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REGOLAMENTO CE 302/2009 (TONNO ROSSO) REGOLAMENTI - n. 302/2009 - del 06/04/2009 , Gazzetta UE n.96 del 15/04/2009 , Epigrafe Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Dal 14 novembre 1997 la Comunità è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («la convenzione»). (2) Nella sua sedicesima riunione straordinaria del novembre 2008, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 08-05 volta a istituire un nuovo piano di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, la cui durata è prevista fino al 2022 e che è destinato a sostituire il piano di ricostituzione adottato nel 2006. (3) Le misure previste dal nuovo piano dell’ICCAT per ricostituire lo stock considerato comprendono una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture (TAC) per il periodo 2007-2011, restrizioni dell’attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima per il tonno rosso, disposizioni in materia di pesca sportiva e ricreativa, misure concernenti la capacità di pesca e di allevamento nonché misure rafforzate di controllo e l’attuazione del programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT volto a garantire l’efficacia del piano di ricostituzione. (4) È quindi necessario attuare il piano di ricostituzione dell’ICCAT mediante un regolamento che istituisca un piano di ricostituzione conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca; è opportuno che tale regolamento entri in vigore anteriormente all’inizio della campagna di pesca principale. (5) Il piano di ricostituzione dell’ICCAT per il 2006 è stato recepito nel diritto comunitario dal regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. A seguito dell’adozione da parte dell’ICCAT di un nuovo piano di ricostituzione del tonno rosso è necessario modificare il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, abrogare il regolamento (CE) n. 1559/2007 e sostituire quest’ultimo con il presente regolamento. (6) Data l’urgenza della questione è necessario accordare un’esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Oggetto, ambito d’applicazione e obiettivo Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l’applicazione, da parte della Comunità, di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso (Thunnus thynnus) raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Il presente regolamento si applica al tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. L’obiettivo del piano di ricostituzione è il raggiungimento di una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile con una probabilità superiore al 50%. Art.2 Definizioni Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) «PCC»: le parti contraenti della convenzione e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti; b) «nave da pesca»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi di appoggio, i rimorchiatori, le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti a base di tonno e le navi ausiliarie, tranne le navi container; c) «nave da cattura»: un’imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso; d) «nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia a un porto designato; e) «nave officina»: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione; f) «praticare la pesca attiva»: per qualsiasi nave da cattura il fatto che pratica la pesca del tonno rosso durante una determinata campagna di pesca; g) «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi da cattura battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri ovvero del medesimo Stato membro, in cui le catture di una nave da cattura siano attribuite ad una o più altre navi da cattura conformemente a un criterio di ripartizione; h) «attività di trasferimento»: qualsiasi trasferimento: i) di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura o dalla tonnara alla gabbia di trasporto; ii) di tonno rosso vivo dalla gabbia di trasporto a un’altra gabbia di trasporto; iii) di tonno rosso morto dalla rete della nave di cattura o dalla gabbia di trasporto a una nave ausiliaria; iv) da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra; v) di una gabbia da trasporto da un rimorchiatore ad un altro rimorchiatore; i) «tonnara»: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un’area recintata; j) «ingabbiamento»: il trasferimento del tonno rosso dalla gabbia di trasporto alle gabbie da ingrasso e da allevamento; k) «ingrasso»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo (generalmente da due a sei mesi), principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso; l) «allevamento»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale; m) «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di una nave da pesca verso un’altra nave da pesca; n) «pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale; o) «pesca ricreativa»: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale; p) «compito II»: il compito II quale definito dall’ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico» (terza edizione, ICCAT, 1990). Art.3 Lunghezza delle navi Tutte le lunghezze delle navi menzionate nel presente regolamento sono intese come lunghezze fuori tutto. CAPITOLO II POSSIBILITÀ DI PESCA Art.4 Condizioni associate alle possibilità di pesca 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 2. Ciascuno Stato membro redige un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 3. Il piano di pesca annuale specifica in particolare: a) le navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri comprese nell’elenco di cui all’articolo 14 e i contingenti individuali loro assegnati nonché il metodo utilizzato per l’assegnazione dei contingenti e la misura intesa ad assicurare il rispetto dei contingenti individuali; b) per le navi da cattura di dimensioni inferiori a 24 metri e per le tonnare, almeno i contingenti assegnati alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo. 4. Entro il 31 gennaio di ogni anno il piano di pesca annuale viene trasmesso alla Commissione europea («la Commissione»). La Commissione trasmette i piani di pesca al segretariato dell’ICCAT entro il 1° marzo di ogni anno. 5. Ogni eventuale modifica del piano di pesca annuale o del metodo specifico per la gestione del contingente assegnato è trasmessa alla Commissione almeno tredici giorni prima dell’esercizio dell’attività corrispondente alla modifica in questione. La Commissione trasmette tale modifica al segretariato dell’ICCAT almeno dieci giorni prima dell’esercizio dell’attività corrispondente alla modifica in questione. 6. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure previste nel presente paragrafo quando una nave battente la sua bandiera: a) non ha ottemperato al requisito di dichiarazione di cui all’articolo 20; b) ha commesso un’infrazione di cui all’articolo 33. Lo Stato membro di bandiera garantisce che un’ispezione fisica sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti o da parte di un’altra persona designata dallo Stato membro di bandiera quando la nave non si trova in uno dei suoi porti. Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e può chiedere alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale. 7. Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione dei rispettivi piani di pesca per tale anno. Tale relazione comprende: a) l’elenco delle navi da cattura effettivamente impegnate in attività di pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo; b) le catture di ogni nave da cattura; nonché c) il numero totale di giorni di pesca che ogni nave da cattura ha trascorso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette le relazioni al segretariato dell’ICCAT entro il 15 ottobre di ogni anno. Dal momento che le stagioni di pesca relative a determinati attrezzi chiudono il 15 ottobre, gli Stati membri possono sottoporre in un momento successivo alla Commissione informazioni aggiuntive in merito a tali attività di pesca. 8. La conclusione di accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC ai fini dell’utilizzo di una nave da pesca battente bandiera di detto Stato membro per la pesca a titolo di un contingente di tonno assegnato a una PCC è subordinata all’autorizzazione dello Stato membro interessato, che ne informa la Commissione, e all’autorizzazione della Commissione ICCAT. 9. Anteriormente al 1° marzo di ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione le informazioni riguardanti la conclusione di tutti gli accordi commerciali privati tra cittadini di uno Stato membro e una PCC. 10. Le informazioni di cui al paragrafo 9 devono contenere i seguenti elementi: a) l’elenco di tutte le navi da pesca che battono bandiera dello Stato membro autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso in base ad accordi commerciali privati; b) il numero unico di registrazione di un peschereccio (CFR) secondo la definizione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria; c) la durata degli accordi commerciali privati; d) il consenso dello Stato membro interessato all’accordo privato; e) il nome della PCC interessata. 11. La Commissione invia tempestivamente le informazioni di cui al paragrafo 9 al segretariato dell’ICCAT. 12. La Commissione garantisce che la percentuale di altri contingenti PCC per il tonno rosso che può essere utilizzata per il noleggio di navi da pesca comunitarie a norma dell’articolo 8 ter del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio non ecceda il 20% di tali contingenti PCC nel 2009. 13. Il noleggio di navi da pesca comunitarie per il tonno rosso è vietato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo a partire dal 2010. 14. Ciascuno Stato membro provvede affinché il numero di proprie navi da pesca per il tonno rosso noleggiate e la durata del noleggio siano commisurati al contingente assegnato alla nazione di noleggio. 