Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 5 - 58

Libro primo

Dell' ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo II

Del demanio marittimo

Capo I

Delle concessioni

Art. 5 - Presentazione della domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio.

2. Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non inducano limitazioni all' uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell' articolo 22.

Art. 6 - Contenuto e documentazione della domanda di concessione

1. La domanda deve specificare l' uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della località e dai disegni particolari degli impianti.

3. Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato.

4. Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall' obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni.

Art. 7 - Presentazione degli altri documenti

Quando nella domanda o nei disegni si afferma l' esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.

Art. 8 - Concessioni per licenza

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria, salvo il parere dell' intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell' articolo 16. Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s' intende confermata la precedente misura del canone.

Art. 9 - Concessioni di durata superiore al quadriennio

1. Le concessioni di durata superiore al quadriennio 1 o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a ciò destinato con decreto del capo del compartimento. In qualità di rappresentante dell' amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici 1 anni interviene l' ufficiale più elevato in grado dopo il capo del compartimento.

2. Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 10 - Concessioni provvisorie

1. La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione, è regolata, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione, con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalità di istruttoria nei modi prescritti dall' articolo precedente.

2. Per il periodo di validità dell' atto di concessione provvisoria il canone è fissato in misura eguale a quella prevista nell' atto scaduto. Può essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l' obbligo di corrispondere, anche se la concessione non è rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma dell' articolo 16.

Art. 11 - Spese di istruttoria

1. Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all' atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell' ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita.

2. Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l' indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.

Tale nota deve essere inviata all' autorità competente a decidere sulla domanda di concessione.

Art. 12 - Parere del genio civile

1. Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l' esattezza.

2. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l' attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime.

3. In ogni caso, l' esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell' ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all' entità e allo scopo della concessione, l' ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari.

4. L' ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.

Art. 13 - Parere dell' intendenza di finanza

Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone, se questa non sia stata fissata a norma del penultimo comma dell' articolo 16.

Art. 14 - Parere dell' autorità doganale

Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell' autorità doganale competente.

Art. 15 - Dissenso sulle domande di concessione

1. Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati.

2. In caso di dissenso sulla misura del canone, la decisione è presa dal ministro dei trasporti e della navigazione di accordo con quello per le finanze.

Art. 16 - Canone

1. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell' atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata non superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l' intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali.

2. Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell' articolo 40 del codice.

3. La misura minima normale del canone per la concessione è stabilita da leggi o regolamenti speciali.

4. La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l' intendente di finanza in relazione alla entità delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che può trarne il concessionario.

5. Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie spese di concessioni, può essere stabilita in via generale dal capo del compartimento d' accordo con l' intendente di finanza.

6. Il concessionario è obbligato, quando ne sia richiesto, a esibire all' ufficio del compartimento la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone.

Art. 17 - Cauzione

1. Il concessionario deve garantire l' osservanza degli obblighi assunti con l' atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all' entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell' articolo 47 lett. d) del codice.

2. Per le concessioni con licenza il capo del compartimento può richiedere il versamento, presso la cassa dell' ufficio del compartimento, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.

3. Con l' atto di concessione o con la licenza può essere imposto al concessionario l' obbligo di accettare che l' amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l' amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

4. In nessun caso l' importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

Art. 18 - Pubblicazione della domanda

1. Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l' entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell' albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

2. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell' inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune.

3. In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione.

4. In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell' atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell' affissione e dell' inserzione della domanda.

5. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni.

6. Il ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare l' esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico.

7. Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilascita la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti.

Art. 19 - Contenuto dell' atto di concessione

1. Nell' atto di concessione devono essere indicati:

1) l' ubicazione, l' estensione e i confini del bene oggetto della concessione;

2) lo scopo e la durata della concessione;

3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;

4) le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell' esercizio eventualmente consentiti;

5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell' articolo 47 del codice;

6) la cauzione;

7) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l' uso da parte di terzi;

8) il domicilio del concessionario.

2. Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.

3. Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità della concessione.

Art. 20 - Custodia degli atti di concessione

Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l' ufficio del compartimento sotto la responsabilità dell' ufficiale destinato a riceverli.

Art. 21 - Registri delle concessioni

1. Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione è riportato sugli atti e sulle licenze.

2. Presso gli uffici circondariali è presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario.

Art. 22 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

L' autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all' articolo 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell' atto di concessione per i casi nei quali vengono recate limitazioni all' uso del demanio marittimo.

