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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 515 - 524Libro sesto Disposizioni transitorie e complementari Titolo I Organi e attività amministrativa della navigazione Art. 515 - Attribuzioni dell' amministrazione marittima nella laguna veneta Osservate le attribuzioni generali di polizia sulla intera laguna di Venezia conferite al Magistrato alle acque dal R.D.L. 18 giugno 1936. n. 1853, convertito nella l. 7 gennaio 1937, n. 191, all' amministrazione dei trasporti e della navigazione compete in tutto l' ambito lagunare delimitato dall' articolo 1 del predetto decreto la polizia degli ambiti portuali e degli approdi, la polizia della navigazione e la disciplina del personale marittimo, delle navi e dei galleggianti. Art. 516 - Concessioni demaniali nella laguna veneta L' amministrazione dei trasporti e della navigazione provvede pure, in conformità delle norme del codice e del presente regolamento, alle concessioni demaniali interessanti i canali e le altre zone della laguna di Venezia che a questo effetto sono già state o potranno essere determinate d' accordo fra il Magistrato alle acque e la direzione marittima competente. Art. 517 - Canali di traffico urbano nella laguna veneta Nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano che rimangono in consegna ai comuni, i poteri di polizia sono esercitati dai comuni stessi, secondo norme da approvarsi dal Magistrato alle acque, dall' autorità marittima e dall' ispettorato di porto. Art. 518 - Lagune di Marano e di Grado Le disposizioni di cui agli articoli 515, 516 e 517 si applicano anche alla navigazione sulle lagune di Marano e di Grado. Art. 519 - Personale navigante dei servizi pubblici lagunari di Venezia 1. Il personale navigante in servizio di coperta o di macchina sulla navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia, salvo che non abbia la qualifica di allievo marinaio o allievo barcaiolo o apprendista di macchina, deve provenire dalla gente di mare e avere effettuato diciotto mesi di navigazione rispettivamente in servizio di coperta o di macchina, con qualifica equivalente a quella con la quale è assunto. 2. Il personale anzidetto conserva l' iscrizione nelle matricole della gente di mare, ma fino alla cessazione del rapporto di lavoro si applicano ad esso le sole disposizioni riguardanti il personale della navigazione interna. Art. 520 - Mansioni richiedenti titolo professionale 1. Il personale imbarcato per mansioni richiedenti titolo professionale sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione, di linea, nelle zone di navigazione interna della laguna veneta, deve essere provvisto di titolo professionale marittimo equivalente a quello richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la qualifica di "autorizzato" secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna. Art. 521 - Equivalenza di titoli e qualifiche La equivalenza dei titoli e delle qualifiche di cui ai due precedenti articoli è stabilita dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 522 - Navi adibite ai servizi pubblici lagunari di Venezia 1. Le navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici marittimi. L' autorità marittima comunica all' ispettorato di porto il nome e le caratteristiche delle navi iscritte. 2. Alle visite e ispezioni per l' accertamento e il controllo delle condizioni e delle dotazioni di cui alla lettera d del secondo comma e al terzo comma dell' articolo 164 del codice provvede il capo del compartimento marittimo o un suo delegato, insieme con un rappresentante dell' ispettorato compartimentale o dell' ispettorato di porto. Art. 523 - Inchieste per i sinistri alle navi dei servizi pubblici lagunari di Venezia 1. In caso di sinistro riguardante nave adibita ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia l' inchiesta sommaria è eseguita dagli uffici di compartimento. 2. Alla inchiesta formale provvede la commissione inquirente indicata nell' articolo 467, della quale fa parte anche il capo dell' ispettorato di porto. Art. 524 - Mare territoriale 1. Per l' occupazione e l' uso di zone di mare territoriale e per l' esercizio della polizia sul mare territoriale si applicano le disposizioni stabilite dal demanio marittimo dal codice e dal presente regolamento. 2. Per le concessioni per allevamento di pesci, per coltivazione e deposito di mitili, il capo del compartimento promuove il parere del medico provinciale per quanto concerne l' igiene e la sanità. |
Antonio Raffone |