15. Ciascuno Stato membro assegna un contingente specifico da destinare alla pesca ricreativa e sportiva e ne informa la Commissione prima dell’inizio della campagna di pesca di cui all’articolo 7, paragrafo 5. CAPITOLO III MISURE DI CAPACITÀ Art.5 Misure relative alla capacità di pesca 1. Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria capacità di pesca sia commisurata al suo contingente. 2. Il numero, e la corrispondente stazza lorda totale, delle navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che sono autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso è limitato al numero, e alla corrispondente stazza lorda totale, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008. Questo limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo e alle altre navi da pesca per tipo di nave. 3. Ai fini del paragrafo 2 il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero e la corrispondente stazza lorda totale delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008. Questo limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo e alle altre navi da pesca per tipo di nave. 4. Il numero di tonnare di uno Stato membro impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero di tonnare autorizzate da tale Stato membro anteriormente al 1° luglio 2008. 5. Ai fini del paragrafo 4 il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero di tonnare autorizzate da ciascuno Stato membro anteriormente al 1° luglio 2008. 6. Il congelamento della capacità di pesca di cui ai paragrafi 2 e 4 può non essere applicato a uno Stato membro in grado di dimostrare che ha bisogno di sviluppare la propria capacità di pesca per utilizzare pienamente il contingente assegnatogli. 7. Fatto salvo il paragrafo 6, la capacità di pesca di cui ai paragrafi 2 e 4 e all’articolo 9 è ridotta in modo da eliminare, entro il 2010 e per ciascuno Stato membro, almeno il 25% della differenza fra la capacità di pesca e la capacità di pesca commisurata al contingente assegnato nel 2010. Ai fini del calcolo della riduzione della capacità di pesca si tiene conto dei tassi di cattura annuali stimati per nave e per attrezzo. Questo requisito di riduzione può non essere applicato a uno Stato membro in grado di dimostrare che la propria capacità di pesca è commisurata al suo contingente. 8. Ai fini del paragrafo 7 il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso. 9. Ciascuno Stato membro elabora un piano di gestione della capacità di pesca per il periodo 2010-2013. Tale piano è presentato alla Commissione entro il 15 agosto 2009 e comprende le informazioni indicate ai paragrafi 2, 4, 6 e 7. La Commissione presenta all’ICCAT entro il 15 settembre 2009 il piano di gestione comunitario della capacità di pesca per il periodo 2010-2013. Art.6 Misure relative alla capacità di allevamento e di ingrasso 1. La capacità di allevamento e ingrasso del tonno di uno Stato membro è limitata alla capacità di allevamento e ingrasso del tonno di cui dispongono gli allevamenti di tale Stato membro che figuravano nel registro ICCAT degli impianti di allevamento o che erano stati autorizzati e dichiarati all’ICCAT al 1° luglio 2008. 2. Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso negli allevamenti di uno Stato membro è limitato per il 2010 al quantitativo immesso registrato presso l’ICCAT dagli allevamenti di tale Stato membro nel 2005, 2006, 2007 o 2008. 3. Ciascuno Stato membro assegna ai propri allevamenti un quantitativo di catture di tonno rosso selvatico nei limiti del quantitativo massimo di cui al paragrafo 2. 4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce la capacità di allevamento e ingrasso del tonno di ciascuno Stato membro e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti. 5. Ciascuno Stato membro che pratica l’allevamento o l’ingrasso del tonno elabora un piano di gestione della capacità di allevamento e di ingrasso per il periodo 2010-2013. Tale piano è presentato alla Commissione entro il 15 agosto 2009 e comprende le informazioni indicate ai paragrafi da 1 a 3. La Commissione presenta all’ICCAT entro il 15 settembre 2009 il piano di gestione comunitario della capacità di allevamento e di ingrasso per il periodo 2010-2013. CAPITOLO IV MISURE TECNICHE Art.7 Periodi di divieto della pesca 1. La pesca del tonno rosso è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N, nella quale tale pesca è vietata dal 1° febbraio al 31 luglio. 2. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 giugno al 15 aprile. 3. La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno. 4. La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è vietata nell’Atlantico orientale nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno. 5. La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è vietata nell’Atlantico orientale nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno. 6. In deroga al paragrafo 2, se uno Stato membro può dimostrare che, a causa dei venti di forza 5 o più sulla scala Beaufort, alcune delle proprie navi da cattura che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo non hanno potuto utilizzare i giorni di pesca loro assegnati, tale Stato membro può riportare fino a 5 giorni persi entro il 20 giugno. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione entro il 14 giugno i giorni di pesca supplementari concessi. Tale notifica è corredata delle seguenti informazioni: i) una relazione che illustri i particolari della cessazione dell’attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico; ii) il nome della nave da cattura; iii) il numero unico di registrazione di un peschereccio (CFR) secondo la definizione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. La Commissione trasmette senza indugio all’ICCAT queste informazioni. Art.8 Utilizzo di aeromobili È vietato l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso. Art.9 Taglia minima e misure specifiche per alcune attività di pesca 1. La taglia minima per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm. 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 11, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm nei casi seguenti: a) tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate; b) tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini di allevamento; c) tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell’ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano. 3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale. In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate corrisponde al numero di navi da cattura comunitarie che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006. 4. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero massimo di navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mare Adriatico a scopo di allevamento. In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, il numero di navi da cattura corrisponde al numero di navi da cattura comunitarie che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008. 5. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero massimo di tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mediterraneo. In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, il numero di navi da cattura corrisponde al numero di navi da cattura comunitarie che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008. 6. La Commissione presenta al segretariato dell’ICCAT entro il 30 gennaio di ogni anno il numero delle navi da cattura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5. 7. Ai fini del paragrafo 2, lettere a), b) e c), il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il numero di navi da cattura stabilito in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5. 8. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), non più del 7% del contingente comunitario di tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm è ripartito fra le navi da cattura autorizzate di cui al paragrafo 3, con un massimo di 100 tonnellate di tonno rosso di taglia non inferiore a 6,4 kg o 70 cm catturato da tonniere con lenze a canna di lunghezza inferiore a 17 m in deroga al paragrafo 2. Il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, decide in merito alla ripartizione del contingente comunitario fra gli Stati membri. 9. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, decide in merito alla ripartizione massima del contingente comunitario fra gli Stati membri. 10. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), non più del 2% del contingente comunitario di tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm è ripartito fra le navi da cattura autorizzate di cui al paragrafo 5. Il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, decide in merito alla ripartizione del contingente comunitario fra gli Stati membri. 11. Le condizioni specifiche supplementari applicabili al tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e da imbarcazioni con lenze trainate, al tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini di allevamento e al tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell’ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano figurano nell’allegato I. 12. Catture accidentali per un massimo del 5% di tonno rosso di taglia compresa fra 10 kg o 80 cm e 30 kg sono autorizzate per tutte le navi da cattura che praticano la pesca attiva di tale specie. 13. La percentuale di cui al paragrafo 12 è calcolata in base alle catture accidentali totali di tonno rosso effettuate dalle suddette navi da cattura, in numero di esemplari per sbarco, o all’equivalente peso, espresso in percentuale. 