Cod.Nav.Artt. 232-244
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Codice della Navigazione Artt. 232 - 244Libro secondo Della proprietà e dell' armamento della nave Titolo I Della costruzione della nave Art. 232 - Cantieri e stabilimenti di costruzione 1. La costruzione delle navi e dei galleggianti deve essere eseguita in cantieri e in stabilimenti i cui direttori siano muniti della prescritta abilitazione. 2. La costruzione delle navi e dei galleggianti della navigazione interna può essere inoltre eseguita in cantieri e in stabilimenti di imprese autorizzate dall' ispettorato compartimentale, mediante inclusione in apposito elenco tenuto a norma del regolamento. Art. 233 - Dichiarazione di costruzione 1. Chi imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante deve farne preventiva dichiarazione all' ufficio competente del luogo dove è intrapresa la costruzione dello scafo, indicando il cantiere e lo stabilimento, nei quali saranno costruiti lo scafo e le macchine motrici, e il nome dei direttori delle costruzioni. 2. L' ufficio prende nota della dichiarazione nel registro delle navi in costruzione. 3. Parimenti devono essere notificati all' ufficio ed annotati nel registro i sopravvenuti mutamenti nella persona dei direttori delle costruzioni. Art. 234 - Uffici competenti a tenere il registro delle navi in costruzione 1. Il registro delle navi e dei galleggianti marittimi in costruzione è tenuto dagli uffici di compartimento, da quelli di circondario e dagli altri uffici delegati dal capo del compartimento. 2. Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione destinati alla navigazione interna è tenuto dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici delegati dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 235 - Controllo tecnico sulle costruzioni 1. Il controllo tecnico sulle costruzioni marittime è esercitato dal Registro italiano navale nei limiti e con le modalità stabilite da leggi e regolamenti. 2. Il controllo tecnico sulle costruzioni delle navi della navigazione interna è esercitato dall' ispettorato compartimentale, salve le attribuzioni conferite da leggi e regolamenti speciali al Registro italiano navale, e ferme in ogni caso le disposizioni dell' articolo seguente. Art. 236 - Sospensione della costruzione per ordine dell' autorità 1. L' ufficio competente a ricevere la dichiarazione di costruzione può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruzione, per la quale non sia stata fatta dichiarazione o che risulti diretta da persona non munita della prescritta abilitazione ovvero, nel caso di cui all' articolo 232, secondo comma, sia effettuata da impresa non autorizzata. 2. Con provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione può altresì venire ordinata la sospensione della costruzione che, a giudizio del Registro italiano navale o dell' ispettorato compartimentale, non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti. Art. 237 - Forma del contratto di costruzione 1. Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità. 2. La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso. Art. 238 - Pubblicità del contratto di costruzione 1. Il contratto di costruzione della nave deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. In mancanza, la nave si considera fino a prova contraria costruita per conto dello stesso costruttore. 2. Eseguita la trascrizione del contratto, le modifiche e la revoca del medesimo non hanno effetto verso i terzi, che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sulla nave in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto. Art. 239 - Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione 1. Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell' articolo 252, primo comma. Tuttavia se si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell' articolo 237, la trascrizione può compiersi in forza di una dichiarazione del costruttore con sottoscrizione autenticata. 2. Per quanto riguarda i documenti da consegnare all' ufficio e l' esecuzione della trascrizione nel registro delle navi in costruzione si applicano gli articoli 253, 256. Art. 240 - Responsabilità del costruttore 1. L' azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità ed i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell' opera. 2. Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il vizio. Art. 241 - Norme applicabili al contratto di costruzione Per quanto non è disposto dal presente capo, al contratto di costruzione si applicano le norme che regolano il contratto di appalto. Art. 242 - Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione 1. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall' articolo 249. 2. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione è iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione. 3. La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 252 a 254, 256. Art. 243 - Varo della nave 1. Il costruttore non può varare la nave senza il consenso del committente o della maggioranza dei committenti. 2. Il giorno e l' ora del varo, fissati in seguito a tale consenso, devono essere preventivamente comunicati all' ufficio ove la nave in costruzione è iscritta. 3. In caso di ritardo ingiustificato nella prestazione del consenso, l' ufficio predetto può, su richiesta dell' interessato, autorizzare il varo. Art. 244 - Iscrizione della nave dopo il varo L' autorità alla quale, compiuto il varo, è richiesta l' iscrizione della nave o del galleggiante nei registri previsti negli articoli 146, 148, provvede a riprodurre nei registri medesimi e ad annotare sull' atto di nazionalità, se trattasi di nave maggiore, le trascrizioni fatte nel registro delle navi in costruzione a norma degli articoli 242, 567, secondo comma. |
Antonio Raffone |