Art. 23 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile verso l' amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell' esercizio della concessione alle persone o alle cose.

2. Il concessionario con l' atto o la licenza di concessione assume l' obbligo di manlevare e rendere indenne l' amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Art. 24 - Variazioni al contenuto della concessione

1. La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall' atto o dalla licenza di concessione.

2. Qualsiasi variazione nell' estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l' espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non via sia modifica nell' estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell' autorità che ha approvato l' atto di concessione.

Art. 25 - Scadenza della concessione

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Art. 26 - Revoca e decadenza della concessione

1. La revoca e la decadenza della concessione a norma dell' articolo 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa.

2. Nel caso previsto dall' articolo 47, lettera d, del codice, la decadenza è pronunciata sentita l' intendenza di finanza.

Art. 27 - Vigilanza

1. L' esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L' autorità marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione.

2. Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

Art. 28 - Obblighi del concessionario per l' esercizio della vigilanza

Il concessionario è obbligato a consentire l' accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell' amministrazione centrale o locale dei trasporti e della navigazione, dell' amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.

Art. 29 - Limiti dei diritti del concessionario

La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l' uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.

Art. 30 - Subingresso

1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

2. L' autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell' articolo 46 del codice, è data dall' autorità che ha approvato la concessione e relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento.

3. Qualora l' amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell' acquirente o dell' aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.

Art. 31 - Demolizione delle opere

1. Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l' amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l' obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati.

2. Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si fa luogo all' applicazione del disposto dell' ultimo comma dell' articolo 49 del codice.

Art. 32 - Efficacia della concessione nei confronti dell' amministrazione

L' atto di concessione non vincola l' amministrazione fino a che non è stato approvato nelle forme prescritte.

Art. 33 - Esibizione del titolo di concessione

Il concessionario è obbligato a produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall' amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.

Art. 34 - Consegna e riconsegna dei beni concessi

1. Dopo l' approvazione dell' atto di concessione il capo del compartimento con l' assistenza, se necessaria, dell' ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale.

2. Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione.

3. Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali è descritto lo stato di consistenza.

4. Le opere stesse sono iscritte nell' inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile.

Art. 35 - Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi

L' anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l' esecuzione di lavori ai sensi dell' articolo 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall' articolo 9, previa autorizzazione dell' autorità cui compete l' approvazione dell' atto di concessione.

Art. 36 - Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato

1. La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell' interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all' articolo 34 del codice, è autorizzata dal ministro dei trasporti e della navigazione e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all' articolo 19 del codice, non importa corresponsione di canone.

2. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.

3. L' eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a norma dell' articolo 36 del codice dall' autorità marittima mercantile, sentita l' amministrazione consegnataria. L' autorità marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell' articolo 30 del codice.

Art. 37 - Concessioni per fini di pubblico interesse

1. L' occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l' esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime.

2. Agli effetti dell' applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell' articolo 39 del codice, si intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento

Art. 38 - Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali

La destinazione delle aree e delle pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la sosta temporanea delle merci e dei materiali di cui all' articolo 50 del codice, il periodo di franchigia per le ordinarie operazioni portuali, i canoni e le altre norme sono stabiliti dal capo del compartimento con ordinanza.

Art. 39 - Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali

1. L' utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell' articolo 50 del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, è autorizzata con atto nel quale sono indicati:

1) le zone e le pertinenze oggetto dell' autorizzazione;

2) la specie dei materiali o delle merci;

3) la durata dell' utilizzazione;

4) il canone da corrispondere;

5) le altre eventuali condizioni.

2. Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 36 del codice.

Art. 40 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti situati in parte sul demanio marittimo

1. Salvo quanto è stabilito nel capo II del presente titolo, nei riguardi dei depositi e degli stabilimenti costieri di sostanze infiammabili o esplosive, la concessione per l' impianto e l' esercizio degli altri depositi e stabilimenti di cui al primo comma dell' articolo 52 del codice è soggetta a tutte le disposizioni contenute nel presente capo per la parte del deposito e dello stabilimento che insiste sul demanio marittimo o sul mare territoriale.

2. Alle stesse disposizioni la concessione è soggetta per la rimanente parte insistente fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale, quando il deposito o lo stabilimento sia destinato, a giudizio dell' amministrazione dei trasporti e della navigazione, a scopi interessanti la navigazione, la pesca, le industrie e ogni altra attività marittima.