14. Le catture accidentali sono detratte dal contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. È vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accidentali di cui al paragrafo 12, che devono essere detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera. 15. Alle catture accidentali di tonno rosso si applicano gli articoli 17, 18, 21 e 23. Art.10 Piano di campionamento per il tonno rosso vivo 1. Gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati. 2. Il campionamento per taglia nelle gabbie è effettuato su un campione di 100 esemplari per 100 tonnellate di pesce vivo o su un campione pari al 10% del numero totale di pesci messi in gabbia. I campioni per taglia, in base alla lunghezza o al peso, sono prelevati durante la raccolta nell’allevamento e sui pesci morti durante il trasporto, conformemente alla metodologia adottata dall’ICCAT per la comunicazione dei dati nell’ambito del compito II. 3. Metodi e campionamenti complementari vengono predisposti per i pesci tenuti in allevamento per periodi superiori a un anno. 4. Il campionamento è effettuato nel corso di una raccolta scelta in modo casuale e riguarda tutte le gabbie. I dati relativi ai campionamenti realizzati ogni anno sono notificati alla Commissione entro il 31 maggio dell’anno successivo. Art.11 Catture accessorie 1. Le navi da cattura comunitarie che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non sono autorizzate a detenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari. 2. Le catture accessorie sono detratte dal contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. Quando è aperta la pesca del tonno rosso è vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie di cui al paragrafo 1, che devono essere imputati al contingente dello Stato membro di bandiera. 3. Alle catture accessorie di tonno rosso si applicano gli articoli 17, 18, 21, 23 e 34. Art.12 Pesca ricreativa 1. Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca alle navi a fini di pesca ricreativa. 2. Nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare. 3. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito della pesca ricreativa, salvo per fini caritativi. 4. Gli Stati membri registrano i dati di cattura relativi alla pesca ricreativa e trasmettono alla Commissione i dati dell’anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT. 5. Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca ricreativa, in particolare del novellame. Art.13 Pesca sportiva 1. Gli Stati membri disciplinano la pesca sportiva, in particolare rilasciando autorizzazioni di pesca alle navi a fini di pesca sportiva. 2. È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito di competizioni di pesca sportiva, salvo per fini caritativi. 3. Gli Stati membri registrano i dati di cattura relativi alla pesca sportiva e trasmettono alla Commissione i dati dell’anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT. 4. Ciascuno Stato membro adotta i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell’ambito della pesca sportiva, in particolare del novellame. CAPITOLO V MISURE DI CONTROLLO Art.14 Registrazione delle navi 1. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione per via elettronica, almeno 45 giorni prima dell’inizio delle campagne di pesca di cui all’articolo 7, nel formato stabilito negli orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni richiesti dall’ICCAT (Guidelines for submitting data and information required by ICCAT): a) l’elenco di tutte le navi da cattura battenti la propria bandiera autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo mediante il rilascio di una speciale autorizzazione di pesca; b) l’elenco di tutte le altre navi da pesca (escluse le navi da cattura) battenti la propria bandiera autorizzate ad effettuare operazioni relative al tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. In un determinato anno civile una nave da pesca può essere inserita in uno solo degli elenchi di cui al presente paragrafo. 2. Eventuali modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1 durante un anno civile sono accettate solo se la nave da pesca notificata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o da ragioni di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente la Commissione, fornendo: a) tutti i particolari sulla nave da pesca/sulle navi da pesca sostitutive di cui al paragrafo 1; b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno. 3. La Commissione trasmette le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al segretariato dell’ICCAT, in modo che tali navi possano essere iscritte nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca (escluse le navi da cattura) autorizzate ad effettuare operazioni relative al tonno rosso. 4. Fatto salvo l’articolo 11, alle navi da pesca comunitarie non iscritte nei registri ICCAT è fatto divieto di pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 5. L’articolo 8 bis, paragrafi 2, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica mutatis mutandis. Art.15 Registro delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso 1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate, in virtù di un’autorizzazione di pesca speciale, a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Nell’elenco suddetto sono specificati il nome delle tonnare e il numero di registro. 2. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato dell’ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere incluse nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso. 3. Alle tonnare comunitarie non figuranti nel registro ICCAT è fatto divieto di pescare, detenere, trasferire o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 4. L’articolo 8 bis, paragrafi 2, 4, 6, 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1936/2001 si applica mutatis mutandis. Art.16 Informazioni sulle attività di pesca 1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle navi da cattura iscritte nel registro ICCAT di cui all’articolo 14 che nella campagna precedente hanno praticato la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali informazioni sulle navi non contemplate al paragrafo 1 la cui attività di pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è accertata o presunta. 3. La Commissione trasmette al segretariato dell’ICCAT entro il 1° marzo di ogni anno le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché le informazioni di cui al paragrafo 2. Art.17 Porti designati 1. Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o i trasbordi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso. Ai fini della designazione di un porto lo Stato membro di approdo specifica i luoghi e gli orari in cui sono permesse le operazioni di sbarco e trasbordo. Lo Stato membro di approdo assicura copertura totale in materia di ispezione durante tutte le ore di sbarco e in tutti i luoghi di sbarco e di trasbordo. 2. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell’ICCAT anteriormente al 1° marzo di ogni anno. 3. Alle navi da pesca è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei porti designati dalle PCC e dagli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2, qualsiasi quantitativo di tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Art.18 Disposizioni in materia di registrazione 1. Oltre a conformarsi agli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, il comandante di una nave da cattura comunitaria di cui all’articolo 14 del presente regolamento annota nel giornale di bordo, se del caso, le informazioni elencate nell’allegato II. 2. Il comandante di una nave da cattura comunitaria impegnata in un’operazione di pesca congiunta registra nel giornale di bordo le seguenti informazioni supplementari: a) per quanto riguarda la nave da cattura che trasferisce il pesce nelle gabbie: i) il nome della nave e l’indicativo internazionale di chiamata; ii) la data e l’ora della cattura e del trasferimento; iii) il luogo della cattura e del trasferimento (longitudine/latitudine); iv) il quantitativo di catture salpate a bordo e il quantitativo di catture trasferite in gabbie; v) il quantitativo di catture imputato al contingente individuale; vi) il nome del rimorchiatore e il suo numero ICCAT; b) per quanto riguarda le altre navi da cattura che non partecipano al trasferimento del pesce: i) il loro nome e indicativo internazionale di chiamata; ii) la data e l’ora della cattura e del trasferimento; iii) il luogo della cattura e del trasferimento (longitudine/latitudine); iv) il fatto che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie; v) il quantitativo di catture imputato ai contingenti individuali; vi) il nome e il numero ICCAT della nave da pesca di cui alla lettera a); vii) il nome del rimorchiatore e il suo numero ICCAT. Art.19 Operazioni di pesca congiunta 1. Le operazioni di pesca congiunta del tonno rosso possono essere autorizzate solo previo consenso dello Stato o degli Stati interessati. Ai fini dell’autorizzazione ogni nave da pesca deve essere attrezzata per la pesca del tonno rosso e disporre di un contingente individuale. 2. All’atto della presentazione della domanda di autorizzazione, ciascuno Stato membro adotta opportuni provvedimenti al fine di ottenere dalle proprie navi da pesca impegnate in operazioni di pesca congiunta le informazioni seguenti: a) durata; b) identità dei partecipanti; c) contingenti delle singole navi; d) criterio di ripartizione tra le navi delle relative catture; e e) informazioni sulle aziende di ingrasso o di allevamento di destinazione. 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’operazione, le informazioni di cui al paragrafo 2 secondo il modello riportato nell’allegato V. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT e allo Stato di bandiera delle altre navi da pesca partecipanti all’operazione di pesca congiunta almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’operazione. Art.20 Dichiarazioni di cattura 1. Il comandante di una nave da cattura con reti a circuizione o di un’altra nave da cattura di lunghezza superiore a 24 m che pratica la pesca attiva del tonno rosso trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera, per via elettronica o con altri mezzi e secondo il modello figurante nell’allegato IV, ovvero secondo modello equivalente, una dichiarazione di cattura giornaliera comprendente almeno informazioni sul numero di registro ICCAT, sulla denominazione della nave, sull’inizio e la fine del periodo, sul quantitativo di catture (inclusi peso e numero di esemplari), anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero), e sulla data e sul luogo (latitudine e longitudine) delle catture. 2. Il comandante di una nave da cattura non contemplata al paragrafo 1 trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera una dichiarazione di cattura settimanale comprendente almeno informazioni sul numero di registro ICCAT, sulla denominazione della nave, sull’inizio e la fine del periodo, sul quantitativo di catture (inclusi peso e numero di esemplari), anche nel caso in cui non vengano effettuate catture (cattura zero), e sulla data e sul luogo (latitudine e longitudine) delle catture secondo il modello figurante nell’allegato IV, ovvero secondo modello equivalente. La dichiarazione di cattura è trasmessa al più tardi entro le ore dodici di lunedì con le catture effettuate nella settimana precedente, avente termine alle ore ventiquattro GMT della domenica. Tale dichiarazione comprende informazioni sul numero di giorni in mare trascorsi nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo dall’inizio della pesca o dall’ultima dichiarazione settimanale. 3. Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri le trasmettono sollecitamente alla Commissione su supporto informatico ed assicurano di fornire sollecitamente alla Commissione dichiarazioni di cattura settimanali di tutte le navi da cattura su supporto informatico, secondo il formato figurante nell’allegato IV. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato ICCAT con frequenza settimanale secondo il formato figurante nell’allegato IV. 4. Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di tonno rosso catturati nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che sono stati sbarcati, trasbordati, pescati da tonnare o messi in gabbia nel corso del mese precedente da navi da pesca battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT. Art.21 Sbarchi 1. In deroga all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di una nave da pesca comunitaria di cui all’articolo 14 del presente regolamento o il suo rappresentante notificano, almeno quattro ore prima della prevista ora di arrivo in porto, alle autorità competenti dello Stato membro (compreso lo Stato membro di bandiera) o alla PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco, le informazioni di seguito indicate: a) orario previsto di arrivo; b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo; c) informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate. 2. Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutti i preavvisi di sbarco dell’anno in corso. 3. Entro 48 ore dalla conclusione dello sbarco le autorità dello Stato membro di approdo trasmettono un rapporto di sbarco all’autorità dello Stato di bandiera della nave. 4. Dopo ogni bordata ed entro 48 ore dallo sbarco i comandati delle navi da cattura comunitarie presentano una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui ha luogo lo sbarco e al proprio Stato membro di bandiera. Il comandante della nave da cattura autorizzata è responsabile dell’esattezza della dichiarazione, che indica perlomeno i quantitativi di tonno rosso sbarcati e il luogo in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate e non stimate. Art.22 Operazioni di trasferimento 1. Prima di effettuare un’operazione di trasferimento in gabbie rimorchiate, il comandante di una nave da cattura trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera una notifica preventiva di trasferimento indicante i dati seguenti: a) nome della nave da cattura e numero di registro ICCAT; b) orario previsto di trasferimento; c) quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire; d) informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo; e) nome del rimorchiatore ricevente, numero di gabbie rimorchiate e numero di registro ICCAT. 2. L’operazione di trasferimento può avere inizio solo con la previa autorizzazione dello Stato di bandiera della nave da cattura. Lo Stato membro di bandiera informa il comandante della nave da cattura che il trasferimento non è autorizzato e che deve procedere al rilascio in mare del pesce se, all’atto del ricevimento della notifica preventiva di trasferimento, ritiene che: a) la nave che ha dichiarato le catture non disponeva di un contingente sufficiente di tonno rosso destinato all’ingabbiamento; b) il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato e preso in considerazione per il consumo del contingente eventualmente applicabile; c) la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso; oppure d) il rimorchiatore dichiarato per ricevere il trasferimento del pesce non è iscritto nel registro ICCAT di tutte le altre navi da pesca di cui all’articolo 14 o non è dotato di sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS). 3. Il comandate di una nave da cattura compila e trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera, una volta ultimata l’operazione di trasferimento al rimorchiatore, la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il formato figurante nell’allegato III. 4. La dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce durante il trasporto verso l’allevamento o un porto designato. 5. L’autorizzazione di trasferimento da parte dello Stato di bandiera non pregiudica l’autorizzazione dell’operazione di ingabbiamento di cui all’articolo 24. 6. Il comandante della nave da cattura che effettua il trasferimento di tonno rosso provvede affinché tutte le attività di trasferimento siano monitorate da una videocamera posta nell’acqua. 7. L’osservatore regionale dell’ICCAT a bordo della nave da cattura, di cui al programma di osservazione regionale dell’ICCAT definito all’allegato VII, registra le attività di trasferimento svolte e riferisce al riguardo, verifica la posizione della nave da cattura mentre è impegnata nell’operazione di trasferimento, osserva e stima le catture trasferite e verifica i dati inseriti nella notifica preventiva di trasferimento di cui al paragrafo 2 e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui al paragrafo 3. L’osservatore regionale dell’ICCAT controfirma la notifica preventiva di trasferimento e la dichiarazione di trasferimento ICCAT. Egli verifica che la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia compilata correttamente e trasmessa al comandante del rimorchiatore. 8. L’operatore della tonnara compila e trasmette alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera, una volta ultimata l’operazione di trasferimento alla nave, la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il formato figurante nell’allegato III. Art.23 Trasbordo 1. In deroga all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93, è vietato il trasbordo di tonno rosso in mare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. 2. Prima dell’entrata in porto il comandante della nave ricevente o un suo rappresentante trasmette, almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo, alle autorità competenti dello Stato membro del porto che intende utilizzare le informazioni di seguito indicate: a) data, orario e porto previsti di arrivo; b) quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo e informazioni sulla zona geografica in cui è stato prelevato; c) il nome della nave da pesca che effettua il trasbordo e il suo numero nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate ad operare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo; d) il nome della nave da pesca ricevente e il suo numero nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate ad operare nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo; e) il quantitativo del tonno rosso da trasbordare e la zona geografica di cattura dello stesso. 3. Le navi da pesca non sono autorizzate a effettuare trasbordi senza previa autorizzazione dei rispettivi Stati di bandiera. 4. Prima di cominciare il trasbordo il comandante della nave da pesca che effettua il trasbordo trasmette al proprio Stato di bandiera le informazioni di seguito indicate: a) quantitativi di tonno rosso da trasbordare; b) data e porto di trasbordo; c) nome, numero di immatricolazione e bandiera della nave da pesca ricevente e suo numero di iscrizione nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso o nel registro ICCAT delle altre navi da pesca autorizzate ad effettuare operazioni relative al tonno rosso; d) zona geografica in cui sono state effettuate le catture di tonno rosso. 5. L’autorità competente dello Stato membro del porto in cui è effettuato il trasbordo: a) procede all’ispezione della nave da pesca ricevente al suo arrivo e ne esamina il carico e la documentazione relativa all’operazione di trasbordo; b) trasmette all’autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca che effettua il trasbordo la documentazione relativa al trasbordo entro 48 ore dalla conclusione dello stesso. 