DM 10.11.11-MIPAF
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
D.M. 10-11-2011
Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/09.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2011, n. 304.
Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/09. (2)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 22 luglio 2009«Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008»;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante «Disciplina della pesca marittima», e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo decreto del Presidente della Repubblica attuativo 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il regolamento (CE) n. 178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»;
Visto l'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»;
Visto il regolamento (CE) n. 2065/01 della Commissione del 22 ottobre 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/00 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto in particolare il titolo V del citato regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione» le cui norme impongono agli Stati di istituire un regime di controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca in tutte le fasi della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dalla prima vendita alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto;
Visto il regolamento (CE) n. 404/11 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;
Visto in particolare il titolo IV di tale regolamento rubricato «Controllo della commercializzazione»;
Considerata l'esigenza di dare attuazione alle sopra citate disposizioni di cui al titolo V«Controllo della commercializzazione» del regolamento (CE) n. 1224/09 e di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 404/11;
Ritenuto in particolare di dover provvedere, in conformità a quanto previsto dall'art. 58, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1224/09, affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 13 settembre 2011;
Decreta:
Art. 1 Finalità
1. Il presente decreto è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1224/09 ed al titolo IV del regolamento (CE) n. 404/11 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «imprenditore ittico»: il titolare di licenza di pesca di cui all'art. 4, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse;
b) «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività relative ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
c) «organizzazioni di produttori riconosciute»: i soggetti riconosciuti ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento (CE) n. 104/00 e dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2318/01, così come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1767/04;
d) «centro di vendita all'asta»: ogni unità d'impresa in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dotata di un numero di riconoscimento veterinario ai sensi del regolamento (CE) n. 853/04;
e) «consumatore finale»: il consumatore finale di un prodotto della pesca e dell'acquacoltura che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o di un'attività di impresa del settore alimentare;
f) «primi acquirenti»: gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita;
g) «prima vendita»: vendita dal peschereccio al primo operatore, sia esso un dettagliante oppure un grossista;
h) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per la cattura a titolo professionale o scientifico delle risorse acquatiche viventi a cui sia stata rilasciata dallo Stato italiano una licenza di pesca;
i) «sito di acquacoltura»: luogo presso il quale si eseguono attività di allevamento, coltura, custodia di animali d'acquacoltura, con indicazione del codice di registrazione ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, e relativo decreto attuativo;
j) «vendita al dettaglio»: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso;
k) «tracciabilità»: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
l) «partita»: quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura;
m) «sbarco»: scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita;
n) «prelievo»: raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione o dal bacino di allevamento o dalla gabbia a mare per essere destinato alla prima vendita;
o) «metodo di produzione»: cattura in mare o nelle acque interne salmastre o allevamento in un sito di acquacoltura;
p) «data dello sbarco»: data di scarico iniziale di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra per essere destinato alla prima vendita;
q) «data del prelievo»: data della raccolta del prodotto dalla vasca di stabulazione o dal bacino di allevamento o dalla gabbia a mare per essere destinato alla prima vendita.
Art. 3 Soggetti
1. I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del presente decreto sono gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ed in particolare, pur non costituendo un elenco tassativo:
a) gli imprenditori ittici;
b) i primi acquirenti;
c) le organizzazioni di produttori riconosciute;
d) i titolari dei centri di raccolta;
e) i titolari dei centri di vendita all'asta;
f) i trasportatori.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli imprenditori ittici che vendono direttamente dal peschereccio al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca di valore non superiore a 50 euro al giorno per consumatore finale.
Art. 4 Tracciabilità
1. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti ad adottare un sistema di tracciabilità che assicuri che tutte le partite dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 4 del regolamento (CE) n. 1224/09, tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti per poter essere commercializzati devono essere suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita.
Art. 5 Registrazione
1. Ai fini della prima immissione sul mercato, i prodotti della pesca devono essere ceduti ad un centro di vendita all'asta registrato o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori.
2. Gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita sono tenuti a registrarsi tramite il portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9.
3. Sono esonerati dagli obblighi di cui al presente articolo gli acquirenti di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato.
Art. 6 Dichiarazioni di assunzione in carico
1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei piani pluriennali, gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva che hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro, devono trasmettere la dichiarazione di assunzione in carico entro 48 ore dal completamento dello sbarco in formato elettronico tramite l'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9, ovvero mediante presentazione in formato cartaceo alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene l'assunzione in carico.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nei piani pluriennali, gli operatori che prendono in carico i prodotti della pesca destinati ad una messa in vendita successiva che abbiano un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro e responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in uno Stato membro devono inserire le informazioni contenute nella dichiarazione di assunzione in carico entro 24 ore dal completamento dello sbarco nell'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9.
Art. 7 Note di vendita
1. Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all'asta e le organizzazioni di produttori, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia, devono trasmettere le note di vendita entro 48 ore dalla prima vendita, se possibile in formato elettronico tramite l'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9, ovvero mediante presentazione in formato cartaceo alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco.
2. Gli acquirenti registrati, i centri di vendita all'asta e le organizzazioni di produttori, aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro devono inserire le informazioni contenute nelle note di vendita entro 24 ore dal completamento della prima vendita nell'apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it con le modalità individuate con il provvedimento di cui al successivo art. 9.
3. Sono esonerati dall'obbligo di presentare le note di vendita gli acquirenti di prodotti ittici di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma sono esclusivamente destinati a consumo privato.
Art. 8 Documento di trasporto
1. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca in un luogo diverso dal luogo di sbarco per i quali non sia stata presentata una nota di vendita o una dichiarazione di assunzione in carico trasmettono il documento di trasporto entro 48 ore dal caricamento dei prodotti alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco.
2. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 se il documento di trasporto è sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco indicante i quantitativi trasportati o da un documento equivalente contenente almeno le informazioni di cui all'art. 23 del regolamento (CE) n. 1224/09.
3. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca sono esonerati dall'obbligo di avere il documento di trasporto che accompagna i prodotti della pesca se un documento di trasporto è stato trasmesso per via elettronica prima dell'inizio del trasporto, alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco.
4. Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, se i prodotti della pesca sono trasportati all'interno di un'area portuale o in un raggio non superiore a 20 km dal luogo di sbarco.
Art. 9 Decretazione attuativa
1. Con successivi decreti del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura saranno individuate le procedure e le modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni recate dal presente decreto. (3)
(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 28 dicembre 2011.
Art. 10 Normativa applicata
1. Per le violazioni del presente decreto si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
Il presente decreto, inviato all'Organo di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è divulgato attraverso il sito Internet www.politicheagricole.gov.it.
Antonio Raffone