3. Nel caso in cui lo stabilimento o il deposito sia destinato ad altri scopi, la concessione per la parte che insiste fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale è soggetta soltanto alle disposizioni che saranno stabilite nell' atto di concessione o nella licenza a tutela del regime del demanio marittimo e del mare territoriale, oltre a quelle di polizia.

Art. 41 - Stabilimenti e depositi costieri

1. Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al secondo comma dell' articolo 52 del codice sono costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo.

2. Sono considerati costieri quelli impiantati fuori del demanio marittimo, che siano comunque collegati al mare o a corsi d' acqua o canali marittimi, e quelli sistemati anche su zone non demaniali nell' interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell' articolo 52 del codice.

Art. 42 (abrogato)

[ Abrogato dall' art. 1 D.P.R. 24 aprile 1975, n. 988. ]

Art. 43 - Depositi promiscui

E' vietato il deposito di sostanze infiammabili o esplosive insieme con altre merci, salvo che l' interessato abbia ottenuto per tale deposito l' autorizzazione prevista dal secondo comma dell' articolo 52 del codice.

Art. 44 - Norme di sicurezza

Gli stabilimenti e i depositi costieri sono soggetti alle norme di sicurezza a essi relative, stabilite con decreto del ministro per l' interno, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili.

Art. 45 - Documentazione della domanda

La relazione tecnica e i disegni da allegare alla domanda per ottenere la concessione dell' impianto e dell' esercizio di stabilimenti e di depositi costieri, a norma dell' articolo 6, devono anche indicare:

a) la natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, e il punto di infiammabilità;

b) il tipo e la capacità dei vari serbatoi e la destinazione di ciascuno;

c) la quantità in metri cubi delle varie sostanze che il richiedente intende depositare in fusti o in altri recipienti analoghi;

d) le caratteristiche degli impianti e le modalità costruttive dei fabbricati;

e) gli impianti e i mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi;

f) i dispositivi di sicurezza, le zone interne di protezione e le distanze delle opere esterne;

g) i mezzi per il rifornimento, il carico, lo scarico e il travaso delle sostanze;

h) per gli stabilimenti, anche la natura e i processi di lavorazione.

Art. 46 - Parere del genio civile

Sulla domanda di concessione deve essere sentito l' ufficio del genio civile, che nell' esprimere il parere indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumità e all' osservanza delle norme di sicurezza.

Art. 47 - Parere del ministero dell' interno

La domanda di concessione per l' impianto e l' esercizio di stabilimenti e depositi costieri è trasmessa dal ministero dei trasporti e della navigazione a quello dell' interno che esprime il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammanbili e eventualmente dopo sopraluogo.

Art. 48 - Commissioni di collaudo

1. Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati.

2. Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del ministero dei trasporti e della navigazione, da un funzionario del ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato, da un rappresentante del ministero dell' interno, designati dai rispettivi ministeri, nonché dal capo del compartimento marittimo, dall' ingegnere capo dell' ufficio del genio civile, dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o dai loro delegati.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del ministero dei trasporti e della navigazione all' uopo designato.

4. La commissione è nominata dal ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Per il collaudo degli stabilimenti e dei depositi costieri ubicati nel territorio nella regione siciliana, in luogo del funzionario del ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato, fa parte della commissione un funzionario dell' assessorato per l' industria e il commercio della regione.

6. Il collaudo degli impianti di distribuzione di oli minerali, loro sottoprodotti ed altri carburanti per i quali la concessione demaniale viene fatta con licenza del capo del compartimento marittimo, nonché dei depositi di capacità non superiore ai tremila metri cubi, con esclusione di quelli per gas liquefatti di petrolio, è effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento marittimo, dall' ingegnere capo dell' ufficio del genio civile e dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati.

7. La commissione locale provvede, altresì, ad eseguire il collaudo degli impianti con i quali vengono ampliati o modificati depositi o stabilimenti costieri già esistenti, purchè non comportino alterazione sostanziale alle condizioni di sicurezza dell' intero complesso. Tuttavia il ministro dei trasporti e della navigazione, di propria iniziativa o in base a suggerimento formulato dalla competente commissione locale, sentito il parere del ministero dell' interno, può disporre che, per ragioni di sicurezza, il collaudo, anche in tali casi, venga effettuato da una commissione costituita nei modi previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

8. Il segretario della Commissione locale è nominato dal capo del compartimento marittimo.

Art. 49 - Ispezioni

1. Gli stabilimenti e i depositi costieri devono essere sottoposti a frequenti ispezioni da parte della commissione locale di cui al terzo comma dell' articolo precedente.