6. I comandanti delle navi da pesca comunitarie compilano una dichiarazione di trasbordo ICCAT e la trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di cui le navi da pesca battono bandiera. Tale dichiarazione è trasmessa entro 48 ore dalla data del trasbordo in porto secondo il modello riportato nell’allegato III. Art.24 Operazioni di ingabbiamento 1. Entro una settimana dal completamento dell’operazione di ingabbiamento lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso trasmette un rapporto su tale operazione, convalidato da un osservatore, allo Stato membro o alla PCC le cui navi di bandiera hanno pescato il tonno, nonché alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT. Il rapporto comprende le informazioni riportate nella dichiarazione di messa in gabbia di cui alla raccomandazione ICCAT 06-07 sull’allevamento del tonno rosso. 2. Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda. 3. Prima di ogni operazione di ingabbiamento l’autorità competente dello Stato membro in cui è situata l’azienda di ingrasso o di allevamento informa lo Stato membro di bandiera o la PCC di bandiera della nave che ha effettuato le catture in merito al trasferimento in gabbia dei quantitativi catturati dalle navi da cattura battenti tale bandiera. Lo Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato le catture informa l’autorità competente dello Stato membro dell’azienda di ingrasso o di allevamento o la PCC di procedere al sequestro delle catture e al rilascio in mare del pescato se, in base alle informazioni ricevute, ritiene che: a) la nave che ha dichiarato le catture disponeva di un contingente individuale insufficiente di tonno rosso destinato all’ingabbiamento; b) il quantitativo pescato non è stato debitamente dichiarato e preso in considerazione per il calcolo del contingente eventualmente applicabile; oppure c) la nave che ha dichiarato le catture non è autorizzata a praticare la pesca del tonno rosso. 4. L’operazione di ingabbiamento può aver inizio solo con la previa autorizzazione dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della PCC di bandiera. 5. Lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento del tonno rosso prende i provvedimenti necessari per vietare la messa in gabbia a fini di allevamento o di ingrasso di tonno rosso non accompagnato dalla documentazione precisa, completa e convalidata richiesta dall’ICCAT. 6. Lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento del tonno rosso provvede affinché le attività di ingabbiamento siano monitorate da una videocamera posta nell’acqua. Tale requisito non si applica quando le gabbie sono fissate direttamente al sistema di ormeggio. Art.25 Sistema di controllo delle navi via satellite 1. Il regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, si applica alle navi da pesca di cui all’articolo 2, lettera b), del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tutti i rimorchiatori battenti la loro bandiera, a prescindere dalla lunghezza, siano dotati di un impianto di localizzazione e di controllo via satellite a norma degli articoli da 3 a 16 del regolamento (CE) n. 2244/2003. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e ad un organismo designato dalla stessa, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi del sistema di controllo via satellite (VMS) ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell’ICCAT. 3. Gli Stati membri provvedono affinché: a) i messaggi provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera siano trasmessi alla Commissione almeno ogni due ore quando operano nell’Atlantico orientale o nel Mediterraneo; b) in caso di guasti, i messaggi provenienti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera siano trasmessi alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte dei centri di controllo della pesca; c) i messaggi trasmessi alla Commissione siano numerati in modo sequenziale (con un identificatore unico) in modo da evitare la duplicazione; d) i messaggi trasmessi alla Commissione siano conformi al modello per lo scambio di dati figurante nell’allegato VIII. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che tutti i messaggi resi disponibili alle loro navi da ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare. Art.26 Registrazione e comunicazione delle attività delle tonnare 1. Le catture della tonnara sono registrate al termine di ogni operazione di pesca effettuata mediante tonnara e trasmesse all’autorità competente dello Stato membro in cui la tonnara si trova, per via elettronica o con altri mezzi, entro 48 ore dalla conclusione di ogni operazione di pesca. 2. Non appena ricevute le dichiarazioni di cattura, gli Stati membri le trasmettono per via elettronica alla Commissione. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell’ICCAT. Art.27 Controllo in porto o nell’allevamento 1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per garantire che tutte le navi da cattura figuranti nel registro ICCAT delle navi autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso che entrano in un porto designato al fine di sbarcare e/o trasbordare catture di tonno rosso effettuate nell’Atlantico orientale o nel Mediterraneo siano sottoposte a controllo in porto. 2. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti per procedere al controllo di ogni operazione di ingabbiamento nelle aziende di ingrasso o di allevamento soggette alla loro giurisdizione. 3. Se le aziende di ingrasso o di allevamento sono situate in alto mare, le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, mutatis mutandis, agli Stati membri in cui sono stabilite le persone fisiche o giuridiche responsabili dell’azienda di ingrasso o di allevamento. Art.28 Controlli incrociati 1. Gli Stati membri verificano, anche mediante i verbali di ispezione, le relazioni degli osservatori e i dati VMS (sistema di controllo dei pescherecci via satellite), la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni registrate nei giornali di bordo delle proprie navi da pesca, nel documento di trasferimento/trasbordo e nei documenti di cattura del tonno rosso. 2. Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento gli Stati membri effettuano controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, quali fatture e/o note di vendita. Art.29 Programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT 1. È applicabile nella Comunità il programma internazionale di ispezione reciproca adottato dall’ICCAT in occasione della sua quarta riunione ordinaria (Madrid, novembre 1975) e modificato dall’ICCAT in occasione della sua sedicesima riunione straordinaria, che figura nell’allegato VI del presente regolamento. 2. Gli Stati membri le cui navi da pesca sono autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo designano ispettori e si incaricano dello svolgimento di ispezioni in mare nell’ambito del programma. 3. La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare al programma ispettori comunitari. 4. La Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza ed ispezione per la Comunità. Essa può elaborare, in collaborazione con gli Stati membri interessati, programmi di ispezione congiunta che consentano alla Comunità di assolvere ai propri obblighi nell’ambito del programma. Gli Stati membri le cui navi da pesca praticano la pesca di tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le aree geografiche in cui le stesse saranno impiegate. 5. Entro il 1° aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma nel corso dell’anno successivo. Sulla base di queste informazioni la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano previsionale di partecipazione della Comunità al programma e lo trasmette al segretariato dell’ICCAT e agli Stati membri. Art.30 Programma di osservazione nazionale 1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi da cattura di lunghezza superiore a 15 m che praticano la pesca attiva del tonno rosso formino oggetto di un programma di osservazione che verta almeno: a) sul 20% della flotta attiva per le navi da cattura con reti a circuizione di lunghezza compresa fra 15 m e 24 m; b) sul 20% della flotta attiva per le navi da traino pelagiche; c) sul 20% della flotta attiva per le navi da pesca con palangari; d) sul 20% della flotta attiva per le tonniere con lenze a canna; e) sul 100% delle tonnare durante la raccolta. 2. In attesa dell’attuazione effettiva da parte dell’ICCAT del programma di osservazione regionale di cui all’articolo 31 ciascuno Stato membro provvede ad assicurare la presenza di un osservatore su: a) tutta la flotta attiva di navi da cattura con reti a circuizione di lunghezza superiore a 24 m; b) tutta la flotta di navi impiegate in operazioni di pesca congiunta, indipendentemente dalla lunghezza dei pescherecci. L’osservatore nazionale è presente durante l’operazione di pesca. 3. L’osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni: a) verifica la conformità della nave da cattura al presente regolamento; b) registra l’attività di pesca e riferisce al riguardo, con particolare riguardo ai seguenti elementi: i) quantitativo di catture (incluse le catture accessorie), comprendente anche il modo in cui sono ripartite le specie, ad esempio quelle detenute a bordo o quelle rigettate in mare vive o morte; ii) zona di cattura definita mediante latitudine e longitudine; iii) misura dello sforzo (ad esempio, numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale operativo dell’ICCAT per diversi attrezzi; iv) data della cattura; c) osserva le catture ed effettua una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo; d) avvista e prende nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione dell’ICCAT. L’osservatore svolge inoltre le mansioni di carattere scientifico, quali la raccolta di dati nell’ambito del compito II definito dall’ICCAT, eventualmente richieste dall’ICCAT, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT. 4. Per rispettare il requisito di osservazione gli Stati membri: a) assicurano una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulla cattura, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca; b) assicurano protocolli affidabili di raccolta dei dati; c) assicurano che gli osservatori siano adeguatamente addestrati e abilitati prima dell’invio; d) arrecano il minimo disagio possibile alle operazioni delle navi che pescano nella zona della convenzione. 