Allegato Reg.Cee 404/11
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REGOLAMENTO CEE 404/2011 (ALLEGATI)
All.1
Tabella 1
Codici di presentazione alfa-3
Codice di presentazione alfa-3··· Presentazione··· Descrizione
CBF··· Filetto doppio di merluzzo bianco (eviscerato)··· Decapitato, senza asportazione della pelle, delle lische e della coda
CLA··· Chele··· Solo chele
DWT··· Codice ICCAT··· Senza branchie, eviscerato, asportazione parziale della testa, asportazione delle pinne
FIL··· Filetti··· HEA+GUT+TLD+asportazione delle lische. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro
FIS··· Filettato e filetti senza pelle··· FIL+SKI. Da ciascun pesce si ottengono due filetti non uniti fra loro
FSB··· Filettato, con pelle e lische··· Filettato, con pelle e lische
FSP··· Filettato, senza pelle, con lische sottili··· Filettato, senza pelle, con lische sottili
GHT··· Eviscerato, decapitato e senza coda··· GUH+TLD
GUG··· Eviscerato e senza branchie··· Asportazione dei visceri e delle branchie
GUH··· Eviscerato e decapitato··· Asportazione dei visceri e della testa
GUL··· Eviscerato, con il fegato··· GUT senza la rimozione del fegato
GUS··· Eviscerato, decapitato e senza pelle··· GUH+SKI
GUT··· Eviscerato··· Asportazione completa dei visceri
HEA··· Decapitato··· Decapitato
JAP··· Taglio giapponese··· Taglio trasversale con asportazione di tutte le parti dalla testa al ventre
JAT··· Senza coda, taglio giapponese··· Taglio giapponese con asportazione della coda
LAP··· Lappen··· Doppio filetto, HEA, con pelle, coda e pinne
LVR··· Fegato··· Fegato unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice LVR-C
OTH··· Altro··· Ogni altra presentazione (1)
ROE··· Uova··· Uova unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice ROE-C
SAD··· Salato a secco··· Decapitato senza asportazione della pelle, delle lische e della coda e salato direttamente
SAL··· Leggermente salato in salamoia··· CBF+salato
SGH··· Salato, eviscerato e decapitato··· GUH+salato
SGT··· Salato, eviscerato··· GUT+salato
SKI··· Senza pelle··· Senza pelle
SUR··· Surimi··· Surimi
TAL··· Coda··· Code unicamente
TLD··· Senza coda··· Senza coda
TNG··· Lingua··· Lingua unicamente. In caso di presentazione collettiva utilizzare il codice TNG-C
TUB··· Corpo unicamente··· Corpo di totano privo di visceri e testa
WHL··· Intero··· Non trasformato
WNG··· Pinne··· Pinne unicamente
(1) I comandanti dei pescherecci che indicano nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di trasbordo il codice di presentazione OTH (altro) devono specificare esattamente a cosa si riferisce la presentazione OTH (altro).
Tabella 2
Stato di trasformazione
CODICE··· STATO
ALI··· Vivo
BOI··· Bollito
DRI··· Secco
FRE··· Fresco
FRO··· Congelato
All.2
INFORMAZIONI MINIME PER LE LICENZE DI PESCA
1. DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO Numero di registro della flotta dell'Unione
Nome del peschereccio
Stato di bandiera/Paese di immatricolazione
Porto di immatricolazione [nome e codice nazionale] Marcatura esterna
Segnale radio internazionale di chiamata [IRCS]
2. TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO /AGENTE DEL PESCHERECCIO
Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica
3. CARATTERISTICHE DELLA CAPACITÀ DI PESCA
Potenza del motore (kW),
Stazza (GT) Lunghezza
fuoritutto Attrezzo da pesca
principale Attrezzi da pesca
secondari
ALTRE MISURE NAZIONALI APPLICABILI
All.3
INFORMAZIONI MINIME PER LE AUTORIZZAZIONI DI PESCA
A. IDENTIFICAZIONE
1. Numero di registro della flotta dell'Unione
2. Nome del peschereccio
3. Lettere e numero di immatricolazione esterni
B. CONDIZIONI DI PESCA
1. Data di emissione:
2. Periodo di validità:
3. Condizioni di autorizzazione, inclusi, se del caso, specie, zona e attrezzo da pesca:
.........................................
.........................................
.........................................
Dal ../../.. al ../../.··· Dal ../../.. al ../../.··· Dal ../../.. al ../../.··· Dal ../../.. al ../../.··· Dal ../../.. al ../../.··· Dal ../../.. al ../../.
Zone··· ··· ··· ··· ··· ···
Specie··· ··· ··· ··· ··· ···
Attrezzo da pesca··· ··· ··· ··· ··· ···
Altre condizioni··· ··· ··· ··· ··· ···
Eventuali altri requisiti derivanti da una domanda di autorizzazione di pesca.
All.4
CARATTERISTICHE DELLE BOE SEGNALETICHE SITUATE ALLE ESTREMITÀ INTERMEDIE
BOE SEGNALETICHE SITUATE ALL'ESTREMITÀ OCCIDENTALE
BOE SEGNALETICHE SITUATE ALL'ESTREMITÀ ORIENTALE
BOE SEGNALETICHE INTERMEDIE
All.5
FORMATO PER LA TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI DATI VMS DALLO STATO MEMBRO DI BANDIERA ALLO STATO MEMBRO COSTIERO
A. Contenuto della comunicazione riguardante la posizione e definizione dei dati
Categoria··· Dato··· Codice··· Tipo··· Contenuto··· Obbligatorio (M) / Facoltativo (O)··· Definizioni
Dati relativi al sistema··· Inizio della registrazione··· SR··· ··· ··· M··· Indica l'inizio della registrazione
Fine della registrazione··· ER··· ··· ··· M··· Indica la fine della registrazione
Dati relativi al messaggio··· Indirizzo di destinazione··· AD··· Char (*)3··· ISO 3166-1 alfa-3··· M··· Indirizzo dello Stato membro costiero che riceve il messaggio. Codice ISO alfa-3 del paese
Proveniente da··· FR··· Char (*)3··· ISO 3166-1 alfa-3··· M··· Codice ISO alfa-3 dello Stato membro di bandiera che trasmette il messaggio
Tipo di messaggio··· TM··· ?h?r (*)3··· Codice··· M··· Prime tre lettere del tipo di messaggio (POS – per la comunicazione sulla posizione)
Data··· DA··· Num (*)8··· AAAAMMGG··· M··· Anno, mese e giorno della trasmissione
Ora··· TI··· Num (*)4··· HHMM··· M··· Ora di trasmissione (UTC)
Dati relativi all'immatricolazione del peschereccio··· Numero del registro della flotta dell'Unione··· IR··· Char (*)12··· ISO 3166-1 alfa-3 +Char (*)9··· O (1)··· Numero del registro della flotta dell'Unione europea composto dal codice dello Stato membro (codice ISO alfa-3 del paese) e dal codice unico del peschereccio
Stato di bandiera··· FS··· Char (*)3··· ISO 3166-1 alfa-3··· M··· Codice ISO alfa-3 dello Stato di bandiera del peschereccio
Indicativo di chiamata··· RC··· Char (*)7··· IRCS Code··· M··· Indicativo internazionale di chiamata del peschereccio
Nome del peschereccio··· NA··· Char (*)30··· ISO 8859-1··· O··· Nome del peschereccio
Registrazione esterna··· XR··· Char (*)14··· ISO 8859-1··· O··· Numero riportato sulla fiancata della nave
Dati relativi all'attività··· Latitudine (decimali)··· LT··· Char (*)7··· +/-GG.ggg··· M··· Latitudine del peschereccio al momento della trasmissione in gradi decimali secondo il sistema delle coordinate geografiche WGS84 (2)
Longitudine (decimali)··· LG··· Char (*)8··· +/-GGG.ggg··· M··· Longitudine al momento della trasmissione in gradi decimali secondo il sistema delle coordinate geografiche WGS84. L'approssimazione deve essere di 3 decimali. Le posizioni sull'emisfero occidentale devono essere negative (2)
Velocità··· SP··· Num (*)3··· Nodi (*) 10··· M··· Velocità del peschereccio in decimi di nodi ad es. //SP/105 = 10,5 nodi
Rotta··· CO··· Num (*)3··· Scala 360°··· M··· Rotta del peschereccio con scala 360° ad es.//CO/270 = 270°
N. della bordata··· TN··· Num (*)3··· 001-999··· O··· Numero di serie della bordata per l'anno in corso
(1) Obbligatorio per pescherecci dell'Unione europea.
(2) Non è necessario trasmettere il segno più (+), gli zero all'inizio del numero possono essere tralasciati.
(*) I codici ISO alfa-3 per le organizzazioni internazionali sono i seguenti:
XEU Commissione europea
XFA ACCP
XNW NAFO
XNE NEAFC
XIC ICCAT
XCA CCAMLR
B. Struttura delle comunicazioni riguardanti la posizione
Ogni trasmissione di dati è strutturata nel modo seguente:
— una doppia barra (//) e le lettere SR indicano l'inizio di un messaggio;
— una doppia barra(//) e un codice indicano l'inizio di un dato;
— una barra (/) separa il codice dal dato;
— le coppie di dati sono separate da uno spazio;
— le lettere ER e una doppia barra (//) indicano la fine della comunicazione.
All.6
MODELLO COMBINATO DELL'UNIONE EUROPEA DI GIORNALE DI PESCA, DICHIARAZIONE DI SBARCO E DICHIARAZIONE DI TRASBORDO
(Modello Omissis)
All.7
MODELLO DI GIORNALE DI PESCA E DI DICHIARAZIONE DI SBARCO/ TRASBORDO DELL'UNIONE EUROPEA (MAR MEDITERRANEO)
(Modello Omissis)
All.8
GIORNALE DI PESCA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA SOTTOZONA NAFO 1 E LE DIVISIONI CIEM Va E XIV
(Modello Omissis)
All.9
DICHIARAZIONE DI SBARCO/TRASBORDO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA SOTTOZONA NAFO 1 E LE DIVISIONI CIEM Va E XIV
(Modello Omissis)
All.10
ISTRUZIONI PER I COMANDANTI DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE EUROPEA CHE SONO TENUTI A COMPLETARE E PRESENTARE IL GIORNALE DI PESCA E A COMPLETARE E PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SBARCO E/O TRASBORDO IN FORMATO CARTACEO
1. Informazioni relative al giornale di pesca per il peschereccio che utilizza i modelli degli allegati VI, VII e VIII
1.1 Le seguenti informazioni generali sulla nave o sulle navi, a seconda dei casi, devono essere registrate (ai numeri corrispondenti) nel giornale di pesca:
Informazioni riguardanti il/i peschereccio/i e le date delle bordate
N. di riferimento del giornale di pesca··· Nome del dato (M=Obbligatorio) (O= Facoltativo)··· Descrizione e/o orari da registrare
(1)··· Nome del o dei pescherecci e indicativo di chiamata: (M)··· Da registrare nella prima riga. Qualora la pesca venga effettuata in coppia, il nome del secondo peschereccio e del suo comandante, la sua nazionalità e il numero di identificazione esterno devono essere riportati sotto i dati relativi al peschereccio per il quale viene compilato il giornale di pesca
(2)··· Identificazione esterna (M)··· Lettere e numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo
(3)··· Nome e indirizzo del comandante (M)··· Indicare nome, cognome e indirizzo del comandante (nome della via e numero civico, città e Stato membro). Anche i comandanti degli altri pescherecci devono tenere un giornale di pesca, indicando naturalmente soltanto i quantitativi catturati e detenuti a bordo, in modo da registrare le catture una sola volta
(4)··· Giorno, mese, ora (locale) e porto di partenza (M)··· Da inserire prima che il peschereccio salpi dal porto
(5)··· Giorno, mese, ora (locale) e porto di arrivo (M)··· Da inserire prima che il peschereccio entri nel porto
(6)··· Data e porto di sbarco se diverso da (5) (M)··· Da inserire prima che il peschereccio entri nel porto di sbarco
(7)··· Data, nome, indicativo di chiamata, nazionalità e identificazione esterna (numero di immatricolazione) del peschereccio ricevente (M)···
Dati relativi agli attrezzi
(8)··· Attrezzi da pesca (M)··· Il tipo di attrezzo utilizzato deve essere indicato secondo il codice di cui all'allegato XI, colonna 1
(9)··· Dimensione delle maglie (M)··· Deve essere espressa in millimetri
(10)··· Dimensioni (O)··· Dimensioni dell'attrezzo da indicare in base alle specifiche contenute nell'allegato XI, colonna 2
Dati relativi alle operazioni di pesca
(11)··· Data (M)··· La data di ogni giorno in mare deve essere registrata in una nuova riga e corrispondere ad ogni giorno in mare
(12)··· Numero di operazioni di pesca (O)··· Il numero delle operazioni di pesca deve essere indicato in base alle specifiche contenute nell'allegato XI, colonna 3 (O)
(13)··· Tempo di pesca (O)··· Indicare il tempo totale impiegato per la ricerca del pesce (ad es. utilizzando un sonar) o per la pesca vera e propria che equivale al numero di ore trascorse in mare, meno il tempo trascorso per raggiungere una zona di pesca, spostarsi da una zona all'altra e tornare da una zona di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione
(14)··· Posizione (M)··· La zona geografica di cattura deve essere rappresentata dal riquadro statistico in cui è stata prelevata la maggior parte delle catture, seguita dal riferimento alla pertinente divisione o sotto divisione CIEM o alla sottozona COPACE, CGPM o NAFO. (M) Ad esempio: Divisione CIEM, sottozona COPACE, CGPM o NAFO, divisione NEAFC: riferirsi alle carte all'interno della copertina del giornale di pesca e indicare il codice di ciascuna divisione per il riquadro statistico utilizzato, ad esempio IVa, VIb, VIId. «Riquadro statistico»: riferirsi ai riquadri statistici del CIEM riportati sulle carte all'interno della copertina del giornale di pesca. Si tratta di zone delimitate da latitudini e longitudini corrispondenti a valori interi espressi in gradi + 30' oppure a valori interi per le latitudini ed a valori interi espressi in gradi per le longitudini. Indicare, in base ad una combinazione di cifre e di lettere, il riquadro statistico in cui è stata effettuata la maggior parte delle catture (per esempio, la zona compresa tra 56° e 56°30' latitudine Nord e tra 6° e 7° longitudine Est corrispondente al codice CIEM 41/F6)
(M) Tuttavia, possono essere facoltativamente indicati tutti i riquadri statistici nei quali la nave ha pescato nel corso di una giornata. (O)··· ···
«Zona di pesca di paesi terzi»: indicare la o le zone di pesca di paesi terzi o le acque poste al di fuori della sovranità o della giurisdizione di uno Stato utilizzando i codici paesi ISO-3166 alfa-3. ad es. NOR = Norvegia FRO = Isole Faroe CAN = Canada ISL = Islanda INT = Alto mare (M)··· ···
(15)··· Quantitativi catturati e detenuti a bordo (M)··· Quando i quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo superano i 50 kg di peso vivo equivalente devono essere registrati nel giornale di pesca. Tali quantitativi comprendono quelli messi da parte per il consumo da parte dei membri dell'equipaggio. Devono essere utilizzati i codici speciali FAO alfa-3. La cattura di ciascuna specie deve essere registrata in chilogrammi di peso vivo equivalente. (O) Qualora tali catture siano conservate in ceste, casse, bidoni, cartoni, sacchi, sacchetti o altri contenitori, occorre registrare il peso netto dell'unità utilizzata in chilogrammi di peso vivo equivalente e il numero preciso delle unità utilizzate. In alternativa, le catture detenute a bordo in tali unità possono essere registrate in chilogrammi di peso vivo. Se il numero di colonne è insufficiente, si utilizzerà una nuova pagina
(16)··· Stime dei rigetti (M)··· Occorre registrare i rigetti dei quantitativi di ciascuna specie oltre i 50 kg di peso vivo equivalente. Devono essere registrati anche i rigetti delle specie catturate come esche vive e registrate nella sezione 15 del giornale di pesca
2. Istruzioni riguardanti la dichiarazione di sbarco/trasbordo
2.1. I modelli figurano negli allegati VI e IX (per le operazioni di sbarco e trasbordo nelle zone NAFO 1 e CIEM Va)
2.2. Informazioni da fornire
Qualora i prodotti della pesca sbarcati o trasbordati siano stati pesati, utilizzando sistemi di pesatura approvati dalle autorità competenti degli Stati membri, a bordo del peschereccio cedente o di quello ricevente, il peso effettivo dei quantitativi sbarcati o trasbordati è espresso in chilogrammi di peso del prodotto sulla dichiarazione di sbarco o trasbordo per ogni specie indicando:
a) la presentazione del pesce [n. di riferimento nel giornale di pesca (17)];
b) l'unità di misura per i quantitativi sbarcati [n. di riferimento nel giornale di pesca (18)]; indicare il peso dell'unità in chilogrammi di peso del prodotto. L'unità può essere diversa da quella utilizzata nel giornale di pesca;
c) il peso totale per ogni specie sbarcata o trasbordata [n. di riferimento nel giornale di pesca (19)]; indicare il peso dei quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati per tutte le specie;
d) il peso deve corrispondere al peso del prodotto del pesce sbarcato, ossia dopo un'eventuale trasformazione a bordo. I coefficienti di conversione dovranno essere successivamente applicati dalle autorità competenti negli Stati membri per calcolare il peso vivo equivalente;
e) firma del comandante (20);
f) firma, nome e indirizzo dell'agente, ove applicabile (21);
g) divisione CIEM/sottozona NAFO/COPACE/CGPM/Mar Nero/zona Guyana francese (zona FAO 31) o area di gestione e zona di pesca di paesi terzi [n. di riferimento nel giornale di pesca (22)]. Ciò va applicato nella stessa maniera indicata per il riferimento (14) precedente.
3. Istruzioni supplementari ai comandanti dei pescherecci dell'Unione europea aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento sul controllo, al sistema di controllo dei pescherecci né all'obbligo relativo alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca in conformità all'articolo 15 del regolamento sul controllo e che devono registrare lo sforzo di pesca in un giornale di pesca
Tali istruzioni sono applicabili ai comandanti dei pescherecci dell'Unione europea che, secondo le norme dell'Unione europea, hanno l'obbligo di registrare il tempo trascorso nelle zone di pesca soggette a regimi di sforzo di pesca:
a) Tali istruzioni sono applicabili ai comandanti dei pescherecci dell'Unione europea che, secondo le norme dell'Unione europea, hanno l'obbligo di registrare il tempo trascorso nelle zone di pesca soggette a regimi di sforzo di pesca:
b) per la registrazione dell'ora si utilizza l'ora universale (UTC);
c) le specie devono essere registrate utilizzando i codici delle specie ittiche FAO alfa-3.
3.1. Informazioni relative allo sforzo di pesca
a) A t t r a v e r s a m e n t o d i u n a z o n a d i s f o r z o
Quando un peschereccio autorizzato attraversa una zona di sforzo senza svolgere attività di pesca in tale zona, deve essere completata una riga supplementare nel giornale di pesca. Le seguenti informazioni devono essere inserite in tale riga:
— la data,
— la zona di sforzo,
— le date e gli orari di ogni entrata/uscita,
— la posizione di ogni entrata e uscita in latitudine e longitudine,
— le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'entrata,
— la parola «attraversamento».
b) E n t r a t a i n u n a z o n a d i s f o r z o
Quando il peschereccio entra in una zona di sforzo in cui è possibile che svolga attività di pesca, deve essere completata una riga supplementare nel giornale di pesca. Le seguenti informazioni devono essere inserite in tale riga:
— la data,
— la parola «entrata»,
— la zona di sforzo
— la posizione in latitudine e longitudine,
— l'ora di entrata,
— le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'entrata, nonché
— le specie bersaglio.
c) U s c i t a d a u n a z o n a d i s f o r z o
Quando un peschereccio abbandona una zona di sforzo nella quale ha svolto attività di pesca ed entra in un'altra zona di sforzo nella quale intende svolgere un'attività di pesca, deve essere completata una riga supplementare nel giornale di pesca. Le seguenti informazioni devono essere inserite in tale riga:
— la data,
— la parola «entrata»,
— la posizione in latitudine e longitudine,
— la nuova zona di sforzo,
— l'ora di uscita/entrata,
— le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'uscita/entrata, nonché
— le specie bersaglio.
Quando un peschereccio abbandona una zona di sforzo nella quale ha svolto attività di pesca e non ne svolgerà altre, deve essere completata una riga supplementare. Le seguenti informazioni devono essere inserite in tale riga
— la data,
— la parola «uscita»,
— la posizione in latitudine e longitudine,
— la zona di sforzo,
— l'ora della partenza,
— le catture conservate a bordo per ogni specie al momento dell'uscita, nonché
— le specie bersaglio.
Pesca transzonale qualora il peschereccio svolga attività di pesca transzonali.
Quando il peschereccio svolge attività di pesca transzonali, deve essere compilata una riga supplementare. Le seguenti informazioni devono essere inserite in tale riga:
— la data,
— la parola «transzonale»,
— l'ora della prima uscita e la relativa zona di sforzo,
— la posizione della prima entrata in latitudine e longitudine,
— l'ora dell'ultima entrata e la relativa zona di sforzo,
— la posizione dell'ultima uscita in latitudine e longitudine,
— le catture detenute a bordo per ogni specie al momento dell'uscita/entrata, nonché
— le specie bersaglio.
d) Inoltre, per i pescherecci che utilizzano attrezzi fissi:
quando il peschereccio cala o cala nuovamente attrezzi fissi, le seguenti informazioni devono essere inserite in tale riga:
— la data,
— la zona di sforzo,
— la posizione in latitudine e longitudine,
— le parole «cala» o «nuova cala»,
— l'ora relativa.
