(I giubbotti marchiati EN 395, 396 e 399, dal 1° giugno 2010, NON vanno più bene, entro le 6 miglia possono essere usati quelli di 100 N, oltre le 6 miglia, occorrono quelli di 150 N. Resta inteso che le cinture di salvataggio approvate M.E.D. (Direttiva CE 96/98), quelle con il famoso “timoncino” detto anche “wheel mark”, che sono utilizzate per la navigazione “professionale”, ovviamente vanno bene (essendo di fatto qualitativamente superiori a quelle per il diporto perché costruite e collaudate per le navi mercantili).


NORME PER L'IMPIEGO A BORDO DELLE UNITA' DA DIPORTO DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI GALLEGGIAMENTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 6

Circolare 18 marzo 2009 n. 4866

Impiego a bordo delle unità da diporto del dispositivi individuali di galleggiamento

- La Direttiva n. 89/686/CE del Consiglio del 2l.12.1989, come modificata, regola tra l'altro il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di dispositivi di protezione individuale da impiegarsi a bordo delle unità da diporto;

- Il decreto legislativo 4.12.1992, n. 475, ha recepito nella legislazione nazionale la suindicata direttiva.

In relazione alle previsioni inerenti la materia dei suindicati dispositivi di protezione, muniti di marcatura "CE", stante la intervenuta variazione delle norme tecniche di riferimento, si reputa necessario emanare le seguenti indicazioni d'uso:

1. Le cinture di salvataggio devono essere del tipo a "giubbotto", o "a stola" adatte alla taglia dell'utilizzatore.

2. Per quanto concerne le cinture di salvataggio in conformità con la nuova normativa ISO:

a) sono consentiti dispositivi con i seguenti livelli prestazionali:

• Livello 100 conforme alla ISO 12402-4 e successivi emendamenti;

• Livello 150 conforme alla ISO 12402-3 e successivi emendamenti;

• Livello 275 conforme alla ISO 12402-2 e successivi emendamenti;

b) per le persone che svolgono attività sportive o ricreative, per le quali è obbligatorio indossare permanentemente un dispositivo, oltre ai modelli di cui alla lettera a) è consentito anche l'utilizzo di aiuti al galleggiamento con livello prestazionale 50 conforme alla ISO 12402-5 e successivi emendamenti.

3. Considerato che le caratteristiche di impiego delle unità da diporto comportano rotazioni continue di ospiti di taglie diverse e che il ristretto numero delle persone trasportabili rende impossibile un'accettabile dotazione di cinture di salvataggio a percentuali di taglie, sono consentite anche cinture del tipo a stola che rispondano ai seguenti requisiti minimi:

- Livello prestazionale 275: Galleggiabilità minima di 275 N per adulti e di 140 N per ragazzi e bambini;

- Livello prestazionale 150: Galleggiabilità minima di 150 N per adulti e di 75 N per ragazzi e bambini;

- Livello prestazionale 100: Galleggiabilità minima di 100 N per adulti e di 50 N per ragazzi e bambini.

4. Le unità che svolgono navigazione dai 300 metri di distanza dalla costa ed entro le 6 miglia nautiche o in acque interne devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 100. Le unità che svolgono navigazione oltre le 6 miglia nautiche di distanza dalla costa devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 150.

5. Per le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento gonfiabili, non sono ammessi sistemi di gonfiaggio esclusivamente manuale e/o orale.

6. Le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento realizzati in conformità alla precedente norma tecnica, e già presenti a bordo, conservano la propria validità.

7. Le cinture di salvataggio di tipo approvato e conformi alla direttiva 96/98/CE (MED) come emendata dalla Ris. MSC.200(80) e successivi emendamenti, possono essere utilizzate a bordo delle unità da diporto.

Il Direttore Generale

(Dott. Enrico Maria Pujia)

PROSECUZIONE ALLA CIRCOLARE 4866 DEL 18 MARZO 2009:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 6

Circolare 26 giugno 2009 n. 0010289

Impiego a bordo delle unità da diporto del dispositivi individuali di galleggiamento

Prosecuzione circolare n. 4866 in data 18 marzo 2009

In considerazione del fatto che la lettura in combinato del disposto dei punti 4 e 6 della citata circolare ha ingenerato da parte degli uffici competenti alcune perplessità, sia in fase di applicazione diretta che di informazione nei confronti dell'utenza, si ritiene opportuno fornire un'ulteriore contributo sulla materia.

Ciò premesso, si ribadisce che le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento realizzati in conformità alla precedente norma tecnica (EN 395, EN 396, EN 399), e già presenti a bordo delle unità da diporto, conservano la propria validità nel rispetto dei limiti di impiego e dei requisiti prestazionali fissati al paragrafo 4 della circolare 4866 del 18.3.2009.

Il Direttore Generale

(Dott. Enrico Maria Pujia)


Antonio Raffone