5. In attesa dell’attuazione effettiva da parte dell’ICCAT del programma di osservazione regionale di cui all’articolo 31, ciascuno Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso garantisce la presenza di un osservatore per l’intera durata delle operazioni di ingabbiamento e della raccolta dei pesci dall’azienda. Art.31 Programma di osservazione regionale dell’ICCAT 1. Ciascuno Stato membro assicura la presenza di un osservatore dell’ICCAT: a) su tutti i pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 24 m per tutta la durata della campagna di pesca; b) su tutti i pescherecci con reti a circuizione impegnati in operazioni di pesca congiunta, a prescindere dalla loro lunghezza. L’osservatore dell’ICCAT è presente per l’intera durata dell’operazione di pesca. I pescherecci di cui alle lettere a) e b), che non hanno a bordo un osservatore regionale dell’ICCAT, non sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso o a effettuare operazioni inerenti a tale pesca. 2. Ciascuno Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso garantisce la presenza di un osservatore dell’ICCAT per l’intera durata delle operazioni di ingabbiamento e della raccolta dei pesci dall’azienda. L’osservatore svolge in particolare le seguenti mansioni: a) osserva l’attività dell’allevamento e ne verifica la conformità agli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del regolamento (CE) n. 1936/2001; b) convalida il rapporto di messa in gabbia di cui all’articolo 24; c) svolge le mansioni scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dall’ICCAT, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT; d) gli osservatori dell’ICCAT devono poter avvicinare il personale di bordo e dell’azienda e accedere agli attrezzi, alle gabbie e agli equipaggiamenti. Inoltre: e) su richiesta, gli osservatori dell’ICCAT devono inoltre poter accedere alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo della nave cui sono assegnati, al fine di agevolare l’esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 4 dell’allegato VII: i) strumenti per la navigazione via satellite; ii) schermi radar, quando in uso; iii) mezzi di comunicazione elettronici; f) gli osservatori dell’ICCAT devono beneficiare di condizioni equivalenti a quelle dell’equipaggio in materia di vitto, alloggio e adeguate strutture sanitarie; g) gli osservatori dell’ICCAT devono disporre di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l’espletamento delle funzioni amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori; inoltre h) gli Stati membri di bandiera vigilano a che i comandanti, gli equipaggi, gli armatori e i proprietari delle aziende non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere un osservatore dell’ICCAT nell’esercizio delle sue funzioni né interferiscano nel suo operato. 3. Tutti i costi generati dalle attività degli osservatori dell’ICCAT sono a carico degli Stati membri. Gli Stati membri imputano tali costi ai proprietari delle aziende e agli armatori dei pescherecci con reti a circuizione. 4. Il programma di osservazione regionale dell’ICCAT descritto nell’allegato VII si applica nella Comunità. Art.32 Accesso alle videoregistrazioni Gli Stati membri provvedono affinché le videoregistrazioni delle navi da pesca e delle aziende, comprese le videoregistrazioni delle operazioni di trasferimento e di messa in gabbia, siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori dell’ICCAT. Ciascuno Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l’azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso provvede affinché le videoregistrazioni delle navi da pesca e delle aziende, comprese le videoregistrazioni delle operazioni di trasferimento e di messa in gabbia, siano messe a disposizione degli ispettori e degli osservatori comunitari. Art.33 Esecuzione 1. Gli Stati membri adottano misure di esecuzione nei confronti delle navi da pesca battenti la loro bandiera di cui sia stata accertata, in conformità della legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni degli articoli 4, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20 e 23. Tali misure possono comprendere, a seconda della gravità dell’infrazione e conformemente alla legislazione nazionale: a) ammende; b) il sequestro di attrezzi e catture illegali; c) il sequestro della nave; d) la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca; e) la riduzione o la soppressione dei contingenti di pesca, se pertinente. 2. Gli Stati membri sotto la cui giurisdizione ricadono gli allevamenti di tonno rosso adottano misure di esecuzione nei confronti degli allevamenti di cui sia stata accertata, in conformità della legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni dell’articolo 24 e dell’articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del regolamento (CE) n. 1936/2001. Tali misure possono comprendere, a seconda della gravità dell’infrazione e conformemente alla legislazione nazionale: a) ammende; b) la sospensione o la cancellazione dal registro delle aziende di ingrasso; c) il divieto di mettere in gabbia o commercializzare quantitativi di tonno rosso. Art.34 Misure di mercato 1. Sono vietati il commercio comunitario, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal presente regolamento e dalla raccomandazione ICCAT 08-12 sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso. 2. Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la messa in gabbia a fini di allevamento e ingrasso, la trasformazione, le esportazioni, le riesportazioni e il trasbordo di tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo catturato da navi da pesca il cui Stato di bandiera non disponga di un contingente, un limite di cattura o una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo, in base alle condizioni previste dalle misure di gestione e di conservazione dell’ICCAT, o che abbia esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate o i contingenti individuali. In base alle informazioni ricevute dal segretariato dell’ICCAT, la Commissione informa tutti gli Stati membri che il contingente di una PCC è esaurito. 3. Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le esportazioni di tonno rosso dalle aziende di ingrasso o di allevamento non conformi alla raccomandazione 06-07 dell’ICCAT sull’allevamento del tonno rosso. Art.35 Coefficienti di conversione Per il calcolo del peso arrotondato equivalente del tonno rosso trasformato si applicano i coefficienti di conversione adottati dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT. Art.36 Coefficienti di crescita per il tonno ingrassato o allevato Gli Stati membri definiscono i coefficienti di crescita da applicare al tonno rosso ingrassato o allevato in gabbie e comunicano alla Commissione entro il 15 settembre 2009 i coefficienti e i metodi utilizzati. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell’ICCAT e al comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell’ICCAT. Art.37 Valutazione Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni anno entro il 15 settembre una relazione dettagliata sull’attuazione del presente regolamento. La Commissione presenta al segretariato dell’ICCAT ogni anno entro il 15 ottobre una relazione dettagliata sull’attuazione della raccomandazione dell’ICCAT 08-05. Art.38 Finanziamento Il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo è considerato un piano di ricostituzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002. CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Art.39 Abrogazione del regolamento (CE) n. 1559/2007 1. È abrogato il regolamento (CE) n. 1559/2007. 2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX. Art.40 Modifiche dei regolamenti (CE) n. 43/2009 e (CE) n. 1936/2001 1. Gli articoli 92 e 93 del regolamento (CE) n. 43/2009 sono soppressi. 2. L’articolo 4 bis, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1936/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 869/2004 del Consiglio, è soppresso. Art.41 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. All.1 ALLEGATO I Condizioni specifiche aggiuntive Le presenti condizioni specifiche aggiuntive si applicano alle tonniere con lenze a canna e alle imbarcazioni con lenze trainate nell’Atlantico orientale, alle navi che praticano la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e alla pesca costiera artigianale di pesce fresco esercitata da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano nel Mediterraneo. 1. a) Gli Stati membri provvedono affinché le navi da cattura cui è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca speciale siano comprese in un elenco contenente il loro nome e numero di registro della flotta comunitaria (CFR) quale definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. Gli Stati membri rilasciano l’autorizzazione di pesca speciale unicamente alle navi iscritte nel registro ICCAT delle navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso. b) Entro il 15 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di cui alla lettera a) e tutte le successive modifiche. c) Eventuali modifiche successive sono accettate solo se la nave da cattura notificata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o da ragioni di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente la Commissione, fornendo: i) tutti i particolari sulla prevista sostituzione della nave da cattura di cui al paragrafo 3; ii) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato dell’ICCAT. 