Quando il peschereccio ha completato delle operazioni con attrezzi fissi:
— la data,
— la zona di sforzo,
— la posizione in latitudine e longitudine,
— la parola «fine»,
— l'ora relativa.
3.2. D a t i r e l a t i v i a l l a c o m u n i c a z i o n e d e i m o v i m e n t i d e l l a n a v e
Quando un peschereccio che effettua attività di pesca è tenuto a trasmettere, in conformità all'articolo 28 del regolamento sul controllo, una relazione sullo sforzo di pesca alle autorità competenti, devono essere indicate le informazioni seguenti oltre a quelle di cui al paragrafo 3.1:
a) la data e l'ora della comunicazione;
b) la posizione geografica del peschereccio in latitudine e longitudine;
c) il mezzo di comunicazione utilizzato e, eventualmente, la stazione radio utilizzata, e d) il destinatario o i destinatari della comunicazione
All.11
CODICI DEGLI ATTREZZI E DELLE OPERAZIONI DI PESCA
Tipo di attrezzo··· Colonna 1 Codice··· Colonna 2 Dimensioni/numero (metri)(facoltativo)··· Colonna 3 Numero di cale al giorno (facoltativo)
Reti a strascico a divergenti··· OTB··· Modello di rete da traino (specificare il modello o il perimetro di apertura)··· Numero di cale effettuate con l'attrezzo
Reti a strascico per scampi··· TBN··· ···
Reti da traino pelagiche per gamberetti··· TBS··· ···
Reti a strascico (non specificate)··· TB··· ···
Sfogliare··· TBB··· Lunghezza dell'asta x numero delle aste··· Numero di cale effettuate con l'attrezzo
Reti da traino gemelle a divergenti··· OTT··· Modello di rete da traino (specificare il modello o il perimetro di apertura) x numero di reti da traino··· Numero di cale effettuate con l'attrezzo
Reti a strascico a coppia··· PTB··· Modello di rete da traino (specificare il modello o il perimetro di apertura)···
Reti da traino pelagiche a divergenti··· OTM··· Modello di rete da traino···
Reti da traino pelagiche a coppia··· PTM··· Modello di rete da traino···
SCIABICHE··· ··· ···
Sciabiche danesi··· SDN··· Lunghezza totale delle sciabiche··· Numero di cale effettuate con l'attrezzo
Sciabiche scozzesi (galleggiante)··· SSC··· ···
Sciabiche scozzesi a coppia (galleggiante)··· SPR··· ···
Sciabiche (non specificate)··· SX··· ···
Sciabiche da natante··· SV··· ···
RETI DA CIRCUIZIONE··· ··· ···
Reti da circuizione··· PS··· Lunghezza, altezza··· Numero di cale effettuate con l'attrezzo
Reti da circuizione azionate da un natante··· PS1··· Lunghezza, altezza···
Reti da circuizione azionate da due natanti··· PS2··· ···
Reti da circuizione senza chiusura (lampare)··· LA··· ···
DRAGHE··· ··· ···
Draga··· DRB··· Larghezza x numero di draghe··· Numero di cale effettuate con l'attrezzo
RETI DA IMBROCCO E RETI DA PO STA IMPIGLIANTI··· ··· ···
Reti da imbrocco (non specificate)··· GN··· Lunghezza, altezza··· Numero di cale al giorno
Reti da posta ancorate (calate)··· GNS··· ···
Reti da posta (derivanti)··· GND··· ···
Reti da posta (circuitanti)··· GNC··· ···
Reti combinate (da imbrocco-tremagli)··· GTN··· ···
Tremagli··· GTR··· ···
TRAPPOLE··· ··· ···
Nasse··· FPO··· Numero di nasse calate ogni giorno···
Trappole (non specificate)··· FIX··· Non specificato···
AMI E PALANGARI··· ··· ···
Lenze a mano··· LHP··· Numero totale di ami/palangari calati ogni giorno···
Lenze a canna meccanizzate··· LHM··· ···
Palangari fissi··· LLS··· Numero di ami e palangari calati ogni giorno···
Palangari derivanti··· LLD··· ···
Palangari (non specificati)··· LL··· ···
Lenze trainate··· LTL··· ···
Ami e palangari (non specificati)··· LX··· ···
MACCHINE PER LA RACCOLTA··· ··· ···
Draghe automatiche··· HMD··· ···
Attrezzi diversi··· MIS··· ···
Attrezzi per la pesca ricreativa··· RG··· ···
Attrezzi non noti o non specificati··· NK··· ···
All.12
FORMATO PER LA REGISTRAZIONE E LO SCAMBIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI (VERSIONE 3.0)
Tabella relativa alle operazioni
N··· Nome elemento o attributo··· Codice··· Descrizione e contenuto··· Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (CIF) (**) Facoltativo (O) (***)
1··· ELEMENTO DELL'OPERAZIONE··· OPS··· Elemento dell'operazione: contenitore di primo livello per tutte le operazioni trasmesse all'operazione di servizio web. L'elemento OPS deve contenere uno dei sottoelementi DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP···
2··· Paese di destinazione··· AD··· Destinazione del messaggio (codice ISO alfa-3 del paese)··· C
3··· Paese emittente··· FR··· Paese che trasmette i dati (codice ISO alfa-3 del paese)··· C
4··· Numero dell'operazione··· ON··· ID unica (AAAAAAAMMGG999999) generata dall'emittente··· C
5··· Data dell'operazione··· OD··· Data di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
6··· Ora dell'operazione··· OT··· Ora di trasmissione del messaggio (OO:MM in UTC)··· C
7··· Indicatore di prova··· TS··· Testo libero··· O
8··· Dati dell'operazione··· DAT··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di DAT)··· CIF
9··· Messaggio di conferma··· RET··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RET)··· CIF
10··· Cancella operazione··· DEL··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di DEL)··· CIF
11··· Correzione dell'operazione··· COR··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COR)··· CIF
12··· Operazione di interrogazione··· QUE··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di QUE)··· CIF
13··· Operazione di risposta··· RSP··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RSP)··· CIF
14··· ··· ··· ···
15··· Dati dell'operazione··· DAT··· Trasmissione di dati del giornale di pesca o della nota di vendita a un altro Stato membro···
16··· Messaggio ERS··· ERS··· Include tutti i dati ERS pertinenti, ossia l'intero messaggio··· C
17··· Tipo di messaggio··· TM··· Tipo di messaggio [attuale (CU) o ritardato (DE)]··· C
18··· ··· ··· ···
19··· Operazione di cancellazione··· DEL··· Operazione di cancellazione per chiedere allo Stato membro destinatario di cancellare dati precedentemente trasmessi···
20··· Registrazione n··· RN··· Numero di registrazione da cancellare. (AAAAAAAMMGG999999)··· C
21··· Motivo del rifiuto··· RE··· Testo libero o elenco di codici indicanti il motivo del rifiuto··· O
22··· ··· ··· ···
23··· Operazione di correzione··· COR··· Operazione di correzione per chiedere a un altro Stato membro di correggere dati precedentemente trasmessi···
24··· Numero del messaggio originale··· RN··· Numero di registrazione del messaggio che viene corretto (formato AAAAAAAMMGG999999)··· C
25··· Motivo della correzione··· RE··· Testo libero o elenco di codici (****)··· O
26··· Nuovi dati corretti··· ERS··· Include tutti i dati ERS pertinenti, ossia l'intero messaggio··· C
27··· ··· ··· ···
28··· Operazione di conferma··· RET··· Operazione di conferma in risposta a un'operazione DAT, DEL o COR···
29··· Numero del messaggio inviato··· ON··· Operazione n. (AAAAAAAMMGG999999) confermata··· C
30··· Stato di ricezione··· RS··· Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto (****)··· C
31··· Motivo del rifiuto··· RE··· Testo libero o elenco di codici (****) indicanti il motivo del rifiuto··· O
32··· ··· ··· ···
33··· Operazione di interrogazione··· QUE··· Operazione di interrogazione per ottenere dati del giornale di bordo da un altro Stato membro···
34··· Comandi da eseguire··· CD··· Ottenere i dati LOG (12 mesi completi, tranne ove specificato da SD e ED, fino a un massimo di 12 mesi). Devono essere sempre compresi i dati attuali e più recenti disponibili··· C
35··· Tipo di identificativo della nave··· ID··· Deve essere almeno uno dei seguenti tipi: RC/IR/XR/NA··· C
36··· Valore di identificativo della nave··· IV··· Se fornito, deve essere conforme al formato indicato nel tipo di identificativo della nave··· C
37··· Data di inizio··· SD··· Data di inizio del periodo richiesto (data più remota dell'interrogazione), se interrogazione (AAAA-MM-GG)··· O
38··· Data di conclusione··· ED··· Data di conclusione del periodo richiesto (data più remota dell'interrogazione), se interrogazione (AAAA-MM-GG)··· O
39··· ··· ··· ···
40··· Operazione di risposta··· RSP··· Operazione di risposta a un'operazione QUE···
41··· Messaggio ERS··· ERS··· Comprende tutti i dati ERS pertinenti in funzione del tipo di identificativo della nave usato nell'interrogazione, ossia l'intero messaggio··· O
42··· Stato di ricezione··· RS··· Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto (****)··· C
43··· Numero dell'operazione··· ON··· Il numero dell'operazione (AAAAAAAMMGG999999) dell'interrogazione a cui la risposta si riferisce··· C
44··· Motivo del rifiuto··· RE··· Se la risposta è negativa, motivo per il quale non vengono forniti dati. Testo libero o elenco di codici (****) indicanti il motivo del rifiuto··· O
45··· Parti della risposta··· RP··· Risposte con definizioni di schemi differenti··· C
46··· ··· ··· ···
Tabella per il giornale di pesca, la nota di vendita e il documento di trasporto
N··· Nome elemento o attributo··· Codice··· Descrizione e contenuto··· Obbligatorio (C)/ Obbligatorio se (CIF) (**) Facoltativo (O) (***)
47··· Messaggio ERS··· ERS··· Tag contenente il messaggio ERS. Il messaggio ERS contiene una dichiarazione LOG, SAL o TRN···
48··· Numero (di registrazione) del messaggio··· RN··· Numero di serie del messaggio (formato AAAAAAAMMGG999999)··· C
49··· Data (di registrazione) del messaggio··· RD··· Data di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
50··· Ora (di registrazione) del messaggio··· RT··· Ora di trasmissione del messaggio (OO:MM:SS in UTC)··· C
51··· ··· ··· ···
52··· Dichiarazione relativa al giornale di pesca··· LOG··· La dichiarazione del giornale di pesca contiene una o più delle seguenti dichiarazioni: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT···
53··· Numero del registro della flotta dell'Unione europea (numero CFR)··· IR··· In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero··· C
54··· IRCS··· RC··· Indicativo internazionale di chiamata radio··· C
55··· Identificazione esterna della nave··· XR··· Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo)··· CIF FAR, PNO
56··· Nome della nave··· NA··· Nome della nave··· CIF FAR, PNO e secondo le norme per il tonno rosso
57··· Nome del comandante··· MA··· Nome del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell'ambito della successiva trasmissione LOG)··· C
58··· Indirizzo del comandante··· MD··· Indirizzo del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell'ambito della successiva trasmissione LOG)··· C
59··· Paese di immatricolazione··· FS··· Stato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alfa-3 del paese··· C
60··· Numero ICCAT della nave··· IN··· Numero della nave nel registro delle navi ICCAT··· CIF applicate le norme per il tonno rosso
61··· Numero IMO della nave··· IM··· Numero IMO secondo le norme per il tonno rosso··· CIF applicate le norme per il tonno rosso e se disponibile
62··· ··· ··· ···
63··· Dichiarazione di partenza··· DEP··· Dichiarazione di partenza dal porto. Richiesta ad ogni partenza dal porto, da trasmettere nel messaggio successivo···
64··· Data··· DA··· Data di partenza (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
65··· Ora··· TI··· Ora di partenza (OO:MM in UTC). Nei regimi di sforzo è richiesta l'indicazione completa dell'ora. Se va indicata solo l'ora, si possono fissare i minuti a 30··· C
66··· Nome del porto··· PO··· Codice del porto (codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (****)··· C
67··· Attività prevista··· AA··· Elenco dei codici (****)··· O
68··· Attrezzi a bordo··· GEA··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)··· C
69··· Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)··· SPE··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)··· CIF catture a bordo della nave
70··· ··· ··· ···
71··· Dichiarazione relativa al rapporto sull'attività di pesca··· FAR··· Richiesta entro la mezzanotte di ogni giorno trascorso in mare o in risposta a una richiesta dello Stato di bandiera···
72··· Marcatore di ultimo rapporto··· LR··· Marcatore indicante che si tratta dell'ultimo rapporto FAR che verrà inviato (LR=1). Ogni giorno che la nave trascorre in mare deve inviare un rapporto FAR. Nessun rapporto FAR può essere inviato, prima dell'entrata in porto, dopo un FAR con LR=1··· CIF ultimo messaggio
73··· Marcatore di ispezione··· IS··· Marcatore indicante che il rapporto sull'attività di pesca è stato ricevuto immediatamente prima di un'ispezione svolta a bordo della nave (IS=1). Si verifica quando l'ispettore chiede al pescatore di aggiornare il giornale di pesca prima della verifica··· CIF ispezione in corso
74··· Data··· DA··· Data in relazione alla quale vengono comunicate le attività di pesca durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
75··· Ora··· TI··· Ora di inizio dell'attività di pesca (OO:MM in UTC)··· O
76··· Peschereccio/i partner in caso di pesca in coppia··· PFP··· Specificato se esistono altri pescherecci in un'operazione di pesca in coppia. Necessario per un monitoraggio efficace della pesca in coppia. Vi possono essere più di un peschereccio partner. Ciascun peschereccio partecipante presenta una dichiarazione FAR in cui sono menzionati tutti gli altri partner. Se la pesca in coppia si svolge senza trasferimento, il peschereccio che prende tutte le catture dichiara gli elementi SPE e gli altri pescherecci compilano solo l'elemento RAS. In caso di trasferimento devono essere presentate anche dichiarazioni RLC. (Cfr. det tagli dei sottoelementi e attributi di PFP)··· CIF esiste peschereccio partner in caso di pesca in coppia e non sono applicate le norme per il tonno rosso
77··· Sottodichiarazione relativa alla zona interessata··· RAS··· Specificata se non sono state effettuate catture (ai fini dello sforzo di pesca) (****) (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)··· CIF non ci sono SPE da registrare (e sotto regimi di sforzo)
78··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· Posizione a mezzogiorno se non sono state effettuate catture (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· CIF applicate le norme per il tonno rosso
79··· Sottodichiarazione relativa agli attrezzi··· GEA··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA) Non più di una GEA per FAR··· CIF impiego attrezzi
80··· Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi··· GLS··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GLS)··· CIF richiesto dalle norme (***)
81··· Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)··· SPE··· Catture relative a questa attività di pesca a bordo della nave. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE) Nel caso di un'operazione di pesca in comune secondo le norme per il tonno rosso, compilare invece il totale e le SPE assegnate secondo CVT, CVO e JCI··· CIF catture effettuate e no se l'operazione di pesca in comune avviene secondo le norme per il tonno rosso
82··· Sottodichiarazione della nave da cattura che trasferisce il pesce··· CVT··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CVT) Nel caso di un'operazione di pesca in comune secondo le norme per il tonno rosso, le informazioni sulla «nave da cattura che trasferisce il pesce» devono essere riportate da tutte le navi che partecipano all'operazione di pesca in comune··· CIF JFO secondo le norme per il tonno rosso
83··· Sottodichiarazione/i di altre navi da cattura··· CVO··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CVO) Nel caso di un'operazione di pesca in comune secondo le norme per il tonno rosso, le informazioni sulle «altre navi da cattura che partecipano all'operazione di pesca in comune» devono essere riportate da tutte le navi che partecipano all'operazione··· CIF JFO secondo le norme per il tonno rosso
84··· Sottodichiarazione relativa alle catture effettuate··· JCI··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di JCI) Nel caso di un'operazione di pesca in comune secondo le norme per il tonno rosso, le informazioni sulle catture totali devono essere riportate da tutte le navi che partecipano all'operazione di pesca in comune··· CIF JFO secondo le norme per il tonno rosso
85··· Numero ICCAT JFO··· JF··· Numero ICCAT JFO, facoltativo secondo le norme per il tonno rosso··· O
86··· ··· ··· ···
87··· Dichiarazione relativa al trasferimento··· RLC··· Utilizzata quando la totalità delle catture o una parte di esse viene trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave o dalla stiva di una nave o dai suoi attrezzi di pesca a una nassa, un contenitore o una gabbia esterni in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco···
88··· Data··· DA··· Data di trasferimento delle catture durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
89··· Ora··· TI··· Ora del trasferimento (OO:MM in UTC)··· CIF applicate le norme per il tonno rosso
90··· Nave ricevente··· REC··· Identificazione della nave ricevente. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di REC) Per i trasferimenti nell'ambito delle norme per il tonno rosso compilare invece BTI··· CIF trasferimento e no se applicate le norme per il tonno rosso
91··· Nave o navi cedenti··· DON··· Identificazione della nave o delle navi cedenti. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di DON). Per i trasferimenti nell'ambito delle norme per il tonno rosso compilare invece BTI··· CIF trasferimento e no se applicate le norme per il tonno rosso
91··· Trasferimento verso··· RT··· Codice di 3 lettere per la destinazione del trasferimento (****)··· CIF richiesto, in particolare dalle norme per il tonno rosso
92··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· Ubicazione del trasferimento. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· C
93··· Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)··· SPE··· Quantitativo di pesce trasferito (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE) Per i trasferimenti nell'ambito delle norme per il tonno rosso compilare invece BTI··· CIF trasferimento e no se applicate le norme per il tonno rosso
94··· Sottodichiarazione relativa al trasferimento nell'ambito delle norme per il tonno rosso··· BTI··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di BTI) Per i trasferimenti nell'ambito delle norme per il tonno rosso compilare BTI invece di DON, REC e SPE··· CIF applicate le norme per il tonno rosso
95··· ··· ··· ···
96··· Dichiarazione di trasbordo··· TRA··· Per ogni trasbordo di catture è richiesta una dichiarazione sia della nave cedente, sia di quella ricevente···
97··· Data··· DA··· Inizio TRA (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
98··· Ora··· TI··· Inizio TRA (OO:MM in UTC)··· O
99··· Sottodichiarazione relativa alla zona interessata··· RAS··· La zona geografica in cui ha avuto luogo il trasbordo (****) (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)··· CIF il trasbordo ha avuto luogo in mare
100··· Nome del porto··· PO··· Codice del porto (codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (****)··· CIF il trasbordo ha avuto luogo in porto
101··· Numero CFR della nave ricevente··· IR··· In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero··· CIF nave da pesca dell'Unione europea
102··· Trasbordi: nave ricevente··· TT··· Indicativo internazionale di chiamata radio della nave ricevente··· C
103··· Trasbordi: Stato di bandiera della nave ricevente··· TC··· Stato di bandiera della nave ricevente (codice ISO alfa-3 del paese)··· C
104··· Numero CFR della nave cedente··· RF··· In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero··· CIF nave da pesca dell'Unione europea
105··· Trasbordi: nave (cedente)··· TF··· Indicativo internazionale di chiamata della nave cedente··· C
106··· Trasbordi: Stato di bandiera della nave cedente··· FC··· Stato di bandiera della nave cedente (codice ISO alfa- 3 del paese)··· C
107··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· CIF richiesto (***) (acque NEAFC, NAFO o norme per il tonno rosso)
108··· Catture oggetto di trasbordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)··· SPE··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)··· C
109··· ··· ··· ···
110··· COE: dichiarazione di entrata nella zona di sforzo··· COE··· Dichiarazione da effettuare quando si entra nella zona di sforzo se la pesca è praticata in una zona soggetta al regime di sforzo··· CIF richiesto
111··· Data··· DA··· Data di entrata (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
112··· Ora··· TI··· Ora di entrata (OO:MM in UTC)··· C
113··· Specie bersaglio··· TS··· Specie bersaglio all'interno della zona (****)··· CIF si svolgono attività di pesca nell'ambito del regime di sforzo, senza attraversamento di zone
114··· Sottodichiarazione relativa alla zona interessata··· RAS··· Localizzazione geografica della nave (****) (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)··· CIF si svolgono attività di pesca nell'ambito del regime di sforzo, senza attraversamento di zone
115··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· Posizione al momento dell'entrata (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· C
116··· Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)··· SPE··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)··· O
117··· ··· ··· ···
118··· Dichiarazione di uscita dalla zona di sforzo··· COX··· Dichiarazione da effettuare quando si esce dalla zona di sforzo se la pesca è praticata in una zona soggetta al regime di sforzo··· CIF richiesto
119··· Data··· DA··· Data di uscita (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
120··· Ora··· TI··· Ora di uscita (OO:MM in UTC)··· C
121··· Specie bersaglio··· TS··· Specie bersaglio all'interno della zona (****)··· CIF si svolgono attività di pesca nell'ambito del regime di sforzo, senza attraversamento di zone
122··· Sottodichiarazione relativa alla zona interessata··· RAS··· Localizzazione geografica della nave (****) (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)··· CIF si svolgono attività di pesca nell'ambito del regime di sforzo, senza attraversamento di zone
123··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· Posizione al momento dell'uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· C
124··· Sottodichiarazione relativa alle catture effettuate··· SPE··· Catture effettuate durante la presenza nella zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)··· O
