Reg.Cee 404/2011 Parte I
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REGOLAMENTO CEE n° 404 del· 08/04/2011 -·
Gazzetta UE· 30/04/2011 , n.112
EPIGRAFE
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2011 N. 404 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 14, paragrafo 10, l'articolo 15, paragrafo 9, l'articolo 16 paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 7, l'articolo 22, paragrafo 7, l'articolo 23, paragrafo 5, l'articolo 24, paragrafo 8, l'articolo 25, paragrafo 2, l'articolo 32, l'articolo 37, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 6, l'articolo 55, paragrafo 5, l'articolo 58, paragrafo 9, 2, l'articolo 72, paragrafo 5, l'articolo 73, paragrafo 9, l'articolo 74, paragrafo 6, l'articolo 75, paragrafo 2, l'articolo 76, paragrafo 4, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafo 7, l'articolo 92, paragrafo 5, l'articolo 103, paragrafo 8, l'articolo 105, paragrafo 6, l'articolo 106, paragrafo 4, l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 111, paragrafo 3, l'articolo 116, paragrafo 6, l'articolo 117, paragrafo 4, e l'articolo 118, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 (in seguito denominato «il regolamento sul controllo») prevede l'adozione di modalità e misure intese ad attuare alcune disposizioni da esso stabilite.
(2) Al fine di assicurare un'applicazione coerente di tali modalità, è necessaria l'elaborazione di alcune definizioni.
(3) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che un peschereccio dell'Unione può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità. L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che un peschereccio dell'Unione è autorizzato a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità. È opportuno stabilire modalità comuni per il rilascio e la gestione di tali licenze di pesca e autorizzazioni di pesca al fine di garantire una norma comune per le informazioni in esse contenute.
(4) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che il comandante di un peschereccio deve rispettare le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi. Poiché tali condizioni e restrizioni si applicano alle acque dell'Unione, è necessario istituirle a livello dell'Unione europea.
(5) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri devono utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai loro pescherecci ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle loro acque. È opportuno redigere per tale sistema delle specifiche comuni a livello dell'Unione europea. Tali specifiche devono, in particolare, precisare le caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite, le modalità di trasmissione dei dati relativi alla posizione e le norme in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento degli impianti di localizzazione via satellite.
(6) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che i comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri devono tenere un giornale di pesca per le loro operazioni. È necessario stabilire le informazioni che devono essere registrate nei giornali di pesca e il loro formato.
(7) L'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento sul controllo stabilisce che, per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti dei pescherecci dell'Unione devono applicare i fattori di conversione fissati dall'Unione. È pertanto necessario stabilire tali fattori di conversione.
(8) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che i comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri devono registrare per via elettronica le informazioni contenute nel giornale di pesca. È opportuno stabilire i requisiti per la compilazione e la trasmissione elettronica di tali informazioni oltre a precisarne il formato.
(9) L'articolo 21, paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabiliscono che i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri devono compilare e presentare le dichiarazioni di trasbordo e sbarco. È opportuno stabilire quali informazioni devono essere inserite in tali dichiarazioni oltre a precisarne le modalità di presentazione.
(10) L'articolo 22, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sul controllo dispongono la compilazione e la trasmissione elettroniche delle dichiarazioni di trasbordo e sbarco. È opportuno stabilire i requisiti per la compilazione e la trasmissione elettroniche di tali dati oltre a precisarne il formato.
(11) L'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabiliscono che ciascuno Stato membro deve controllare, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco. Al fine di garantire norme comuni per tali campionamenti occorre stabilire norme dettagliate a livello dell'Unione europea.
(12) L'articolo 37 del regolamento sul controllo stabilisce che la Commissione deve adottare le necessarie azioni correttive qualora abbia vietato la pesca a causa del presunto esaurimento delle possibilità di pesca a disposizione di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri o dell'Unione europea e risulti che in realtà uno Stato membro non ha esaurito le proprie possibilità di pesca. È necessario adottare norme adeguate per la ridistribuzione di tali possibilità di pesca, che tengano conto della disponibilità o meno di un totale ammissibile di catture (TAC) per l'Unione o valutino se a seguito della fissazione annua delle possibilità di pesca, le circostanze non consentono tale ridistribuzione.
(13) Gli articoli da 39 a 41 del regolamento sul controllo prevedono norme atte a evitare il superamento della potenza del motore dei pescherecci. È necessario stabilire norme tecniche per le certificazioni e i controlli pertinenti da effettuare in tale ambito.
(14) L'articolo 55 del regolamento sul controllo stabilisce che gli Stati membri debbano provvedere affinché la pesca ricreativa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. Per gli stock oggetto di un piano di ricostituzione, è opportuno che gli Stati membri procedano alla raccolta dei dati di cattura della pesca ricreativa. Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto significativo sulle risorse, il Consiglio può adottare misure di gestione specifiche. È opportuno determinare modalità per l'istituzione di piani di campionamento al fine di consentire agli Stati membri di sorvegliare le catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate nell'ambito della pesca ricreativa dai loro pescherecci, in acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione.
(15) Al fine di istituire un regime di controllo completo è necessario che l'intera catena di produzione e di immissione sul mercato rientri nell'ambito di applicazione del suddetto regime. L'articolo 58 del regolamento sul controllo prevede un sistema di tracciabilità coerente per garantire che tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. È necessario determinare norme comuni per le procedure di identificazione del prodotto in questione.