2. a) Alle navi da cattura di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di sbarcare e/o trasbordare al di fuori dei porti designati dagli Stati membri o dalle PCC qualsiasi quantitativo di tonno rosso. b) Gli Stati membri designano un luogo da utilizzare per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui siano autorizzate le operazioni di sbarco o di trasbordo del tonno rosso. c) Ai fini della designazione di un porto lo Stato membro di approdo specifica i luoghi e gli orari in cui sono permesse le operazioni di sbarco. Lo Stato membro di approdo assicura copertura totale in materia di ispezione durante tutte le ore di sbarco e in tutti i luoghi di sbarco. d) Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei porti designati. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell’ICCAT anteriormente al 1° marzo di ogni anno. 3. Gli Stati membri provvedono affinché ogni sbarco sia sottoposto a un’ispezione in porto. 4. Gli Stati membri attuano un regime di dichiarazione delle catture che consenta di controllare in modo efficace l’utilizzo del contingente delle singole navi da cattura. 5. Il comandante di una nave da cattura provvede affinché ogni quantitativo di tonno rosso sbarcato in un porto designato venga pesato prima della prima vendita o prima di essere trasportato altrove dal porto di sbarco. 6. Le catture di tonno rosso possono essere poste in vendita al dettaglio al consumatore finale, a prescindere dal metodo di commercializzazione, soltanto se recano un’adeguata marcatura o etichettatura in cui siano indicati: a) le specie e gli attrezzi da pesca utilizzati; b) la zona e la data di cattura. 7. Gli Stati membri le cui tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate e i cui pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale: a) un marchio deve essere apposto sulla coda di ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l’operazione di scarico; b) ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che va incluso nei documenti statistici relativi al tonno rosso e riportato sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente del tonno. All.2 ALLEGATO II Specifiche per i giornali di bordo Specifiche minime per i giornali di bordo: 1. il giornale di bordo è composto da fogli numerati; 2. il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell’entrata in porto; 3. il giornale di bordo deve essere compilato in caso di ispezioni in mare; 4. una copia dei fogli deve essere acclusa al giornale di bordo; 5. deve essere conservato a bordo il giornale relativo all’ultimo anno di attività. Dati minimi standard da inserire nel giornale di bordo: 1. nome e indirizzo del comandante; 2. date e porti di partenza, date e porti di arrivo; 3. nome della nave, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato). In caso di operazioni di pesca congiunta, nome, numero di registro, numero ICCAT e numero IMO (se assegnato) di tutte le navi partecipanti; 4. attrezzo da pesca: a) tipo e codice FAO; b) dimensioni (per esempio: lunghezza, dimensione di maglia, numero di ami); 5. operazioni in mare (almeno una riga per giorno di bordata), con l’indicazione dei seguenti elementi: a) attività (per esempio: pesca, trattamento con vapore); b) posizione: posizione giornaliera esatta (in gradi e primi), registrata per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca; c) registrazione delle catture; 6. identificazione delle specie: a) mediante codice FAO; b) peso arrotondato in kg per giorno; 7. firma del comandante; 8. firma dell’osservatore (se del caso); 9. modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo; 10. nel giornale di bordo le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l’indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione. Informazioni minime in caso di sbarco, trasbordo/trasferimento: 1. date e porto di sbarco/trasbordo/trasferimento; 2. prodotti: a) presentazione; b) numero di pesci o di casse e quantitativo in kg; 3. firma del comandante o dell’agente della nave. All.3 ALLEGATO III Omissis All.4 ALLEGATO IV Formulario di dichiarazione delle catture Omissis All.5 ALLEGATO V Operazione di pesca congiunta Omissis All.6 ALLEGATO VI Programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT In occasione della sua quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, e della sua riunione annuale, svoltasi a Marrakech nel 2008, l’ICCAT ha concordato quanto segue. Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni in appresso descritte in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l’applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite. I. VIOLAZIONI GRAVI 1. Ai fini delle presenti procedure, per violazione grave si intendono le seguenti violazioni delle disposizioni contemplate dalle misure di gestione e di conservazione dell’ICCAT adottate dalla Commissione: a) pescare senza una licenza, un permesso o un’autorizzazione validi rilasciati dalla PCC di bandiera; b) non tenere registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, in conformità dei requisiti della Commissione in materia di dichiarazioni, o presentare una dichiarazione particolarmente inesatta delle catture e/o dei dati ad esse connessi; c) pescare in una zona di divieto; d) pescare in un periodo di divieto; e) catturare o detenere intenzionalmente delle specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione adottate dall’ICCAT; f) superare in misura significativa i limiti di cattura o i contingenti in vigore secondo le norme dell’ICCAT; g) utilizzare attrezzi vietati; h) falsificare o occultare intenzionalmente la marcatura, l’identità o l’immatricolazione della nave da pesca; i) occultare, manomettere o sottrarre gli elementi di prova relativi a un’indagine su una violazione; j) commettere violazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma dell’ICCAT; k) assalire, opporre resistenza, minacciare, molestare sessualmente, ostacolare indebitamente un ispettore o un osservatore autorizzato o ritardare o interferire con il loro operato; l) manomettere o disattivare intenzionalmente il sistema di controllo dei pescherecci via satellite; m) commettere altri violazioni che potranno essere determinate dall’ICCAT, una volta che queste siano state inserite e diffuse in una versione riveduta delle presenti procedure; n) pescare con l’aiuto di aerei per l’avvistamento dei tonni; o) interferire con il sistema di controllo via satellite e/o operare senza il sistema VMS; p) effettuare attività di trasferimento senza la corrispondente dichiarazione. 2. Qualora, durante la presenza a bordo e l’ispezione di una nave da pesca, gli ispettori autorizzati osservino un’attività o una situazione che costituisce una violazione grave secondo la definizione di cui al paragrafo 1, le autorità delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata alle autorità della nave da pesca, direttamente e tramite il segretariato dell’ICCAT. 3. La PCC di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione di cui al paragrafo 2 del presente allegato, la nave da pesca interessata cessi ogni attività di pesca. La PCC di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi immediatamente in un porto da essa designato, dove è avviata un’indagine. Se la nave da pesca non è invitata a recarsi in un porto, la PCC deve fornire sollecitamente la debita giustificazione al segretario esecutivo, che la comunicherà su richiesta alle altre parti contraenti. II. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI 4. Le ispezioni sono effettuate da ispettori dei servizi di controllo della pesca dei governi contraenti. I nomi degli ispettori a tal fine designati dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT. 5. Le navi aventi a bordo un ispettore espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT per indicare che è in corso una missione di controllo internazionale. I nomi delle navi a tal fine utilizzate, che possono essere navi speciali da ispezione o navi da pesca, sono notificati alla Commissione ICCAT non appena possibile. 6. Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità conforme al modello figurante al paragrafo 17 del presente allegato, rilasciato al momento della nomina dalle autorità dello Stato di bandiera e in cui si dichiara che è competente per agire nell’ambito delle disposizioni approvate dalla Commissione ICCAT. Questo documento di identità è valido per un minimo di cinque anni. 7. Fatte salve le disposizioni stabilite al paragrafo 12 del presente allegato, una nave impegnata nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale è tenuta a fermarsi non appena le sia impartito l’apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso la nave si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante (1) della nave consente all’ispettore di salire a bordo, eventualmente accompagnato da un testimone. Il comandante consente all’ispettore di procedere agli accertamenti (esame delle catture o degli attrezzi e di qualsiasi documento pertinente) che l’ispettore ritenga necessari per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata; l’ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria. 8. Al momento dell’imbarco l’ispettore presenta il documento di cui al precedente paragrafo 6. L’ispezione è realizzata in modo da recare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave e senza compromettere la qualità del pesce. Gli accertamenti sono limitati a quanto necessario per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata. Nel procedere all’esame l’ispettore può chiedere l’assistenza che ritiene necessaria al comandante della nave. Egli redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e lo firma alla presenza del comandante della nave, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e al governo dell’ispettore, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera della nave e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni, l’ispettore ne informa, se possibile, le autorità competenti dello Stato di bandiera, quali notificate alla Commissione ICCAT, e qualsiasi nave da ispezione dello Stato di bandiera che si trovi nelle vicinanze. 