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REGOLAMENTO N° 1967/2006 IN PDF Elenco Specie REGOLAMENTI - , n. 1967/2006 - del 21/12/2006 - Gazzetta UE 30/12/2006 , n.409 Epigrafe Regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1). (1) Regolamento modificato dall'avviso di rettifica pubblicato nella G.U.C.E. n. L 36 del 08-02-2007. IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: 1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, si applicano al Mediterraneo. 2) Con decisione 98/392/CE, il Consiglio ha concluso la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene norme e principi relativi alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare. Ai sensi delle norme di tale convenzione, la Comunità si sforza di coordinare la gestione e la conservazione delle risorse acquatiche vive con gli altri Stati costieri. 3) Ai sensi della decisione 98/416/CE del Consiglio, la Comunità è parte contraente dell'accordo sulla commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (di seguito "CGPM"). L'accordo CGPM fornisce un contesto per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse marine del Mediterraneo adottando raccomandazioni nella zona oggetto dell'accordo stesso che diventano vincolanti per le parti contraenti. 4) Le caratteristiche biologiche, sociali e economiche della pesca nel Mediterraneo necessitano da parte della Comunità la creazione di un contesto gestionale specifico. 5) La Comunità si è impegnata ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile. 6) Il sistema di gestione disposto dal presente regolamento riguarda le operazioni relative alla pesca degli stock del Mediterraneo condotta da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o da cittadini dell'Unione nelle acque d'altura del Mediterraneo. 7) Tuttavia, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non si applica alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tale ricerca. 8) È necessario creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri. 9) La rigorosa protezione di alcune specie marine già offerta dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, e applicabile alle acque marine soggette alla sovranità degli Stati membri, deve essere estesa alle acque d'altura del Mediterraneo. 10) La decisione 1999/800/CE del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona), oltre alle disposizioni concernenti la conservazione dei siti importanti per il Mediterraneo, prevede l'elaborazione di elenchi di specie in pericolo o minacciate e di specie il cui sfruttamento è regolamentato. 11) Occorre adottare nuove misure tecniche per la pesca che sostituiscano quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, recante misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo, per tenere conto dei nuovi pareri scientifici. Occorre inoltre tenere conto dei principali elementi del piano d'azione per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo nell'ambito della politica comune della pesca. 12) Il regolamento (CE) n. 1626/94 dovrebbe essere pertanto abrogato. 13) Le catture eccessive di individui sottotaglia dovrebbero essere evitate. A tal fine è necessario proteggere determinate zone in cui si riunisce il novellame, tenendo conto delle condizioni biologiche locali. 14) Gli attrezzi da pesca che risultano troppo dannosi per l'ambiente marino o che conducono al depauperamento di determinati stock devono essere vietati o sottoposti a una regolamentazione più rigorosa. 15) Per evitare ulteriori aumenti dei tassi di mortalità del novellame e per ridurre sostanzialmente l'entità dei rigetti in mare di organismi marini morti da parte dei pescherecci, è opportuno disporre un aumento delle dimensioni delle maglie e degli ami per le reti da traino, le reti da fondo e i palangari utilizzati per la cattura di alcune specie di organismi marini, nonché rendere obbligatorio l'impiego di pezze a maglie quadrate. 16) Per il periodo transitorio precedente all'aumento della dimensione delle maglie delle reti a strascico, è opportuno determinare alcune caratteristiche dell'armamento delle reti che aumentino la selettività delle maglie attualmente utilizzate. 17) La gestione dello sforzo di pesca dovrebbe essere lo strumento principale per favorire una pesca sostenibile nel Mediterraneo. A tal fine è opportuno determinare le dimensioni totali dei principali attrezzi fissi per limitare uno dei fattori che incidono sullo sforzo di pesca messo in atto. 18) Una parte della fascia costiera andrebbe riservata agli attrezzi selettivi utilizzati per la pesca artigianale, al fine di proteggere le zone di crescita e gli habitat sensibili nonché di favorire la sostenibilità sociale della pesca nel Mediterraneo. 19) È opportuno determinare le taglie minime di sbarco di taluni organismi marini al fine di migliorarne lo sfruttamento e di fissare norme a cui gli Stati membri possano far riferimento nell'elaborare il proprio sistema di gestione della pesca costiera. A tal fine, la selettività di un determinato attrezzo da pesca dovrebbe corrispondere per quanto possibile alla taglia minima di sbarco stabilita per una determinata specie o per il gruppo di specie catturate con quell'attrezzo. 20) Per non ostacolare il ripopolamento artificiale o il trapianto di stock ittici e di altri organismi marini, le operazioni necessarie allo svolgimento di tali attività dovrebbero essere consentite, purché compatibili con la sostenibilità delle specie interessate. 21) Data l'importanza della pesca sportiva nel Mediterraneo, occorre garantire che essa venga praticata in modo tale da non interferire in misura significativa con la pesca commerciale, che sia compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e che rispetti gli obblighi comunitari con riguardo alle organizzazioni regionali per la pesca. 22) Date le caratteristiche specifiche di molti tipi di pesca nel Mediterraneo, limitati a determinate sottozone geografiche, e tenuto conto della tradizione di applicare il regime di gestione dello sforzo a livello subregionale, è opportuno disporre la creazione di piani di gestione comunitari e nazionali, combinando in particolare la gestione dello sforzo con misure tecniche specifiche. 23) Per garantire un efficace controllo delle attività di pesca si dovrebbero adottare talune misure specifiche complementari o più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca. In particolare, occorre ridurre la soglia, attualmente fissata a 50 kg di equivalente peso vivo, per le specie diverse da quelle altamente migratorie e dalle piccole specie pelagiche catturate nel Mediterraneo che devono essere registrate nel giornale di bordo. 