(16) L'articolo 60 del regolamento sul controllo stabilisce che tutti i prodotti della pesca debbano essere pesati con sistemi approvati dalle autorità competenti a meno che esse non abbiano adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione. È necessario determinare norme comuni in tutti gli Stati membri per la pesatura dei prodotti della pesca freschi e surgelati, nonché per la pesatura dei prodotti della pesca trasbordati e per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco.
(17) L'articolo 61 del regolamento sul controllo prevede la possibilità che i prodotti della pesca vengano pesati dopo il trasporto a condizione che lo Stato membro abbia adottato un piano di controllo o, qualora i prodotti della pesca vengano trasportati in un altro Stato membro, che gli Stati membri interessati abbiano adottato un programma di controllo comune approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione. Occorre definire tale metodologia fondata sul rischio.
(18) La pesca di aringhe, sgombri e sugarelli presenta alcune caratteristiche specifiche. Per questo motivo è opportuno stabilire norme speciali per la pesatura ed elementi correlati al fine di tener conto di tali caratteristiche specifiche.
(19) L'articolo 64 del regolamento sul controllo prevede l'adozione di modalità concernenti il contenuto delle note di vendita. È pertinente includere tali modalità nel presente regolamento.
(20) A norma degli articoli 71 e 72 del regolamento sul controllo, gli Stati membri effettuano una sorveglianza nelle acque dell'Unione europea e adottano le necessarie misure qualora le risultanze di un avvistamento non corrispondano alle informazioni di cui dispongono. È necessario istituire norme comuni concernenti il contenuto dei rapporti di sorveglianza e i relativi mezzi di trasmissione.
(21) L'articolo 73 del regolamento sul controllo offre al Consiglio la possibilità di istituire programmi di osservazione di controllo e di definire a grandi linee il profilo e le mansioni degli osservatori di controllo a bordo dei pescherecci. Occorre pertanto redigere le modalità di intervento e i compiti degli osservatori di controllo.
(22) A norma del capo I del titolo VII del regolamento sul controllo, occorre stabilire norme relative allo svolgimento delle ispezioni al fine di incoraggiare un approccio armonizzato al controllo delle attività effettuate dagli Stati membri. È opportuno stabilire norme relative alla linea di condotta dei funzionari incaricati delle ispezioni e agli obblighi degli Stati membri in merito al comportamento dei loro funzionari autorizzati a svolgere tali ispezioni. Al contempo, occorre precisare i compiti degli operatori durante l'ispezione. È altresì necessario definire principi comuni per le procedure di ispezione in mare, nei porti, durante il trasporto, nei mercati e in relazione ai rapporti di ispezione e alla loro trasmissione.
(23) L'articolo 79 del regolamento sul controllo stabilisce che gli ispettori dell'Unione possano effettuare ispezioni nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione. È opportuno elaborare le norme relative alla nomina degli ispettori dell'Unione, alle loro mansioni e ai loro obblighi, nonché al tipo di seguito da riservare ai loro rapporti.
(24) L'articolo 92 del regolamento sul controllo stabilisce l'istituzione di un sistema di punti per infrazioni gravi allo scopo di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nonché pari condizioni in tutte le acque dell'Unione. Affinché ciò avvenga, è necessario fissare norme comuni a livello dell'Unione per l'applicazione di tale sistema di punti, tra cui un elenco dei punti da assegnare ad ogni infrazione grave.
(25) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, e dell'articolo 103 del regolamento sul controllo, l'assistenza finanziaria nel quadro del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo della pesca, e del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, è subordinata al rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi negli ambiti della conservazione e del controllo della pesca, ferma restando la possibilità per la Commissione di sospendere e sopprimere tale assistenza finanziaria in determinate condizioni. È necessario determinare le modalità di applicazione di tali misure.
(26) L'articolo 107 del regolamento sul controllo stabilisce che la Commissione possa operare detrazioni dai contingenti in caso di inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di stock soggetti a piani pluriennali in grado di costituire una grave minaccia per la conservazione di tali stock. Occorre pertanto fissare norme relative all'entità della detrazione, tenendo conto della natura dell'inosservanza, del livello del suo impatto nonché della gravità della minaccia per la risorsa.
(27) Il capo I del titolo XII del regolamento sul controllo stabilisce le norme per la gestione dei dati registrati ai fini di tale regolamento, tra cui l'obbligo per gli Stati membri di creare una banca dati informatizzata e un sistema di convalida nonché le disposizioni relative all'accesso e allo scambio di tali dati. È necessario stabilire norme comuni relative all'istituzione delle procedure da seguire per elaborare tali dati e garantire che la Commissione vi abbia accesso, nonché in ordine alla definizione dei requisiti per lo scambio di dati.
(28) L'articolo 110 del regolamento sul controllo concerne l'accesso remoto da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato ai file informatici contenenti i dati registrati dai centri di controllo della pesca degli Stati membri. Al fine di garantire tale accesso, è opportuno stabilire norme chiare relative alle condizioni e alle procedure da rispettare.
(29) A norma degli articoli da 114 a 116 del regolamento sul controllo, gli Stati membri devono crearsi un proprio sito web ufficiale. Al fine di garantire a tutti gli Stati membri pari condizioni di accessibilità, è opportuno stabilire norme a livello dell'Unione in relazione a tali siti web.
