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Codice della Navigazione Artt. 203 - 212Titolo VII Degli atti di stato civile in corso di navigazione marittima Art. 203 - Funzioni di ufficiale dello stato civile 1. Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull' ordinamento dello stato civile. 2. Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l' intervento della competente autorità nella Repubblica, o di quella consolare all' estero. Art. 204 - Matrimonio in imminente pericolo di vita Il comandante della nave marittima può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all' articolo 101 del codice civile. Art. 205 - Atti di stato civile compilati a bordo 1. Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di equipaggio. 2. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonché dell' avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità. Art. 206 - Scomparizione in mare 1. Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate. 2. Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio. 3. Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonché dell' eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di contabilità. Art. 207 - Consegna degli atti alla autorità marittima o consolare Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al comandante del porto o all' autorità consolare, unitamente ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale generale. Art. 208 - Attribuzioni delle autorità marittime e consolari 1. Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al comandante del porto o all' autorità consolare. 2. Le autorità predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della scomparizione a norma dell' articolo 206. 3. Analogamente procedono le autorità marittime e consolari quando all' approdo di una nave rilevino l' omessa compilazione degli atti predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i motivi della omissione. Art. 209 - Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio 1. In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione provvedono le autorità marittime o consolari. 2. I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario nella circoscrizione del quale è accaduto il sinistro medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave. 3. Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l' accertamento degli estremi previsti nell' articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle circostanze, ritenersi perite. Art. 210 - Trasmissione degli atti alle autorità competenti 1. Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma delle disposizioni sull' ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale. 2. Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti. Art. 211 - Conseguenze della scomparizione in mare 1. Nei casi di scomparizione da bordo per caduta in mare, nei quali ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell' articolo 145 dell' ordinamento dello stato civile e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell' autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica, ottenuta l' autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti. 2. Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenuta l' autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per l' annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall' avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell' articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate. Art. 212 - Autorizzazione del tribunale Le autorizzazioni di cui all' articolo precedente sono date dal tribunale con decreto, assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso. |
Antonio Raffone |