24) Dato che le attività di pesca comunitarie sono responsabili di oltre il 75 % delle catture di pesce spada nel Mediterraneo, è opportuno istituire misure di gestione. Per garantire l'efficacia di tali misure di gestione, è opportuno che le misure tecniche di conservazione per taluni stock migratori siano elaborate dalle organizzazioni regionali per la pesca competenti. A tal fine, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, presentare proposte adeguate alla CGPM e alla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Il mancato raggiungimento di un accordo entro un periodo determinato non impedirà all'UE di adottare misure in questo senso sino al raggiungimento di un accordo definitivo su basi multilaterali. 25) Il regolamento (CE) n. 813/2004 ha istituito disposizioni specifiche relative alla pesca nelle acque intorno alle isole maltesi, conformemente all'atto di adesione, in particolare l'articolo 21 e l'allegato III del medesimo. È opportuno mantenere tali disposizioni. 26) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. 27) Le modifiche degli allegati del presente regolamento dovrebbero essere altresì adottate in conformità della decisione 1999/468/CE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Art.1 Ambito d'applicazione 1. Il presente regolamento si applica: a) alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche vive quando tali attività sono condotte: i) nelle acque marittime del Mediterraneo ad est della linea situata a 5o36' di longitudine ovest (di seguito "il Mediterraneo") soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri; ii) da pescherecci comunitari nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i); iii) da cittadini di Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i); b) alla commercializzazione dei prodotti della pesca catturati nel Mediterraneo. 2. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerche scientifiche condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Art.2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) "attrezzi trainati": qualsiasi attrezzo da pesca, a eccezione dei palangari, trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di verricelli con il peschereccio all'ancora o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe; a) "reti trainate": reti da traino, sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia; i) "reti da traino": reti attivamente trainate dal motore principale del peschereccio, costituite da un corpo conico o piramidale (corpo della rete) chiuso in fondo da un sacco, che possono estendersi all'apertura mediante bracci o essere montate su un'armatura rigida; l'apertura orizzontale è assicurata da divergenti o da un'asta o armatura di forma e dimensioni variabili; tali reti possono essere trainate sul fondo (reti a strascico) o a mezz'acqua (reti da traino pelagiche); ii) "sciabiche da natante": reti da circuizione e sciabiche trainate, azionate e tirate per mezzo di funi e verricelli da un peschereccio in movimento o all'ancora e non rimorchiate dal motore principale, composte da due bracci laterali e da una tasca centrale a forma di cucchiaio o munita di sacco nella parte posteriore; possono essere utilizzate dalla superficie al fondo a seconda delle specie bersaglio; iii) "sciabiche da spiaggia": reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e manovrate dalla riva; b) "draghe": attrezzi trainati attivamente dal motore principale del peschereccio (draga tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di una nave ancorata (draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un'armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no munita di scivoli e depressori; esistono draghe attrezzate di dispositivi idraulici (draghe idrauliche). Le draghe tirate a mano o da un verricello a mano in acqua bassa con o senza un natante per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe a mano) non sono considerate attrezzi trainati ai fini del presente regolamento; 2) "zona di pesca protetta": un'area geograficamente definita marina in cui la totalità o una parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini; 3) "rete da fondo": un tramaglio, una rete da imbrocco calata sul fondo o una rete da fondo combinata; a) "tramaglio": rete costituita da due o più pezze fissate insieme in parallelo su un'unica ralinga, che sia o che possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo marino; b) "rete da imbrocco calata sul fondo": rete formata da un'unica pezza mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti che sia o che possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo e mantenuta in prossimità di esso o che galleggi nella colonna d'acqua; c) "rete da fondo combinata": rete da imbrocco calata sul fondo combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte inferiore; 4) "reti da circuizione": reti che catturano i pesci circondandoli lateralmente e dal basso. Possono essere o meno dotate di cavo di chiusura; a) "ciancioli": reti da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo, collegato alla lima da piombo per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete. I ciancioli possono essere usati per catturare specie pelagiche piccole o grandi o specie demersali; 5) "trappole": attrezzi da pesca fissati o sistemati sul fondo e che agiscono come una trappola per catturare specie marine. Sono costruite a forma di cesta, nassa, barile o gabbia e, nella maggior parte dei casi, includono un telaio rigido o semirigido di vari materiali (legno, vimine, aste metalliche, reticolo di cavi, ecc.) che può essere o no ricoperto di rete. Possono avere uno o più imbuti o bocche ad estremità lisce che permettono alle specie di accedere alla camera interna. Possono essere usate separatamente o in gruppi. Se usate in gruppi una lenza principale comporta numerose trappole su lenze secondarie di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio; 6) "palangaro": attrezzo da pesca che comprende una lenza principale che comporta numerosi ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio. Può essere piazzato verticalmente o orizzontalmente rispetto alla superficie del mare, può essere ancorato sul fondo o presso il fondo (palangaro di fondo) o lasciato galleggiare a mezz'acqua o presso la superficie (palangaro di superficie); 7) "amo": un pezzo di filo d'acciaio ricurvo e affilato, di solito con un ardiglione. La punta di un amo può essere dritta o anche rovesciata e ricurva; il gambo può essere di varia lunghezza e forma e la sua sezione può essere rotonda (regolare) o piatta (forgiato). La lunghezza totale di un amo corrisponde alla lunghezza massima totale del gambo calcolata dall'estremità dell'amo che serve ad assicurare la lenza, di solito a forma di occhiello, all'apice del collo; la larghezza di un amo corrisponde