(30) Ai sensi dell'articolo 117 del regolamento sul controllo, occorre istituire un sistema di assistenza reciproca per garantire la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e la Commissione. Tale cooperazione amministrativa è essenziale per garantire la creazione di pari condizioni nell'Unione e affinché le attività illegali siano sottoposte ad indagini e sanzioni adeguate. Occorre pertanto elaborare norme atte a consentire lo scambio sistematico di informazioni, su richiesta o spontaneamente, nonché la possibilità di chiedere misure di esecuzione e la notifica amministrativa da parte di un altro Stato membro.
(31) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso nonché rettifica degli stessi.
(32) Al fine di agevolare l'attuazione del sistema di controllo della pesca, occorre riunire tutte le modalità di applicazione in un unico regolamento. Devono quindi essere abrogati i seguenti regolamenti della Commissione:
— regolamento (CEE) n. 2807/83 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesce da parte degli Stati membri,
— regolamento (CEE) n. 3561/85 relativo alle informazioni sulle ispezioni inerenti alle attività di pesca eseguite dalle autorità di controllo nazionali,
— regolamento (CEE) n. 493/87 che stabilisce le modalità da adottare per l'indennizzo dei danni occasionati dall'interruzione di talune attività di pesca,
— regolamento (CEE) n. 1381/87 che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca,
— regolamento (CEE) n. 1382/87 che stabilisce modalità di applicazione per le ispezioni di pescherecci,
— regolamento (CE) n. 2943/95 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali,
— regolamento (CE) n. 1449/98 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i rapporti «effort report»,
— regolamento (CE) n. 356/2005 che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare,
— regolamento (CE) n. 2244/2003 che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite,
— regolamento (CE) n. 1281/2005 relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza,
— regolamento (CE) n. 1042/2006 recante modalità di applicazione dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca,
— regolamento (CE) n. 1542/2007 relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri ed i sugarelli,
— regolamento (CE) n. 1077/2008 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007, nonché
— regolamento (CE) n. 409/2009 che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo e che modifica il regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione.
(33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I····· DISPOSIZIONI GENERALI······· CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del sistema di controllo dell'Unione europea secondo dal regolamento sul controllo.
Art.2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «peschereccio dell'Unione», i pescherecci definiti all'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 2371/2002;
2) «acque dell'Unione», le acque definite all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002 della Commissione;
3) «titolare di una licenza di pesca», persona fisica o giuridica alla quale è stata rilasciata una licenza di pesca ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sul controllo;
4) «ispettori dell'Unione», gli ispettori definiti all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento sul controllo;
5) «dispositivo di concentrazione dei pesci», qualsiasi attrezzo galleggiante sulla superficie del mare o ancorato con l'obiettivo di attirare i pesci;
6) «attrezzo fisso», qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l'operazione di cattura non presuppone un movimento attivo dell'attrezzo stesso, tra cui
a) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti trappola;
b) reti da posta derivanti e tramagli derivanti, ciascuno dei quali può essere dotato di attrezzature di ancoraggio, galleggiamento e navigazione;
c) palangari, nasse e trappole;
7) «sfogliara», rete da traino la cui imboccatura è mantenuta aperta da un'asta o da un dispositivo analogo, indipendentemente dal fatto che sia supportata o meno quando viene trascinata sul fondale;
8) «sistema di controllo dei pescherecci» (VMS) di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, sistema di controllo dei pescherecci via satellite che fornisce a intervalli regolari alle autorità di pesca i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità dei pescherecci;
9) «dispositivo di localizzazione via satellite» di cui all'articolo 4, paragrafo 12, del regolamento sul controllo, dispositivo installato a bordo del peschereccio che trasmette automaticamente la posizione e i dati relativi al centro di controllo della pesca come previsto dalla legge e che consente il rilevamento e l'identificazione del peschereccio in qualsiasi momento;
10) «bordata di pesca», qualsiasi viaggio di un peschereccio durante il quale si svolgono attività di pesca che iniziano nel momento in cui il peschereccio lascia il porto e terminano all'arrivo in porto;
11) «operazione di pesca», qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, al traino e al recupero di attrezzi mobili nonché alla posa, all'immersione, al ritiro o al riposizionamento di attrezzi fissi e al prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo medesimo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso;
12) «giornale di pesca elettronico», la registrazione informatizzata delle informazioni relative alle operazioni di pesca da parte del comandante del peschereccio che viene trasmessa alle autorità dello Stato membro;
13) «presentazione del prodotto», descrizione dello stato trasformato del prodotto della pesca o di una parte del medesimo in conformità ai codici e alle descrizioni dell'allegato I;
14) «Agenzia europea di controllo della pesca», l'agenzia definita all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio;
15) «avvistamento», qualsiasi osservazione di un peschereccio da parte di un'autorità competente di uno Stato membro;
16) «informazioni sensibili sotto il profilo commerciale», informazioni la cui comunicazione potrebbe ledere gli interessi commerciali di un operatore;
17) «sistema informatizzato di convalida», sistema che consente di verificare che tutti i dati registrati nelle banche dati degli Stati membri siano precisi, completi e vengano presentati nei termini previsti;
18) «servizio web», applicazione informatica progettata per supportare l'interazione e l'interoperabilità tra macchine all'interno di una rete.