125··· ··· ··· ···
126··· Dichiarazione di attraversamento di una zona di sforzo··· CRO··· Dichiarazione richiesta quando si attraversa la zona di sforzo (senza effettuare operazioni di pesca) se si attraversa la zona soggetta al regime di sforzo··· CIF richiesto
127··· Dichiarazione di entrata nella zona··· COE··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE) Specificare solo DA, TI e POS··· CIF
128··· Dichiarazione di uscita dalla zona··· COX··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX) Specificare solo DA, TI e POS··· CIF
129··· ··· ··· ···
130··· Dichiarazione di pesca transzonale··· TRZ··· Tag indicante pesca transzonale quando la pesca è soggetta al regime di sforzo··· CIF richiesto
131··· Dichiarazione di entrata··· COE··· Prima entrata (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)··· C
132··· Dichiarazione di uscita··· COX··· Ultima uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)··· C
133··· ··· ··· ···
134··· INS: dichiarazione di ispezione··· INS··· Tag indicante l'inizio di una sottodichiarazione di ispezione. Deve essere presentata dalle autorità ma non dal comandante··· O
135··· Paese di ispezione··· IC··· Codice alfa-3 dello Stato costiero in cui ha luogo l'ispezione··· C
136··· Ispettore incaricato··· IA··· Testo con il nome dell'ispettore o, se pertinente, un numero a 4 cifre che identifichi l'ispettore··· O
137··· Paese dell'ispettore··· SC··· Codice ISO alfa-3 dell'ispettore··· O
138··· Data··· DA··· Data di ispezione (AAAA-MM-GG)··· C
139··· Ora··· TI··· Ora di ispezione (OO:MM in UTC)··· C
140··· Nome del porto··· PO··· Codice del porto (codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (****)··· CIF non è dichiarata la posizione
141··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· Posizione al momento dell'ispezione (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· CIF non è indicato il codice del porto
142··· ··· ··· ···
143··· Dichiarazione di rigetto in mare··· DIS··· Tag contenente i dettagli del pesce rigettato in mare··· CIF richiesto (***)
144··· Data··· DA··· Data del rigetto in mare (AAAA-MM-GG)··· C
145··· Ora··· TI··· Ora del rigetto in mare (OO:MM in UTC)··· C
146··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· Posizione al momento del rigetto in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· CIF richiesto
147··· Sottodichiarazione relativa al pesce rigettato in mare··· SPE··· Pesce rigettato in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)··· C
148··· ··· ··· ···
149··· Dichiarazione relativa alla notifica preventiva di rientro··· PNO··· Tag contenente la dichiarazione relativa alla notifica preventiva. Da trasmettere prima del rientro in porto o se richiesto dalla normativa dell'Unione··· CIF richiesto (*) (**)
150··· Data prevista di arrivo in porto··· PD··· Data prevista di arrivo/attraversamento (AAAA-MM-GG)··· C
151··· Ora prevista di arrivo in porto··· PT··· Ora prevista di arrivo/attraversamento (OO:MM in UTC)··· C
152··· Nome del porto··· PO··· Codice del porto (codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (****)··· C
153··· Sottodichiarazione relativa alla zona interessata··· RAS··· Zona di pesca da utilizzare per la notifica preventiva del merluzzo bianco. Elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione (****) (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)··· CIF nel Mar Baltico
154··· Data prevista di sbarco··· DA··· Data di sbarco prevista (AAAA-MM-GG) nel Baltico per uscita dalla zona··· O
155··· Data prevista di sbarco··· TI··· Ora di sbarco prevista (OO:MM in UTC) nel Baltico per uscita dalla zona··· O
156··· Sottodichiarazioni relative alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)··· SPE··· Catture a bordo (se pelagiche è richiesta la zona CIEM) (Cfr. dettagli della sottodichiarazione SPE)··· CIF catture a bordo
157··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· Posizione di entrata/uscita dal settore/zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· CIF
158··· Scopo dello scalo··· PC··· LAN per sbarco, TRA per trasbordo, ACS per accesso ai servizi, OTH per altro··· C
159··· Data di inizio della bordata··· DS··· Data in cui è iniziata la bordata (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
160··· ··· ··· ···
161··· Dichiarazione relativa alla notifica preventiva di trasferimento··· PNT··· Tag contenente la dichiarazione relativa alla notifica preventiva di trasferimento. Da utilizzare secondo le norme per il tonno rosso··· CIF applicate le norme per il tonno rosso
162··· Data prevista··· DA··· Data prevista del trasferimento in gabbia (AAAA-MM-GG)··· C
163··· Ora prevista··· TI··· Ora prevista del trasferimento in gabbia (OO:MM in UTC)··· C
164··· Sottodichiarazione relativa al quantitativo previsto··· SPE··· Quantitativi previsti di tonno rosso da trasferire, specificando sia il quantitativo di pesce vivo che quello trasportato a bordo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)··· C
165··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· Posizione al momento del trasferimento (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· C
166··· Nome del rimorchiatore··· NA··· Nome del rimorchiatore··· C
167··· Numero ICCAT del rimorchiatore··· IN··· Numero del rimorchiatore nel registro delle navi ICCAT··· C
168··· Numero di gabbie rimorchiate··· CT··· Numero di gabbie rimorchiate dal rimorchiatore··· C
169··· ··· ··· ···
170··· Dichiarazione relativa alla fine della pesca··· EOF··· Tag indicante il completamento delle operazioni di pesca prima del rientro in porto. Da trasmettere al termine dell'ultima operazione di pesca e prima del rientro in porto···
171··· Data··· DA··· Data di fine della pesca (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
172··· Ora··· TI··· Ora di fine della pesca (OO:MM in UTC)··· C
173··· ··· ··· ···
174··· Dichiarazione di rientro in porto··· RTP··· Tag indicante il rientro in porto. Da trasmettere al rientro in porto, dopo l'eventuale dichiarazione PNO···
175··· Data··· DA··· Data di rientro (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
176··· Ora··· TI··· Ora di rientro (OO:MM in UTC)··· C
177··· Nome del porto··· PO··· Codice del porto (codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (****)··· C
178··· Motivo del rientro··· RE··· Motivo del rientro in porto (****)··· CIF
179··· Attrezzi a bordo··· GEA··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)··· O
180··· ··· ··· ···
181··· Dichiarazione di sbarco··· LAN··· Tag contenente i dati dello sbarco. Da trasmettere dopo lo sbarco delle catture. LAN può essere usata al posto della dichiarazione di trasporto···
182··· Data··· DA··· (AAAA-MM-GG — data di completamento dello sbarco)··· C
183··· Ora··· TI··· Ora di sbarco. Formato OO:MM in UTC··· O
184··· Tipo di emittente··· TS··· Codice a 3 lettere (MAS: comandante, REP: il rappresentante, AGE: l'agente)··· C
185··· Nome del porto··· PO··· Codice del porto (codice ISO alfa-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (****)··· C
186··· Sottodichiarazione relativa alle catture sbarcate (elenco delle SPE con sottodichiarazioni PRO)··· SPE··· Specie, zone di pesca, peso delle catture sbarcate, relativi attrezzi e presentazioni (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)··· C
187··· Dichiarazione di trasporto··· TRN··· LAN può essere usata al posto della dichiarazione di trasporto. Se comprende una TRN, il trasportatore può essere esentato dal compilare una TRN distinta. In tal caso non è necessario compilare la SPE della TRN in quanto rappresenterebbe una ripetizione della sottodichiarazione relativa alle catture sbarcate··· O
188··· ··· ··· ···
189··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· Sottodichiarazione contenente le coordinate della posizione geografica···
190··· Latitudine (decimali)··· LT··· Latitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS··· C
191··· Longitudine (decimali)··· LG··· Longitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS··· C
192··· ··· ··· ···
193··· GEA: sottodichiarazione relativa all'utilizzo di attrezzi··· GEA··· Sottodichiarazione contenente informazioni sull'utilizzo di attrezzi···
194··· Tipo di attrezzo··· GE··· Codice dell'attrezzo basato sulla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO (****)··· C
195··· Dimensione delle maglie··· ME··· Dimensioni delle maglie (in millimetri)··· CIF l'attrezzo ha maglie soggette a requisiti di dimensioni
196··· Dimensioni dell'attrezzo··· GC··· Dimensioni dell'attrezzo conformemente all'allegato XI («colonna 2»). Informazioni da indicare··· O
197··· Operazioni di pesca··· FO··· Numero di operazioni di pesca··· C
198··· Tempo di pesca··· DU··· Durata delle attività di pesca in minuti (definita «tempo di pesca»), pari al numero di ore trascorse in mare meno il tempo impiegato per il transito verso, tra o dalle zone di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione··· C (Insieme alla riga 74: elemento FAR/DU)
199··· Sottodichiarazione relativa alla cala dell'attrezzo··· GES··· Sottodichiarazione relativa alla cala dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GES)··· CIF richiesto (***) (la nave usa attrezzi statici o fissi)
200··· Sottodichiarazione relativa al recupero dell'attrezzo··· GER··· Sottodichiarazione relativa al recupero dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GER)··· CIF richiesto (***) (la nave usa attrezzi statici o fissi)
201··· Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrocco··· GIL··· Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrocco (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GIL)··· CIF la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII
202··· Profondità di pesca··· FD··· Distanza fra la superficie dell'acqua e la parte più bassa dell'attrezzo da pesca (in metri). Si applica alle navi che usano attrezzi trainati, palangari e reti fisse··· CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
203··· Numero medio di ami utilizzati sui palangari··· NH··· Il numero medio di ami utilizzati sui palangari··· CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
204··· Lunghezza media delle reti··· GL··· Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)··· CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
205··· Altezza media delle reti··· GD··· Altezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)··· CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
206··· Quantità di attrezzi··· QG··· Quantità totale di reti a bordo — da notificare alla partenza se si trasportano reti da imbrocco··· CIF trasporto di reti da imbrocco
207··· Lunghezza totale degli attrezzi··· TL··· Lunghezza totale degli attrezzi presenti a bordo — da notificare alla partenza se si trasportano reti da imbrocco··· CIF trasporto di reti da imbrocco
208··· ··· ··· ···
209··· GES: sottodichiarazione relativa alla cala dell'attrezzo··· GES··· Sottodichiarazione contenente informazioni sulla cala dell'attrezzo··· CIF richiesto dalle norme (***)
210··· Data··· DA··· Data di cala dell'attrezzo (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
211··· Ora··· TI··· Ora di cala dell'attrezzo (OO:MM in UTC)··· C
212··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· Posizione al momento della cala dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· C
213··· Identificatore della cala dell'attrezzo··· GS··· Data in cui è stata completata l'operazione di cala dell'attrezzo e numero relativo alla sequenza di giorni (detto numero inizia con 01 per la prima cala dell'attrezzo). Ad esempio, la seconda cala dell'attrezzo il 20 dicembre corrisponderebbe a 122002)··· O
214··· ··· ··· ···
215··· Sottodichiarazione relativa al recupero dell'attrezzo··· GER··· Sottodichiarazione contenente informazioni sul recupero dell'attrezzo··· CIF richiesto dalle norme (***)
216··· Data··· DA··· Data di recupero dell'attrezzo (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
217··· Ora··· TI··· Ora di recupero dell'attrezzo (OO:MM in UTC)··· C
218··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· Posizione al momento del recupero dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· C
219··· Identificatore della cala dell'attrezzo··· GS··· Data in cui è stata completata l'operazione di cala dell'attrezzo e numero relativo alla sequenza di giorni (MMDDXX)··· O
220··· ··· ··· ···
221··· Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrocco··· GIL··· Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrocco··· CIF la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII
222··· Lunghezza nominale di una rete··· NL··· Informazioni richieste da registrare nel corso di ciascuna bordata (in metri)··· C
223··· Numero di reti··· NN··· Numero di reti in un insieme··· C
224··· Numero di insiemi··· FL··· Numero di insiemi impiegati··· C
225··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· Posizione di ciascun insieme di reti calato (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· C
226··· Profondità di ciascun insieme di reti calato··· FD··· Profondità di ciascun insieme di reti calato (distanza fra la superficie dell'acqua e la parte più bassa dell'attrezzo da pesca)··· C
227··· Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato··· ST··· Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato (in ore)··· C
228··· Identificatore della cala dell'attrezzo··· GS··· Data in cui è stata completata l'operazione di cala dell'attrezzo e numero relativo alla sequenza di giorni (MMDDXX)··· O
229··· ··· ··· ···
230··· Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi··· GLS··· Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi fissi··· CIF richiesto dalle norme (***)
231··· Data di perdita dell'attrezzo··· DA··· Data di perdita dell'attrezzo (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
232··· Ora di perdita dell'attrezzo··· TI··· Ora di perdita dell'attrezzo (OO:MM in UTC)··· C
233··· Numero di unità··· NN··· Numero di attrezzi perduti··· C
234··· Sottodichiarazione POS··· POS··· Ultima posizione nota dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· C
235··· Misure per il recupero dell'attrezzo··· MG··· Testo libero··· C
236··· ··· ··· ···
237··· RAS: Sottodichiarazione relativa alla zona interessata··· RAS··· Zona interessata in funzione dei requisiti applicabili in materia di informazione: almeno un campo deve essere compilato. L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet dell'Unione a un indirizzo da specificare··· CIF
238··· Zona FAO··· FA··· Zona FAO (p. es. 27)··· CIF zona interessata del tipo FAO
239··· Sottozona FAO··· SA··· Sottozona FAO (p. es. 3)··· CIF zona interessata del tipo FAO
240··· Divisione FAO··· ID··· Divisione FAO (p. es. d)··· CIF zona interessata del tipo FAO
241··· Sottodivisione FAO··· SD··· Sottodivisione FAO (p. es. 28) (da leggersi congiuntamente con le precedenti, ossia 27.3.d.28)··· CIF zona interessata del tipo FAO
242··· Unità FAO··· UI··· Unità FAO (p. es. 1) (da leggersi congiuntamente con le precedenti, ossia 27.3.d.28.1)··· CIF zona interessata del tipo FAO
243··· Zona economica··· EZ··· Zona economica··· CIF al di fuori delle acque UE
244··· Riquadro statistico··· SR··· Riquadro statistico (p. es. 49E6)··· CIF zona interessata del tipo riquadro statistico
245··· Zona di sforzo di pesca··· FE··· Elenco dei codici delle zone di sforzo di pesca (****)··· CIF zona interessata del tipo zona di sforzo
246··· ··· ··· ···
247··· Sottodichiarazione relativa alla specie··· SPE··· Sottodichiarazione contenente i dati relativi al pesce catturato per specie···
248··· Nome delle specie··· SN··· Nome delle specie (codice FAO alfa-3)··· C
249··· Peso del pesce··· WT··· In funzione del contesto questa voce può contenere: 1. peso totale del pesce (in chilogrammi) nel periodo di cattura; 2. peso totale del pesce (in chilogrammi) a bordo (aggregato); o 3. peso totale del pesce (in chilogrammi) sbarcato 4. peso totale del pesce rigettato in mare o usato come esca viva··· CIF non vengono contate le specie; secondo le norme per il tonno rosso
250··· Numero di esemplari··· NF··· Numero di pesci (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)··· CIF salmone; norme per il pesce rosso
251··· Peso del pesce da sbarcare··· WL··· Peso totale del pesce (in chilogrammi) da sbarcare o da trasbordare··· CIF (se richiesto da PNO)
252··· Numero di pesci da sbarcare··· FL··· Numero totale di pesci da sbarcare o da trasbordare··· CIF (se richiesto da PNO)
253··· Quantitativo trasportato nelle reti··· NQ··· Stima del quantitativo di pesce vivo trasportato nelle reti (anziché nella stiva)··· CIF tonno rosso vivo
254··· Numero di esemplari trasportati nelle reti··· NB··· Stima del numero di pesci vivi trasportati nelle reti (anziché nella stiva)··· CIF tonno rosso vivo
255··· Sottodichiarazione relativa alla distribuzione della taglia··· SIZ··· Composizione per taglia se il pesce catturato è al di sotto della taglia minima normale (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SIZ)··· CIF pesci di piccola taglia secondo le norme per il tonno rosso
256··· Sottodichiarazione relativa alla zona interessata··· RAS··· La zona geografica in cui è stata prelevata la maggior parte delle catture (****) (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)··· C
257··· Tipo di attrezzo··· GE··· Codice alfabetico in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO (****)··· CIF la dichiarazione di sbarco riguarda unicamente determinate specie e zone di cattura
258··· Sottodichiarazione relativa alla trasformazione··· PRO··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)··· CIF dichiarazione di sbarco (trasbordo)
259··· Modalità di determinazione del peso··· MM··· Modalità di determinazione del peso: stima (EST), pesatura a bordo (WGH)··· Numero CIF secondo le norme per il tonno rosso
260··· ··· ··· ···
261··· Sottodichiarazione relativa alla trasformazione··· PRO··· Dati relativi alla trasformazione/presentazione per ciascuna specie sbarcata···
262··· Categoria di freschezza del pesce··· FF··· Categoria di freschezza del pesce (****)··· CIF richiesto da nota di vendita
263··· Stato di conservazione··· PS··· Codice alfabetico per lo stato del pesce (****)··· CIF note di vendita
264··· Presentazione del pesce··· PR··· Codice alfabetico per la presentazione del prodotto (tipo di trasformazione) (****)··· C
265··· Tipo di imballaggio usato nella trasformazione··· TY··· Codice di 3 lettere (****)··· CIF (LAN o TRA e pesce non pesato in precedenza
266··· Numero di confezioni··· NN··· Numero di confezioni: cartoni, casse, sacchi, container, blocchi, ecc··· CIF (per LAN o TRA e pesce non pesato in precedenza)
267··· Peso medio per unità di confezionamento··· AW··· Peso del prodotto (kg)··· CIF (per LAN o TRA e pesce non pesato in precedenza)
268··· Fattore di conversione··· CF··· Coefficiente numerico applicato per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo··· CIF non esiste un coefficiente di conversione regionale o UE per questa SPE e combinazione di presentazioni
269··· ··· ··· ···
270··· Sottodichiarazione CVT··· CVT··· Sottodichiarazione contenente i dati della nave da cattura del tonno rosso che trasferisce all'interno di gabbie il pesce catturato durante una JFO···
271··· Nome del peschereccio··· NA··· Nome del peschereccio··· C
272··· Numero ICCAT··· IN··· Numero della nave nel registro delle navi ICCAT··· C
273··· Numero IMO··· IM··· Numero IMO··· CIF disponibile
274··· Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) del peschereccio··· IR··· In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero (solo per navi UE)··· CIF nave UE
275··· Indicativo internazionale di chiamata radio (IRCS) del peschereccio··· RC··· Indicativo internazionale di chiamata radio del peschereccio··· C
276··· Sottodichiarazione relativa alle catture rispetto ai contingenti··· SPE··· Importo delle catture JFO calcolato rispetto al contingente individuale della nave, tenendo conto dei criteri di ripartizione JFO (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)··· CIF utilizzato nella dichiarazione FAR
277··· ··· ··· ···
278··· Sottodichiarazione CVO··· CVO··· Sottodichiarazione contenente i dettagli relativi ad altre navi da cattura del tonno rosso che partecipano a una JFO, ma non al trasferimento del pesce. Una sottodichiarazione CVO per ogni nave da cattura che partecipa alla JFO. Compilando la CVO la nave certifica di non trasportare catture a bordo né di averle trasferite in gabbie···
279··· Nome del peschereccio··· NA··· Nome del peschereccio··· C
280··· Numero ICCAT··· IN··· Numero della nave nel registro delle navi ICCAT··· C
281··· Numero IMO··· IM··· Numero IMO··· CIF disponibile
282··· Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) del peschereccio··· IR··· In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero (solo per navi UE)··· CIF nave UE
283··· Indicativo internazionale di chiamata radio (IRCS) del peschereccio··· RC··· Indicativo internazionale di chiamata radio del peschereccio··· C
284··· Sottodichiarazione relativa alle catture rispetto ai contingenti··· SPE··· Importo delle catture JFO calcolato rispetto al contingente individuale della nave, tenendo conto dei criteri di ripartizione JFO (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)··· C
285··· ··· ··· ···
286··· Sottodichiarazione JCI··· JCI··· Sottodichiarazione relativa alle catture JFO. Contiene informazioni sulla cattura e sulla quantità totale catturata durante l'operazione JFO (secondo le norme per il tonno rosso)···
287··· Data della cattura··· DA··· Data della cattura··· C
288··· Ora della cattura··· TI··· Ora della cattura··· C
289··· Sottodichiarazione relativa al luogo di cattura··· POS··· Luogo di cattura (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· C
290··· Sottodichiarazione relativa alla cattura totale JFO··· SPE··· Quantitativo totale di tonno rosso catturato, specificando i quantitativi presenti nelle gabbie e quelli trasportati a bordo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)··· CIF sono state effettuate catture
291··· ··· ··· ···
292··· Sottodichiarazione BTI··· BTI··· Sottodichiarazione relativa al trasferimento BFT. Informazioni sul trasferimento e sulla nave di trasferimento relative all'operazione di trasferimento di tonno rosso···
