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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 219 - 301Libro primo Dell' ordinamento amministrativo della navigazione Titolo IV Del personale marittimo Capo I Disposizioni generali per l' immatricolazione della gente di mare Art. 219 - Matricole 1. Le matricole nelle quali a termini dell' articolo 118 del codice è iscritta la gente di mare sono conformi al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Per le tre categorie della gente di mare di cui all' articolo 115 del codice le matricole sono tenute separatamente. 3. Le matricole delle gente di mare di prima e di seconda categoria sono tenute da tutti gli uffici di compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal ministro dei trasporti e della navigazione. 4. Le matricole della gente di mare di terza categoria sono tenute da tutti gli uffici marittimi, nonché dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici consolari autorizzati dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 220 - Libretto di navigazione 1. Il libretto di navigazione è conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il libretto di navigazione è l' unico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di mare di terza categoria tale abilitazione è limitata esclusivamente all' esercizio del traffico locale e della pesca costiera. Il libretto di navigazione vale anche, a tutti gli effetti di legge, come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matrciole della gente di mare a bordo della navi e dei galleggianti. 3. Il libretto di navigazione, rilasciato nelle forme prescritte dal presente regolamento, è documento di identità personale e vale come passaporto per le esigenze connesse con l' esercizio della professione marittima; ha anche lo stesso valore nei casi stabiliti da leggi e regolamenti speciali. 4. Le norme per il coordinamento del libretto di navigazione con quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali interessate. Art. 221 - Rilascio del libretto Il libretto di navigazione è rilasciato dal capo dell' ufficio di iscrizione ed è da questi consegnato, all' atto del primo imbarco dell' iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo dell' ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa. Art. 222 - Annotazioni sul libretto 1. Sul libretto di navigazione sono riprodotte le annotazioni della matricola. 2. Non sono annotate le condanne per reati marittimi o comuni, eccettuate le condanne per diserzione. Sono invece annotati i provvedimenti di interdizione o di sospensione dai titoli o dalla professione marittima e quelli di inibizione dell' esercizio della professione stessa. 3. Trascorsi cinque anni senza che il marittimo abbia subito altri provvedimenti della natura di quelli indicati nel comma precedente, si procede alla cancellazione delle annotazioni sul libretto di navigazione, che verrà sostituito. Art. 223 - Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco 1. Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco devono essere effettuate sul libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca. 2. Le annotazioni devono indicare il luogo e la data dell' imbarco; la qualifica con la quale il marittimo è arruolato; il tipo, il nome, il tonnellaggio, l' ufficio e il numero di iscrizione della nave; il numero e la serie del ruolo di equipaggio; il luogo e la data di sbarco con l' indicazione del motivo dello sbarco stesso, nonché della specie della navigazione compiuta. Art. 224 - Modalità delle annotazioni Le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall' ufficiale o da altro funzionario dell' ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d' ufficio e la menzione della propria qualifica. Art. 225 - Rilascio di un nuovo libretto 1. L' ufficio di iscrizione rilascia un nuovo libretto di navigazione quando consti o si abbiano sufficienti indizi della perdita o della distruzione del precedente. In ogni caso, è sempre in facoltà degli uffici di porto di munire i richiedenti di un foglio provvisorio, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, valevole fino alla emissione del nuovo libretto. 2. Se il libretto smarrito è in seguito ritrovato, l' ufficio di porto cui è presentato provvede a ritirarlo e, previo accertamento che non sia servito a fini illeciti, lo annulla annotandovi la ragione dell' annullamento. 3. Un nuovo libretto di navigazione è pure rilasciato quando il precedente sia reso inservibile per il suo cattivo stato o per aver tutte le pagine scritte. In tal caso il vecchio libretto è annullato. 4. I libretti annullati sono conservati presso l' ufficio d' iscrizione del marittimo. 5. Il nuovo libretto di navigazione deve contenere le annotazioni del precedente libretto desunte dalla matricola; i periodi di navigazione sono riprodotti in complesso. Art. 226 - Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco I movimenti di imbarco e sbarco dei marittimi devono essere comunicati entro quindici giorni all' ufficio marittimo d' iscrizione. Art. 227 - Immatricolazione richiesta per tramite dell' autorità comunale Nei luoghi nei quali non esiste un ufficio di porto i documenti per ottenere l' immatricolazione possono essere presentati all' autorità comunale, la quale li trasmette all' ufficio di porto competente. Art. 228 - Verifica della regolarità dei documenti I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all' iscrizione. Della constatata regolarità è fatta annotazione firmata dal funzionario stesso. I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale è annotato il nome e cognome dell' iscritto nonché la data e il numero d' iscrizione. Art. 229 - Rubrica degli iscritti Gli uffici autorizzati alla tenuta delle matricole della gente di mare tengono anche una rubrica degli iscritti, distinta per categorie. Art. 230 - Facoltà degli iscritti di prima e di seconda categoria Gli iscritti di prima e di seconda categoria possono esercitare anche le attività consentite agli iscritti della terza categoria. Art. 231 - Passaggio di categoria Per il passaggio da una categoria ad altra superiore della gente di mare, è necessario il possesso dei requisiti prescritti per l' immatricolazione nella nuova categoria, a eccezione di quello dell' età. Art. 232 - Modalità per il passaggio di categoria 1. Il passaggio da una categoria ad altra si effettua mediante cancellazione dalla matricola della categoria cui l' iscritto appartiene e la contemporanea iscrizione nella matricola della nuova categoria, con opportuni richiami nelle due matricole. 2. Il libretto di navigazione della categoria a cui l' iscritto cessa di appartenere è annullato all' atto della nuova iscrizione e sostituito con quello per la categoria a cui egli si iscrive. 3. Il documento annullato si restituisce all' interessato. 4. Sulla matricola della nuova categoria e sul nuovo libretto è riportata in complesso la navigazione effettuata. Art. 233 - Navigazione su navi estere La navigazione effettuata su navi di bandiera estera è provata con documenti rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero e autenticati dall' autorità consolare italiana. Art. 234 - Domicilio degli iscritti Gli iscritti nelle matricole della gente di mare devono comunicare all' ufficio di iscrizione le variazioni del loro domicilio. Art. 235 - Trasferimento d' iscrizione Se un marittimo chiede di essere trasferito nelle matrciole di altro ufficio, l' ufficio presso cui il marittimo è iscritto compila un estratto di matricola e lo trasmette col libretto di navigazione unitamente al fascicolo personale all' ufficio presso cui il marittimo ha chiesto di essere trasferito. L' ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e dà comunicazione del nuovo numero di matricola all' ufficio di provenienza, che provvede alla cancellazione del marittimo trasferito. Sulla nuova matricola devono essere effettuate le annotazioni di cui agli articoli 243 e 247. I periodi della navigazione effettuata sono riportati in complesso. Art. 236 - Imbarco su nave nazionale all' estero 1. Il marittimo che si reca all' estero per prendere imbarco su nave nazionale deve ottenere il nulla osta dell' autorità marittima e deve stipulare nel territorio dello Stato contratto di arruolamento. 