TITOLO II
CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE
CAPO I
Licenze di pesca
Art.3
Rilascio e gestione delle licenze di pesca
1. La licenza di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione.
2. Gli Stati membri rilasciano, gestiscono e revocano ai loro pescherecci le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo in conformità al presente regolamento.
3. Le licenze di pesca di cui all'articolo 6 del regolamento sul controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato II.
4. Le licenze di pesca rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 1281/2005 sono considerate licenze di pesca rilasciate a norma del presente regolamento se contengono le informazioni minime previste dal paragrafo 3 del presente articolo.
5. La validità della licenza di pesca è subordinata al rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.
6. In caso di sospensione temporanea o revoca definitiva della licenza di pesca, le autorità dello Stato membro di bandiera informano immediatamente il titolare della licenza di pesca in questione.
7. In qualsiasi momento, la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, in gt o kw, non supera i livelli di capacità massima di tale Stato membro stabiliti in conformità agli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e ai regolamenti (CE) n. 1438/2003 della Commissione, (CE) n. 639/2004 del Consiglio e (CE) n. 2104/2004 della Commissione.
CAPO II
Autorizzazioni di pesca
Art.4
Autorizzazioni di pesca
1. L'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo è valida per un solo peschereccio dell'Unione.
2. Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo contengono almeno le informazioni riportate all'allegato III. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme della politica comune della pesca.
3. I permessi di pesca speciali rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio sono considerati autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente regolamento se contengono le informazioni minime previste dal paragrafo 2 del presente articolo.
4. Un'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 2 e una licenza di pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento possono figurare nello stesso documento.
5. Fatte salve le norme speciali, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri che pescano esclusivamente nelle acque territoriali del loro Stato membro di bandiera sono esentati dall'obbligo di possedere un'autorizzazione di pesca.
6. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 5, del presente regolamento si applicano per quanto di ragione.
Art.5
Elenco delle autorizzazioni di pesca
1. Fatte salve le norme speciali, una volta divenuti operativi i siti web di cui all'articolo 114 del regolamento sul controllo e non più tardi del 1° gennaio 2012, gli Stati membri rendono disponibile, nella zona protetta dei loro siti web ufficiali, l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca di cui all'articolo 7 del regolamento sul controllo prima che tali autorizzazioni di pesca acquistino validità. Tali elenchi sono aggiornati in caso di modifiche prima che queste ultime diventino effettive.
2. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco dei propri pescherecci che hanno ricevuto autorizzazioni di pesca per il 2011. Essi informano la Commissione di ogni modifica apportata a questo elenco prima che le modifiche diventino effettive.
CAPO III
Marcatura e identificazione dei pescherecci dell'Unione e dei loro attrezzi
SEZIONE I
M a r c a t u r a e i d e n t i f i c a z i o n e d e i p e s c h e r e c c i
Art.6
Marcatura dei pescherecci
I pescherecci dell'Unione sono contrassegnati secondo le disposizioni seguenti:
a) la lettera (le lettere) del porto o del distretto in cui il peschereccio dell'Unione è immatricolato nonché il numero (i numeri) d'immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della prua, più in alto possibile rispetto al livello dell'acqua, in modo da essere chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati;
b) per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri ma inferiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 25 centimetri e lo spessore della linea di almeno 4 centimetri. Per i pescherecci dell'Unione aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri, l'altezza delle lettere e dei numeri sarà di almeno 45 centimetri e lo spessore della linea di almeno 6 centimetri;
c) lo Stato membro di cui la nave batte bandiera può richiedere che il segnale radio internazionale di chiamata (IRCS) o le lettere e i numeri d'immatricolazione esterni siano chiaramente dipinti, in un colore contrastante con il fondo su cui sono tracciati, sulla cima della timoniera in modo da essere chiaramente visibili dal cielo;
d) i colori contrastanti sono il bianco e il nero;
e) le lettere e i numeri di immatricolazione esterni dipinti o indicati sullo scafo del peschereccio dell'Unione non devono essere rimossi, cancellati, alterati, illeggibili, coperti o dissimulati.
Art.7
Documenti detenuti a bordo dei pescherecci dell'Unione
1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione avente una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri tiene a bordo documenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato membro in cui il peschereccio è immatricolato, recanti le seguenti informazioni:
a) il nome (eventuale) della nave;
b) le lettere del porto o del distretto marittimo in cui la nave è immatricolata e il numero (i numeri) di immatricolazione;
c) l'eventuale segnale radio internazionale di chiamata;
d) il nome e l'indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente del noleggiatore (dei noleggiatori);
e) la lunghezza fuori tutto, la potenza del motore di propulsione, il tonnellaggio lordo e, per i pescherecci dell'Unione entrati in servizio il 1° gennaio 1987 o dopo tale data, la data di entrata in servizio.
2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri dotati di stive tengono a bordo disegni accurati con la descrizione di queste ultime, inclusa l'indicazione di tutti i punti di accesso e la capacità netta, espressa in metri cubi.
3. I comandanti di pescherecci dell'Unione dotati di serbatoi di acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento aggiornato in cui è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi a intervalli di 10 cm.