293··· Sottodichiarazione della nave da cattura che trasferisce il pesce··· CVT··· Identificazione della nave da cattura che trasferisce il pesce (nella CVT non è necessario compilare la parte SPE). (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CVT)··· C
294··· Sottodichiarazione relativa alla posizione di trasferimento··· POS··· Posizione di trasferimento (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· C
295··· Sottodichiarazione relativa alle catture trasferite··· SPE··· Quantitativo totale di tonno rosso trasferito nelle gabbie (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)··· CIF sono state effettuate catture
296··· Nome del rimorchiatore··· NA··· Nome del rimorchiatore··· C
297··· Numero ICCAT del rimorchiatore··· IN··· Numero del rimorchiatore nel registro delle navi ICCAT··· C
298··· Nome dell'azienda di destinazione··· FN··· Nome dell'azienda··· C
299··· Numero ICCAT dell'azienda··· FI··· Numero ICCAT nel registro delle aziende··· C
300··· ··· ··· ···
301··· Sottodichiarazione relativa alla distribuzione della taglia··· SIZ··· Composizione per taglia se il pesce catturato è al di sotto della taglia minima normale···
302··· Quantità superiore a 6,4 kg··· S6··· Quantità di tonno rosso superiore a 6,4 kg o a 70 cm e inferiore a 8 kg o 75 cm··· CIF
303··· Quantità superiore a 8kg··· S8··· Quantità di tonno rosso superiore a 8 kg o a 75 cm e inferiore a 30 kg o 115 cm··· CIF
304··· ··· ··· ···
305··· Sottodichiarazione della nave ricevente··· REC··· Elemento contenente una dichiarazione relativa a un sottoelemento di una nave partner PFP···
306··· Nave partner··· PFP··· Identificazione della nave partner in caso di pesca in coppia··· C
307··· ··· ··· ···
308··· Sottodichiarazione della nave cedente··· DON··· Elemento contenente una o più dichiarazioni relative a un sottoelemento di una nave partner PFP. Vi possono essere più PFP per indicare più navi che collettivamente cedono catture in un'unica operazione di trasferimento···
309··· Nave partner··· PFP··· Identificazione di una o più navi partner in caso di pesca in coppia··· C
310··· ··· ··· ···
311··· Sottodichiarazione PFP··· PFP··· PFP da trasmettere per le navi partecipanti ad attività di pesca in coppia, con o senza trasferimento···
312··· Numeri CFR della nave partner··· IR··· In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero··· O
313··· IRCS della nave partner··· RC··· Indicativo internazionale di chiamata della nave partner··· C
314··· Identificazione esterna della nave partner··· XR··· Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo)··· C
315··· Stato di bandiera della nave partner··· FS··· Stato di bandiera della nave partner (codice ISO alfa-3 del paese)··· C
316··· Nome della nave partner··· NA··· Nome della nave··· C
317··· Nome del comandante della nave partner··· MA··· Nome del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell'ambito della successiva trasmissione LOG)··· C
318··· ··· ··· ···
319··· Dichiarazione relativa alla nota di vendita··· SAL··· Registrazione relativa alla nota di vendita···
320··· Numero del registro della flotta dell'Unione europea (numero CFR)··· IR··· In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'Unione e X è una lettera o un numero··· C
321··· IRCS··· RC··· Indicativo internazionale di chiamata radio··· CIF CFR non aggiornato
322··· Identificazione esterna della nave··· XR··· Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) che ha sbarcato il pesce··· C
323··· Paese di immatricolazione··· FS··· Codice ISO alfa-3 del paese della nave··· C
324··· Nome della nave··· NA··· Nome della nave che ha sbarcato il pesce··· C
325··· Dichiarazione SLI··· SLI··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SLI)··· CIF vendita
326··· Dichiarazione TLI··· TLI··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di TLI)··· CIF assunzione in carico
327··· Numero di riferimento fattura··· NR··· Numero di riferimento fattura stabilito dallo Stato membro··· CIF è possibile
328··· Data della fattura··· ND··· Data della fattura (AAAA-MM-GG)··· CIF è possibile
329··· Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico··· CN··· Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico··· CIF l'assunzione in carico ha avuto luogo
330··· Numero di riferimento del documento di trasporto··· TR··· Numero di riferimento del documento di trasporto, che identifica il documento di trasporto, cfr. TRN··· CIF applicabile
331··· ··· ··· ···
332··· Dichiarazione relativa a una vendita··· SLI··· Dichiarazione contenente i dettagli della vendita di una partita···
333··· Data··· DA··· Data della vendita (AAAA-MM-GG)··· C
334··· Paese di vendita··· SC··· Paese in cui ha avuto luogo la vendita (codice ISO alfa-3 del paese)··· C
335··· Luogo di vendita··· SL··· Elenco dei codici dei porti (CCPPP) (****)··· C
336··· Nome del venditore··· NS··· Nome del centro d'asta, dell'organismo o della persona che vende il pesce··· C
337··· Nome dell'acquirente··· NB··· Nome dell'organismo o della persona che acquista il pesce··· C
338··· Numero identificativo dell'acquirente··· VN··· Partita IVA dell'acquirente (codice ISO alfa-2 del paese seguito da non più di 12 caratteri o cifre) o numero di identificazione fiscale o altro identificativo unico··· C
339··· Numero di riferimento del contratto di vendita··· CN··· Numero di riferimento del contratto di vendita··· CIF applicabile
340··· Sottodichiarazione relativa al documento di origine··· SRC··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)··· C
341··· Sottodichiarazione relativa alla partita venduta··· CSS··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CSS)··· C
342··· Numero BCD··· BC··· Riferimento al numero BCD (documento di cattura del tonno rosso)··· O secondo le norme per il tonno rosso
343··· ··· ··· ···
344··· Sottodichiarazione relativa al documento di origine··· SRC··· Sottodichiarazione contenente i dettagli del documento di origine per la partita venduta. Le autorità dello Stato di bandiera risalgono al documento di origine a partire dai dati contenuti nel giornale di pesca e da quelli relativi agli sbarchi···
345··· Data di sbarco··· DL··· Data di sbarco (AAAA-MM-GG)··· C
346··· Paese e nome del porto··· PO··· Paese e nome del porto per il luogo di sbarco. L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) può essere utilizzato per lo scambio di dati (****)··· C
347··· ··· ··· ···
348··· Sottodichiarazione relativa alla partita venduta··· CSS··· Sottodichiarazione contenente i dettagli della merce venduta···
349··· Prezzo del pesce··· FP··· Prezzo al kg··· C
350··· Prezzo totale··· TP··· Prezzo totale per il prodotto CSS venduto. Da indicare se il prezzo totale non è ricavabile dal prezzo al kg. Regolamento sul controllo, art. 64, par. 1, lettera l)··· CIF
351··· Valuta di vendita··· CR··· Codice della valuta del prezzo di vendita (****)··· C
352··· Categoria di taglia del pesce··· SF··· Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda del caso) (****)··· CIF
353··· Destinazione del prodotto (uso)··· PP··· Codici di destinazione del prodotto (****)··· CIF
354··· Catture ritirate··· WD··· Catture ritirate tramite un'organizzazione di produttori (Y-sì, N-no, T-temporaneamente)··· C
355··· Codice dell'organizzazione di produttori··· OP··· Elenco dei codici delle organizzazioni di produttori (****)··· O
356··· Specie nella partita··· SPE··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)··· C
357··· ··· ··· ···
358··· Dichiarazione di assunzione in carico··· TLI··· Dichiarazione indicante i dettagli dell'assunzione in carico···
359··· Data··· DA··· Data dell'assunzione in carico (AAAA-MM-GG)··· C
360··· Paese di assunzione in carico··· SC··· Paese in cui ha avuto luogo l'assunzione in carico (codice ISO alfa-3 del paese)··· C
361··· Luogo di assunzione in carico··· SL··· Codice del luogo UN LOCODE in cui l'assunzione in carico si è svolta (se non in porto). Se in porto, utilizzare l'elenco dei codici dei porti dell'Unione (****)··· C
362··· Nome dell'organizzazione responsabile dell'assunzione in carico··· NT··· Nome dell'organizzazione che ha preso in carico il pesce··· C
363··· Nome della struttura di deposito··· NF··· Nome dei depositi in cui i prodotti sono conservati··· C
364··· Indirizzo della struttura di deposito··· AF··· Indirizzo dei depositi in cui i prodotti sono conservati··· C
365··· Numero di riferimento del documento di trasporto··· TR··· Numero di riferimento del documento di trasporto, che identifica il documento di trasporto, cfr. TRN··· CIF applicabile
366··· Sottodichiarazione relativa al documento di origine··· SRC··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)··· C
367··· Sottodichiarazione relativa alla partita assunta in carico··· CST··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CST)··· C
368··· ··· ··· ···
369··· Sottodichiarazione relativa alla partita assunta in carico··· CST··· Sottodichiarazione contenente dati particolareggiati per ciascuna specie assunta in carico···
370··· Categoria di taglia del pesce··· SF··· Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi). In conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio··· O
371··· Specie nella partita··· SPE··· (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)··· C
372··· ··· ··· ···
373··· Sottodichiarazione relativa al trasporto··· TRN··· Il documento di trasporto può essere trasmesso per via elettronica prima che abbia inizio il trasporto del pesce···
374··· Luogo di destinazione della partita··· DC··· Codice del luogo UN LOCODE in cui il pesce è trasportato (se non in porto). Se in porto, utilizzare l'elenco dei codici dei porti dell'Unione (****)··· C
375··· Numero di immatricolazione del veicolo··· LP··· Codice numerico o alfanumerico che identifica in modo univoco il veicolo all'interno della banca dati del paese emittente e che appare sulla targa dell'autoveicolo··· C
376··· Numero di identificazione esterno del peschereccio··· XR··· Numero di identificazione esterno del peschereccio··· C
377··· Nome del peschereccio··· NA··· Nome del peschereccio··· C
378··· Elenco delle specie··· SPE··· Elenco delle specie presenti nella partita e catturate dal suddetto peschereccio (contiene anche informazioni RAS e PRO). Poiché la dichiarazione di trasporto può essere sostituita dalla dichiarazione di sbarco, il nodo padre immediato di questo sottoelemento TRN può essere un LAN invece di un elemento ERS··· CIF questo TRN non fa parte di LAN
379··· Luogo di carico··· PL··· Codice del luogo UN LOCODE in cui il pesce è caricato (se non in porto). Se in porto, utilizzare l'elenco dei codici dei porti dell'Unione (****)··· C
380··· Data di carico··· DL··· Data di carico del trasporto (AAAA-MM-GG in UTC)··· C
381··· Nome del/i destinatario/i··· NC··· Nome della società che ha spedito il pesce dopo il trasporto··· C
382··· Indirizzo del/i destinatario/i··· AC··· Indirizzo della società che ha spedito il pesce dopo il trasporto··· C
383··· Numero di riferimento del documento di trasporto··· TR··· Numero di riferimento del documento di trasporto, che permette di fare riferimento a questo documento di trasporto. Ove indicato, deve identificare unicamente il documento di trasporto. Lo SM che invia il TRN deve assegnare tale numero··· CIF si utilizza un documento di trasporto elettronico
384··· ··· ··· ···
NOTE
(*) Il presente allegato sostituisce integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007, modificato dal regolamento (UE) n. 599/2010 (GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3).
(**) Obbligatorio se richiesto da norme dell'Unione europea o internazionali o da accordi bilaterali.
(***) Quando la condizione CIF non si applica, l’attributo è facoltativo.
(****) Tutti i codici (o i necessari riferimenti) sono elencati sul sito «Pesca» della Commissione.
(1) Il set di caratteri utilizzati per ERS deve essere: set di caratteri occidentali (UTF-8).
(2) I codici a 3 caratteri sono elementi XML (codice a 3 caratteri), quelli a 2 caratteri sono attributi XML.
(3) I file XML campione, la più recente definizione XSD di riferimento dell'allegato nonché la tabella del suddetto allegato saranno pubblicati sul sito «Pesca» della Commissione.
(4) Tutti i pesi nella tabella sono espressi in chilogrammi, se necessario con un'approssimazione di due decimali.
All.13
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN VIGORE NELL'UNIONE EUROPEA PER IL PESCE FRESCO
Specie: Tonno bianco Thunnus alalunga··· ALB
WHL··· 1,00
GUT··· 1,11
Specie: Berici Beryx spp··· ALF
WHL··· 1,00
Specie: Acciuga Engraulis encrasicholus··· ANE
WHL··· 1,00
Specie: Rana pescatrice Lophiidae··· ANF
WHL··· 1,00
GUT··· 1,22
GUH··· 3,04
TAL··· 3,00
Specie: Pesce del ghiaccio Champsocephalus gunnari··· ANI
WHL··· 1,00
Specie: Argentina Argentina silus··· ARU
WHL··· 1,00
Specie: Tonno obeso Thunnus obesus··· BET
WHL··· 1,00
GUH··· 1,10
GUH··· 1,29
Specie: Molva azzurra Molva dypterygia··· BLI
WHL··· 1,00
GUT··· 1,17
Specie: Rombo liscio Scophthalmus rhombus··· BLL
WHL··· 1,00
GUT··· 1,09
Specie: Pesce sciabola nero Aphanopus carbo··· BSF
WHL··· 1,00
GUT··· 1,24
HEA··· 1,40
Specie: Marlin azzurro Makaira nigricans··· BUM
WHL··· 1,00
Specie: Capelin Mallotus villosus··· CAP
WHL··· 1,00
Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua··· COD
WHL··· 1,00
GUT··· 1,17
GUH··· 1,70
HEA··· 1,38
FIL··· 2,60
FIS··· 2,60
Specie: Limanda Limanda limanda··· DAB
WHL··· 1,00
GUT··· 1,11
GUH··· 1,39
Specie: Spinarolo Squalus acanthias··· DGS
WHL··· 1,00
GUT··· 1,35
GUS··· 2,52
Specie: Passera pianuzza Platichthys flesus··· FLE
WHL··· 1,00
GUT··· 1,08
GUS··· 1,39
Specie: Musdea bianca Phycis blennoides··· GFB
WHL··· 1,00
GUT··· 1,11
GUH··· 1,40
Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides··· GHL
WHL··· 1,00
GUT··· 1,08
Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus··· HAD
WHL··· 1,00
GUT··· 1,17
GUH··· 1,46
Specie: Ippoglosso atlantico Hippoglossus hippoglossus··· HAL
WHL··· 1,00
Specie: Aringa Clupea harengus··· HER
WHL··· 1,00
GUT··· 1,12
GUH··· 1,19
Specie: Nasello Merluccius merluccius··· HKE
WHL··· 1,00
GUT··· 1,11
GUH··· 1,40
Specie: Musdea americana Urophycis tenuis··· HKW
WHL··· 1,00
Specie: Sugarello Trachurus spp··· JAX
WHL··· 1,00
GUT··· 1,08
Specie: Krill antartico Euphausia superba··· KRI
WHL··· 1,00
Specie: Limanda Microstomus kitt··· LEM
WHL··· 1,00
GUT··· 1,05
Specie: Lepidorombi Lepidorhombus spp··· LEZ
WHL··· 1,00
GUT··· 1,06
FIL··· 2,50
Specie: Pesce del ghiaccio Channichthys rhinoceratus··· LIC
WHL··· 1,00
Specie: Molva Molva molva··· LIN
WHL··· 1,00
GUT··· 1,14
GUH··· 1,32
FIL··· 2,64
Specie: gombro Scomber scombrus··· MAC
WHL··· 1,00
GUT··· 1,09
Specie: Scampo Nephrops norvegicus··· NEP
WHL··· 1,00
TAL··· 3,00
Specie: Nototenia Notothenia gibberifrons··· NOG
WHL··· 1,00
Specie: Busbana norvegese Trisopterus esmarkii··· NOP
WHL··· 1,00
Specie: Nototenia Notothenia rossii··· NOR
WHL··· 1,00
Specie: Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus··· ORY
WHL··· 1,00
Specie: Grancevole artiche Chionoecetes spp··· PCR
WHL··· 1,00
Specie: Mazzancolle Penaeus spp··· PEN
WHL··· 1,00
Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa··· PLE
WHL··· 1,00
GUT··· 1,07
GUH··· 1,39
FIL··· 2,40
Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens··· POK
WHL··· 1,00
GUT··· 1,19
Specie: Merluzzo giallo Pollachius pollachius··· POL
WHL··· 1,00
GUT··· 1,17
Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis··· PRA
WHL··· 1,00
Specie: Scorfani, sebasti Sebastes spp··· RED
WHL··· 1,00
GUT··· 1,19
Specie: Granatiere Macrourus berglax··· RHG
WHL··· 1,00
Specie: Granatiere Coryphaenoides rupestris··· RNG
WHL··· 1,00
GUT··· 1,11
GUH··· 1,92
GHT··· 3,20
Specie: Cicerelli Ammodytes spp··· SAN
WHL··· 1,00
Specie: Occhialone Pagellus bogaraveo··· SBR
WHL··· 1,00
GUT··· 1,11
Specie: Deania histricosa Deania histricosa··· SDH
WHL··· 1,00
Specie: Deania profundorum Deania profundorum··· SDU
WHL··· 1,00
Specie: Pesce del ghiaccio Pseudochaenichthys georgianus··· SGI
WHL··· 1,00
Specie: Sogliola Solea solea··· SOL
WHL··· 1,00
GUT··· 1,04
Specie: Spratto Sprattus sprattus··· SPR
WHL··· 1,00
Specie: Totano Illex illecebrosus··· SQI
WHL··· 1,00
Specie: Totano Martialia hyadesi··· SQS
WHL··· 1,00
Specie: Razze Rajidae··· SRX
WHL··· 1,00
GUT··· 1,13
WNG··· 2,09
Specie: Pesce spada Xiphias gladius··· SWO
WHL··· 1,00
GUT··· 1,11
GUH··· 1,31
Specie: Austromerluzzo Dissostichus eleginoides··· TOP
WHL··· 1,00
Specie: Rombo chiodato Psetta maxima··· TUR
WHL··· 1,00
GUT··· 1,09
Specie: Brosmio Brosme brosme··· USK
WHL··· 1,00
GUT··· 1,14
Specie: Melù Micromesistius poutassou··· WHB
WHL··· 1,00
GUT··· 1,15
Specie: Merlano Merlangius merlangus··· WHG
WHL··· 1,00
GUT··· 1,18
Specie: Marlin bianco Tetrapturus albidus··· WHM
WHL··· 1,00
Specie: Passera lingua di cane Glyptocephalus cynoglossus··· WIT
WHL··· 1,00
GUT··· 1,06
Specie: Limanda Limanda ferruginea··· YEL
WHL··· 1,00
All.14
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN VIGORE NELL'UNIONE EUROPEA PER IL PESCE FRESCO SALATO
Specie: Molva Molva molva··· LIN
WHL··· 2,80
All.15
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN VIGORE NELL'UNIONE EUROPEA PER IL PESCE SURGELATO
Specie: Tonno bianco Thunnus alalunga··· ALB
WHL··· 1,00
GUT··· 1,23
Specie: Berici Beryx spp··· ALF
WHL··· 1,00
Specie: Acciuga Engraulis encrasicholus··· ANE
WHL··· 1,00
Specie: Rana pescatrice Lophiidae··· ANF
WHL··· 1,00
GUT··· 1,22
GUH··· 3,04
TAL··· 3,00
FIS··· 5,60
Specie: Pesce del ghiaccio Champsocephalus gunnari··· ANI
WHL··· 1,00
Specie: Argentina Argentina silus··· ARU
WHL··· 1,00
Specie: Tonno obeso Thunnus obesus··· BET
WHL··· 1,00
GUH··· 1,29
HEA··· 1,25
Specie: Molva azzurra Molva dypterygia··· BLI
WHL··· 1,00
GUT··· 1,17
GUH··· 1,40
Specie: Rombo liscio Scophthalmus rhombus··· BLL
WHL··· 1,00
Specie: Pesce sciabola nero Aphanopus carbo··· BSF
WHL··· 1,00
GUT··· 1,48
Specie: Marlin azzurro Makaira nigricans··· BUM
WHL··· 1,00
Specie: Capelin Mallotus villosus··· CAP
WHL··· 1,00
Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua··· COD
WHL··· 1,00
GUT··· 1,17
GUH··· 1,70
FIL··· 2,60
FIS··· 2,60
FSP··· 2,95
SAD··· 1,63
Specie: Limanda Limanda limanda··· DAB
WHL··· 1,00
Specie: Spinarolo Squalus acanthias··· DGS
WHL··· 1,00
GUS··· 2,52
Specie: Passera pianuzza Platichthys flesus··· FLE
WHL··· 1,00
Specie: Musdea bianca Phycis blennoides··· GFB
WHL··· 1,00
GUT··· 1,12
GUH··· 1,40
Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides··· GHL
WHL··· 1,00
GUT··· 1,08
GUH··· 1,39
Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus··· HAD
WHL··· 1,00
GUT··· 1,17
GUH··· 1,46
FIL··· 2,60
FIS··· 2,60
FSB··· 2,70
FSP··· 3,00
Specie: Ippoglosso atlantico Hippoglossus hippoglossus··· HAL
WHL··· 1,00
Specie: Aringa Clupea harengus··· HER
WHL··· 1,00
Specie: Nasello Merluccius merluccius··· HKE
WHL··· 1,00
GUT··· 1,34
GUH··· 1,67
Specie: Musdea americana Urophycis tenuis··· HKW
WHL··· 1,00
Specie: Sugarello Trachurus spp··· JAX
WHL··· 1,00
GUT··· 1,08
Specie: Krill antartico Euphausia superba··· KRI
WHL··· 1,00
Specie: Sogliola limanda Microstomus kitt··· LEM
WHL··· 1,00
GUT··· 1,05
Specie: Lepidorombi Lepidorhombus spp··· LEZ
WHL··· 1,00
GUT··· 1,06
Specie: Pesce del ghiaccio Channichthys rhinoceratus··· LIC
WHL··· 1,00
Specie: Molva Molva molva··· LIN
WHL··· 1,00
GUT··· 1,14
GUH··· 1,33
FIL··· 2,80
FSP··· 2,30
Specie: Sgombro Scomber scombrus··· MAC
WHL··· 1,00
GUT··· 1,11
Specie: Scampo Nephrops norvegicus··· NEP
WHL··· 1,00
TAL··· 3,00
Specie: Nototenia Notothenia gibberifrons··· NOG
WHL··· 1,00
Specie: Busbana norvegese Trisopterus esmarkii··· NOP
WHL··· 1,00
Specie: Nototenia Notothenia rossii··· NOR
WHL··· 1,00
Specie: Pesce specchio atlantico Hoplostethus atlanticus··· ORY
WHL··· 1,00
Specie: Grancevole artiche Chionoecetes spp··· PCR
WHL··· 1,00
Specie: Mazzancolle Penaeus spp··· PEN
WHL··· 1,00
Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa··· PLE
WHL··· 1,00
GUT··· 1,07
Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens··· POK
WHL··· 1,00
GUT··· 1,19
GUH··· 1,44
FIS··· 2,78
FSB··· 2,12
FSP··· 2,43
Specie: Merluzzo giallo Pollachius pollachius··· POL
WHL··· 1,00
GUT··· 1,17
Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis··· PRA
WHL··· 1,00
Specie: Scorfani, sebasti Sebastes spp··· RED
WHL··· 1,00
GUT··· 1,19
GUH··· 1,88
FIS··· 3,37
FSP··· 3,00
JAT··· 1,90
Specie: Granatiere Macrourus berglax··· RHG
WHL··· 1,00
Specie: Granatiere Coryphaenoides rupestris··· RNG
WHL··· 1,00
GUT··· 1,11
GUH··· 1,92
Specie: Cicerelli Ammodytes spp··· SAN
WHL··· 1,00
Specie: Occhialone Pagellus bogaraveo··· SBR
WHL··· 1,00
GUT··· 1,11
Specie: Deania histricosa Deania histricosa··· SDH
WHL··· 1,00
Specie: Deania profundorum Deania profundorum··· SDU
WHL··· 1,00
Specie: Pesce del ghiaccio Pseudochaenichthys georgianus··· SGI
WHL··· 1,00
Specie: Sogliola Solea solea··· SOL
WHL··· 1,00
Specie: Spratto Sprattus sprattus··· SPR
WHL··· 1,00
Specie: Totano Illex illecebrosus··· SQI
WHL··· 1,00
Specie: Totano Martialia hyadesi··· SQS
WHL··· 1,00
Specie: Razze Rajidae··· SRX
WHL··· 1,00
GUT··· 1,13
WNG··· 2,09
Specie: Pesce spada Xiphias gladius··· SWO
WHL··· 1,00
GUT··· 1,12
GUH··· 1,31
HEA··· 1,33
GHT··· 1,33
Specie: Austromerluzzo Dissostichus eleginoides··· TOP
WHL··· 1,00
Specie: Rombo chiodato Psetta maxima··· TUR
WHL··· 1,00
GUT··· 1,09
Specie: Brosmio Brosme brosme··· USK
WHL··· 1,00
Specie: Melù Micromesistius poutassou··· WHB
WHL··· 1,00
GUT··· 1,15
FIS··· 2,65
SUR··· 2,97
Specie: Merlano Merlangius merlangus··· WHG
WHL··· 1,00
GUT··· 1,18
Specie: Marlin bianco Tetrapturus albidus··· WHM
WHL··· 1,00
Specie: Passera lingua di cane Glyptocephalus cynoglossus··· WIT
WHL··· 1,00
Specie: Limanda Limanda ferruginea··· YEL
WHL··· 1,00
All.16
METODOLOGIA PER ISTITUIRE I PIANI DI CAMPIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, E ALL'ARTICOLO 25, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO
Il presente allegato stabilisce la metodologia in base alla quale gli Stati membri istituiscono i piani di campionamento di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per le navi non soggette agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco.