2. Del rilascio del nulla osta e della stipulazione del contratto è fatta annotazione sul libretto di navigazione. 3. Quando sia richiesto, il libretto deve essere vistato dall' autorità consolare dello Stato al quale il marittimo è diretto o che deve attraversare. Art. 237 - Imbarco su navi di bandiera estera 1. L' arruolamento di marittimi su navi di bandiera estera è subordinato al nulla osta dell' autorità marittima mercantile che vi provvede, sentita, nei casi previsti dalle leggi speciali, l' autorità militare. 2. Il marittimo deve dare comunicazione dell' avvenuto imbarco su nave di bandiera estera all' autorità marittima competente. Art. 238 - Requisiti per l' iscrizione Per ottenere l' iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall' articolo 119 del codice, è necessario: 1) essere riconosciuto idoneo alla navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneità fisica dei marittimi; 2) saper nuotare e vogare; 3) essere domiciliato nel territorio dello Stato; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Art. 239 - Documenti per l' iscrizione 1. I requisiti per l' iscrizione si provano con i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico di porto e certificato di vaccinazione antivaiolosa; 4) certificato di nuoto e voga rilasciato, in seguito a prova pratica, da un' autorità marittima mercantile; 5) per i minori di anni diciotto, dichiarazione scritta di consenso alla immatricolazione, fatta innanzi all' autorità comunale, o all' ufficio di porto competente, dal genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore o da persona munita di mandato speciale del genitore o del tutore. Il consenso può anche constare da processo verbale raccolto dall' autorità marittima mercantile, e il mandato da una semplice lettera. Nei casi previsti dagli articoli 354 e 402 del codice civile la dichiarazione è rilasciata dagli istituti designati ad esercitare i poteri tutelari a termini degli articoli stessi; 6) certificato di domicilio in un comune dello Stato. 2. Il requisito di cui al n. 4 dell' articolo precedente è accertato dal certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall' autorità marittima mercantile che provvede all' immatricolazione. Art. 240 - Altri documenti per l' iscrizione 1. I richiedenti l' immatricolazione devono altresì produrre: 1) certificato d' iscrizione nelle liste di leva di terra e nulla osta all' imbarco rilasciato dal competente commissario di leva per coloro che presentino la domanda nell' anno in cui compiono il diciottesimo anno di età; ovvero certificato d' esito di leva per coloro che abbiano già concorso alla leva, ovvero estratto della matricola militare per coloro che abbiano prestato servizio militare; in quest' ultimo caso, se abbiano prestato servizio all' esercito, nulla osta del distretto militare; 2) fotografia autenticata dalla autorità comunale; 3) eventuali documenti professionali. 2. Per gli allievi degli istituti di educazione marinara, deve essere prodotto un certificato di frequenza rilasciato dal capo dell' istituto. 3. I militari della marina militare che chiedono l' iscrizione nelle matricole delle gente di mare non oltre tre mesi dalla data del congedo, possono produrre in sostituzione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del precedente articolo, un estratto della matricola militare. Il possesso dei requisiti di cui al n. 2 dell' articolo 238 può risultare da annotazione apposta sull' estratto matricolare dall' autorità militare marittima che lo rilascia. Qualora il militare sia inviato in congedo per riforma o per malattia comunque contratta, devono essere esibiti i certificati di cui al n. 3 del precedente articolo. Art. 241 - Presentazione dei documenti I documenti per ottenere l' immatricolazione possono essere presentati anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere le matricole delle gente di mare di prima e di seconda categoria, i quali li trasmettono all' ufficio presso cui l' immatricolando chiede di essere iscritto. Art. 242 - Qualifiche per l' immatricolazione 1. L' immatricolazione fra la gente di mare di prima e di seconda categoria si effettua, per coloro che siano in possesso di titoli o di specializzazioni professionali, con la qualifica rispondente a tali titoli o specializzazioni, in relazione alle norme che regolano l' iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare. 2. Per coloro che non sono in possesso di titoli o di specializzazioni l' immatricolazione si effettua con la qualifica di "mozzo" per i servizi di coperta, con quella di "giovanotto di macchina" per i servizi di macchina e con quella di "piccolo di camera" o "piccolo di cucina" per i servizi complementari di bordo. 3. Gli allievi degli istituti di educazione marinara, anche se di età inferiore ai quindici anni ma non ai dieci, sono immatricolati con la qualifica di "allievo" seguita dall' indicazione dell' istituto presso cui sono iscritti. Essi possono imbarcare soltanto sulle navi scuola degli istituti di educazione marinara presso i quali sono iscritti e sulle navi il cui equipaggio sia formato unicamente da membri della famiglia. 4. I diplomati degli istituti nautici sono immatricolati con il titolo di "allievo capitano di lungo corso" o "allievo capitano di macchina". 5. Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, che abbiano cessato dal servizio permanente effettivo, effettuato per un periodo non minore a quindici anni, possono essere immatricolati ed imbarcare con la qualifica di "commissario di bordo". Con la stessa qualifica possono essere immatricolati ed imbarcare i funzionari civili dell' amministrazione centrale dei trasporti e della navigazione, aventi grado non inferiore al settimo, dopo il loro collocamento a riposo. Art. 243 - Annotazioni sulle matricole 1. Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalità e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l' iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto: 1) la qualifica all' atto della immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l' immatricolazione; 2) le attestazioni di benemerenze civili e militari; 3) il cambiamento di domicilio; 4) l' iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l' anno in cui l' iscritto compie il diciottesimo anno di età; 5) l' esito di leva; 6) ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo; 7) l' autorizzazione d' imbarco ottenuta dall' iscritto prossimo alla leva, a norma dell' articolo 240, n. 1; 8) il nulla osta al rilascio del passaporto per l' estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di servizio militare; 9) il nulla osta dell' autorità marittima mercantile per l' imbarco su navi di bandiera estera, a norma dell' articolo 237; 10) il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per l' arruolamento dei minori, nei casi in cui è richiesto; 11) la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti; 12) i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei titoli professionali o di altre qualifiche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza; 13) i periodi di inabilità al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di legge; 14) l' eventuale possesso del libretto di lavoro a terra; 15) le pene disciplinari; 16) le condanne per reati marittimi o comuni; 17) la cancellazione dalla matricola e i motivi che l' hanno determinata. 2. Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia ritenuta necessaria. 3. Sulla matricola è applicata la fotografia dell' iscritto. Art. 244 - Requisiti per l' iscrizione Per essere iscritti nelle matricole della gente di mare di terza categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall' articolo 119 del codice, è necessario: 1) saper nuotare e vogare; 2) essere domiciliati in uno dei comuni compresi nella circoscrizione del circondario marittimo. Art. 245 - Documenti per l' iscrizione 1. I requisiti per l' iscrizione si provano con i documenti indicati nei nn. 1, 2, 4, 5 e 6 dell' articolo 239. 2. I richiedenti l' immatricolazione nella terza categoria della gente di mare devono altresì produrre il documento indicato al n. 2 dell' articolo 240 e il certificato di vaccinazione antivaiolosa. Art. 246 - Qualifiche per l' immatricolazione 1. L' immatricolazione fra la gente di mare di terza categoria si effettua con la qualifica di "mozzo per il traffico locale" o di "mozzo per la pesca costiera". 