2. Ogni triennio si procede, da parte di detta commissione, a una visita generale degli stabilimenti e dei depositi costieri esistenti nella circoscrizione del compartimento marittimo.

3. Il ministro dei trasporti e della navigazione, d' accordo con quello per l' interno, può disporre ispezioni straordinarie che sono eseguite da una commissione composta nel modo prescritto dal secondo comma dell' articolo precedente.

Art. 50 - Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza

1. Il concessionario è tenuto a eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano prescritti dall' amministrazione concedente a tutela dell' incolumità e della sicurezza.

2. In caso di inosservanza l' amministrazione ha facoltà di sospendere in tutto o in parte l' esercizio dello stabilimento o del deposito.

Art. 51 - Spese per ispezioni e collaudi

1. Oltre le spese che fanno carico ai richiedenti, a norma dell' articolo 11, sono a carico dei concessionari le spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte delle commissioni di cui agli articoli 48 e 49.

2. All' uopo i concessionari sono tenuti a effettuare depositi in numerario ogni qual volta sia loro richiesto e nella misura sufficiente allo scopo.

3. Per tali depositi si osservano le norme di cui all' articolo 11.

Art. 52 - Norme per le concessioni

Le concessioni per gli stabilimenti e i depositi costieri di cui ai precedenti articoli sono anche regolate dalle disposizioni del capo I del presente titolo.

Art. 53 - Tabelle

Il capo del compartimento, sentito l' ufficio del genio civile, redige apposite tabelle, da pubblicarsi nell' albo dell' ufficio del compartimento, indicanti i luoghi nei quali l' estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali sono vietate, e i luoghi nei quali l' estrazione e la raccolta possono essere fatte previa la concessione di cui all' articolo seguente.

Art. 54 - Concessioni di estrazione e di raccolta

1. Le concessioni per la estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal ministero dei trasporti e della navigazione nella quale sono determinati:

1) la località nella quale l' estrazione o la raccolta è consentita;

2) la quantità del materiale da estrarre o da raccogliere;

3) il periodo di tempo entro il quale l' estrazione o la raccolta deve avvenire;

4) le modalità che il concessionario deve eseguire nell' operare l' estrazione o la raccolta;

5) il canone e le modalità di pagamento.

2. Le concessioni per l' estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell' articolo 36 del codice.

3. Prima di iniziare l' estrazione e la raccolta il concessionario deve denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.

Art. 55 - Canone

1. Il canone è commisurato al volume o al peso del materiale da estrarre o da raccogliere e alla durata della concessione.

2. La misura del canone può essere stabilita in via generale in relazione alla qualità del materiale e alle località di estrazione o di raccolta.

Art. 56 - Norme cui la concessione è soggetta

Per il rilascio della licenza di estrazione o di raccolta, per la determinazione della misura del canone, per il versamento dello stesso, e per quanto altro ha riferimento alla concessione di estrazione o raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali si applicano le norme stabilite nel capo I del presente titolo.

Art. 57 - Raccolta di materiali abbandonati

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla raccolta di materiali e merci che siano stati abbandonati nel fondo del mare territoriale o nell' ambito del demanio marittimo.

2. Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta devono in ogni caso essere pubblicate nei modi previsti dall' articolo 18.

Art. 58 - Delimitazione

1. Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all' articolo 32 del codice l' invito a intervenire alle operazioni stesse e a produrrre i loro titoli.

2. La commissione delimitatrice è presieduta dal capo del compartimento o da un suo delegato e di essa fanno parte un rappresentante della intendenza di finanza ed uno dell' ufficio del genio civile.

3. La commissione procede alla data stabilita alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato.

4. Dell' avvenuta delimitazione è redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale è firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al ministro dei trasporti e della navigazione dall' articolo 32 del codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l' intendente di finanza.

5. Le spese sono sostenute per metà dallo Stato e per l' altra metà dai privati interessati. I privati devono effettuare un deposito presso la cassa dell' ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita. Il deposito è liquidato secondo le norme dell' articolo 11.


Antonio Raffone