1) Ai fini del presente allegato si intende per:
a) nave in attività: le navi di cui agli articoli 16 e 25 del regolamento sul controllo che hanno praticato operazioni di pesca (più di 0 giorni) durante un anno civile. Una nave che non ha praticato operazioni di pesca durante un anno è considerata «inattiva»;
b) mestiere: un gruppo di operazioni di pesca dirette alla cattura di specie (o gruppi di specie) similari, effettuate con attrezzi simili nello stesso periodo dell'anno e/o nella stessa zona e caratterizzate da modelli di sfruttamento similari. L'assegnazione a un mestiere è determinata dall'attività di pesca svolta nell'anno precedente. Se una nave è stata in attività in un mestiere per oltre il 50 % dell'anno, è assegnata a quel mestiere. Se l'attività di pesca è inferiore al 50 % per qualsiasi mestiere, la nave deve essere assegnata a un mestiere detto polivalente;
c) popolazione bersaglio: gli sbarchi dei prodotti della pesca provenienti da navi in attività nell'ambito di mestieri diversi.
2) Scopo del piano di campionamento è monitorare le attività delle navi di cui agli articoli 16 e 25 del regolamento sul controllo e stimare le loro catture complessive per un determinato stock e per mestiere durante il periodo del campionamento.
3) L'unità di campionamento è in linea di massima il mestiere. Ogni nave interessata è assegnata a un solo mestiere.
4) La popolazione bersaglio è costituita dagli sbarchi per mestiere di pescherecci in attività di lunghezza inferiore a 10 metri.
5) La dimensione del campione è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca per il mestiere in questione nello Stato membro in cui hanno luogo gli sbarchi. La dimensione del campione è rappresentativa del mestiere interessato.
6) Gli Stati membri definiscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».
7) Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l'altro:
— i livelli di sbarchi per popolazione bersaglio, comprendenti tutti gli stock regolamentati, ripartiti per mestiere,
— il livello di infrazioni rilevate in precedenza per la nave interessata,
— il numero totale di ispezioni svolte per mestiere,
— la disponibilità per tali navi di contingente di popolazione bersaglio, per mestiere,
— l'utilizzo di casse standardizzate. Se pertinente:
— la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,
— gli antecedenti e/o il potenziale pericolo di frode correlati al porto/luogo/regione e al mestiere.
8) Nel redigere i piani di campionamento gli Stati membri tengono conto dei livelli di attività del mestiere durante il periodo interessato.
9) L'intensità del campionamento prende in considerazione la variabilità degli sbarchi per mestiere.
10) Se i prodotti della pesca sono sbarcati in casse standardizzate, il numero minimo di casse che devono formare oggetto di campionamento è proporzionale ai livelli di rischio individuati dagli Stati membri come indicato nell'esempio seguente:
Numero di casse sbarcate per specie··· Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio
Molto basso··· Basso··· Medio··· Alto··· Molto alto
0-25··· 1··· 1··· 1··· 1··· 2
25-50··· 1··· 2··· 3··· 4··· 5
50-100··· 1··· 3··· 4··· 5··· 6
Per ogni 100 casse in più··· 1··· 1··· 2··· 3··· 4
11) Si applicano i livelli di precisione/confidenza indicati nei livelli 2 e 3 del punto 4, parte B, capo II, della decisione 2010/93/UE della Commissione.
12) Il piano di campionamento comprende anche informazioni su come saranno stimate le catture complessive per un determinato stock e per mestiere durante il periodo di campionamento.
All.17
FORMATI PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLO SFORZO DI PESCA
1. Ai fini del presente regolamento, in una comunicazione relativa allo sforzo di pesca:
a) la localizzazione geografica di un peschereccio deve essere espressa in gradi e minuti di longitudine e latitudine;
b) la zona è una di quelle in cui le attività di pesca sono soggette a un regime UE di sforzo di pesca;
c) l'ora è espressa in tempo universale coordinato (UTC);
d) qualora si menzionino le catture detenute a bordo, tutte le specie registrate nel giornale di pesca in conformità all'articolo 14 del regolamento sul controllo devono essere comunicate singolarmente in chilogrammi di peso vivo equivalente; le quantità comunicate devono corrispondere alle quantità totali di ogni specie presenti a bordo al momento della comunicazione della relazione sullo sforzo di pesca.
Le specie comunicate sono identificate mediante il codice FAO alfa-3.
2. Non prima di 12 ore e almeno un'ora prima dell'entrata in una zona i comandanti di pescherecci dell'Unione comunicano le informazioni seguenti nel formato «relazione sullo sforzo di pesca»:
a) il titolo «RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA — ENTRATA»;
b) il nome, il numero di identificazione esterna e l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;
c) il nome del comandante del peschereccio;
d) la localizzazione geografica del peschereccio a cui si riferisce la comunicazione;
e) la zona in cui il peschereccio sta per entrare;
f) la data e l'ora previste per l'entrata nella zona;
g) le catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo.
3. Non prima di 12 ore e almeno un'ora prima dell'uscita da una zona i comandanti di pescherecci dell'Unione comunicano le informazioni seguenti nel formato «relazione sullo sforzo di pesca»:
a) il titolo «RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA — USCITA»;
b) il nome, il numero di identificazione esterna e l'indicativo internazionale di chiamata del peschereccio;
c) il nome del comandante del peschereccio;
d) la localizzazione geografica in latitudine e longitudine del peschereccio a cui si riferisce la comunicazione;
e) la zona da cui il peschereccio sta per uscire;
f) la data e l'ora previste per l'uscita da tale zona;
g) catture detenute a bordo, per specie e in chilogrammi di peso vivo.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, i comandanti di pescherecci dell'Unione che praticano la pesca interzonale e attraversano le linee di demarcazione delle zone più di una volta nell'arco di 24 ore, a condizione che si mantengano all'interno di un'area circoscritta a 5 miglia da una parte e dall'altra della linea fra le zone, provvedono a comunicare la loro prima entrata ed ultima uscita nel succitato periodo di 24 ore.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i comandanti di pescherecci che battono la loro bandiera rispettino gli obblighi in materia di comunicazione.
All.18
METODOLOGIA PER CALCOLARE IL PESO NETTO MEDIO DI CASSE O BLOCCHI DI PRODOTTI DELLA PESCA CONGELATI
Piano di campionamento
Dimensioni del lotto (numero di casse)··· Dimensioni del campione (numero di pallet x 52 casse)
5 000 o meno··· 3
5 001-10 000··· 4
10 001-15 000··· 5
15 001-20 000··· 6
20 001-30 000··· 7
30 001-50 000··· 8
Oltre 50 000··· 9
1. Il peso medio per cassa o blocco è calcolato per ogni specie e, se del caso, per presentazione utilizzando il piano di campionamento illustrato nella tabella. Il campione è selezionato in modo casuale.
2. Ogni pallet di casse o blocchi viene pesato. Il peso lordo medio per pallet e per specie e, se del caso, per presentazione è ottenuto dividendo il peso lordo totale di tutti i pallet del campione per il numero totale di pallet del medesimo.
3. Il peso netto per cassa o blocco e per specie e, se del caso, per presentazione è ottenuto deducendo dal peso lordo medio dei pallet del campione di cui al punto 2 gli elementi di seguito indicati:
a) la tara media per cassa o blocco, corrispondente al peso del ghiaccio e dell'imballaggio di cartone, plastica o altro materiale, moltiplicata per il numero di casse o blocchi del pallet;
b) il peso medio dei pallet vuoti del campione simili a quelli utilizzati nello sbarco.
Il peso netto per pallet e per specie e, se del caso, per presentazione, così ottenuto è diviso per il numero di casse del pallet.
4. La tara per cassa o blocco di cui al punto 3, lettera a), è di 1,5 kg. Gli Stati membri possono utilizzare una tara diversa per cassa o blocco purché presentino alla Commissione per approvazione la loro metodologia di campionamento e le eventuali modifiche.
All.19
METODOLOGIA DI CUI ALL'ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO PER ISTITUIRE I PIANI DI CAMPIONAMENTO PER LA PESATURA DEGLI SBARCHI DI PRODOTTI DELLA PESCA NEGLI STATI MEMBRI
Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri di piani di campionamento in conformità all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.
1) Scopo del piano di campionamento è assicurare la pesatura accurata dei prodotti della pesca allo sbarco.
2) La dimensione del campione da pesare è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca per il porto/il luogo/la regione interessati nello Stato membro in cui hanno luogo gli sbarchi.
3) Gli Stati membri stabiliscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».
4) Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l'altro:
— i livelli di sbarchi nel porto/nel luogo/nella regione, comprendenti tutti gli stock regolamentati,
— il livello di infrazioni rilevate in precedenza correlate agli sbarchi nel porto/nel luogo/nella regione,
— il numero totale di ispezioni svolte nel porto/nel luogo/nella regione,
— la disponibilità di contingente per le navi che sbarcano nel porto/nel luogo/nella regione,
— l'utilizzo di casse standardizzate. Se del caso:
— la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,
— il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione.
5) Il campione deve essere rappresentativo e almeno altrettanto efficace di un campione casuale semplice.
6) Se i prodotti della pesca sono sbarcati in casse standardizzate, il numero minimo di casse che devono essere pesate per il campionamento è proporzionale ai livelli di rischio individuati dagli Stati membri. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:
Numero di casse sbarcate per specie··· Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio
Molto basso··· Basso··· Medio··· Alto··· Molto alto
0-25··· 1··· 1··· 1··· 1··· 2
25-50··· 1··· 2··· 3··· 4··· 5
50-100··· 1··· 3··· 4··· 5··· 6
100-200··· 2··· 4··· 5··· 6··· 7
Per ogni 100 casse in più··· 1··· 1··· 2··· 3··· 4
7) Il piano di campionamento comprende inoltre informazioni sulle misure adottate per assicurare che:
— gli operatori si attengano ai livelli di campionamento stabiliti,
— i risultati della pesatura determinati sulla base dei piani di campionamento siano utilizzati ai fini menzionati all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento sul controllo,
— un determinato numero di sbarchi di prodotti della pesca, che ogni Stato membro decide sulla base dell'analisi di rischio, sia pesato in presenza di funzionari delle autorità competenti.
8) L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di campionamento sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.
All.20
METODOLOGIA PER ISTITUIRE I PIANI DI CAMPIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 60, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO
Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri di piani di campionamento per i prodotti della pesca sbarcati da pescherecci autorizzati a effettuare la pesatura a bordo, in conformità all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.
1) Scopo dei piani di campionamento è verificare l'accuratezza della pesatura nei casi in cui è autorizzato pesare a bordo i prodotti della pesca.
2) Gli Stati membri provvedono affinché il campionamento sia effettuato al momento dello sbarco dei prodotti della pesca dal peschereccio sul quale sono stati pesati.
3) La dimensione del campione è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca da parte dei pescherecci autorizzati a effettuare la pesatura a bordo dei prodotti della pesca.
4) Gli Stati membri definiscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».
5) Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l'altro:
— i livelli di sbarchi dai pescherecci autorizzati ad effettuare a bordo la pesatura di prodotti della pesca in un porto o in altro luogo o in una regione,
— il livello di infrazioni rilevate in precedenza correlate ai pescherecci autorizzati ad effettuare a bordo la pesatura di prodotti della pesca,
— i livelli di ispezioni condotte in un porto o in altro luogo o in una regione nei casi in cui i prodotti della pesca sono sbarcati da pescherecci autorizzati ad effettuare la pesatura a bordo,
— la disponibilità di contingente per i pescherecci autorizzati ad effettuare a bordo la pesatura dei prodotti della pesca.
Se del caso:
— la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,
— il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione.
6) Il campionamento degli sbarchi di prodotti della pesca deve essere altrettanto efficace del campionamento casuale semplice e proporzionale al livello di rischio.
7) Il piano di campionamento comprende misure atte ad assicurare che la pesatura del campione sia effettuata.
8) Il numero di casse pesate per il campionamento è proporzionale al livello di rischio accertato. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:
Numero di casse sbarcate per specie··· Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio
Molto basso··· Basso··· Medio··· Alto··· Molto alto
0-25··· 1··· 1··· 1··· 1··· 2
25-50··· 1··· 2··· 3··· 4··· 5
50-100··· 1··· 3··· 4··· 5··· 6
100-200··· 2··· 4··· 5··· 6··· 7
Per ogni 100 casse in più··· 1··· 1··· 2··· 3··· 4
9) Quando la pesatura dei prodotti della pesca provenienti da tali pescherecci è effettuata prima della prima commercializzazione e ha luogo subito dopo lo sbarco delle partite di prodotti della pesca, i risultati della pesatura possono essere utilizzati ai fini del piano di campionamento.
10) Il piano di campionamento comprende misure atte ad assicurare che:
— gli operatori si attengano ai livelli di campionamento stabiliti,
— fatto salvo l'articolo 71, paragrafo 2, del presente regolamento, i risultati della pesatura determinata sulla base dei piani di campionamento siano utilizzati ai fini menzionati all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento sul controllo,
— un determinato numero di sbarchi di prodotti della pesca, che ogni Stato membro decide sulla base dell'analisi di rischio, sia pesato in presenza di funzionari delle autorità competenti.
11) L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di campionamento sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.
All.21
METODOLOGIA PER ISTITUIRE I PIANI DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO
Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri dei piani di controllo da applicare quando è autorizzata la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco a una destinazione situata nel territorio di tale Stato membro, in conformità all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.
1) Scopo del piano di controllo è ridurre al minimo il rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca quando uno Stato membro autorizza che i prodotti della pesca siano pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco a una destinazione situata nel territorio di tale Stato membro.
2) La dimensione del campione è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca associato al fatto che la pesatura dei prodotti della pesca sia autorizzata dopo il trasporto.
3) Gli Stati membri definiscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».
4) Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l'altro:
— i livelli di sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,
— i livelli di infrazioni rilevate in precedenza correlate agli sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,
— i livelli noti di controlli sul trasporto,
— la disponibilità di contingente per i pescherecci che effettuano sbarchi pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,
— l'utilizzo di casse standardizzate da parte dei pescherecci da cui provengono i prodotti della pesca. Se del caso:
— la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,
— il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione.
5. I piani di controllo comprendono, fra l'altro:
— un programma di ispezioni dei prodotti della pesca qualora essi siano trasportati dai luoghi di sbarco per essere pesati in altre destinazioni situate nel territorio dello Stato membro,
— disposizioni riguardanti la disponibilità dei documenti di trasporto in conformità all'articolo 68 del regolamento sul controllo,
— disposizioni riguardanti la verifica dei dati dei prodotti della pesca trasportati rispetto ai dati della notifica preventiva presentata, in conformità all'articolo 17 del regolamento sul controllo, dal comandante del peschereccio che sbarca i prodotti della pesca,
— disposizioni riguardanti l'integrità dei sigilli, e i relativi dati, posti sui veicoli o sui container utilizzati per trasportare tali prodotti della pesca in conformità all'articolo 109 del presente regolamento,
— disposizioni riguardanti il controllo incrociato fra i dati del giornale di bordo e quelli del documento di trasporto e le registrazioni della pesatura alla destinazione in cui essa è effettuata,
— pesatura a campione dei prodotti della pesca, in presenza di funzionari delle autorità competenti, alla destinazione in cui ha luogo la pesatura che precede la prima commercializzazione. Le dimensioni del campione sono proporzionali ai livelli di rischio accertati. Se del caso, gli Stati membri possono introdurre l'utilizzo di casse standardizzate nelle procedure di pesatura a campione.
6. Se i prodotti della pesca sono contenuti in casse standardizzate, un certo numero di casse è pesato per il campionamento in presenza di funzionari delle autorità competenti dello Stato membro. Il numero di casse pesate a campione è proporzionale al livello di rischio accertato. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:
Numero di casse sbarcate per specie··· Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio
Molto basso··· Basso··· Medio··· Alto··· Molto alto
0-25··· 1··· 1··· 1··· 1··· 2
25-50··· 1··· 2··· 3··· 4··· 5
50-100··· 1··· 3··· 4··· 5··· 6
100-200··· 2··· 4··· 5··· 6··· 7
Per ogni 100 casse in più··· 1··· 1··· 2··· 3··· 4
7. Il piano di controllo comprende misure atte ad assicurare che la pesatura a campione sia effettuata.
8. L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di controllo sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.
All.22
METODOLOGIA PER ISTITUIRE I PROGRAMMI DI CONTROLLO COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO
Il presente allegato stabilisce la metodologia per l'istituzione da parte degli Stati membri di programmi di controllo comuni da applicare quando lo Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca ne autorizza il trasporto prima della pesatura ad acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima commercializzazione dei prodotti della pesca in un altro Stato membro, in conformità all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sul controllo.
1) Scopo del programma di controllo comune è ridurre al minimo il rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca quando gli Stati membri in cui sono sbarcati i prodotti della pesca ne autorizzano il trasporto prima della pesatura ad acquirenti registrati, aste registrate o altri organismi o soggetti responsabili della prima commercializzazione dei prodotti della pesca in un altro Stato membro.
2) La dimensione del campione è determinata sulla base del rischio di inadempienza alle norme della politica comune della pesca associato al fatto che il trasporto dei prodotti sia autorizzato prima della pesatura in un altro Stato membro.
3) Gli Stati membri definiscono il rischio ai seguenti livelli: «molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto».
4) Nello stabilire il livello di rischio di inadempienza alle norme delle politica comune della pesca gli Stati membri tengono conto di tutti i criteri pertinenti. Questi comprendono, fra l'altro:
— i livelli di sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,
— i livelli di infrazioni rilevate in precedenza correlate agli sbarchi di prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,
— i livelli noti di controlli sul trasporto nello Stato membro di sbarco, transito e destinazione,
— la disponibilità di contingente per i pescherecci che effettuano sbarchi pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,
— l'utilizzo di casse standardizzate da parte dei pescherecci da cui provengono i prodotti della pesca. Se del caso:
— la fluttuazione dei livelli del prezzo di mercato per i prodotti della pesca sbarcati,
— il rischio di frode nel porto/nel luogo/nella regione,
— le fluttuazioni del prezzo di mercato dei prodotti della pesca pesati dopo il trasporto dal luogo di sbarco,
— il rischio di frode nel porto o in altro luogo o nella regione in cui si svolgono gli sbarchi e/o la pesatura di tali prodotti.