2. Tuttavia coloro che sono in possesso di qualifiche o di specializzazioni professionali sono immatricolati con tali qualifiche o specializzazioni in relazione alle norme che regolano l' iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare. Art. 247 - Annotazioni sulle matricole Per la tenuta delle matricole della gente di mare di terza categoria si applica il disposto dell' articolo 243, ma non si fanno le annotazioni di cui ai nn. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 15. Art. 248 - Capitano di lungo corso 1. Il capitano di lungo corso può assumere il comando di navi di qualsiasi stazza e velocità e per qualsiasi destinazione salvo quanto dispone il secondo comma del seguente articolo. 2. Per conseguire il titolo di capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i ventiquattro anni di età; 2) possedere il titolo di aspirante capitano di lungo corso; 3) avere effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno fuori dello Stretto di Gibilterra o del Canale di Suez; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione. 3. Gli ufficiali di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di lungo corso, qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3 del precedente comma e superino apposito esame secondo gli speciali programmi, stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti all' utilizzazione commerciale della nave comprese nei programmi d' insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell' accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta perdita del titolo professionale di capitano di lungo corso. Art. 249 - Capitano superiore di lungo corso 1. I capitani di lungo corso, che abbiano effettuato dieci anni di navigazione in servizio di coperta dopo il conseguimento della patente, dei quali almeno tre al comando di navi non inferiori a tremila tonnellate di stazza lorda, acquistano il titolo di capitano superiore di lungo corso. 2. Al capitano superiore di lungo corso è riservato il comando di navi da passeggeri di stazza lorda dalle quindicimila alle ventimila tonnellate, che abbiano una velocità superiore alle venticinque miglia all' ora e navi da passeggeri di stazza lorda superiore alle ventimila tonnellate. 3. Gli ufficiali superiori di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di lungo corso qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo ed abbiano effettuato il periodo di comando previsto dallo stesso comma su navi non inferiori ad 850 tonnellate di dislocamento. 4. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di lungo corso. 5. Qualora esigenze della navigazione lo richiedano il comando delle navi di cui al secondo comma del presente articolo può essere affidato a capitani di lungo corso Art. 250 - Aspirante capitano di lungo corso 1. Per conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i ventuno anni di età; 2) possedere il titolo di allievo capitano di lungo corso; 3) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta dei quali almeno sei mesi come allievo; 4) aver frequentato con esito favorevole, dopo il compimento del tirocinio di navigazione di cui al precedente n. 3, un corso di addestramento all' uso dei radar presso istituti specializzati a tal fine riconosciuti idonei con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione e il funzionamento dei quali è sottoposto al controllo del ministero; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 2. L' aspirante capitano di lungo corso può: 1) imbarcare: a) come primo ufficiale su navi da carico di qualsiasi tonnellaggio per viaggi nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mare d' Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell' Arabia e dell' India compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane, lungo le coste atlantiche europee, comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico; b) come secondo ufficiale su navi da passeggeri per viaggi nel Mediterraneo e su navi da carico per qualsiasi destinazione; c) come ufficiale su navi da pesca per qualsiasi destinazione; 2) assumere il comando: a) di navi da passeggeri di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate per viaggi nel Mediterraneo, e di navi da carico di stazza lorda non superiore a 4.000 tonnellate, entro i limiti geografici di cui al punto 1 a, purchè abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno in qualità di primo ufficiale; b) di navi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore a 4.000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d' Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell' Arabia e dell' India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di 300 miglia dalla costa, purchè abbia effettuato almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno su navi adibite alla pesca e sempre che abbia superato l' esame per la specializzazione alla pesca secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 3. Gli ufficiali di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso qualora: a) abbiano effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta; b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti all' utilizzazione commerciale della nave, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell' accademia navale. 4. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso. Art. 251 - Allievo capitano di lungo corso 1. Per conseguire il titolo di allievo capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritti nella prima categoria della gente di mare; 2) possedere il diploma di istituto nautico, sezione capitani. 2. L' allievo capitano di lungo corso caodiuva gli ufficiali di coperta nell' esplicazione dei servizi ad essi attribuiti. 3. Gli ufficiali di vascello provenienti dal servizio permanente iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di allievo capitano di lungo corso, qualora abbiano sostenuto e superato con esito favorevole apposito esame secondo gli speciali programmi, stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti all' utilizzazione commerciale della nave comprese nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell' accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di allievo capitano di lungo corso. Art. 252 - Padrone marittimo Il titolo di padrone marittimo è di quattro categorie: padrone marittimo di prima classe per il traffico, padrone marittimo di seconda classe per il traffico, padrone marittimo di prima classe per la pesca, padrone marittimo di seconda classe per la pesca. Art. 253 - Padrone marittimo di prima classe per il traffico Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per il traffico occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di età; 3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l' industria e l' artigianato - settore gente di mare (sezione padroni marittimi per il traffico) - di Stato o legalmente riconosciuti; 4) avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. Il padrone marittimo di prima classe per il traffico può: 1) imbarcare: a) come secondo ufficiale su navi da carico, o adibite al rimorchio, di stazza lorda non superiore a 4.000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d' Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell' Arabia e dell' India, compreso il golfo Persico fino a Bombay, lungo le coste africane, lungo le coste atlantiche europee comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico; b) come primo ufficiale, su navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore a 4.000 tonnellate, entro i limiti geografici di cui al punto a purchè abbia effettuato due anni di navigazione dopo il conseguimento del titolo, in qualità di ufficiale; 2) assumere il comando: a) delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 2.000 tonnellate e di quelle adibite al trasporto di passeggeri, di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate che effettuino viaggi nel Mediterraneo; b) delle navi di cui al precedente n. 1, lettera a), purchè abbia effettuato almeno quattro anni di navigazione, in qualità di ufficiale. Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per il traffico qualora: a) abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco dei quali non meno di uno al comando di unità navali; b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per la difesa su materie attinenti alla utilizzazione commerciale della nave. Art. 253 bis - Padrone marittimo di seconda classe per il traffico 1. Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per il traffico occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritti nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di età; 3) possedere la licenza di scuola media; 4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione; 5) avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il padrone marittimo di seconda classe per il traffico può: 1) imbarcare come ufficiale su navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 2.000 tonnellate che compiono viaggi nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d' Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell' Arabia e dell' India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino a capo Guardafui ad oriente e al capo Palmas ad occidente, lungo le coste Atlantiche europee, comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico; 2) assumere il comando: a) delle navi di cui al precedente n. 1, escluse quelle adibite a navigazione a nord delle coste del Portogallo, purchè abbia effettuato almeno quattro anni di imbarco in qualità di ufficiale; b) delle navi di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate, comprese quelle adibite al trasporto dei passeggeri, nel Mediterraneo. 3. Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco, dei quali non meno di uno al comando di unità navale. Art. 254 - Padrone marittimo di prima classe per la pesca 1. Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di età; 3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l' industria e l' artigianato - settore gente di mare (sezione padroni marittimi per la pesca) - di Stato o legalmente riconosciuto; 4) avere effettuato tre anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui almeno uno oltre gli Stretti; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il padrone marittimo di prima classe per la pesca può: 1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre gli Stretti; 2) assumere il comando di navi adibite alla pesca: a) di stazza lorda non superiore a 250 tonnellate; b) di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate nel Mediterraneo purchè abbia effettuato successivamente al conseguimento del titolo almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale su navi adibite alla pesca; c) di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate oltre i limiti del Mediterraneo purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale, di cui almeno uno quale primo ufficiale, su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti. 3. Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo per la pesca di prima classe qualora: a) abbiano compiuto almeno tre anni di imbarco, dei quali almeno uno al comando di unità navali; b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello per la difesa. Art. 254 bis - Padrone marittimo di seconda classe per la pesca Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di età; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione; 5) avere effettuato almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno uno su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca può: 1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate, adibite alla pesca; 2) assumere il comando di navi adibite alla pesca: a) di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate; b) di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate nel Mediterraneo purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale; c) di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate oltre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell' Arabia, dell' India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e dell' Africa fino a capo Guardafui, purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti. Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esame il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco, dei quali non meno di uno al comando di unità navale. Art. 255 - Marinaio autorizzato Il titolo di marinaio autorizzato è di due categorie: marinaio autorizzato al traffico e marinaio autorizzato alla pesca. Art. 256 - Marinaio autorizzato al traffico 1. Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato al traffico occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di età; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il marinaio autorizzato al traffico può: 1) imbarcare come ufficiale su navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 1.000 tonnellate, che effettuino viaggi nel Mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Huelva, Casablanca, Kosseir, nonché nel mar Nero; 2) assumere il comando: a) delle navi di cui al precedente n. 1, purchè abbia effettuato almeno tre anni di navigazione in qualità di ufficiale; b) delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate, nel Mediterraneo; c) delle navi adibite al trasporto di passeggeri di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate, lungo le coste continentali o insulari del Mediterraneo, nelle zone a nord del 35° parallelo, comprese fra il 6° e il 20° meridiano. 3. I secondi capi e i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco. Art. 257 - Marinaio autorizzato alla pesca 1. Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di età; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno uno su navi adibite alla pesca; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il marinaio autorizzato alla pesca può: 1) imbarcare: a) come primo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d' Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell' Arabia e dell' India, compreso il golfo Persico e fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, purchè abbia effettuato almeno tre anni di imbarco in qualità di secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti; b) come secondo ufficiale su navi di stazza non superiore alle 3.000 tonnellate adibite alla pesca entro i limiti di cui alla precedente lettera a) purchè abbia effettuato almeno due anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti e almeno due anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea; 2) assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano. 3. I secondi capi e i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto almeno quattro anni di imbarco. Art. 258 - Capo barca Il titolo di capo barca è di tre specie: capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera. Art. 259 - Capo barca per il traffico nello Stato 1. Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di età; 3) avere conseguito la licenza elementare e avere assolto l' obbligo scolastico; 4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il capo barca per il traffico nello Stato può assumere il comando: a) di navi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto di merci lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro le venti miglia dalla costa; b) di navi di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale. 3. I sottocapi nocchieri volontari della marina militare, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purchè abbiano compiuto trenta mesi di imbarco. Art. 260 - Capo barca per il traffico locale 1. Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanne per i reati indicati nell' articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto diciotto anni di età; 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l' obbligo scolastico; 5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il capo barca per il traffico locale può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate adibite al trasporto di merci e non superiore alle 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, nel compartimento di iscrizione della nave e nei due limitrofi. 3. Il capo barca per il traffico locale può altresì condurre galleggianti di qualsiasi stazza. 4. Il capo barca per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell' autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici della navi stesse. Art. 261 - Capo barca per la pesca costiera 1. Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanne per i reati indicati nell' articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto i diciotto anni di età; 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l' obbligo scolastico; 5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno dodici su navi adibite alla pesca; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 60 tonnellate per l' esercizio della pesca costiera. 3. Il capo barca per la pesca costiera, che sia anche in posseso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alle pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell' autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse. Art. 262 - Conduttore Il titolo di conduttore è di due categorie: conduttore per il traffico locale e conduttore per la pesca locale. Art. 263 - Conduttore per il traffico locale 1. Per conseguire il titolo di conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritti nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanne per i reati indicati nell' articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto i diciotto anni di età; 4) avere assolto l' obbligo scolastico; 5) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave. 2. Il conduttore per il traffico locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, adibite al trasporto di merci nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi, e non superiore alle 5 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri entro tre miglia dalla costa, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi. 3. Il conduttore per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti adibiti al traffico, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell' autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi. Art. 264 - Conduttore per la pesca locale 1. Per conseguire il titolo di conduttore per la pesca locale occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanne per i reati indicati nell' articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto diciotto anni di età; 4) avere assolto l' obbligo scolastico; 5) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno sei su navi adibite alla pesca. 2. Il conduttore per la pesca locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, adibite alla pesca entro i limiti del mare territoriale. 3. Il conduttore per la pesca locale, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti da pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell' autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi. Art. 265 - Capitano superiore di macchina 1. Per conseguire il titolo di capitano superiore di macchina occorrono i seguenti requisiti: 1) possedere il titolo di capitano di macchina; 2) avere effettuato complessivamente, dopo il conseguimento del titolo di capitano di macchina, dieci anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi: nell' anzidetto periodo di navigazione almeno tre anni devono essere stati effettuati in direzione di macchina. 2. Il capitano superiore di macchina può assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi stazza e velocità e per qualsiasi destinazione, comprese le navi il cui comando è riservato ai capitani superiori di lungo corso. 3. Gli ufficiali superiori del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione richiesti al n. 2 del presente articolo e abbiano diretto apparati motori di potenza non inferiore a milleduecento cavalli asse o millecinquecento cavalli indicati. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di macchina. Art. 266 - Capitano di macchina 1. Per conseguire il titolo di capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i ventitrè anni di età; 2) possedere il titolo di aspirante capitano di macchina; 3) avere lavorato per un anno in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere, inoltre, effettuato trentasei mesi di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno sei su piroscafi e sei su motonavi, oppure avere effettuato quarantotto mesi di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno sei su piroscafi e sei su motonavi; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il capitano di macchina può: 1) imbarcare come ufficiale di macchina su navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza, e per qualsiasi destinazione; 2) assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza e per qualsiasi destinazione, escluse quelle il cui comando è riservato ai capitani superiori di lungo corso, a norma del secondo comma dell' articolo 249; 3) assumere la direzione: a) degli impianti elettrici di bordo, di potenza erogata non superiore a duemila chilovatti, purchè abbia effettuato almeno un anno di navigazione come addetto al servizio di impianti elettrici, la cui potenza, somma delle potenze utenti, esclusa quella destinata al circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquanta chilovatti; b) degli impianti elettrici di bordo di potenza erogata superiore a duemila chilovatti, purchè abbia effettuato almeno due anni di navigazione come ufficiale adibito ai servizi elettrici di bordo su navi munite di impianti di potenza non inferiore a mille chilovatti, calcolando tale potenza a norma della precedente lettera a). 3. Gli ufficiali del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione stabiliti al n. 3 del primo comma del presente articolo. Il conseguimento del titolo di capitano di macchina legittima all' esercizio della professione marittima nei limiti e secondo le modalità indicate nel presente articolo, ritenendosi a tale effetto valida la navigazione compiuta su navi militari. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano di macchina. 4. Qualora esigenze della navigazione lo richiedano può essere affidata al capitano di macchina la direzione di macchina di navi per le quali questa è riservata in via normale al capitano superiore di macchina. Art. 267 - Aspirante capitano di macchina 1. Per conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti: 1) avere compiuto i ventuno anni di età; 2) possedere il titolo di allievo capitano di macchina; 3) avere lavorato per sei mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere inoltre effettuato dodici mesi di navigazione come addetto al servizio di macchina, oppure avere effettuato diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio di macchina; 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. L' aspirante capitano di macchina può imbarcare: a) come primo ufficiale di macchina, su navi da carico dotate di apparato motore a combustione interna di potenza non superiore a 4.000 cavalli asse o a vapore di potenza non superiore a 5.000 cavalli indicati; b) come secondo ufficiale di macchina su navi da carico, qualunque sia la potenza dall' apparato motore, e su navi da passeggeri nel Mediterraneo; c) come ufficiale di macchina su navi da pesca per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell' apparato motore. 2. L' aspirante capitano di macchina che abbia effettuato complessivamente quattro anni di navigazione, di cui almeno uno come ufficiale, può assumere la direzione di macchina; a) di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati; b) di navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 4.000 cavalli asse o ai 5.000 cavalli indicati; c) di navi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 4.000 tonnellate; d) di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa. 3. Gli ufficiali del genio navale iscritti nei ruoli della marina militare e gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi - ruolo servizi di macchina - e i capi meccanici e motoristi navali di prima, seconda e terza classe entro cinque anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3 del primo comma del presente articolo. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di macchina. Art. 268 - Allievo capitano di macchina 1. Per conseguire il titolo di allievo capitano di macchina (123 2 lett. d) c. nav.) occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere conseguito il diploma d' istituto nautico, sezione macchinisti. 2. L' allievo capitano di macchina coadiuva gli ufficiali nell' esplicazione dei servizi di guardia in macchina. 3. Il titolo di allievo capitano di macchina può essere conseguito, all' infuori dei predetti requisiti, da chi abbia ottenuto la nomina a sottotenente del genio navale. 4. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo. Art. 269 - Meccanico navale Il titolo di meccanico navale è di tre categorie: meccanico navale di prima classe specializzato, meccanico navale di prima classe, meccanico navale di seconda classe per motonavi. Art. 270 - Meccanico navale di prima classe specializzato 1. Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe specializzato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di età; 3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l' industria e l' artigianato - settore gente di mare, sezione meccanici navali - di Stato o legalmente riconosciuti; 4) avere effettuato diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell' apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi. 2. Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 3. Il meccanico navale di prima classe specializzato può: 1) imbarcare: a) come secondo ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi da carico o adibite al rimorchio, dotate di apparato motore a combustione interna o a vapore, con esclusione di quelli diesel elettrici o a turbina a gas, di potenza non superiore a 3.500 cavalli asse o 3.800 cavalli indicati; b) come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina, sulle navi di cui al precedente punto a, purchè abbia effettuato due anni di navigazione in qualità di ufficiale in servizio di guardia in macchina; c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 4.000 tonnellate, con le esclusioni di cui al precedente punto a. 2) assumere la direzione di macchina: a) delle navi di cui al precedente punto 1 a, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione in qualità di ufficiale in servizio di guardia in macchina; b) di navi da passeggeri, dotate di apparato motore non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina; c) di navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2.000 tonnellate, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno tre anni di navigazione, di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina; d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina, di stazza lorda non superiore alle 2.000 tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione, dei quali almeno uno in servizio di guardia in macchina. 4. I meccanici e i motoristi navali della marina militare provenienti dal servizio permanente, entro cinque anni dall' invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale specializzato di prima classe, purchè abbiano effettuato prima del congedamento una navigazione complessiva di quattro anni in servizio di macchina. Art. 270 bis - Meccanico navale di prima classe 1. Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di età; 3) possedere la licenza di scuola media; 4) avere lavorato almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell' apparato motore dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi. 2. Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in qualità di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista. 3. Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore; 5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina e di navigazione un corso integrativo secondo le modalità e i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto col ministro per la pubblica istruzione; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 4. Il meccanico navale di prima classe può: 1) imbarcare: a) come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio o potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione; b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore a 1.800 cavalli asse o ai 2.000 cavalli indicati; c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2.000 tonnellate; 2) assumere la direzione di macchina: a) di navi da carico o adibite al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 1.800 cavalli indicati purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina; d) di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450 cavalli indicati purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina; c) di navi da pesca di stazza lorda non superiore alle 2.000 tonnellate purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione di cui almeno uno in servizio di guardia in macchina; d) di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa, purchè dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato tre anni di navigazione dei quali almeno uno in servizio di guardia in macchina. Art. 271 - Meccanico navale di seconda classe per motonavi 1. Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di età; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato presso istituti scolastici o altri enti autorizzati dal ministro dei trasporti e della navigazione; avere effettuato, inoltre, diciotto mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna, di potenza non inferiore a 100 cavalli asse; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il meccanico navale di seconda classe per motonavi può: 1) imbarcare: a) come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 1.500 cavalli asse; e come secondo ufficiale su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore ai 1.800 cavalli asse; b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2.000 tonnellate; 2) assumere la direzione di macchina; a) su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 800 cavalli asse; b) su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 1.500 cavalli asse, purchè, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno due anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi; c) su motonavi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore a 200 cavalli asse; d) su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate; e) su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, purchè, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno due anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi. 3. I secondi capi e i sergenti meccanici e motoristi navali provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare possono, entro cinque anni dall' invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purchè abbiano effettuato almeno tre anni di navigazione in servizio di macchina. Art. 272 - Fuochista autorizzato 1. Per conseguire il titolo di fuochista autorizzato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i ventuno anni di età; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di macchina su piroscafi e avere seguito, con esito favorevole, un corso teorico-pratico della durata di un anno presso istituti scolastici o enti autorizzati con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, oppure avere effettuato tre anni di navigazione su piroscafi in servizio di macchina, di cui uno come capo fuochista o operaio meccanico; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il fuochista autorizzato può: 1) imbarcare: a) su piroscafi da carico o addetti al rimorchio, come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina, se l' apparato motore sia di potenza non superiore ai 1.600 cavalli indicati, e come secondo ufficiale se l' apparato motore sia di potenza non superiore ai 2.000 cavalli indicati; b) su piroscafi addetti alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2.000 tonnellate, come ufficiale in servizio di macchina; 2) assumere la direzione di macchina: a) su piroscafi da carico, o addetti al rimorchio, dotati di apparato motore di potenza non superiore a 900 cavalli indicati; b) su piroscafi da carico o adibiti al rimorchio, dotati di apparato motore di potenza non superiore ai 1.600 cavalli indicati, purchè, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina su piroscafi; c) su piroscafi adibiti alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate; d) su piroscafi adibiti alla pesca di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, purchè, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di guardia su piroscafi. 3. I meccanici ed i fuochisti provenienti dalla marina militare che siano in possesso del certificato di abilitazione alla condotta di macchine a vapore di potenza non superiore a 150 cavalli, rilasciato dalla marina militare per uso civile, possono, entro cinque anni dall' invio in congedo, conseguire il titolo di fuochista autorizzato, senza sostenere i relativi esami, purchè in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3 e 4 del presente articolo. Art. 273 - Motorista abilitato 1. Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i diciannove anni di età; 3) non avere riportato condanne per i reati indicati nell' articolo 238, n. 4; 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l' obbligo scaolastico; 5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione; 6) avere inoltre effettuato dodici mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il motorista abilitato può condurre: a) motori a conbustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci; b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 60 tonnellate, adibite alla pesca costiera. 3. L' abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata. 4. I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato, senza sostenere i relativi esami, purchè in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3, 4 e 6 del presente articolo. Art. 274 - Marinaio motorista 1. Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritti nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanne per i reati indicati nell' articolo 238, n. 4; 3) avere compiuto i diciannove anni di età; 4) avere assolto l' obbligo scolastico; 5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il marinaio motorista può condurre: a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci; b) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, adibite alla pesca locale. 3. L' abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata Art. 275 - Registro d' iscrizione 1. Il personale tecnico delle costruzioni navali è iscritto in registri conformi al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario. 2. Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica: a) le generalità dell' iscritto; b) il domicilio; c) l' abilitazione professionale di cui è in possesso; d) i dati relativi all' attività professionale svolta dall' iscritto, precisandone i periodi. 3. Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre: 1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all' iscrizione; 2) le benemerenze civili e militari; 3) il cambiamento di domicilio; 4) le condanne riportate. Art. 276 - Certificato d' iscrizione 1. All' iscritto è rilasciato un certificato d' iscrizione conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Su tale certificato sono riprodotte le indicazioni e le annotazioni risultanti dal registro, salvo quelle relative alle condanne. Art. 277 - Ingegnere navale 1. Per essere iscritto nella qualità di ingegnere navale nel registro di cui all' articolo 275, occorrono i seguenti requisiti: 1) possedere il titolo di abilitazione alla professione d' ingegnere navale; 2) avere compiuto ventitrè anni di età; 3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell' articolo 238, n. 4. 2. L' ingegnere navale può progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio. Art. 278 - Costruttore navale 1. Per essere iscritto in qualità di costruttore navale nel registro di cui all' articolo 275, occorrono i seguenti requisiti: 1) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali; 2) avere compiuto i ventuno anni di età; 3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell' articolo 238, n. 4; 4) aver compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali. 2. Il costruttore navale può progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio. 3. Può progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse. Art. 279 - Allievo maestro d' ascia Per essere iscritto, in qualità di allievo maestro d' ascia nel registro di cui all' articolo 275 occorre aver compiuto i quindici anni di età, avere assolto l' obbligo scolastico ed essere domiciliato nel territorio dello Stato. Art. 280 - Maestro d' ascia 1. Per conseguire l' abilitazione all' esercizio della professione di maestro d' ascia occorrono i seguenti requisiti: a) avere compiuto i ventuno anni di età; b) essere iscritto nel registro di cui all' articolo 279; c) non avere riportato condanna per i reati indicati nell' articolo 238, n. 4; d) avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d' ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l' autorità marittima mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto; e) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Il maestro d' ascia può costruire e riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate. Art. 281 - Cancellazione dai registri 1. Alla cancellazione dai registri del personale tecnico delle costruzioni navali si procede oltre che nei casi previsti dall' articolo 1254 del codice, per i seguenti motivi: a) morte dell' iscritto; b) dichiarazione dell' iscritto di volere abbandonare la professione; c) avere riportato condanna per uno dei reati indicati nell' articolo 238, n. 4. 2. La causa di cancellazione prevista dalla lettera c) del presente articolo non si applica agli allievi maestri d' ascia. Art. 282 - Esami presso le direzioni marittime 1. Per il conseguimento dei titoli professionali di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso, di capitano di macchina e di aspirante capitano di macchina nonché della specializzazione alla pesca di cui alla lettera b) del numero 2 dell' articolo 250, sono tenute sessioni di esami presso le direzioni marittime di Genova, in febbraio e settembre; di Napoli, in marzo e ottobre; di Venezia, in giugno e dicembre; di Palermo, in aprile e novembre e di Cagliari, in gennaio e agosto. 2. Il ministro dei trasporti e della navigazione può disporre che siano tenute sessioni d' esame per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo, presso altre direzioni marittime, stabilendone l' epoca Art. 283 - Esami presso gli uffici compartimentali 1. Per il conseguimento dei titoli professionali di padrone marittimo per il traffico e per la pesca, di marinaio autorizzato al piccolo traffico e alla pesca mediterranea,di capo barca per il traffico nello Stato, di meccanico navale di prima classe e di seconda classe e di fuochista autorizzato, nonché dell' abilitazione a perito stazzatore sono tenute sessioni ordinarie di esami presso gli uffici compartimentali di Genova, in gennaio, aprile, luglio e ottobre; di Napoli, in febbraio, maggio, agosto e novembre; di Venezia, in marzo, giugno, settembre e dicembre; di Palermo, in marzo e ottobre; di Cagliari, in aprile e novembre e di Bari, in maggio e dicembre. 2. Possono, inoltre, essere autorizzate dal direttore marittimo sessioni straordinarie di esami per uno dei titoli, o per la abilitazione professionale, anzidetti presso altri uffici compartimentali ai quali siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti. Art. 284 - Esami presso gli uffici circondariali 1. Per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il traffico locale, di capo barca per la pesca costiera, di motorista abilitato, di marinaio motorista e per l' abilitazione a maestro d' ascia sono tenute, presso gli uffici circondariali marittimi, sessioni ordinarie di esami nei mesi di aprile e di ottobre. 2. Possono, inoltre, essere autorizzate dal capo del compartimento, fuori dei mesi nei quali sono tenute sessioni ordinarie, sessioni straordinarie di esami per il conseguimento di uno dei titoli professionali, o della abilitazione professionale, di cui al presente articolo presso gli uffici circondariali ai quali siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti Art. 285 - Avviso 1. Sessanta giorni prima dell' apertura della sessione di esami l' autorità marittima mercantile pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati: a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami; b) i documenti prescritti; c) il programma degli esami; d) ogni altra opportuna indicazione. 2. Tale avviso, per gli esami di cui all' articolo 282, è pubblicato anche presso tutti gli uffici compartimentali. Art. 286 - Ammissione agli esami L' autorità marittima mercantile informa i candidati della loro ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione nell' albo dell' ufficio dell' elenco nominativo degli ammessi. Art. 287 - Inizio degli esami 1. Prima dell' inizio degli esami la commissione esaminatrice prende conoscenza dell' elenco degli aspiranti ammessi all' esame. 2. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell' inizio di ciascuna prova scritta, prepara tre temi e li chiude in buste suggellate. 