alla distanza massima orizzontale dalla parte esterna del gambo alla parte esterna dell'ardiglione; 8) "pesca sportiva": attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi; 9) "dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP)": qualsiasi dispositivo galleggiante sulla superficie del mare in grado di concentrare nello spazio sottostante novellame o individui adulti di specie altamente migratorie; 10) "croce di Sant'Andrea": attrezzo per raccogliere dal fondo marino, con un'azione a forbice, il mollusco bivalve Pinna nobilis o il corallo rosso; 11) "prateria": area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di fanerogame o in cui tale vegetazione è esistita e richiede un intervento di ripristino. Prateria è un nome collettivo per indicare le specie Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zoostera marin e Zoostera noltii; 12) "habitat coralligeno": area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata "coralligena" o in cui tale comunità è esistita e richiede un intervento di ripristino. Coralligeno è un termine collettivo per una struttura biogenica molto complessa, risultante dalla continua sovrapposizione, su un sostrato roccioso o duro preesistente, di strati calcarei derivanti principalmente dall'attività costruttrice, tramite incrostazioni calcaree, di alghe rosse corallinacee e organismi animali quali Poriferi, Ascidi, Cnidari (gorgonie, ventagli di mare, ecc.), Briozoi, Serpulidi, Anellidi e altri organismi fissatori di calcare; 13) "letto di maerl": area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata "maerl" o in cui tale comunità è esistita e richiede un intervento di ripristino. Maerl è un termine collettivo per una struttura biogenica risultante da varie specie di alghe coralline rosse (Corallinacee), che sono dotate di scheletro rigido di calcio e crescono sul fondale come alghe coralline a ramificazioni libere, a rametti o a noduli, formando sedimenti nelle pieghe dei fondali melmosi o sabbiosi. I letti di maerl sono di solito composti di una o più alghe rosse variamente combinate, in particolare Lithothamnion coralloides e Phymatolithon calcareum; 14) "ripopolamento diretto": l'attività di rilascio di fauna selvatica viva di specie selezionate in acque in cui essi sono presenti naturalmente, al fine di sfruttare la produzione naturale dell'ambiente acquatico per aumentare il numero di individui a disposizione delle attività di pesca e/o aumentare il reclutamento naturale; 15) "trapianto": il processo con il quale una specie è intenzionalmente trasportata e rilasciata dagli uomini all'interno di aree in cui essa è presente con popolazioni stabilite e flusso genetico continuo; 16) "specie non autoctona": una specie il cui ambiente naturale storicamente conosciuto si trova al di fuori dalla zona considerata; 17) "introduzione": il processo con il quale una specie non autoctona è intenzionalmente trasportata e rilasciata dagli uomini in aree al di fuori del suo ambiente naturale storicamente conosciuto. CAPO II SPECIE E HABITAT PROTETTI Art.3 Specie protette 1. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle specie marine di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga concessa in conformità dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE. 2. In deroga al paragrafo 1, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui allo stesso paragrafo 1, catturate accidentalmente, sono consentiti nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire la ricostituzione dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti interessate ne siano state debitamente informate in precedenza. Art.4 Habitat protetti 1. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine. In deroga al primo comma, l'uso di ciancioli, sciabiche da natante e reti analoghe la cui altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano che il cavo di chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamento non tocchino le praterie può essere autorizzato nel quadro di piani di gestione di cui all'articolo 18 o all'articolo 19 del presente regolamento. 2. È vietata la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl. 3. È vietato l'uso di draghe trainate e di reti da traino per la pesca a profondità superiori a 1 000 m. 4. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a tutte le zone Natura 2000, a tutte le zone particolarmente protette e a tutte le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della conservazione di tali habitat a norma della direttiva 92/43/CEE o della decisione 1999/800/CE. 5. In deroga al paragrafo 1, primo comma, la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie può essere autorizzata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, a condizione che: i) le attività di pesca in questione siano regolamentate da un piano di gestione ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento; ii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 33 % della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica all'interno dell'area oggetto del piano di gestione; iii) le attività di pesca in questione riguardino non più del 10 % delle praterie nelle acque territoriali dello Stato membro interessato. Le attività di pesca autorizzate a norma del presente paragrafo devono: a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2, e all'articolo 23; b) essere regolamentate in modo da assicurare che le catture di specie menzionate nell'allegato III siano ridotte al minimo. Non si applica tuttavia l'articolo 9, paragrafo 3, punto 1. Ogniqualvolta un peschereccio operante in base alle disposizioni del presente paragrafo è ritirato dalla flotta con fondi pubblici, la licenza di pesca speciale per l'esercizio di questa attività di pesca è ritirata e non viene riemessa. Gli Stati membri interessati stabiliscono un piano di controllo e riferiscono alla Commissione ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in merito allo stato delle praterie di Posidonia oceanica interessate dalle attività di pesca con reti trainate sul fondo e all'elenco dei pescherecci autorizzati. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009. 6. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire la raccolta di informazioni scientifiche per consentire l'identificazione e la mappatura degli habitat da proteggere ai fini del presente articolo. CAPO III ZONE DI PESCA PROTETTE Art.5 Procedura d'informazione per l'istituzione di zone di pesca protette Entro il 31 dicembre 2007, gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione informazioni utili per l'istituzione di zone di pesca protette e per le eventuali misure di gestione da applicarvi, sia all'interno che all'esterno delle acque che rientrano nella loro giurisdizione, qualora la protezione delle zone di crescita, delle zone di riproduzione o dell'ecosistema marino dagli effetti dannosi della pesca richieda misure speciali. Art.6 Zone di pesca comunitarie protette 1. Sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 5 del presente regolamento e di ogni altra informazione pertinente in proposito, il Consiglio designa, entro due anni dall'adozione del presente regolamento, le zone di pesca protette situate essenzialmente al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri, indicando i tipi di attività di pesca vietati o autorizzati in tali zone. 2. Il Consiglio può successivamente designare altre zone di pesca protette, ovvero modificarne le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti. 3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a garantire l'appropriata raccolta di informazioni scientifiche per consentire l'identificazione e la mappatura scientifica delle zone da proteggere a norma del presente articolo. Art.7 Zone di pesca nazionali protette 1. Entro due anni dall'adozione del presente regolamento e sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 5 del medesimo, gli Stati membri designano altre zone di pesca protette, rispetto alle zone di pesca protette già istituite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, all'interno delle proprie acque territoriali in cui le attività di pesca possono essere vietate o soggette a limitazioni al fine di conservare e gestire le risorse acquatiche vive o di mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi marini. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca autorizzati nelle suddette zone protette e fissano norme tecniche adeguate e almeno altrettanto vincolanti di quelle previste dalla normativa comunitaria vigente. 2. Gli Stati membri possono successivamente designare altre zone di pesca protette, o modificare le delimitazioni e le regole di gestione stabilite a norma del paragrafo 1, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a garantire l'appropriata raccolta di informazioni scientifiche per consentire l'identificazione e la mappatura scientifica delle zone da proteggere ai fini del presente articolo. 3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere notificate alla Commissione. Nell'applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri informano la Commissione delle motivazioni di carattere scientifico, tecnico e giuridico su cui si basa l'esigenza di misure speciali. 4. Nel caso in cui la proposta di istituire una zona di pesca protetta all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, la suddetta zona viene designata solo dopo che la Commissione, lo Stato membro e il consiglio consultivo regionale interessato siano stati consultati conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002. 5. Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca notificate ai sensi del paragrafo 3 non siano sufficienti per garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente essa può, previa consultazione dello Stato membro, chiedere di modificare la misura o proporre che il Consiglio designi una zona di pesca protetta o adotti misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate. CAPO IV RESTRIZIONI RELATIVE AGLI ATTREZZI DA PESCA Art.8 Pratiche e attrezzi vietati 1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di: a) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive; b) apparecchiature che generano scariche elettriche; c) esplosivi; d) sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni; e) dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo o organismi simili al corallo; f) martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta, in particolare, di molluschi bivalvi infissi nelle rocce; g) croci di Sant'Andrea e altri attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi simili al corallo; h) pezze di rete con maglie di dimensione inferiore a 40 mm per reti a strascico; 2. È vietato l'uso di reti da fondo per la cattura delle specie seguenti: tonno bianco (Thunnus alalunga), tonno rosso (Thunnus thynnus), pesce spada (Xiphias gladius), pesce castagna (Brama brama), squali (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae e Lamnidae). A titolo di deroga, le catture accessorie accidentali di non più di tre esemplari delle specie di squali di cui al primo comma possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto comunitario. 3. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus). 4. I fucili subacquei sono vietati se usati in combinazione con respiratori subacquei (autorespiratori) oppure di notte dal tramonto all'alba. 5. Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l'esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell'aragosta (Palinuridae spp.) e delle femmine mature dell'astice (Homarus gammarus). Le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice sono rigettate in mare immediatamente dopo la cattura accidentale o possono essere utilizzate per il ripopolamento diretto o il trapianto nell'ambito dei piani di gestione stabiliti a norma degli articoli 18 o 19 del presente regolamento. Art.9 Dimensione minima delle maglie 1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di reti trainate, di reti da circuizione o di reti da imbrocco, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della rete in cui esse sono più piccole sia conforme al disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo. 2. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione. 3. Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente: 1) fino al 30 giugno 2008: 40 mm; 2) dal 1° luglio 2008, la rete di cui al punto 1 è sostituita da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, da una rete a maglia romboidale da 50 mm. Per quanto concerne il disposto del paragrafo precedente, i pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete; 3) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull'attuazione del presente paragrafo, in base alla quale e in base alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti. 4. Per le reti da traino destinate alla pesca della sardina e dell'acciuga, quando tali specie rappresentano almeno l'80 % delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima delle maglie è di 20 mm. 5. Per le reti da circuizione, la dimensione minima delle maglie è di 14 mm. 6. a) La dimensione delle maglie delle reti da imbrocco calate sul fondo non è inferiore a 16 mm. b) Per le reti da imbrocco calate sul fondo destinate alla pesca dell'occhialone, quando tale specie rappresenta almeno il 20 % delle catture in peso vivo, la dimensione minima delle maglie è di 100 mm. 7. Uno Stato membro può concedere una deroga al disposto dei paragrafi 3, 4 e 5 per le sciabiche da natante e le sciabiche da spiaggia che rientrano in un piano di gestione di cui all'articolo 19, a condizione che la pesca in questione sia altamente selettiva, abbia un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non sia interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5. 