5) I programmi di controllo comprendono, fra l'altro:
— un programma di ispezioni dei prodotti della pesca qualora essi siano trasportati dai luoghi di sbarco per essere pesati in altre destinazioni situate nel territorio di un altro Stato membro,
— disposizioni riguardanti la disponibilità dei documenti di trasporto in conformità all'articolo 68 del regolamento sul controllo,
— disposizioni riguardanti la verifica dei dati dei prodotti della pesca trasportati, presentati, in conformità all'articolo 17 del regolamento sul controllo, dal comandante del peschereccio che sbarca i suddetti prodotti,
— disposizioni riguardanti l'integrità dei sigilli, e i relativi dati, posti sui veicoli o sui container utilizzati per trasportare tali prodotti della pesca in conformità all'articolo 109 del presente regolamento,
— disposizioni riguardanti il controllo incrociato fra i dati del giornale di bordo e quelli del documento di trasporto e le registrazioni della pesatura alla destinazione in cui essa è effettuata,
— pesatura a campione dei prodotti della pesca, in presenza di funzionari delle autorità competenti, alla destinazione in cui ha luogo la pesatura che precede la prima commercializzazione. Le dimensioni del campione sono proporzionali ai livelli di rischio accertati. Se del caso, gli Stati membri possono introdurre l'utilizzo di casse standardizzate nelle procedure di pesatura a campione.
6) Se i prodotti della pesca sono contenuti in casse standardizzate, un certo numero di casse è pesato per il campionamento in presenza di funzionari delle autorità competenti dello Stato membro. Il numero di casse pesate a campione è proporzionale al livello di rischio accertato. Gli Stati membri indicano di preferenza il numero di casse che devono essere pesate mediante tabelle relative ai diversi livelli di rischio, come nell'esempio seguente:
Numero di casse sbarcate per specie··· Numero di casse da pesare in funzione del livello di rischio
Molto basso··· Basso··· Medio··· Alto··· Molto alto
0-25··· 1··· 1··· 1··· 1··· 2
25-50··· 1··· 2··· 3··· 4··· 5
50-100··· 1··· 3··· 4··· 5··· 6
100-200··· 2··· 4··· 5··· 6··· 7
Per ogni 100 casse in più··· 1··· 1··· 2··· 3··· 4
7) Il programma di controllo comprende misure atte ad assicurare che la pesatura a campione sia effettuata.
8) L'analisi di rischio, la valutazione dei dati, la procedura di convalida, la procedura di audit o altri documenti a supporto dell'istituzione e delle successive modifiche del piano di controllo sono documentati e messi a disposizione per audit e ispezioni.
All.23
ELENCO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI SORVEGLIANZA RIGUARDANTI AVVISTAMENTI E RILEVAMENTI DI PESCHERECCI
INFORMAZIONI GENERALI
Data di avvistamento
Stato membro di origine e denominazione dell'autorità unica
DATI DEL PESCHERECCIO
Stato di bandiera
Nome
Identificazione esterna
Indicativo internazionale di chiamata radio
Numero Lloyds IMO, se del caso
Descrizione visiva del peschereccio
Tipo
Posizione in latitudine, longitudine e minuti
Zona, sottozona, divisione di pesca
Indicazione di come è stato effettuato l'avvistamento o il rilevamento
Visivo VMS Radar Radio Altro (a seconda del caso)
Indicare se c'è stato contatto radio con il peschereccio
Dati della persona con cui si ha avuto contatto
Ora e attività di avvistamento o rilevamento del peschereccio
Data.…Ora….Attività….Posizione… Rotta… Velocità
Registrazione degli avvistamenti effettuati
Fotografia….Video….Audio… Scritto
Allegare fotografia o schizzo del peschereccio se disponibili
Funzionario responsabile del rapporto
NOTE RELATIVE ALLE INFORMAZIONI SUL RAPPORTO DI SORVEGLIANZA
1. Presentare informazioni il più complete possibile.
2. Indicare il nome, l'indicativo di chiamata, la bandiera e, se possibile, il numero di immatricolazione e il numero Lloyds/IMO della nave che possono essere visti/rilevati/osservati sulla nave medesima o comunicati tramite contatto radio con la stessa (precisare la fonte di informazione).
3 Marcature distintive, a seconda del caso: indicare se il nome e il porto di immatricolazione della nave sono visibili o no. Indicare il colore dello scafo e della sovrastruttura, il numero di alberi, la posizione del ponte e la lunghezza del fumaiolo, ecc.
4. Tipo di nave, a seconda del caso: descrivere il tipo di nave e di attrezzo avvistati (per esempio, peschereccio con palangari, peschereccio da traino, nave officina, nave da trasporto).
5. Posizione: indicare la posizione iniziale di avvistamento della nave, compresa la zona/sottozona/divisione di pesca.
6. Attività della nave avvistata/rilevata, a seconda del caso: indicare l'ora dell'avvistamento, l'attività della nave al momento dell'avvistamento e la rotta (in gradi). Specificare se la nave era impegnata in attività di pesca, in operazioni di cala o salpamento di attrezzi da pesca o in altre attività.
7. Documentazione dell'avvistamento/rilevamento: indicare se l'avvistamento/il rilevamento della nave è stato documentato con filmati o con fotografie.
8. Osservazioni: indicare la rotta e la velocità della nave. Riassumere il contenuto della conversazione radio eventualmente effettuata, indicando il nome, la nazionalità e la funzione dichiarata dalla persona/dalle persone contattata/e a bordo della nave avvistata/rilevata.
9. Diagramma della nave, a seconda del caso: disegnare il profilo della nave, indicando eventuali marcature distintive utili ai fini dell'identificazione.
All.24
INFORMAZIONI DA ELENCARE NELLE SOTTOPAGINE PROTETTE DEI SITI WEB PROTETTI
1. L'elenco dei funzionari incaricati dell'ispezione [articolo 116, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul controllo] con:
a) nome;
b) cognome;
c) grado;
d) abbreviazione del servizio di cui fanno parte;
e) elenco dei servizi incaricati o coinvolti in ispezioni nelle zone di pesca. Per ogni organizzazione l'elenco comprende:
— denominazione completa del servizio,
— denominazione abbreviata,
— indirizzo postale completo,
— via e numero (se diverso dall'indirizzo postale),
— numero di telefono,
— numero di fax,
— indirizzo e-mail,
— indirizzo URL del sito.
2. I dati della banca dati dei rapporti di ispezione e di sorveglianza di cui all'articolo 78 del regolamento sul controllo [articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul controllo]:
a) saranno accessibili tutti i dati definiti negli articoli 92 e 118 del presente regolamento;
b) l'interfaccia del sito web disporrà delle funzionalità per elencare, selezionare, filtrare, scorrere e derivare statistiche dai rapporti di ispezione e di sorveglianza.
3. I dati del VMS di cui all'articolo 19 [articolo 116, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul controllo]. I dati minimi accessibili per ogni posizione VMS saranno:
a) Stato di bandiera;
b) numero di registro della flotta dell'Unione;
c) indicativo internazionale di chiamata (facoltativo);
d) lettere e numeri della marcatura esterna (facoltativo);
e) nome del peschereccio (facoltativo);
f) data;
g) ora;
h) latitudine;
i) longitudine;
j) rotta;
k) velocità;
l) numero della bordata (se disponibile);
m) allarmi corrispondenti;
n) precisare se la posizione è inviata automaticamente o è inserita manualmente nel sistema.
L'interfaccia del sito web disporrà delle funzionalità per scaricare i dati o visualizzarli su una mappa, filtrati per peschereccio, elenco dei pescherecci, tipo di peschereccio, periodo di tempo o area geografica.
4. I dati con le licenze e le autorizzazioni di pesca rilasciate e gestite ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, con una chiara indicazione delle condizioni applicabili e delle informazioni relative a tutti i casi di sospensione e di revoca [articolo 116, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sul controllo].
5. Saranno accessibili tutti i dati definiti negli allegati II e III del presente regolamento, che specificano i dati delle licenze e delle autorizzazioni di pesca.
Tali dati saranno ricavati dal registro della flotta di pesca dell'Unione. L'interfaccia dovrà contenere le funzionalità per elencare, selezionare, filtrare e scorrere le licenze e le autorizzazioni.
6. Il modo di misurare il periodo continuativo di 24 ore per il controllo dello sforzo di pesca [articolo 116, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sul controllo]:
l'ora dalla quale si comincia a misurare il periodo continuativo di un giorno di presenza nella zona (in formato oo:mm UTC).
7. I dati sulle possibilità di pesca di cui all'articolo 33 del regolamento sul controllo [articolo 116, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sul controllo]:
dovranno essere accessibili tutti i dati riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca.
8. I programmi nazionali di controllo [articolo 116, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sul controllo]. Un link ipertestuale ad ogni programma nazionale di controllo, comprendente il riferimento giuridico del piano pluriennale applicabile.
La definizione dei servizi web (parametri e URL) che consentono di estrarre tutti i dati dalla banca dati elettronica per verificare la completezza e la qualità dei dati raccolti in conformità all'articolo 109 del regolamento sul controllo [articolo 116, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sul controllo].
All.25
COMPITI DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO
1. Gli osservatori di controllo devono annotare tutte le attività di pesca della nave su cui sono imbarcati, incluso nello specifico quanto indicato di seguito:
a) la data, l'ora e le posizioni geografiche dell'inizio e della conclusione di ciascuna operazione di pesca;
b) osservazioni sulla profondità all'inizio e alla fine di un'operazione di pesca;
c) il tipo di attrezzo usato in ciascuna operazione e le sue dimensioni, compresa la dimensione delle maglie, ove pertinente, e i dispositivi di attacco usati;
d) osservazioni sulla cattura stimata per identificare le specie bersaglio, le catture accessorie e i rigetti ai fini del rispetto delle norme sulla composizione della cattura e sul rigetto;
e) osservazioni sulla taglia delle diverse specie della cattura, con particolare riferimento agli esemplari sottodimensionati.
2. Gli osservatori di controllo devono annotare eventuali interferenze con l'impianto di localizzazione via satellite.
All.26
FORMATO DEL RAPPORTO DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO RAPPORTO DEGLI OSSERVATORI DI CONTROLLO
DATI DELL'OSSERVATORE
Nome···
Nominato da (autorità competente)···
Assegnato da (autorità da cui dipende)···
Data inizio···
Data fine···
DATI DEL PESCHERECCIO
Tipo···
Stato di bandiera···
Nome···
Numero del registro della flotta UE···
Identificatore esterno···
IRCS···
Numero IMO···
Potenza di propulsione del motore···
Lunghezza fuori tutto···
TIPI DI ATTREZZI A BORDO
1···
2···
3···
ATTREZZO OSSERVATO, IN USO DURANTE LA BORDATA DI PESCA···
1···
2···
3···
DATI SULLE OPERAZIONI DI PESCA
Numero di riferimento dell'operazione di pesca (se pertinente)···
Data···
Tipo di attrezzo usato···
Dimensioni···
Dimensione delle maglie···
Accessori applicati···
Ora di inizio dell'operazione Ora di conclusione dell'operazione···
Posizione di inizio dell'operazione···
Profondità all'inizio···
Profondità a fine operazione···
Posizione a fine operazione···
CATTURE··· Specie··· Conservate··· Rigettate in mare
Stima delle quantità di ciascuna specie in kg di equivalente peso vivo··· ··· ···
Stima delle quantità di specie bersaglio in kg di equivalente peso vivo··· ··· ···
Stima delle quantità di specie bersaglio in kg di equivalente peso vivo··· ··· ···
Stima in kg totali di equivalente peso vivo della cattura··· ··· ···
OSSERVAZIONI DI NON CONFORMITÀ
RIEPILOGO DI FINE BORDATA
FIRMA DELL'OSSERVATORE DATA
All.27
RAPPORTI D'ISPEZIONE
INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI D'ISPEZIONE
MODULO 1: ISPEZIONE DI UN PESCHERECCIO IN MARE (INFORMAZIONI DA INSERIRE IN FUNZIONE DEL CASO)
1. AUTORITÀ D'ISPEZIONE E STATO MEMBRO
2. NAVE DI ISPEZIONE
3. DATA
4. ORA INIZIO ISPEZIONE
5. ORA CONCLUSIONE ISPEZIONE
6. LOCALIZZAZIONE PER DIVISIONE CIEM E RIQUADRO STATISTICO/SOTTOZONA COPACE/CGPM/NEAFC/ NAFO
7. POSIZIONE DELLA NAVE DI ISPEZIONE IN LATITUDINE E LONGITUDINE
8. ISPETTORE PRINCIPALE
9. NAZIONALITÀ
10. SECONDO ISPETTORE
11. NAZIONALITÀ
12. IRCS
13. N. IMO
14. PESCHERECCIO OGGETTO DI ISPEZIONE, IDENTIFICAZIONE ESTERNA, NOME E NAZIONALITÀ
15. POSIZIONE IN LATITUDINE E LONGITUDINE (SE DIVERSA DA QUELLA DELLA NAVE PATTUGLIA)
16. TIPO
17. CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE
18. IRCS
19. NOME E INDIRIZZO DELL'ARMATORE
20. NOME E INDIRIZZO DEL NOLEGGIATORE
21. NOME E INDIRIZZO DELL'AGENTE DEL PESCHERECCIO
22. NOME, INDIRIZZO E DATA DI NASCITA DEL COMANDANTE
23. CHIAMATA VIA RADIO PREIMBARCO
24. GIORNALE DI PESCA DEL PESCHERECCIO COMPILATO PRIMA DELL'ISPEZIONE
25. BISCAGLINA
26. IDENTIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI
27. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
28. ISPEZIONE DOCUMENTI E AUTORIZZAZIONI
29. CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE
30. CONTROLLO POTENZA DEL MOTORE
31. DATI DELLA LICENZA DI PESCA
32. DATI DELL'AUTORIZZAZIONE DI PESCA
33. VMS FUNZIONANTE IN MODO CORRETTO
34. NUMERO DI PAGINE DEL GIORNALE DI PESCA IN FORMATO CARTACEO
35. RIFERIMENTO GIORNALE DI BORDO ELETTRONICO
36. RIFERIMENTO DELLA NOTIFICA PREVENTIVA
37. SCOPO DELLA NOTIFICA
38. CERTIFICATO DELLA STIVA
39. PIANO DI STIVAGGIO
40. TABELLE DI INDICAZIONE DELLO SPAZIO LIBERO PER LE CISTERNE D'ACQUA DI MARE REFRIGERATA
41. CERTIFICATO PER SISTEMI DI PESATURA A BORDO
42. APPARTENENZA A UN'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
43. PORTO, STATO E DATA DELL'ULTIMO SCALO
44. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
45. ISPEZIONE DELLA CATTURA
46. SPECIE (CODICI FAO ALFA-3) E QUANTITÀ IN KG DI EQUIVALENTE PESO VIVO
47. STIVAGGIO SEPARATO PER STOCK PLURIENNALI
48. SE CONTROLLO PESATURA/CONTEGGIO CASSE
49. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
50. ISPEZIONE ATTREZZI
51. RETE/TIPO/DATI FILO RITORTO/DIMENSIONE MAGLIE
52. ACCESSORI/DATI FILO RITORTO/DIMENSIONE MAGLIE
53. MISURAZIONE SPESSORE DEL FILO RITORTO
54. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
55. OSSERVAZIONI DELL'ISPETTORE
56. OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE
57. MISURE ADOTTATE
58. FIRMA DEGLI ISPETTORI
59. FIRMA DEL COMANDANTE
MODULO 2: ISPEZIONE DI UN TRASBORDO DI UN PESCHERECCIO (INFORMAZIONI DA INSERIRE IN FUNZIONE DEL CASO)
1. RIFERIMENTO DEL RAPPORTO D'ISPEZIONE
2. AUTORITÀ D'ISPEZIONE E STATO MEMBRO
3. DATA
4. ORA INIZIO
5. ORA CONCLUSIONE
6. LOCALIZZAZIONE PER PORTO, DIVISIONE CIEM E RIQUADRO STATISTICO/SOTTOZONA COPACE, CGPM O NEAFC/NAFO
7. POSIZIONE IN LATITUDINE E LONGITUDINE
8. PORTO DESIGNATO
9. ISPETTORE PRINCIPALE
10. NAZIONALITÀ
11. SECONDO ISPETTORE
12. NAZIONALITÀ
13. STATO DI BANDIERA DELLA NAVE DI ISPEZIONE
14. IRCS
15. IDENTIFICAZIONE ESTERNA, NOME E STATO DI BANDIERA DEL PESCHERECCIO CEDENTE
16. TIPO DI PESCHERECCIO
17. ISPEZIONE DOCUMENTI E AUTORIZZAZIONI
18. DATI LICENZA DI PESCA PESCHERECCIO CEDENTE
19. AUTORIZZAZIONE DI PESCA PESCHERECCIO CEDENTE
20. CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE
21. IRCS
22. DATI IMO
23. NOME E INDIRIZZO DELL'ARMATORE
24. NOME E INDIRIZZO DELL'AGENTE DEL PESCHERECCIO
25. NOME E INDIRIZZO DEL NOLEGGIATORE
26. NOME, INDIRIZZO E DATA DI NASCITA DEL COMANDANTE
27. CONTROLLO VMS PREIMBARCO
28. VMS FUNZIONANTE IN MODO CORRETTO
29. NOTIFICA PREVENTIVA
30. SCOPO DELLA NOTIFICA
31. PORTO, STATO E DATA DELL'ULTIMO SCALO
32. GIORNALE DI PESCA DEL PESCHERECCIO CEDENTE COMPILATO PRIMA DEL TRASBORDO
33. DATI DEL GIORNALE DI PESCA DEL PESCHERECCIO CEDENTE
34. GIORNALE DI BORDO ELETTRONICO DEL PESCHERECCIO CEDENTE COMPILATO
35. RIFERIMENTO GIORNALE DI PESCA ELETTRONICO PESCHERECCIO CEDENTE
36. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
37. ISPEZIONE DELLA CATTURA
38. SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/QUANTITÀ/PESO DEL PRODOTTO/PRESENTAZIONE/ZONA DI CATTURA
39. QUANTITÀ DICHIARATA NEL GIORNALE DI BORDO
40. MARGINE DI TOLLERANZA PER SPECIE
41. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
42. IDENTIFICAZIONE ESTERNA, NOME E STATO DI BANDIERA DEL PESCHERECCIO RICEVENTE
43. CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE
44. IRCS
45. DATI IMO
46. PORTO, STATO E DATA DELL'ULTIMO SCALO
47. NOME E INDIRIZZO DELL'ARMATORE
48. NOME E INDIRIZZO DELL'AGENTE DEL PESCHERECCIO
49. CONTROLLO VMS PREIMBARCO
50. PORTO, STATO E DATA DELL'ULTIMO SCALO
51. RIFERIMENTO GIORNALE DI PESCA ELETTRONICO PESCHERECCIO RICEVENTE
52. SPECIE DICHIARATE A BORDO PRIMA DEL TRASBORDO (CODICE FAO ALFA-3/PESO DEL PRODOTTO/ZONA DI CATTURA)
53. GIORNALE DI PESCA DEL PESCHERECCIO RICEVENTE COMPILATO PRIMA DEL TRASBORDO
54. DATI DEL GIORNALE DI PESCA DEL PESCHERECCIO RICEVENTE
55. GIORNALE DI PESCA ELETTRONICO DEL PESCHERECCIO RICEVENTE COMPILATO
56. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
57. MISURE ADOTTATE
58. OSSERVAZIONI E FIRMA DEGLI ISPETTORI
59. OSSERVAZIONI E FIRMA DEL COMANDANTE
MODULO 3: ISPEZIONE DI UN PESCHERECCIO IN PORTO O ALLO SBARCO E PRIMA DELLA PRIMA VENDITA (INFORMAZIONI DA INSERIRE IN FUNZIONE DEL CASO)
1. RIFERIMENTO DEL RAPPORTO D'ISPEZIONE
2. AUTORITÀ D'ISPEZIONE E STATO MEMBRO
3. DATA
4. ORA INIZIO
5. ORA CONCLUSIONE
6. LOCALIZZAZIONE PER PORTO, DIVISIONE CIEM E RIQUADRO STATISTICO/SOTTOZONA COPACE, CGPM O NEAFC/NAFO
7. PORTO DESIGNATO
8. ISPETTORE PRINCIPALE, NOME E NAZIONALITÀ
9. SECONDO ISPETTORE, NOME E NAZIONALITÀ
10. PESCHERECCIO OGGETTO DI ISPEZIONE
11. IDENTIFICAZIONE ESTERNA E STATO DI BANDIERA DEL PESCHERECCIO CEDENTE
12. TIPO DI PESCHERECCIO
13. CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE
14. IRCS
15. IMO
16. NOME E INDIRIZZO DELL'ARMATORE
17. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE ECONOMICO SE NOTI
18. NOME E INDIRIZZO DELL'AGENTE DEL PESCHERECCIO
19. NOME E INDIRIZZO DEL NOLEGGIATORE
20. NOME, INDIRIZZO E DATA DI NASCITA DEL COMANDANTE
21. MEMBRO DI ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
22. CONTROLLO VMS PREARRIVO ALLO SBARCO [TIPO E SE NAZIONALE O ORGP
23. NOTIFICA PREVENTIVA
24. SCOPO DELLA NOTIFICA PREVENTIVA
25. PORTO, STATO E DATA DELL'ULTIMO SCALO
26. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
27. ISPEZIONE DOCUMENTI E AUTORIZZAZIONI
28. DATI DELLA LICENZA DI PESCA
29. AUTORIZZAZIONE DI PESCA [IDENTIFICATORE/EMITTENTE/VALIDITÀ DEL TRASBORDO
30. DATI AUTORIZZAZIONE DI PESCA
31. NUMERO PAGINE GIORNALE DI PESCA CARTACEO
32. RIFERIMENTO GIORNALE DI PESCA ELETTRONICO
33. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
34. ISPEZIONE DELLA CATTURA
35. SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/QUANTITÀ/PESO DEL PRODOTTO/PRESENTAZIONE/ZONA DI CATTURA
36. QUANTITÀ DICHIARATA NEL GIORNALE DI PESCA
37. MARGINE DI TOLLERANZA PER SPECIE
38. QUANTITÀ SCARICATA
39. CERTIFICATO STIVA
40. PIANO DI STIVAGGIO
41. TABELLE DI INDICAZIONE DELLO SPAZIO LIBERO PER LE CISTERNE D'ACQUA DI MARE REFRIGERATA
42. CERTIFICATO PER SISTEMI DI PESATURA A BORDO
43. CONTEGGIO CASSE/CONTENITORI PER SPECIE ALLO SCARICO
44. CONTROLLO STIVA DOPO SCARICO
45. CATTURA PESATA ALLO SBARCO
46. CONTROLLO TAGLIA MINIMA
47. ETICHETTATURA
48. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
49. INFORMAZIONI DI TRASBORDO PER CATTURE RICEVUTE DA ALTRI PESCHERECCI (se pertinente)
50. NOME/IDENTIFICAZIONE ESTERNA/STATO DI BANDIERA
51. DATI DICHIARAZIONE DI TRASBORDO
52. SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/QUANTITÀ/PESO DEL PRODOTTO/PRESENTAZIONE/ZONA DI CATTURA
53. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
54. CATTURA CONSERVATA A BORDO
55. SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/QUANTITÀ/PESO DEL PRODOTTO/PRESENTAZIONE/ZONA DI CATTURA
56. ALTRA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA CATTURA (CERTIFICATI DI CATTURA)
57. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
58. ISPEZIONE ATTREZZI
59. RETE/TIPO/DATI FILO RITORTO/DIMENSIONE MAGLIE
60. ACCESSORI/DATI FILO RITORTO/DIMENSIONE MAGLIE
61. MISURAZIONE SPESSORE DEL FILO RITORTO
62. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
63. STATO IN ZONE ORGP OVE SONO STATE INTRAPRESE ATTIVITÀ DI PESCA O ATTIVITÀ AD ESSA CORRELATE, IVI COMPRESA EVENTUALE LISTA DI PESCHERECCI INN
64. OSSERVAZIONI DEGLI ISPETTORI
65. OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE
66. MISURE ADOTTATE
67. FIRMA DEL COMANDANTE
68. FIRMA DELL'ISPETTORE
MODULO 4 ISPEZIONE DEL MERCATO/DEI LOCALI (INFORMAZIONI DA INSERIRE IN FUNZIONE DEL CASO)
1. RIFERIMENTO DEL RAPPORTO D'ISPEZIONE
2. DATA
3. ORA INIZIO
4. ORA CONCLUSIONE
5. LOCALITÀ PORTO
6. PORTO DESIGNATO
7. ISPETTORE PRINCIPALE, NOME E NAZIONALITÀ
8. SECONDO ISPETTORE, NOME E NAZIONALITÀ (SE DEL CASO)
9. ISPEZIONE DEL MERCATO/DEI LOCALI
10. DENOMINAZIONE DEL MERCATO/DEI LOCALI
11. INDIRIZZO
12. NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO
13. NOME E INDIRIZZO DEL RAPPRESENTANTE DEL PROPRIETARIO
14. DATI DEI PRODOTTI DELLA PESCA ISPEZIONATI
15. SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/QUANTITÀ/PESO DEL PRODOTTO/PRESENTAZIONE/ZONA DI CATTURA
16. PESATURA PRIMA DELLA VENDITA
17. NOME E INDIRIZZO DI ACQUIRENTI REGISTRATI, ASTE REGISTRATE O ALTRI ORGANISMI O SOGGETTI RESPONSABILI DELLA PRIMA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA
18. CONTROLLO TAGLIA MINIMA
19. SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/QUANTITÀ/PESO DEL PRODOTTO/PRESENTAZIONE/ZONA DI CATTURA
20. ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA
21. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
22. ISPEZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AI PRODOTTI DELLA PESCA ISPEZIONATI
23. DATI DELLE DICHIARAZIONI DI SBARCO
24. DATI DELLE DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE
25. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
26. FATTURE E NOTE DI VENDITA DEL FORNITORE
27. DATI DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO
28. DATI DEI CERTIFICATI DI CATTURA INN
29. NOME E INDIRIZZO DELL'IMPORTATORE
30. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
31. REQUISITI DELLE NORME COMUNI DI COMMERCIALIZZAZIONE
32. CATEGORIE DIMENSIONALI
33. CATEGORIE DI FRESCHEZZA
34. ISPEZIONE PRODOTTI DELLA PESCA RITIRATI DALLA VENDITA
35. VERIFICA DEL MODULO DI INTERVENTO
36. OSSERVAZIONI DEGLI ISPETTORI
37. OSSERVAZIONI DEL PROPRIETARIO O DEL RAPPRESENTANTE
38. MISURE PRESE
39. FIRMA DELL'ISPETTORE
40. FIRMA DEL PROPRIETARIO
MODULO 5. ISPEZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO (INFORMAZIONI DA INSERIRE IN FUNZIONE DEL CASO)
1. RIFERIMENTO DEL RAPPORTO D'ISPEZIONE
2. AUTORITÀ D'ISPEZIONE E STATO MEMBRO
3. DATA
4. ORA INIZIO
5. ORA CONCLUSIONE
6. INDIRIZZO DEL LUOGO IN CUI SI È SVOLTA L'ISPEZIONE DEL TRASPORTO
7. PORTO DESIGNATO
8. ISPETTORE PRINCIPALE, NOME E NAZIONALITÀ
9. SECONDO ISPETTORE, NOME E NAZIONALITÀ
10. VEICOLI DA ISPEZIONARE
11. IDENTIFICAZIONE DEL TRASPORTO
12. IDENTIFICAZIONE MOTRICE
13. IDENTIFICAZIONE RIMORCHIO
14. NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO
15. NOME E INDIRIZZO DEL CONDUCENT
16. ISPEZIONE DOCUMENTI E AUTORIZZAZIONI
17. PRODOTTI DELLA PESCA PESATI PRIMA DEL TRASPORTO
18. NAVE DI PROVENIENZA/IDENTIFICAZIONE ESTERNA E STATO DI BANDIERA/SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/ QUANTITÀ PRODOTTO/NUMERO DI CASSE O CONTENITORI/ PESO DEI PRODOTTI DELLA PESCA/PRESENTAZIONE/AREA DI CATTURA
19. DOCUMENTO DI TRASPORTO ACCOMPAGNATO DA ALTRI DOCUMENTI DI CATTURA, COME CERTIFICATO CATTURA INN
20. ETICHETTATURA PRODOTTI DELLA PESCA AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ
21. DATI DELLA DICHIARAZIONE DI SBARCO, SE PRESENTE E COMPILATA PER LE SPECIE OGGETTO DI RICOSTITUZIONE
22. CONTROLLO MARGINE DI TOLLERANZA DEL GIORNALE DI BORDO
23. DATI DELLA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE SE COMPILATA E DESTINATA ALL'IMMAGAZZINAMENTO
24. VERIFICA INCROCIATA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CON DICHIARAZIONE DI SBARCO
25. DATI DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO TRASMESSO ELETTRONICAMENTE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE
26. DATI DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO RICEVUTO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO
27. VEICOLO/CONTAINER SIGILLATO
28. DATI DEL SIGILLO RIPORTATI SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO
29. PESATURA A CAMPIONE
30. TARATURA DEI SISTEMI DI PESATURA E APPLICAZIONE DEI SIGILLI
31. DATI DEL SIGILLO RIPORTATI SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO
32. DESTINAZIONE
33. AUTORITÀ ISPETTIVA
34. CONDIZIONE DEI SIGILLI
35. PESATURA A CAMPIONE DI CASSE/CONTENITORI
36. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
37. PRODOTTI DELLA PESCA TRASPORTATI PRIMA DELLA PESATURA
38. STATO MEMBRO DI DESTINAZIONE
39. DOCUMENTO DI TRASPORTO RECANTE INDICAZIONE DELLA NAVE DI PROVENIENZA/IDENTIFICAZIONE ESTERNA E STATO DI BANDIERA/SPECIE (CODICE FAO ALFA-3)/ QUANTITÀ DI PRODOTTI DELLA PESCA/ NUMERO DI CASSE O CONTENITORI/GIORNALE DEI PRODOTTI/PESO DEI PRODOTTI DELLA PESCA/PRESENTAZIONE/AREA DI CATTURA
40. DOCUMENTO DI TRASPORTO TRASMESSO ELETTRONICAMENTE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO
41. GIORNALE DI BORDO DELLA NAVE DI PROVENIENZA CHE ACCOMPAGNA IL TRASPORTO
42. GIORNALE DI BORDO DELLA NAVE DI PROVENIENZA TRASMESSO ELETTRONICAMENTE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO
43. PESATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA OSSERVATA DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLO STATO MEMBRO ALL'ARRIVO A DESTINAZIONE
44. NOME E INDIRIZZO DI ACQUIRENTI REGISTRATI, ASTE REGISTRATE O ALTRI ORGANISMI O SOGGETTI RESPONSABILI DELLA PRIMA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA
45. CONTROLLO MARGINE DI TOLLERANZA DEL GIORNALE DI BORDO
46. DATI DELLA DICHIARAZIONE DI SBARCO SE PRESENTE E COMPILATA PER LE SPECIE OGGETTO DI RICOSTITUZIONE
47. APPLICAZIONE SIGILLI AL CONTAINER/VEICOLO E ANNOTAZIONE DEI DATI DEI SIGILLI SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO
48. AUTORITÀ ISPETTIVA
49. CONDIZIONE DEI SIGILLI
50. RICEZIONE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A DESTINAZIONE PRIMA DELL'ARRIVO
51. INFRAZIONI O OSSERVAZIONI
52. OSSERVAZIONI DEGLI ISPETTORI
53. OSSERVAZIONI DEL TRASPORTATORE
54. MISURE PRESE
55. FIRMA DELL'ISPETTORE
56. FIRMA DEL TRASPORTATORE
All.28
MARCATURA DEI MEZZI D'ISPEZIONE DELLA PESCA
VESSILLO O SIMBOLO DELL'ISPEZIONE
Tutte le navi usate per ispezioni di controllo della pesca e l'applicazione della normativa in materia portano il vessillo o il simbolo chiaramente esposto sui lati dell'unità in modo tale da essere pienamente visibile. Le navi impegnate in questi compiti issano il vessillo in modo che sia chiaramente visibile in qualsiasi momento.
Anche la dicitura «ISPEZIONE DI PESCA» può essere riprodotta sui lati delle unità.
All.29
COSTRUZIONE E UTILIZZO DI SCALETTE D'IMBARCO
1. Le disposizioni del presente allegato prevedono l'accesso rapido e sicuro a pescherecci in cui la salita a bordo comporti un dislivello pari o superiore a 1,5 metri.
2. Le imbarcazioni devono disporre di una scaletta d'imbarco idonea a consentire l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in mare in condizioni di sicurezza. La scaletta d'imbarco deve essere tenuta pulita e in buone condizioni.
3. La scaletta deve essere posizionata e fissata:
a) a debita distanza da eventuali punti di scarico del peschereccio;
b) a debita distanza dalle funi più sottili e, per quanto possibile, a metà della lunghezza del peschereccio;
c) in modo che ogni gradino appoggi saldamente contro il fianco del peschereccio.
4. I gradini della scaletta di imbarco devono:
a) essere di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti e realizzati in un pezzo unico privo di nodosità; i quattro gradini inferiori possono essere fatti di gomma di adeguata resistenza e rigidità o di altro materiale adatto che presenti caratteristiche equivalenti;
b) avere una superficie antisdrucciolevole adeguata;
c) avere almeno una lunghezza di 480 mm, una larghezza di 115 mm e uno spessore di 23 mm, escluso qualsiasi dispositivo o scanalatura antisdrucciolo;
d) essere disposti ad intervalli regolari, con una distanza non inferiore a 300 mm né superiore a 380 mm;
e) essere fissati in modo da rimanere orizzontali.
5. La scaletta d'imbarco non deve avere più di due gradini di ricambio che siano stati fissati con un metodo diverso da quello utilizzato nella costruzione originaria della scala; gli eventuali gradini fissati in tal modo devono essere sostituiti, quanto prima possibile, con gradini fissati con il metodo utilizzato nella costruzione originaria della scala.
Se per fissare un gradino di ricambio ai cavi di una scaletta d'imbarco si utilizzano gli incavi di cui esso è dotato, questi devono trovarsi sui lati più lunghi del gradino stesso.
6. I cavi laterali della scala devono essere costituiti da due corde non rivestite di manilla o di materiale equivalente aventi circonferenza non inferiore a 60 mm su ciascun lato; i cavi laterali non devono essere rivestiti da altro materiale e devono essere interi e privi di giunzioni al di sotto del gradino superiore; devono essere tenuti a portata di mano e pronti all'uso, se necessario, due guardamano di almeno 65 mm di circonferenza, adeguatamente fissati al peschereccio, e una fune di sicurezza.
7. Per impedire che la scaletta d'imbarco si attorcigli devono essere disposte ad intervalli regolari stecche di legno duro o di altro materiale con proprietà equivalenti, in un unico pezzo, prive di nodosità e di lunghezza compresa tra 1,8 e 2 m. La stecca inferiore deve essere posta sul quinto gradino dal fondo della scala e la distanza tra una stecca e quella successiva non deve superare i nove gradini.
8. Occorre prevedere opportuni dispositivi per garantire, durante l'imbarco e lo sbarco degli ispettori, un passaggio agevole e sicuro dalla cima della scaletta di imbarco (o di qualsiasi altra scala dei barcarizzi o attrezzatura analoga) al ponte della nave. Se il passaggio si effettua attraverso un'apertura nelle impavesate o nel parapetto, si devono predisporre opportune maniglie di appiglio.
9. Se il passaggio si effettua attraverso una scala dei barcarizzi, quest'ultima deve essere saldamente fissata all'impavesata o al barcariccio e due montanti di appiglio devono essere disposti nel punto di imbarco o di sbarco a una distanza non inferiore a 0,70 m né superiore a 0,80 m. Ogni montante deve essere rigidamente fissato alla struttura della nave presso la base o vicino alla stessa, oltre che in un punto più alto; esso deve avere un diametro di almeno 40 mm e superare di almeno 1,20 m il bordo dell'impavesata.
10. Occorre predisporre un impianto di illuminazione che di notte illumini adeguatamente sia la scaletta d'imbarco che la posizione in cui l'ispettore sale a bordo. Occorre tenere a portata di mano un salvagente munito di una luce ad accensione automatica ed una sagola da getto, pronti all'uso se necessario.
11. Si devono predisporre dispositivi che consentano l'uso della scaletta d'imbarco su entrambi i lati del peschereccio.
L'ispettore incaricato può indicare su quale lato preferisce che venga posizionata la scaletta d'imbarco.
12. L'allestimento della scala e le operazioni di imbarco e sbarco dell'ispettore devono essere controllate da un ufficiale responsabile del peschereccio.
13. Se un peschereccio presenta caratteristiche di costruzione, quali bottazzi, che impediscono l'osservanza di una delle disposizioni summenzionate, si devono adottare misure speciali che garantiscano l'imbarco e lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.
All.30
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI
N··· Infrazione grave··· Punti
1··· Inosservanza degli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008]··· 3
2··· Uso di attrezzi da pesca vietati o non conformi alla normativa dell'Unione [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008]··· 4
3··· Falsificazione o occultamento di marcature, identità o immatricolazione [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008]··· 5
4··· Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008]··· 5
5··· Imbarco, trasbordo o sbarco di pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008]··· 5
6··· Esercizio, nella zona di competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, di attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008]··· 5
7··· Pesca senza possesso di una licenza, di un'autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008]··· 7
8··· Pesca in una zona di divieto o durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008]··· 6
9··· Pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008]··· 7
10··· Intralcio all'attività degli ispettori della pesca nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o a quella degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme applicabili dell'Unione [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008]··· 7
11··· Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008]··· 7
12··· Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto internazionale [Articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008]··· 7
All.31
ELENCO DEI DATI DA COMUNICARE SU RICHIESTA ALLA COMMISSIONE
Su richiesta scritta della Commissione, secondo quanto specificato all'articolo 136, paragrafo 2, del presente regolamento, lo Stato membro trasmette alla Commissione le opportune informazioni come da modello riportato di seguito. La Commissione può richiedere informazioni a livello di operazioni, misure, assi prioritari o programmi operativi ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 o dei progetti contemplati dall'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.
I-A Regolamento (CE) n. 1198/2006
Stato membro
Breve descrizione dell'operazione con utilizzo, ove opportuno, dei dati elencati di seguito
C.C.I. (codice comune di identificazione) del programma:
Decisione della Commissione recante approvazione dell'assistenza finanziaria n.… del …/…/20…
Informazioni relative a singole operazioni
Dati finanziari espressi in EUR
Titoli delle colonne: cfr. seguito
(1)··· (2)··· (3)··· …··· …··· …··· …··· …··· …··· (11)··· (12)··· (13)
Nome, funzione e firma del rappresentante dell'autorità competente: Data: gg/mm/aaaa
Titoli delle colonne della tabella
(informazioni da fornire per ciascuna operazione)
Colonne da 1 a 6: identificazione amministrativa dell'operazione
(1) Numero di identificazione dell'operazione (numero assegnato dall'autorità di gestione al momento della decisione amministrativa di concessione dell'aiuto pubblico — massimo 20 caratteri).
(2) Numero del registro della flotta UE (CFR) delle navi interessate.
(3) Luogo di realizzazione dell'operazione.
(4) Codice NUTS III del luogo di realizzazione dell'operazione.
(5) Beneficiario (ragione sociale).
(6) Genere (maschile o femminile).
Colonne da 7 a 10: previsioni di spesa per l'operazione conformemente alla decisione amministrativa di concessione dell'aiuto pubblico adottata dall'autorità di gestione
(7) Costo totale preso in considerazione nella decisione di concessione dell'aiuto pubblico (EUR).
(8) Costo pubblico totale preso in considerazione nella decisione di concessione dell'aiuto pubblico (EUR). (9) Contributo FEP a favore dell'operazione (EUR).
(10) Data della decisione amministrativa di concessione dell'aiuto pubblico (gg/mm/aaaa).
Colonne da 11 a 13: informazioni relative all'esecuzione finanziaria dell'operazione — consuntivo delle spese ammissibili e degli aiuti pubblici corrispondenti
(11) Spese ammissibili certificate ed effettivamente pagate dai beneficiari (EUR).
(12) Contributo nazionale (EUR): aiuti versati ai beneficiari dallo Stato membro, comprese sovvenzioni e altri aiuti pubblici, a livello nazionale, regionale o locale, entro i limiti stabiliti nel programma operativo.
(13) Contributo FEP versato ai beneficiari (EUR).
I-B Regolamento (CE) n. 861/2006
Stato membro
Decisione della Commissione n. 20xx/xxx/UE del …/…/20… recante approvazione del contributo finanziario agli Stati membri:
Riferimento del progetto oggetto della presente decisione di finanziamento:
Informazioni sui progetti (un foglio per progetto)
Titoli delle colonne: cfr. seguito.
(1)··· (2)··· (3)··· (4)··· (5)··· (6)··· (7)
Nome, funzione e firma del rappresentante dell'autorità competente: Data: gg/mm/aaaa
Titoli delle colonne della tabella
(Informazioni da fornire per ciascun progetto)
Colonne da 1 a 3: identificazione amministrativa del progetto
(1) Riferimento del progetto oggetto del finanziamento della Commissione
(2) Allegato pertinente della decisione
(3) Breve descrizione del progetto (50 caratteri al massimo)
Colonne da 4 a 6: spese ammissibili relative al progetto in conformità con la decisione finanziaria
(4) Spese totali programmate per il progetto (EUR, IVA esclusa) (5) Spese totali ammissibili per il progetto (EUR, IVA esclusa)
(6) Contributo massimo concesso al progetto (EUR, IVA esclusa).
Colonna 7: informazioni riguardanti l'esecuzione finanziaria del progetto — consuntivo dei pagamenti già effettuati per il progetto
(7) Importo di ogni pagamento già effettuato dalla Commissione allo Stato membro per il progetto in questione (EUR, IVA esclusa).