9. L’opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite saranno trattati dallo Stato di bandiera della nave alla stregua di un’opposizione a un qualsiasi ispettore di tale Stato o del mancato rispetto delle sue istruzioni. 10. L’ispettore svolge le sue mansioni nell’ambito delle presenti disposizioni in conformità delle norme stabilite nella presente raccomandazione; tuttavia egli è soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere. 11. I governi contraenti esaminano e danno seguito ai rapporti provenienti da ispettori stranieri nell’ambito delle presenti disposizioni in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente paragrafo non comportano alcun obbligo per un governo contraente di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell’ispettore stesso. I governi contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito del rapporto di un ispettore nell’ambito delle presenti disposizioni. 12. a) Entro il 1° marzo di ogni anno i governi contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per la partecipazione alle presenti disposizioni nel corso dell’anno successivo; la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti ai governi contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore. b) Le disposizioni stabilite nella presente raccomandazione e i relativi piani di partecipazione si applicano tra governi contraenti, salvo diverso accordo tra i medesimi che sarà notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia l’attuazione del programma è sospesa tra due qualsiasi governi contraenti nel caso in cui uno di essi abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo. 13. a) Gli attrezzi da pesca sono ispezionati in conformità della regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l’ispezione. L’ispettore precisa nel proprio rapporto la natura della violazione. b) Gli ispettori hanno la facoltà di ispezionare tutti gli attrezzi da pesca in uso o predisposti per l’uso sul ponte. 14. L’ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera della nave considerata e ne fa menzione nel proprio rapporto. 15. L’ispettore può fotografare l’attrezzo in modo da evidenziarne le caratteristiche che ritiene non conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati devono essere elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie devono essere allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera. 16. Fatte salve eventuali restrizioni imposte dalla Commissione ICCAT, l’ispettore ha la facoltà di esaminare le caratteristiche delle catture al fine di accertare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT. Egli notifica quanto prima possibile le risultanze dei propri accertamenti alle autorità dello Stato di bandiera della nave ispezionata (Relazione biennale 1974-75, parte II). 17. Nuovo modello proposto per la carta d’identità degli ispettori: (1) Con il termine "comandante" si indica la persona responsabile della nave. All.7 ALLEGATO VII Programma di osservazione regionale ASSEGNAZIONE DI OSSERVATORI 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 gennaio di ogni anno, l’elenco degli osservatori. 2. Per svolgere i loro compiti gli osservatori devono possedere le seguenti qualifiche: a) un’esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca; b) una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT, attestata da un certificato rilasciato dagli Stati membri e basato sugli orientamenti dell’ICCAT in materia di formazione; c) la capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati; d) una conoscenza adeguata della lingua dello Stato di bandiera della nave o dell’azienda sottoposta ad osservazione. OBBLIGHI DEGLI OSSERVATORI 3. Gli osservatori devono: a) aver completato la formazione tecnica prescritta dalle linee direttrici stabilite dall’ICCAT; b) essere cittadini di uno Stato membro; c) essere in grado di svolgere i compiti di cui al paragrafo 4; d) essere iscritti nell’elenco degli osservatori tenuto dall’ICCAT; e) non avere interessi finanziari o beneficiari correnti nella pesca del tonno rosso. COMPITI DEGLI OSSERVATORI 4. L’osservatore svolge in particolare i seguenti compiti: a) gli osservatori a bordo dei pescherecci con reti a circuizione controllano che i pescherecci rispettino le pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall’ICCAT. In particolare essi: i) registrano le attività di pesca e riferiscono al riguardo; ii) osservano le catture ed effettuano una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo; iii) stilano un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento dei pescherecci con reti a circuizione; iv) avvistano e prendono nota delle navi operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT; v) registrano le attività di trasferimento e riferiscono al riguardo; vi) verificano la posizione della nave impegnata in attività di trasferimento; vii) osservano i prodotti trasferiti ed effettuano una stima dei medesimi, utilizzando anche le videoregistrazioni; viii) verificano e registrano il nome della nave da pesca interessata e il suo numero ICCAT; ix) svolgono le mansioni scientifiche, quali la raccolta di dati nell’ambito del compito II, eventualmente richieste dalla Commissione, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS); b) gli osservatori nelle aziende controllano che le aziende rispettino le pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall’ICCAT. In particolare essi: i) verificano i dati riportati nelle dichiarazioni di trasferimento e di messa in gabbia, anche utilizzando le videoregistrazioni; ii) certificano i dati riportati nelle dichiarazioni di trasferimento e di messa in gabbia; iii) stilano un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento delle aziende; iv) controfirmano le dichiarazioni di trasferimento e di messa in gabbia; v) svolgono le mansioni scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dalla Commissione, in base alle istruzioni del comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS); c) redigono rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità del presente paragrafo e offrono al comandante e al gestore dell’azienda la possibilità di inserirvi informazioni pertinenti; d) presentano al segretariato il suddetto rapporto generale entro 20 giorni dal termine del periodo di osservazione; e) svolgono qualsiasi altra funzione stabilita dalla Commissione. 5. Gli osservatori considerano riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasferimento effettuate dai pescherecci con reti a circuizione e dalle aziende e accettano per iscritto che questo obbligo costituisce una condizione per la loro nomina ad osservatori. 6. Gli osservatori soddisfano i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di bandiera o dell’azienda che esercita la propria giurisdizione sulla nave o sull’azienda a cui sono assegnati. 7. Gli osservatori rispettano la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo e dell’azienda, purché tali norme non interferiscano con i doveri degli osservatori descritti nel presente programma e con gli obblighi del personale di bordo e dell’azienda di cui all’articolo 31. All.8 ALLEGATO VIII Formato per la comunicazione dei messaggi del sistema di controllo via satellite Omissis All.9 ALLEGATO IX Tavola di concordanza -------------------------------------------------------------------------------- Regolamento (CE) n. 1559/2007 | Presente regolamento ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 1 | Articolo 1 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 2 | Articolo 2 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 3 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 4 | Articolo 4 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 5 | Articolo 7 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 6 | Articolo 8 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 7 | Articolo 9 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 8 | Articolo 10 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 9 | Articolo 11 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 10 | Articolo 12 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 11 | Articolo 13 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 12 | Articolo 14 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 13 | Articolo 15 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 14 | Articolo 17 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 15 | Articolo 18 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 16 | Articolo 19 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 17 | Articolo 20 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 18 | Articolo 21 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 19 | Articolo 23 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 20 | Articolo 24 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 21 | Articolo 26 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 22 | Articolo 27 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 23 | Articolo 28 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 24 | Articolo 29 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 25 | Articolo 30 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 26 | Articolo 33 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 27 | Articolo 34 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 28 | Articolo 35 ------------------------------------------|------------------------------------- Articolo 29 | Articolo 38 -------------------------------------------------------------------------------- |
Antonio Raffone |