo che, al momento del controllo, non presenti l'attestazione di cui al precedente comma, deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall'accertamento la comunicazione di cui all'art. 1 ovvero presentare, all'autorità che ha effettuato il controllo, l'attestazione della comunicazione già effettuata.
3. In materia di controllo e sanzioni si applicano le disposizioni normative vigenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pescatori ricreativi che effettuano l'attività di pesca da terra. (3)
5. Nel periodo intercorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l'attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore a sei metri. (3)
(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.M. 15 luglio 2011, a decorrere dal 12 ottobre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.M. 15 luglio 2011.
Art. 3
1. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Antonio Raffone