8. Gli Stati membri forniscono dati scientifici aggiornati e motivazioni tecniche per tale deroga. Art.10 Taglia minima degli ami Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di palangari con ami di lunghezza totale inferiore a 3,95 cm e di larghezza inferiore a 1,65 cm per i pescherecci che utilizzano palangari e che sbarcano o detengono a bordo un quantitativo di occhialone (Pagellus bogaraveo) superiore al 20 % delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita. Art.11 Attacco di dispositivi e armamento delle reti da traino 1. In qualsiasi parte della rete è vietato ostruire le maglie o ridurne di fatto le dimensioni se non con dispositivi autorizzati dal regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione o elencati nell'allegato I, lettera a), del presente regolamento. 2. L'armamento delle reti da traino deve essere conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, lettera b), del presente regolamento. Art.12 Dimensioni degli attrezzi da pesca È vietato detenere a bordo o utilizzare in mare attrezzi da pesca non conformi alle dimensioni indicate nell'allegato II. Art.13 Valori minimi di distanza e profondità per l'uso degli attrezzi da pesca 1. È vietato l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. In deroga al primo comma, l'uso di draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi catturate non superino il 10 % del peso vivo totale della cattura. 2. È vietato l'uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa. È vietato l'uso di draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa. 3. È vietato l'uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. I ciancioli non sono piazzati ad una profondità inferiore al 70 % dell'altezza totale dei ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all'allegato II del presente regolamento. 4. È vietato l'uso di draghe per la pesca delle spugne all'interno dell'isobata di 50 metri; tale pesca non deve essere effettuata entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa. 5. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, autorizza una deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, come l'estensione limitata delle piattaforme costiere lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi degli articoli 18 e 19. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga. 6. In deroga al paragrafo 2, le reti da traino possono essere usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 1,5 miglia nautiche purché ad una profondità superiore all'isobata di 50 metri. 7. In deroga al paragrafo 3, i ciancioli possono essere usati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 300 metri o ad una profondità inferiore all'isobata di 50 metri, ma non inferiore all'isobata di 30 metri. I ciancioli possono essere usati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 ad una profondità inferiore al 70 % dell'altezza totale dei ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all'allegato II del presente regolamento. 8. In deroga al paragrafo 2, le draghe tirate da natanti e le draghe idrauliche possono essere usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 entro una distanza dalla costa inferiore a 0,3 miglia nautiche. 9. La deroga di cui al paragrafo 5 si applica soltanto alle attività di pesca già autorizzate dagli Stati membri e alle imbarcazioni aventi un'attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e non comporta alcun aumento futuro nello sforzo di pesca previsto. Entro il 30 aprile 2007 si trasmette alla Commissione un elenco dei pescherecci autorizzati e delle loro caratteristiche che riporti un confronto con le caratteristiche di questa flotta al 1° gennaio 2000. Tali attività di pesca devono inoltre: a) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all'articolo 9, paragrafo 3, punto 2, e all'articolo 23; b) non interferire con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dai ciancioli o da analoghe reti trainate; c) essere regolamentate in modo da garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III, ad eccezione dei molluschi bivalvi, siano minime; d) non orientarsi verso i cefalopodi. Gli Stati membri interessati elaborano un piano di monitoraggio e presentano una relazione alla Commissione ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009. Alla luce di tali relazioni, la Commissione può adottare misure in virtù dell'articolo 18 o dell'articolo 19, paragrafo 9, del presente regolamento. 10. Possono essere concesse deroghe ai paragrafi 1 e 2 per le zone di pesca a cui è accordata una deroga a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. 11. In deroga al paragrafo 2 l'uso di reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 miglia nautiche dalla costa è autorizzato alle seguenti condizioni: - profondità marina non inferiore all'isobata di 50 metri, - vincoli geografici specifici, come l'estensione limitata delle piattaforme costiere lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, - nessun impatto significativo sull'ambiente marino, - conformità con il paragrafo 9, terzo comma, lettere a) e b), - nessun conseguente aumento nello sforzo di pesca rispetto a quanto già autorizzato dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 settembre 2007 le modalità di applicazione di tale deroga. Tale notifica contiene un elenco dei pescherecci autorizzati e delle zone autorizzate, con le rispettive coordinate geografiche sia terrestri sia marine. Gli Stati membri interessati sorvegliano le attività di pesca nelle zone in questione e garantiscono una valutazione scientifica. I risultati di tale valutazione sono comunicati alla Commissione ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009. Se, in base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri ai sensi del secondo e terzo comma, o in seguito a nuovi pareri scientifici, la Commissione ritiene che le condizioni per una deroga non siano soddisfatte, essa può consultare lo Stato membro e chiedergli di modificare il piano o può proporre al Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e dell'ambiente. Art.14 Deroghe transitorie alla dimensione minima delle maglie e alla distanza minima dalla costa per l'uso degli attrezzi da pesca 1. Qualunque attrezzo da pesca di cui all'articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5, le cui maglie siano di dimensioni inferiore a quelle ivi stabilite e il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale in vigore al 1° gennaio 1994, può essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se non rispetta i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 9. 