4. I documenti menzionati nei paragrafi 2 e 3 sono certificati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera. Qualsiasi modifica apportata alle caratteristiche contenute nei documenti menzionati nei paragrafi da 1 a 3 è certificata da un'autorità competente dello Stato membro di bandiera.
5. I documenti menzionati nel presente articolo sono presentati ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.
SEZIONE II
M a r c a t u r a e i d e n t i f i c a z i o n e d e g l i a t t r e z z i d i p e s c a e d e l l e i m b a r c a z i o n i a b o r d o
Art.8
Marcatura delle imbarcazioni a bordo e dei dispositivi di concentrazione dei pesci
Le imbarcazioni trasportate a bordo dei pescherecci dell'Unione e i dispositivi di concentrazione dei pesci sono contrassegnati con le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio che li utilizza.
Art.9
Norme generali per gli attrezzi fissi e le sfogliare
1. Le disposizioni contenute negli articoli da 9 a 12 del presente regolamento si applicano ai pescherecci dell'Unione che operano in tutte le acque dell'Unione e le disposizioni contenute negli articoli da 13 a 17 del presente regolamento si applicano alle acque dell'Unione a una distanza di 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base degli Stati membri costieri.
2. Nelle acque dell'Unione quali definite al paragrafo 1 è vietato utilizzare per la pesca attrezzi fissi, boe e sfogliare non marcati e non identificabili in conformità alle disposizioni degli articoli da 10 a 17 del presente regolamento.
3. Nelle acque dell'Unione quali definite al paragrafo 1 è vietato detenere a bordo:
a) aste di sfogliara che non espongono le lettere e i numeri di immatricolazione esterni in conformità all'articolo 10 del presente regolamento;
b) attrezzi fissi non recanti una targhetta conforme all'articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento;
c) boe non marcate in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.
Art.10
Norme relative alle sfogliare
I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni sfogliara montata detenuta a bordo o utilizzata per la pesca esponga in forma chiaramente leggibile, sull'asta di ogni sfogliara montata, le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio stesso.
Art.11
Norme relative agli attrezzi fissi
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni attrezzo fisso detenuto a bordo o utilizzato per la pesca sia chiaramente marcato e identificabile conformemente al disposto del presente articolo.
2. Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio cui appartiene:
a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;
b) per le lenze e i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;
c) per le nasse e le trappole, su un'etichetta fissata alla lima da piombo;
d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico.
Art.12
Norme relative alle targhette
1. Ogni targhetta:
a) è fatta di materiale inalterabile;
b) è saldamente fissata all'attrezzo;
c) misura almeno 65 millimetri di larghezza;
d) misura almeno 75 millimetri di lunghezza.
2. La targhetta non può essere rimossa, cancellata, alterata, resa illeggibile, coperta o dissimulata.
Art.13
Norme relative alle boe
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché a ciascun attrezzo fisso utilizzato per la pesca siano fissate due boe segnaletiche situate alle estremità e delle boe intermedie, attrezzate come prescritto nell'allegato IV e provvedono affinché dette boe siano usate conformemente al disposto della presente sezione.
2. Ogni boa segnaletica situata alle estremità dell'attrezzo e ogni boa intermedia espone le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo del peschereccio dell'Unione cui appartiene e che utilizza tali boe, come in appresso specificato:
a) le lettere e i numeri sono esposti nel punto più alto possibile al di sopra del livello dell'acqua in modo da essere chiaramente visibili;
b) in un colore contrastante con quello della superficie sulla quale sono esposti.
3. Le lettere e i numeri esposti sulla boa segnaletica non possono essere cancellati, alterati o resi illeggibili dal tempo.
Art.14
Norme relative ai cavi
1. I cavi che collegano le boe all'attrezzo fisso sono di materiale sommergibile oppure sono provvisti di pesi.
2. I cavi che collegano a ciascun attrezzo le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissati alle estremità di tale attrezzo.
Art.15
Norme relative alle boe segnaletiche situate alle estremità
1. Le boe segnaletiche situate alle estremità sono usate in modo tale da permettere di individuare in qualsiasi momento ciascuna estremità dell'attrezzo.
2. L'asta di ogni boa segnaletica situata alle estremità ha un'altezza di almeno 1 metro dal livello del mare, misurata dal punto più alto del galleggiante al bordo inferiore della bandierina più bassa.
3. Le boe segnaletiche situate alle estremità sono colorate, ma non di color rosso o verde.
4. Ogni boa segnaletica situata alle estremità è composta da:
a) una o due bandierine rettangolari; qualora siano necessarie due bandierine sulla stessa boa, la distanza fra queste è di almeno 20 centimetri; le bandierine che indicano le estremità dello stesso attrezzo sono dello stesso colore, che non può essere bianco, e delle stesse dimensioni;
b) una o due luci, di colore giallo, che lampeggiano ogni cinque secondi (F1 Y5s) e sono visibili a una distanza di almeno due miglia nautiche.
5. Ciascuna boa segnaletica situata alle estremità può includere un segnale all'estremità superiore con una o due bande luminose a strisce che non possono essere di colore rosso o verde e hanno una larghezza di almeno 6 centimetri.