3. Tali buste, firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario, sono conservate dal presidente. 4. All' ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione fa procedere all' appello nominativo dei canditati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. 5. Fatta constatare l' integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi, il presidente fa sorteggiare da parte di uno dei candidati il tema da svolgere. Art. 288 - Esecuzione delle prove scritte 1. Durante le prove scritte i candidati non possono comunicare fra di loro, non possono portare appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie né carta da scrivere e i lavori devono, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta fornita dall' amministrazione, portante il timbro dell' ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice. 2. I candidati possono consultare solo le pubblicazioni eventualmente stabilite dalla commissione. 3. Il concorrente che contravviene a tali disposizioni è escluso dall' esame. 4. Per assicurare l' osservanza delle disposizioni stesse e per vigilare sul regolare svolgimento degli esami, due membri della commissione devono trovarsi costantemente nella sala degli esami. 5. Le prove scritte devono essere compiute nel tempo massimo stabilito dal programma di esame, trascorso il quale i lavori vengono ritirati anche se incompleti. 6. Compiuto il lavoro, ciascun candidato, a pena di nullità, senza apporvi la firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio nome, cognome, luogo e data di nascita. Chiusa, quindi, anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l' indicazione della data e dell' ora della consegna. 7. Al termine di ogni prova di esame le buste vengono raccolte in un piego che è suggellato dal presidente e da lui firmato, unitamente ad uno degli altri membri della commissione ed al segretario. 8. Ciascuno dei pieghi contenenti i lavori, è aperto dalla commissione all' atto in cui è iniziata la revisione dei lavori stessi. 9. Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti i lavori scritti siano stati giudicati. Art. 289 - Votazione Ogni membro della commissione dispone di dieci voti per ciascuna prova di esame. Art. 290 - Ammissione agli esami orali 1. I candidati che superano le prove scritte, conseguendo il voto di sei decimi per ciascuna di esse, sono ammessi a sostenere gli esami orali e gli esperimenti pratici. 2. I candidati sono informati della loro ammissione agli esami orali e agli esperimenti pratici; inoltre un elenco di essi, in ordine alfabetico, è pubblicato nell' albo dell' ufficio che ha bandito il concorso. Art. 291 - Svolgimento delle prove orali e dell' esperimento pratico 1. Le prove orali si svolgono alla presenza dell' intera commissione. 2. La durata dell' esperimento pratico è stabilita dal programma di esame. Art. 292 - Risultato degli esami I candidati che conseguono la media di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di prove orali e, ove sia prescritto, nell' esperimento pratico, sono dichiarati idonei. Art. 293 - Verbale degli esami 1. Di tutte le operazioni svolte, delle deliberazioni adottate dalla commissione e del risultato degli esami dei singoli candidati è redatto, per ogni seduta, processo verbale che è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. 2. Al termine della sessione viene redatto altro processo verbale riassuntivo dei risultati degli esami. Art. 294 - Spese per gli esperimenti pratici Qualora per gli esperimenti pratici sia necessario l' impiego di mezzi nautici, le spese relative sono a carico dei candidati. Art. 295 - Autorità competente al rilascio dei titoli professionali 1. Fermo quanto è stabilito dal primo comma dell' articolo 124 del codice per il rilascio delle patenti relative ai titoli di capitano superiore di lungo corso, di capitano superiore di macchina, di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è effettuato: 1) dal capo del compartimento marittimo per i titoli: a) di aspirante e di allievo capitano di lungo corso, di aspirante e di allievo capitano di macchina, di padrone marittimo, di meccanico navale, di marinaio autorizzato, di fuochista autorizzato e di capo barca per il traffico nello Stato; b) d' ingengere navale e di costruttore navale; 2) dal capo del circondario marittimo per i titoli: a) di capo barca per il traffico locale, di capo barca per la pesca costiera, di motorista abilitato, di conduttore e di marinaio motorista; b) di maestro d' ascia. 2. Per ottenere le patenti e i documenti di abilitazione gli interessati devono presentare all' ufficio di iscrizione domanda corredata dell' estratto verbale di esame nonché degli altri documenti prescritti. Art. 296 - Modelli delle patenti Le patenti e gli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali di cui all' articolo 123 del codice sono conformi ai modelli approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 297 - Esami 1. Il ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce in via generale la composizione delle commissioni giudicatrici, le norme e le modalità per la costituzione di esse, i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami, nonché le norme per l' effettuazione di questi e per gli esperimenti pratici. 2. Il ministro stabilisce altresì in via generale i documenti che devono essere presentati per il rilascio delle patenti e degli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali. Art. 298 - Navigazione valida per conseguire i titoli professionali 1. La navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli di capitano superiore di lungo corso, di capitano di lungo corso e di padrone marittimo deve essere effettuata almeno per un terzo su navi nazionali. 2. La navigazione effettuata entro il limite del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti fra loro è valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il traffico locale, capo barca per la pesca costiera, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista; non è valida per il conseguimento degli altri titoli. 3. La navigazione richiesta dal presente articolo deve essere effettuata in acque marittime. Art. 298 bis - Norme transitorie 1. A coloro che per età non siano soggetti agli obblighi scolastici derivanti dall' applicazione della l. 31 dicembre 1962, n. 1859, nonché a coloro che siano in possesso di licenza delle soppresse scuole professionali di educazione marinara continueranno ad applicarsi le norme di cui al D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678. 2. Coloro i quali abbiano già conseguito o che, a norma del comma precedente conseguano titoli professionali per i quali il D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678, prescriva la licenza di scuola elementare, o di scuola professionale di educazione marinara, possono, previo superamento di apposito esame integrativo secondo i programmi stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, conseguire i corrispondenti titoli di coperta o di macchina per i quali il presente decreto prescrive rispettivamente la licenza di scuola media o il diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare. Art. 299 - Attività di lavoro richiesta per conseguire i titoli professionali L' attività di lavoro richiesta per il conseguimento dei titoli professionali deve essere effettuata presso gli stabilimenti indicati in via generale dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 300 - Velocità delle navi agli effetti dell' imbarco dei capitani superiori di lungo corso e dei capitani di macchina 1. La velocità delle navi nei casi previsti negli articoli 249 e 266 è quella risultante alle prove. 2. Ove tali prove non siano state effettuate, la velocità è quella massima di navigazione, maggiorata di un coefficiente stabilito dall' autorità marittima mercantile in relazione alle caratteristiche di ciascuna nave. Art. 301 - Annotazioni delle abilitazioni successive Quando il marittimo in possesso di titolo professionale consegue i requisiti che lo abilitano ad esercitare le varie attribuzioni stabilite per il titolo di cui egli è in possesso, l' autorità marittima mercantile annota sul libretto di navigazione tali successive abilitazioni, dandone comunicazione all' ufficio d' iscrizione del marittimo per l' annotazione in matricola. |
Antonio Raffone |