2. Qualunque attrezzo da pesca di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, usato a una distanza dalla costa inferiore a quella ivi stabilita e il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale in vigore al 1° gennaio 1994, può essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se non rispetta i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 9. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano a meno che il Consiglio, su proposta della Commissione e sulla scorta di dati scientifici, non decida altrimenti a maggioranza qualificata. CAPO V TAGLIE MINIME DEGLI ORGANISMI MARINI Art.15 Taglie minime degli organismi marini 1. Gli organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima di cui all'allegato III (di seguito "gli organismi marini sottotaglia") non possono essere venduti, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita. 2. La taglia degli organismi marini è misurata conformemente all'allegato IV. Qualora siano ammessi più metodi di misurazione, gli organismi marini hanno la taglia prevista se almeno una delle misure determinate mediante questi metodi è pari o superiore alla dimensione minima corrispondente. 3. Il paragrafo 1 non si applica al novellame di sardine sbarcato ai fini del consumo umano se tale novellame è catturato con sciabiche da natante o sciabiche da spiaggia e autorizzato conformemente a disposizioni nazionali stabilite in un piano di gestione di cui all'articolo 19, a condizione che lo stock di sardine rientri nei limiti biologici di sicurezza. Art.16 Ripopolamento diretto e trapianto 1. In deroga all'articolo 15, gli organismi marini sottotaglia possono essere catturati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività. 2. Gli Stati membri provvedono affinché la cattura di organismi marini sottotaglia ai fini di cui al paragrafo 1 avvenga secondo modalità compatibili con eventuali misure di gestione comunitarie applicabili alla specie in questione. 3. Gli organismi catturati ai fini di cui al paragrafo 1 devono essere rigettati in mare o destinati all'acquacoltura estensiva. Se successivamente ricatturati, essi possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 15. 4. Sono vietati l'introduzione, il trapianto e il ripopolamento diretto con specie non autoctone, salvo se tali operazioni sono svolte in conformità dell'articolo 22, lettera b), della direttiva 92/43/CEE. CAPO VI PESCA NON COMMERCIALE Art.17 Pesca sportiva 1. Nell'ambito della pesca sportiva è vietato l'uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate. Nell'ambito della pesca sportiva è altresì vietato l'uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie. 2. Gli Stati membri provvedono affinché la pesca sportiva venga praticata secondo modalità conformi agli obiettivi e alle norme del presente regolamento. 3. Gli Stati membri provvedono affinché le catture di organismi marini effettuate nell'ambito della pesca sportiva non vengano commercializzate. Ciononostante, in via eccezionale può essere autorizzata la commercializzazione di specie catturate nell'ambito di gare sportive, purché il reddito generato dalla loro vendita sia destinato a scopi benefici. 4. Gli Stati membri adottano misure per la registrazione e la raccolta separata dei dati relativi alle catture di specie altamente migratorie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio effettuate nell'ambito della pesca sportiva nel Mediterraneo. 5. Gli Stati membri regolamentano la pesca subacquea con fucili subacquei, in particolare per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 4. 6. Gli Stati membri informano la Commissione circa le misure adottate in conformità del presente articolo. CAPO VII PIANI DI GESTIONE Art.18 Piani di gestione a livello comunitario 1. Il Consiglio può adottare piani di gestione per attività di pesca specifiche praticate nel Mediterraneo, segnatamente in zone che si estendono del tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri. Tali piani possono includere in particolare: a) misure di gestione dello sforzo di pesca; b) misure tecniche specifiche, comprendenti se del caso opportune deroghe temporanee alle norme del presente regolamento laddove tali deroghe siano necessarie allo svolgimento delle attività di pesca e a condizione che il piano di gestione garantisca lo sfruttamento sostenibile delle risorse considerate; c) l'estensione dell'uso obbligatorio di sistemi di controllo via satellite VMS o di sistemi analoghi per i pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra 10 m e 15 m; d) restrizioni temporanee o permanenti in talune zone, riservate a determinati attrezzi o alle navi che hanno sottoscritto obblighi nell'ambito del piano di gestione. I piani di gestione prevedono il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio. In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale. 2. Gli Stati membri e/o il consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo possono presentare suggerimenti alla Commissione su questioni attinenti alla definizione dei piani di gestione. La Commissione risponde a tali richieste entro tre mesi dal ricevimento. 3. Gli Stati membri e la Commissione provvedono ad un adeguato monitoraggio scientifico dei piani di gestione. In particolare, talune misure di gestione relative alle attività di pesca che sfruttano specie con ciclo di vita breve sono riviste annualmente per tener conto dei possibili cambiamenti nella forza di reclutamento. Art.19 Piani di gestione per talune attività di pesca nelle acque territoriali 1. Entro il 31 dicembre 2007 gli Stati membri adottano piani di gestione per le attività di pesca condotte con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all'interno delle loro acque territoriali. Ai suddetti piani di gestione si applica l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002. 2. Gli Stati membri possono successivamente elaborare altri piani di gestione sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti. 3. Gli Stati membri provvedono a un adeguato monitoraggio scientifico dei piani di gestione. In particolare, talune misure di gestione relative alle attività di pesca che sfruttano specie con ciclo di vita breve sono riviste annualmente per tener conto dei possibili cambiamenti nella forza di reclutamento. 4. I piani di gestione possono includere misure che vanno oltre le disposizioni del presente regolamento al fine di: a) accrescere la selettività degli attrezzi da pesca; b) ridurre i rigetti in mare; c) contenere lo sforzo di pesca. 5. Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi e al calendario previsto, e tengono conto dei seguenti fattori: a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock; b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock; c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati; d) l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate. 6. I piani di gestione prevedono il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale. 7. I piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione entro il 30 settembre 2007 per consentirle di presentare le proprie osservazioni prima che i piani stessi vengano adottati. I piani di gestione di cui al paragrafo 2 sono notificati alla Commissione sei mesi prima della data prevista di entrata in vigore. La Commissione comunica tali piani agli altri Stati membri. 8. Nel caso in cui un piano di gestione possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso viene adottato solo dopo che la Commissione, lo Stato membro e il consiglio consultivo regionale interessato siano stati consultati conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002. 9. Se la Commissione, sulla base della notifica di cui al paragrafo 7 o di un nuovo parere scientifico, ritiene che un piano di gestione adottato ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 non sia sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, essa può consultare lo Stato membro e chiedergli di modificare il piano o può proporre al Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e dell'ambiente. CAPO VIII MISURE DI CONTROLLO Art.20 Cattura di specie bersaglio 1. Le percentuali di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 6, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi acquatici che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Esse possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi. 2. Nel caso di pescherecci da cui sono stati trasbordati quantitativi di organismi acquatici vivi, tali quantitativi devono essere presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1. Art.21 Trasbordi Il trasbordo di organismi acquatici vivi su altri pescherecci o l'accettazione di trasbordi di tali organismi da altri pescherecci sono consentiti unicamente ai comandanti dei pescherecci che tengono un giornale di bordo secondo quanto disposto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Art.22 Porti designati 1. Le catture effettuate con reti a strascico, reti da traino pelagiche, ciancioli, palangari pelagici, draghe tirate da natanti e draghe idrauliche possono essere sbarcate e commercializzate per la prima volta solo in porti designati dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 30 aprile 2007 un elenco di porti designati. La Commissione comunica tale elenco agli altri Stati membri. Art.23 Controllo delle catture Nell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: "Per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, tutte le specie indicate su un elenco adottato conformemente al paragrafo 8 e conservate a bordo in quantitativi superiori a 15 kg di equivalente peso vivo devono essere registrate nel giornale di bordo. Tuttavia, per le specie altamente migratorie e le piccole specie pelagiche, ogni quantitativo superiore a 50 kg di equivalente peso vivo deve essere registrato nel giornale di bordo." Art.24 Registro delle navi autorizzate alla pesca nella zona dell'accordo CGPM 1. Entro il 1° giugno 2007 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, sul consueto supporto informatico, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera e immatricolate nel suo territorio, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m, autorizzate alla pesca nella zona CGPM grazie al rilascio di un permesso di pesca. 2. L'elenco di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti: a) il numero d'iscrizione della nave nel registro della flotta comunitaria (CFR) e la marcatura esterna ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione; b) il periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo; c) gli attrezzi da pesca usati. 3. Entro il 1° luglio 2007 la Commissione trasmette l'elenco al segretariato esecutivo della CGPM affinché le navi interessate possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate alla pesca nella zona dell'accordo CGPM (di seguito "registro CGPM"). 4. Qualsiasi modifica dell'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione affinché la trasmetta al segretariato esecutivo della CGPM, secondo la stessa procedura, almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui le navi iniziano l'attività di pesca nella zona CGPM. 5. I pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non sono iscritti nell'elenco di cui al paragrafo 1 non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare alcun tipo di pesce o di mollusco nella zona CGPM. 6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché: a) soltanto le navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che abbiano a bordo un permesso di pesca da loro rilasciato siano autorizzate, secondo le condizioni stabilite nel permesso, a svolgere attività di pesca nella zona CGPM; b) non sia rilasciato alcun permesso di pesca alle navi che hanno svolto un'attività di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata (pesca IUU) nella zona CGPM o altrove, tranne qualora i nuovi armatori forniscano adeguate prove documentali del fatto che i precedenti armatori e operatori non hanno più alcun interesse giuridico, finanziario o diritto di godimento rispetto a tali navi, né esercitano alcun controllo sulle medesime, o che le loro navi né prendono parte né sono associate ad una pesca IUU; c) nella misura del possibile la loro legislazione nazionale vieti agli armatori e agli operatori di navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 di prendere parte o di essere associati ad attività di pesca esercitate nella zona dell'accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM; d) nella misura del possibile la loro legislazione nazionale esiga che gli armatori e gli operatori delle navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 posseggano la cittadinanza o siano entità giuridiche dello Stato membro di bandiera; e) le loro navi siano conformi a tutte le pertinenti misure di gestione e conservazione della CGPM. 7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona CGPM da navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM. 8. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi informazione in base alla quale vi siano forti motivi per presumere che navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri non iscritte nel registro CGPM esercitino attività di pesca o di trasbordo di pesci e molluschi nella zona dell'accordo CGPM. CAPO IX MISURE PER LE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE Art.25 Pesca del pesce spada Anteriormente al 31 dicembre 2007 il Consiglio decide le misure tecniche per la protezione del novellame di pesce spada nel Mediterraneo. CAPO X MISURE PER LE ACQUE INTORNO ALLE ISOLE MALTESI Art.26 La zona di gestione di 25 miglia intorno alle isole maltesi 1. L'accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse della zona che si estende fino a 25 miglia nautiche dalle linee di base intorno alle isole maltesi (di seguito "la zona di gestione") è disciplinato come segue: a) la pesca all'interno della zona di gestione è limitata ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che utilizzano attrezzi diversi da quelli trainati; b) lo sforzo complessivo di tali pescherecci, espresso in termini di capacità di pesca totale, non può superare il livello medio registrato nel 2000-2001, corrispondente a 1 950 pescherecci aventi una potenza motrice e una stazza totali di 83 000 kW e 4 035 GT rispettivamente. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con reti da traino di lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare in determinate zone all'interno della zona di gestione, secondo quanto specificato all'allegato V, lettera a), del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni seguenti: a) la capacità di pesca totale dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella zona di gestione non deve superare il limite di 4 800 kW; b) la capacità di pesca di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare ad una profondità inferiore ai 200 m non deve superare i 185 kW; l'isobata di 200 metri di profondità è identificata da una linea spezzata che collega i punti elencati nell'allegato V, lettera b), del presente regolamento; c) i pescherecci con reti da traino che operano nella zona di gestione devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali e devono essere inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione dagli Stati membri interessati e contenente la loro marcatura esterna e il loro numero d'iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR) ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004; d) i limiti di capacità, di cui alle lettere a) e b), devono essere periodicamente rivalutati sulla base del parere di enti scientifici pertinenti con riguardo ai loro effetti sulla conservazione degli stock. 3. Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a), supera la capacità totale di pesca dei pescherecci con lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 24 metri che operano nella zona di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (di seguito "la capacità di pesca di riferimento"), la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, ripartisce tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione. La capacità di pesca di riferimento corrisponde a 3 600 kW. 4. I permessi di pesca speciali per la capacità di pesca eccedentaria disponibile di cui al paragrafo 3 possono essere rilasciati unicamente ai pescherecci che alla data di applicazione del presente articolo figurano nel registro della flotta comunitaria. 5. Se la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), supera il limite stabilito al paragrafo 2, lettera a), perché tale limite è stato abbassato a seguito della revisione di cui al paragrafo 2, lettera d), la Commissione ripartisce la capacità di pesca tra gli Stati membri sulla base seguente: a) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci operanti nella zona nel periodo 2000-2001 è considerata prioritaria; b) la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci che hanno operato nella zona in un qualsiasi altro periodo è presa in considerazione in secondo luogo; c) la capacità di pesca rimanente per gli altri pescherecci viene ripartita tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un'autorizzazione. 6. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con ciancioli o palangari e i pescherecci dediti alla pesca della lampuga ai sensi dell'articolo 27 sono autorizzati ad operare all'interno della zona di gestione. Essi ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e devono essere inclusi in un elenco fornito alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente la loro marcatura esterna e il loro numero d'iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR) ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. Lo sforzo di pesca è in ogni caso controllato per salvaguardare la sostenibilità di queste attività di pesca nella zona. 7. Il comandante di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2 e che non dispone di VMS a bordo è tenuto a segnalare ciascuna entrata e ciascuna uscita dalla zona suddetta alle proprie autorità e alle autorità dello Stato costiero. Art.27 Pesca della lampuga 1. All'interno della zona di gestione, la pesca della lampuga (Coriphaena spp.) mediante dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) è vietata dal 1° gennaio al 5 agosto di ogni anno. 2. La pesca della lampuga all'interno della zona di gestione può essere praticata da un massimo di 130 pescherecci. 3. Le autorità maltesi stabiliscono le rotte lungo cui sono disposti i DCP e assegnano ciascuna rotta a pescherecci comunitari entro il 30 giugno di ogni anno. I pescherecci comunitari battenti bandiera diversa da quella di Malta non sono autorizzati ad utilizzare i DCP nella zona delle 12 miglia. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 29, la Commissione definisce i criteri da applicare per la fissazione e l'assegnazione delle rotte per i DCP. 4. I pescherecci autorizzati a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e vengono inclusi in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato e contenente la loro marcatura esterna e il loro numero d'iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR) ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. In deroga al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m è richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale. CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI Art.28 Procedura decisionale Salvo diversa disposizione del presente regolamento, il Consiglio decide secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato. Art.29 Modalità di applicazione Le modalità di applicazione degli articoli 26 e 27 del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Art.30 Modifiche Le modifiche degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Art.31 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1626/94 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI. Art.32 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. All.1 ALLEGATI Omissis. |
Antonio Raffone |