Art.16
Norme relative al fissaggio delle boe segnaletiche situate alle estremità
1. Le boe segnaletiche situate alle estremità sono fissate agli attrezzi fissi nel modo seguente:
a) la boa nel settore occidentale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da sud ad ovest, compreso il nord) è attrezzata con due bandierine, due bande luminose a strisce, due luci e una targhetta conformemente all'articolo 12 del presente regolamento;
b) la boa nel settore orientale (ossia la zona delimitata sulla bussola dal semicerchio che va da nord ad est, compreso il sud) è attrezzata con una bandierina, una banda luminosa a strisce, una luce e una targhetta conformemente all'articolo 12 del presente regolamento.
2. La targhetta reca le informazioni previste all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.
Art.17
Boe segnaletiche intermedie
1. Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche sono fissate boe segnaletiche intermedie nel modo seguente:
a) le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore a tale distanza;
b) le boe segnaletiche intermedie sono attrezzate con una luce intermittente di colore giallo che lampeggia ogni cinque secondi (F1 Y5s) ed è visibile a una distanza di almeno due miglia nautiche. Esse hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità nel settore orientale, fatta eccezione per la bandierina che è di colore bianco.
2. In deroga al paragrafo 1, nel Mar Baltico le boe segnaletiche intermedie sono fissate agli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico. Le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore ad un miglio nautico.
Le boe segnaletiche intermedie hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità nel settore orientale, tranne per quanto in appresso specificato:
a) le bandierine sono di colore bianco;
b) una boa segnaletica intermedia ogni cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche.
CAPO IV
Sistema di controllo dei pescherecci
Art.18
Obbligatorietà del dispositivo di localizzazione via satellite sui pescherecci dell'Unione
1. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento, i pescherecci dell'Unione soggetti al VMS non possono lasciare il porto se non sono provvisti di un dispositivo di localizzazione via satellite pienamente funzionante installato a bordo.
2. Quando un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, il dispositivo di localizzazione via satellite può essere disinserito soltanto nei seguenti casi:
a) previa notifica inviata al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero; e
b) a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio dell'Unione non ha cambiato posizione rispetto alla comunicazione precedente.
Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera possono consentire che la notifica preventiva di cui alla lettera a) sia sostituita da un messaggio automatico VMS o da un allarme generato dal sistema, che indichi la presenza del peschereccio in una zona geografica predefinita del porto.
3. Il presente capo non si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.
Art.19
Caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite
1. I dispositivi di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci dell'Unione garantiscono, a intervalli regolari, la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:
a) identificazione del peschereccio;
b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;
c) data e ora (espressa in «tempo universale» o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio; e
d) velocità istantanea e rotta del peschereccio.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente.
Art.20
Responsabilità dei comandanti relative ai dispositivi di localizzazione via satellite
1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono affinché i dispositivi di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, i comandanti dei pescherecci dell'Unione provvedono in particolare affinché:
a) i dati non siano alterati in alcun modo;
b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite, scollegate o bloccate in alcun modo;
c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta; e
d) il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.
3. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite a meno che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ne abbiano autorizzato la riparazione o sostituzione.
Art.21
Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera
Ciascuno Stato membro di bandiera provvede al controllo e alla sorveglianza continui e sistematici dell'esattezza dei dati trasmessi a norma dell'articolo 19 del presente regolamento e interviene tempestivamente non appena constati dati inesatti o incompleti.
Art.22
Frequenza di trasmissione dei dati
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP riceva attraverso il VMS, almeno una volta ogni due ore, le informazioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento riguardanti i propri pescherecci. Il CCP può chiedere che la trasmissione avvenga ad intervalli più ravvicinati.
2. Il CCP ha la possibilità di individuare l'effettiva posizione di ognuno dei suoi pescherecci.
Art.23
Controllo dell'entrata in zone specifiche e dell'uscita da tali zone
Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP controlli, attraverso i dati VMS, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita dei suoi pescherecci nelle/dalle zone sotto elencate:
a) tutte le zone marittime soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse;
b) le zone di restrizione della pesca di cui all'articolo 50 del regolamento sul controllo;
c) le zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca cui aderiscono l'Unione europea o taluni Stati membri;
d) acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di paesi terzi.
Art.24
Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero
1. Il VMS adottato da ciascuno Stato membro garantisce la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero dei dati da fornire ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento con riguardo ai suoi pescherecci mentre essi si trovano nelle acque di uno Stato membro costiero. Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato membro di bandiera secondo il modello riportato nell'allegato V.
2. Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo congiunto in una determinata zona possono precisare una destinazione comune per la trasmissione dei dati da fornire ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
3. Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco esaustivo delle coordinate latitudinali e longitudinali che delimitano la propria zona economica esclusiva o la propria zona di pesca esclusiva, in un formato, ove possibile elettronico, compatibile con il World Geodetic System 1984 (WGS-84). Esso comunica inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione ogni eventuale modifica di queste coordinate. In alternativa, gli Stati membri possono pubblicare il suddetto elenco sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.
4. Gli Stati membri costieri garantiscono il coordinamento tra le loro autorità competenti ai fini della trasmissione dei dati VMS in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento sul controllo, anche mediante l'istituzione di apposite procedure chiare e documentate.
Art.25
Guasto tecnico o non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite
1. Qualora il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio dell'Unione sia tecnicamente guasto o non funzioni, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato in conformità al paragrafo 4 o all'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, comunica ogni quattro ore al CCP dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio tramite un sistema di telecomunicazione adeguato. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.