All.32
DATI AGGIUNTIVI AI FINI DEL SISTEMA DI CONVALIDA
Dato··· Codice··· Contenuto··· Obbligatorio (C)/ Facoltativo (O)
1··· Regole aziendali··· BUS··· Regole aziendali che definiscono il tipo di convalida eseguita nell'ambito del sistema di convalida···
2··· ID regola aziendale··· BR··· Codice unico per ogni tipo di controllo, convalida, verifica ecc··· C
3··· Serie primaria di dati··· D1··· Indica la serie di dati in fase di convalida··· C
4··· Serie secondaria di dati··· D2··· Indica la serie di dati utilizzata per convalidare la serie di dati primaria··· C
5··· Riferimento legislazione UE··· LE··· Riferimento al regolamento e agli articoli applicabili··· C
6··· Requisito giuridico··· RQ··· Breve riepilogo del requisito giuridico··· C
7··· Specifica di convalida··· VS··· Specifiche dettagliate su ciò che è in fase di convalida··· C
8··· Incongruenze della convalida··· INC··· Incongruenze emerse dalle procedure di convalida···
9··· N. di registrazione dell'incongruenza··· RN··· Identificatore unico o numero di registrazione dell'incongruenza··· C
10··· ID regola aziendale··· BR··· Codice unico per ogni tipo di controllo, convalida, verifica ecc··· C
11··· N. di registrazione della registrazione convalidata··· RV··· Identificatore unico o numero della registrazione convalidata tratto dalla serie primaria di dati··· C
12··· Tipo di incongruenza··· IY··· Tipo di incongruenza rilevata··· C
13··· Valore dell'incongruenza··· IV··· Valore/differenza/entità dell'incongruenza rilevata (se pertinente)··· CIF
14··· Valore originale··· OR··· Valore originale prima della correzione··· C
15··· Follow-up··· FU··· Spiegazione del motivo dell'incongruenza dei dati e follow-up··· O
16··· Risultati del follow-up··· FR··· Valore corretto per questo tipo di incongruenza··· CIF
17··· Follow-up completato··· FX··· Indica se il follow-up è completato o ancora in corso··· CIF
18··· Data di completamento del follow-up··· FD··· Data in cui il problema è stato completamente risolto o si conosce il risultato della procedura di infrazione··· CIF
19··· Procedura di infrazione··· IP··· Riferimento alla procedura di infrazione correlata o all'azione legale avviata dalle autorità, se pertinente··· CIF
20··· Informazioni sulla convalida··· VAL··· Informazioni sulla convalida di un particolare elemento o regola aziendale. Da usare come sottoelemento dell'elemento convalidato···
21··· Data di convalida··· VD··· Data di convalida··· C
22··· Riferimento all'incongruenza··· RI··· Identificatore unico o numero di registrazione dell'incongruenza··· CIF
23··· Dati VMS··· VMS··· Dati della posizione provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci···
24··· Paese di immatricolazione··· FS··· Stato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alfa-3 del paese··· C
25··· Numero del registro della flotta UE (CFR) del peschereccio··· IR··· In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola che indica il paese di prima immatricolazione all'interno dell'Unione e X è una lettera o un numero··· C
26··· Indicativo internazionale di chiamata··· RC··· Indicativo internazionale di chiamata, se il CFR non è aggiornato o non esiste··· CIF
27··· Nome della nave··· NA··· Nome della nave··· O
28··· N. della bordata··· TN··· Numero di serie della bordata di pesca··· C
29··· Numero di registrazione··· RN··· Numero di registrazione sequenziale unico assegnato ad ogni singola registrazione··· C
30··· Data e ora··· DT··· Data e ora della trasmissione··· C
31··· Sottodichiarazione relativa alla posizione··· POS··· Posizione al momento del rigetto in mare (cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)··· C
32··· Velocità··· SP··· Velocità della nave in nodi (nn,n)··· C
33··· Rotta··· CO··· Rotta della nave in gradi (0-360)··· C
34··· Data e ora di ricezione da parte dell'autorità··· DR··· Data e ora di registrazione presso l'autorità··· C
35··· Manuale··· MA··· Indica se i dati sono trasmessi elettronicamente o inseriti manualmente (Sì/No)··· C
36··· Data e ora dell'inserimento manuale dei dati··· DM··· Data e ora dell'inserimento manuale dei dati nel database, in caso di inserimento manuale··· CIF
All.33
INFORMAZIONI CHE SARANNO ELENCATE SULLE SOTTOPAGINE PUBBLICHE DI SITI WEB ACCESSIBILI AL PUBBLICO
1. Autorità responsabili del rilascio di licenze e autorizzazioni di pesca (articolo 115, lettera a), del regolamento sul controllo):
a) denominazione dell'autorità;
b) indirizzo postale completo;
c) via e numero (se diverso dall'indirizzo postale);
d) numero di telefono;
e) numero di fax;
f) indirizzo e-mail;
g) indirizzo URL del sito web.
2. Elenco dei porti designati a fini di trasbordo (articolo 115, lettera b), del regolamento sul controllo) comprendente:
a) nome del porto;
b) codice del porto secondo il sistema UN/LOCODE;
c) coordinate di localizzazione del porto;
d) ore di apertura;
e) indirizzo o descrizione dei luoghi riservati al trasbordo.
3. Elenco dei porti designati figuranti in un piano pluriennale (articolo 115, lettera c), del regolamento sul controllo) comprendente:
a) nome del porto;
b) codice del porto secondo il sistema UN/LOCODE;
c) coordinate di localizzazione del porto;
d) ore di apertura;
e) indirizzo o descrizione dei luoghi riservati allo sbarco o al trasbordo;
f) le relative condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di specie soggette al piano pluriennale presenti in ogni singolo sbarco.
4. Chiusura delle attività di pesca in tempo reale da parte di Stati membri (articolo 115, lettera d), del regolamento sul controllo):
a) il riferimento giuridico nazionale alla decisione che stabilisce la chiusura in tempo reale;
b) un elenco di coordinate che delimitano la zona di chiusura;
c) la data e l'ora di inizio;
d) la data e l'ora di conclusione;
e) le condizioni che regolamentano le attività di pesca nella zona durante la chiusura;
f) una mappa che riporta la delimitazione della zona di chiusura.
5. Recapiti del punto di contatto per la trasmissione e la presentazione di giornali di pesca, notifiche preventive, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco, note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documenti di trasporto (articolo 115, lettera e), del regolamento sul controllo):
a) denominazione del punto di contatto;
b) indirizzo postale completo;
c) via e numero;
d) numero di telefono;
e) numero di fax;
f) indirizzo e-mail;
g) indirizzo URL del sito web (se pertinente).
6. Chiusura delle attività di pesca in tempo reale da parte della Commissione (articolo 115, lettera f), del regolamento sul controllo):
a) un elenco di coordinate che delimitano la zona di chiusura nelle acque dello Stato membro in questione;
b) la data e l'ora di inizio;
c) la data e l'ora di conclusione;
d) le condizioni che regolamentano le attività di pesca nella zona durante la chiusura;
e) una mappa che riporta la delimitazione della zona di chiusura.
7. Decisione di chiudere un'attività di pesca (articolo 115, lettera g), del regolamento sul controllo):
a) il riferimento giuridico nazionale;
b) lo stock o il gruppo di stock soggetti a un contingente che si considera esaurito oppure il massimo sforzo di pesca ammissibile che si considera raggiunto;
c) il codice dell'area di pesca;
d) la data di inizio;
e) il tipo di pesca o il tipo di attrezzo (ove opportuno).
All.34
MODULO STANDARD PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 158 DEL PRESENTE REGOLAMENTO
(Moduli Omissis)
All.35
MODULO STANDARD PER LA DOMANDA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 161, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE REGOLAMENTO
(Modulo Omissis)
All.36
MODULO STANDARD PER LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 161, PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO
(Modulo Omissis)
All.37
ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA INCLUDERE NELLA RELAZIONE QUINQUENNALE SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL CONTROLLO
1. PRINCIPI GENERALI
SINTESI
Articoli 5, 6 e 7 del regolamento sul controllo
2. CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE SINTESI
2.1. Articolo 6 del regolamento sul controllo
LICENZE DI PESCA:
— Numero di licenze di pesca rilasciate
— Numero di licenze di pesca sospese temporaneamente
— Numero di licenze di pesca revocate a titolo definitivo
— Numero di infrazioni constatate relative a licenze di pesca
2.2. Articolo 7 del regolamento sul controllo
AUTORIZZAZIONE DI PESCA:
— Piani nazionali specifici notificati alla Commissione
— Numero di autorizzazioni di pesca rilasciate
— Numero di autorizzazioni di pesca sospese
— Numero di autorizzazioni di pesca revocate a titolo definitivo
— Numero di infrazioni constatate relative a autorizzazioni di pesca
2.3. Articolo 8 del regolamento sul controllo
MARCATURA DEGLI ATTREZZI DA PESCA:
— Numero di infrazioni constatate
2.4. Articolo 9 del regolamento sul controllo
SISTEMI DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI
— Numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto <12 e >15 metri con VMS operativo installato
— Numero di pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri con VMS operativo installato
— Numero di pescherecci ausiliari dotati di VMS operativo
— Numero di pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri esonerati dall'obbligo di VMS
— Numero di infrazioni VMS constatate in relazione a pescherecci UE
— Dati dell'autorità competente responsabile del CCP
2.5. Articolo 10 del regolamento sul controllo
SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA (AIS)
— Numero di pescherecci dotati di AIS
— Numero di CCP con abilitazione AIS
2.6. Articolo 11 del regolamento sul controllo
SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE NAVI (VDS)
— Numero di CCP con abilitazione VDS
2.7. Articolo 13 del regolamento sul controllo
NUOVE TECNOLOGIE
— Progetti pilota attuati
2. CONTROLLO DELLA PESCA
SINTESI
CONTROLLO DELL'USO DELLE POSSIBILITÀ DI PESCA
3.1. Articoli 14, 15 e 16 del regolamento sul controllo
COMPLETAMENTO E PRESENTAZIONE DEL GIORNALE DI PESCA E DELLE DICHIARAZIONI DI SBARCO
— Numero di pescherecci che fanno uso di un giornale di pesca elettronico
— Numero di pescherecci che fanno uso di un giornale di pesca cartaceo
— Numero di pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri che fanno uso di un giornale di pesca cartaceo
— Numero di infrazioni constatate relative al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco
3.2. Articoli 16 e 25 del regolamento sul controllo
PESCHERECCI NON SOGGETTI AL RISPETTO DEI REQUISITI DEL GIORNALE DI PESCA E DELLA DICHIARAZIONE DI SBARCO
— Numero di pescherecci soggetti a piani di campionamento
— Numero di pescherecci soggetti a monitoraggio mediante note di vendita
— Numero di infrazioni constatate
3.3. Articolo 17 del regolamento sul controllo
NOTIFICA PREVENTIVA
— Numero di messaggi di notifica preventiva ricevuti dal CCP
— Numero di infrazioni constatate
3.4. Articolo 18 del regolamento sul controllo
NOTIFICA PREVENTIVA DI SBARCO IN UN ALTRO STATO MEMBRO
— Numero di messaggi di notifica preventiva ricevuti dal CCP dello Stato costiero
— Numero di infrazioni constatate
3.5. Articolo 20 del regolamento sul controllo
OPERAZIONI DI TRASBORDO IN PORTI O ALTRI LUOGHI
— Numero di trasbordi approvati per Stato membro
— Numero di infrazioni constatate
3.6. Articoli 21 e 22 del regolamento sul controllo
OPERAZIONI DI TRASBORDO IN PORTI O ALTRI LUOGHI
— Numero di pescherecci esonerati
3.7. Articolo 26 del regolamento sul controllo
MONITORAGGIO DELLO SFORZO DI PESCA
— Numero di infrazioni constatate riguardanti le relazioni sullo sforzo di pesca
— Numero di pescherecci esclusi dai regimi dello sforzo di pesca, per zona
— Numero di infrazioni constatate relative alla mancata notifica di attrezzi da pesca
3.8. Articoli 33 e 34 del regolamento sul controllo
REGISTRAZIONE DELLE CATTURE E DELLO SFORZO DI PESCA
— Applicazione dell'articolo 33 del regolamento sul controllo
— Dati relativi alle notifiche di chiusura della pesca effettuate annualmente
3.9. Articolo 35 del regolamento sul controllo
CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
— Applicazione dell'articolo 35 del regolamento sul controllo
4. CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLA FLOTTA
4.1. Articolo 38 del regolamento sul controllo
CAPACITÀ DI PESCA
— Rispetto dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento sul controllo
— Numero di verifiche della potenza del motore in conformità dell'articolo 41
— Numero di infrazioni constatate
4.2. Articolo 42 del regolamento sul controllo
TRASBORDI IN PORTO
— Numero di trasbordi di catture pelagiche approvati
4.3. Articolo 43 del regolamento sul controllo
PORTI DESIGNATI
— Numero di infrazioni constatate
4.4. Articolo 44 del regolamento sul controllo
STIVAGGIO SEPARATO DELLE CATTURE DEMERSALI SOGGETTE A PIANI PLURIENNALI
— Numero di infrazioni constatate
4.5. Articolo 46 del regolamento sul controllo
PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO
— Informazioni relative ai programmi definiti dagli Stati membri
— Numero di infrazioni constatate
5. CONTROLLO DELLE MISURE TECNICHE SINTESI
5.1. Articolo 47 del regolamento sul controllo
— Numero di infrazioni constatate in relazione allo stivaggio degli attrezzi da pesca
5.2. Articolo 48 del regolamento sul controllo
RECUPERO DEGLI ATTREZZI PERDUTI
— Numero di infrazioni constatate
5.3. Articolo 49 del regolamento sul controllo
COMPOSIZIONE DELLA CATTURA
— Numero di infrazioni constatate
6. CONTROLLO DELLE ZONE DI RESTRIZIONE DELLA PESCA SINTESI
6.1. Articolo 50 del regolamento sul controllo
— Numero di infrazioni constatate per i pescherecci dell'Unione e di paesi terzi
7. CHIUSURA DI ATTIVITÀ DI PESCA IN TEMPO REALE SINTESI
7.1. Articolo 53 del regolamento sul controllo
— Informazioni sulle chiusure in tempo reale avviate
— Numero di infrazioni constatate
8. CONTROLLO DELLA PESCA RICREATIVA SINTESI
8.1. Articolo 55 del regolamento sul controllo
— Numero di infrazioni constatate relative alla commercializzazione illegale
9. CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE SINTESI
9.1. Articolo 56 del regolamento sul controllo
PRINCIPI APPLICABILI AL CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
— Informazioni relative allo stato di applicazione
9.2. Articolo 57 del regolamento sul controllo
NORME COMUNI DI COMMERCIALIZZAZIONE
— Numero di infrazioni constatate
9.3. Articolo 58 del regolamento sul controllo
RINTRACCIABILITÀ
— Stato di applicazione
— Numero di infrazioni constatate
9.4. Articolo 59 del regolamento sul controllo
PRIMA VENDITA
— Numero di acquirenti registrati, centri d'asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato di prodotti della pesca
— Numero di infrazioni constatate
9.5. Articolo 60 del regolamento sul controllo
PESATURA
— Numero di piani di campionamento per pesatura allo sbarco
— Numero di pescherecci autorizzati a effettuare la pesatura in mare
— Numero di infrazioni
9.6. Articolo 61 del regolamento sul controllo
PESATURA DOPO IL TRASPORTO
— Numero di piani di campionamento per la pesatura dopo il trasporto
— Numero di programmi comuni di controllo con altri Stati membri in caso di trasporto effettuato prima della pesatura
— Numero di infrazioni constatate
9.7. Articolo 62 del regolamento sul controllo
COMPLETAMENTO E PRESENTAZIONE DI NOTE DI VENDITA
— Numero di note di vendita elettroniche presentate
— Numero di esenzioni concesse dall'obbligo delle note di vendita
— Numero di infrazioni constatate
9.8. Articolo 66 del regolamento sul controllo
DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE
— Numero di infrazioni constatate
9.9. Articolo 68 del regolamento sul controllo
COMPLETAMENTO E PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI DI TRASPORTO
— Stato di applicazione
— Numero di infrazioni constatate
10. ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI — PREZZI ED INTERVENTO SINTESI
10.1. Articolo 69 del regolamento sul controllo
CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI
— Numero di controlli eseguiti
— Numero di infrazioni constatate al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
10.2. Articolo 70 del regolamento sul controllo
CONTROLLO DEL REGIME DEI PREZZI E DEGLI INTERVENTI
— Numero di controlli eseguiti del regime dei prezzi e degli interventi
— Numero di infrazioni constatate
11. SORVEGLIANZA
SINTESI
11.1. Articolo 71 del regolamento sul controllo
AVVISTAMENTI E RILEVAMENTO IN MARE
— Numero di rapporti creati
— Numero di rapporti ricevuti
— Numero di infrazioni constatate
11.2. Articolo 73 del regolamento sul controllo
OSSERVATORI DI CONTROLLO
— Numero di programmi di osservazione di controllo eseguiti
— Numero di rapporti di osservatori di controllo ricevuti
— Numero di infrazioni segnalate
12. ISPEZIONE ED ESECUZIONE SINTESI
12.1. Articoli 74 e 76 del regolamento sul controllo
SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI
— Numero di ispettori della pesca a tempo pieno/a tempo parziale
— Percentuale dell'orario di lavoro che gli ispettori della pesca a tempo pieno/a tempo parziale dedicano al controllo e all'ispezione delle attività di pesca
— Numero di ispezioni per tipo e per ispettori a tempo pieno/a tempo parziale
— Numero di infrazioni constatate per ispettori a tempo pieno/a tempo parziale
12.2. MEZZO DI ISPEZIONE: NAVI
— Numero di navi di ispezione dedicate cofinanziate dall'Unione e totale annuo dei giorni di pattugliamento in mare
— Numero di navi di ispezione dedicate non cofinanziate dall'Unione e totale annuo dei giorni di pattugliamento in mare
— Percentuale del tempo totale di operatività dedicato al controllo della pesca da parte di navi di ispezione dedicate cofinanziate dall'Unione
— Percentuale del tempo totale di operatività dedicato al controllo della pesca da parte di navi di ispezione dedicate non cofinanziate dall'Unione
— Percentuale del tempo totale di operatività dedicato al controllo della pesca da parte di tutte le navi di ispezione dedicate
— Percentuale del tempo totale di lavoro dedicato al controllo della pesca da parte di navi di ispezione dedicate cofinanziate dall'Unione
— Numero di navi di ispezione non dedicate e totale annuo dei giorni di pattugliamento in mare
— Percentuale del tempo dedicato al controllo della pesca
— Totale dei giorni in mare di tutte le navi
12.3. ATTIVITÀ DI ISPEZIONE: IN MARE
— Numero di ispezioni in mare su tutti i pescherecci di ogni Stato membro
— Numero di infrazioni constatate in mare per Stato membro
— Numero di ispezioni in mare su pescherecci di paesi terzi (indicare il paese terzo)
— Numero di infrazioni constatate relative a pescherecci ausiliari
12.4. MEZZO DI ISPEZIONE: AEROSCAFO DI SORVEGLIANZA
— Numero di aeroscafi di sorveglianza dedicati al controllo della pesca e numero totale di ore dedicate al controllo e alla sorveglianza della pesca
— Percentuale di ore di operatività dedicate al controllo e alla sorveglianza della pesca
— Numero di infrazioni constatate
12.5. FOLLOW-UP DELLE ISPEZIONI E INFRAZIONI CONSTATATE
— Numero di rapporti di sorveglianza inseriti nel database di sorveglianza e controllo della pesca
— Numero di rapporti di ispezione inseriti nel database di sorveglianza e controllo della pesca
— Numero di occasioni in cui sono stati assegnati punti di penalità
— Numero di procedimenti trasferiti ad un altro Stato membro
— Numero di infrazioni constatate da ispettori dell'Unione nella giurisdizione dello Stato membro
12.6. Articolo 75 del regolamento sul controllo
OBBLIGHI DELL'OPERATORE
— Numero di infrazioni constatate
12.7. Articolo 79
ISPETTORI DELL'UNIONE
— Numero di piani di intervento congiunto nella giurisdizione dello Stato membro
— Numero di infrazioni constatate nel corso di piani di intervento congiunto
12.8. Articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del regolamento sul controllo
ISPEZIONI DI PESCHERECCI AL DI FUORI DELLE ACQUE DELLO STATO MEMBRO DI ISPEZIONE
— Numero di ispezioni
— Numero di infrazioni constatate
12.9. Articoli 85 e 86 del regolamento sul controllo
PROCEDIMENTI ATTINENTI A INFRAZIONI CONSTATATE NEL CORSO DI ISPEZIONI
— Numero di ispezioni
— Numero di infrazioni
— Numero di procedimenti trasferiti allo Stato di bandiera
— Numero di ispezioni effettuate da ispettori dell'Unione
13. ESECUZIONE DELLE NORME SINTESI
Articoli 89, 90 e 91 del regolamento sul controllo
MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORME
— Stato di applicazione
13.1. Articolo 92 del regolamento sul controllo
SISTEMA DI PUNTI DI PENALITÀ
— Numero di infrazioni gravi constatate
— Numero di occasioni in cui sono stati assegnati punti di penalità al titolare della licenza
— Stato di attuazione del sistema a punti per i comandanti dei pescherecci
13.2. Articolo 93 del regolamento sul controllo
REGISTRO NAZIONALE DELLE INFRAZIONI
— Stato di applicazione
14. PROGRAMMI DI CONTROLLO
14.1. Articolo 94 del regolamento sul controllo
PROGRAMMI COMUNI DI CONTROLLO
— Numero di programmi comuni di controllo attuati
14.2. Articolo 95 del regolamento sul controllo
PROGRAMMI SPECIFICI DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE
— Numero di programmi specifici di controllo e di ispezione attuati
15. DATI E INFORMAZIONI ANALISI E AUDIT DEI DATI
15.1. Articoli 109 — 116 del regolamento sul controllo
— Sintesi dello stato di applicazione
16. ATTUAZIONE
16.1. Articoli 117 e 118 del regolamento sul controllo
Antonio Raffone