2. Il CCP dello Stato membro di bandiera inserisce senza indugio nella banca dati del VMS le posizioni geografiche di cui al paragrafo 1, non appena ricevute. I dati manuali del VMS devono essere chiaramente distinguibili dai messaggi automatici all'interno di una banca dati. Ove del caso, tali dati del VMS manuali devono essere trasmessi senza indugio agli Stati membri costieri.
3. Un peschereccio dell'Unione non può salpare dal porto, quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite, finché le autorità competenti dello Stato di bandiera non abbiano constatato che il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo funziona perfettamente. In deroga a questo principio, il CCP dello Stato membro di bandiera può autorizzare i propri pescherecci a lasciare il porto con un dispositivo di localizzazione via satellite non funzionante ai fini della sua riparazione o sostituzione.
4. Se il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio dell'Unione risulta difettoso o non perfettamente funzionante, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera o, eventualmente, dello Stato membro costiero, provvedono ad informarne il comandante o la persona responsabile del peschereccio, o il loro rappresentante.
5. L'asportazione dell'impianto di localizzazione via satellite a fini di riparazione o sostituzione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
Art.26
Mancata ricezione dei dati
1. Se durante dodici ore consecutive non riceve dati a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione o il loro rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio dell'Unione, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera procede all'accurato controllo dell'impianto di localizzazione via satellite del peschereccio. Esso dispone inoltre un'indagine per accertare se l'apparecchiatura sia stata manomessa. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento, l'apparecchiatura può essere asportata per essere esaminata.
2. Se durante dodici ore non riceve dati a norma dell'articolo 22 o dell'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, e l'ultima posizione ricevuta era all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro, il CCP dello Stato membro di bandiera ne informa quanto prima il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.
3. Le autorità competenti dello Stato membro costiero, qualora rilevino la presenza di un peschereccio dell'Unione nelle proprie acque territoriali e non abbiano ricevuto dati a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento, ne informano il comandante del peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera.
Art.27
Controllo e registrazione delle attività di pesca
1. Gli Stati membri utilizzano i dati ricevuti a norma dell'articolo 22, dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 25 del presente regolamento ai fini del controllo efficace delle attività di pesca dei pescherecci.
2. Gli Stati membri di bandiera:
a) garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;
b) adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali; e
c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.
Art.28
Accesso ai dati da parte della Commissione
La Commissione può chiedere agli Stati membri, in conformità all'articolo 111, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul controllo, di provvedere alla trasmissione automatica, alla Commissione o all'organismo da essa designato, dei dati da fornire in conformità all'articolo 19 del presente regolamento, riguardanti un gruppo specifico di pescherecci durante un determinato periodo di tempo. Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato membro di bandiera secondo il modello riportato nell'allegato V.
TITOLO III
CONTROLLO DELLA PESCA
CAPO I
Giornale di pesca, dichiarazione di trasbordo e dichiarazione di sbarco in formato cartaceo
SEZIONE I
C o m p i l a z i o n e e p r e s e n t a z i o n e d e l g i o r n a l e d i p e s c a , d e l l a d i c h i a r a z i o n e d i s b a r c o e d e l l a d i c h i a r a z i o n e d i t r a s b o r d o i n f o r m a t o c a r t a c e o
Art.29
Pescherecci dell'Unione soggetti alla compilazione e alla presentazione del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo/sbarco in formato cartaceo
1. Fatte salve le disposizione specifiche contenute nei piani pluriennali, il comandante di un peschereccio dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri non soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco, compila e presenta in formato cartaceo i dati del giornale di pesca, delle dichiarazioni di trasbordo e delle dichiarazioni di sbarco di cui agli articoli 14, 21 e 23 del regolamento sul controllo. Le suddette dichiarazioni di trasbordo e di sbarco possono essere altresì compilate e presentate dal rappresentante del comandante a suo nome.
2. L'obbligo di compilare e presentare i dati del giornale di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo si applica anche ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri ai quali lo Stato membro di bandiera imponga di tenere il giornale di pesca e di presentare le dichiarazioni di trasbordo e/o di sbarco in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.
Art.30
Modelli di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo
1. Per tutte le zone di pesca, salvo la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco sono compilate e presentate in formato cartaceo dai comandanti dei pescherecci dell'Unione in conformità al modello riportato nell'allegato VI. Tuttavia, per le operazioni di pesca condotte esclusivamente nel Mediterraneo dai comandanti di pescherecci dell'Unione non soggetti all'obbligo di trasmettere i dati relativi al giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco per via elettronica, e che effettuano quotidianamente bordate di pesca in un'unica zona di pesca, è possibile utilizzare il modello riportato nell'allegato VII.
2. Per la sottozona NAFO 1 e le divisioni CIEM Va e XIV, si utilizza il formato riportato nell'allegato VIII per il giornale di pesca cartaceo e il formato riportato nell'allegato IX per le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco cartacee.
3. Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco nel formato cartaceo riportato negli allegati VI e VII sono tenuti in conformità al paragrafo 1 e all'articolo 31 del presente regolamento anche qualora i pescherecci dell'Unione in questione svolgano attività di pesca nelle acque di un paese terzo, nelle acque disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca o in acque esterne alle acque dell'Unione non disciplinate da un'organizzazione regionale per la pesca, salvo nel caso in cui il paese terzo o le norme dell'organizzazione regionale per la pesca interessata richiedano in modo specifico la compilazione e la presentazione di una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco. Qualora il paese terzo non specifichi un giornale di pesca particolare ma richieda elementi di dati diversi da quelli previsti dall'Unione europea, tali dati devono essere registrati.
4. Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare giornali di pesca in formato cartaceo conformemente al regolamento (CEE) n. 2807/83 per i pescherecci dell'Unione non soggetti alla compilazione e alla trasmissione per via elettronica dei dati del giornale di pesca a norma dell'articolo 15 del regolamento sul controllo fino al completo esaurimento delle scorte di giornali di pesca cartacei.
Art.31
Istruzioni per la compilazione e la presentazione di giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo e dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo
1. Il giornale di pesca, la dichiarazione di trasbordo e la dichiarazione di sbarco in formato cartaceo sono compilati e presentati in conformità alle istruzioni riportate nell'allegato X.
2. Qualora le istruzioni riportate nell'allegato X dichiarino facoltativa l'applicazione di una norma, lo Stato di bandiera ha la facoltà di rendere tale norma obbligatoria.
3. Tutte le registrazioni inserite nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco sono leggibili e indelebili. È vietato cancellare o alterare le registrazioni. In caso di errore, la registrazione errata è annullata con un'unica riga e la registrazione corretta è scritta e siglata dal comandante. Ogni riga è siglata dal comandante.
4. Il comandante del peschereccio dell'Unione o, per le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco, il suo rappresentante certifica con le proprie iniziali o la propria firma la correttezza delle registrazioni inserite nel giornale di pesca, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco.
Art.32
Termini per la presentazione del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco in formato cartaceo
1. Quando un peschereccio dell'Unione sbarca in un porto o effettua un trasbordo in un porto o in un luogo vicino alla costa del proprio Stato membro di bandiera, il comandante presenta alle autorità competenti dello Stato membro interessato l'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco. L'originale (gli originali) della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco possono essere altresì presentati dal rappresentante del comandante a suo nome.
2. Quando al termine di una bordata di pesca non vengono effettuati sbarchi, il comandante presenta l'originale (gli originali) del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'arrivo in porto. L'originale o gli originali della dichiarazione di trasbordo possono essere altresì presentati dal rappresentante del comandante a suo nome.
3. Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o in un luogo vicino alla costa o sbarca in un porto di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di bandiera, presenta alle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene il trasbordo o lo sbarco la prima copia (le prime copie) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dall'avvenuto trasbordo o sbarco. L'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco viene spedito (vengono spediti) alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.
4. Quando un peschereccio dell'Unione effettua un trasbordo in un porto o nelle acque di un paese terzo o in alto mare oppure uno sbarco nel porto di un paese terzo, spedisce alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera l'originale (gli originali) del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco il prima possibile e comunque entro 48 ore dal trasbordo o dallo sbarco.
5. Qualora un paese terzo o le norme di un'organizzazione regionale per la pesca richiedano una tipologia diversa del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo o della dichiarazione di sbarco rispetto a quella prevista dall'allegato VI, il comandante del peschereccio dell'Unione presenta alle relative autorità competenti una copia di tale documento il prima possibile e comunque entro 48 ore dopo il trasbordo o lo sbarco.
SEZIONE II
N o r m e s p e c i f i c h e p e r i l g i o r n a l e d i p e s c a i n f o r m a t o c a r t a c e o
Art.33
Compilazione del giornale di pesca in formato cartaceo
1. Il giornale di pesca cartaceo è compilato con tutte le informazioni obbligatorie, anche in assenza di catture:
a) quotidianamente entro le ore 24:00 e prima dell'entrata in porto;
b) all'atto di ogni ispezione in mare;
c) in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione o dallo Stato membro di bandiera.
2. Si compila una nuova riga nel giornale di pesca cartaceo:
a) per ogni giornata in mare;
b) quando si esercita attività di pesca in una nuova divisione CIEM o in un'altra zona di pesca nell'arco della stessa giornata;
c) quando si inseriscono dati relativi allo sforzo di pesca.
3. Si compila una nuova pagina nel giornale di pesca cartaceo:
a) quando si utilizza un attrezzo diverso o una rete con maglie di dimensione diversa rispetto all'attrezzo precedentemente utilizzato;
b) per ogni operazione di pesca effettuata dopo un trasbordo o dopo uno sbarco intermedio;
c) quando il numero delle colonne non è sufficiente;
d) all'atto della partenza da un porto qualora non sia stato effettuato lo sbarco.
4. All'atto della partenza da un porto o a seguito del completamento di un'operazione di trasbordo e quando le catture rimangono a bordo, i quantitativi di ogni specie sono indicati su una nuova pagina del giornale di pesca.
5. Si utilizzano i codici riportati nell'allegato XI per indicare, alle voci corrispondenti del giornale di pesca in formato cartaceo, gli attrezzi di pesca utilizzati.
SEZIONE III
N o r m e s p e c i f i c h e p e r l a d i c h i a r a z i o n e d i t r a s b o r d o e l a d i c h i a r a z i o n e d i s b a r c o i n f o r m a t o c a r t a c e o
Art.34
Presentazione della dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo
1. In caso di un'operazione di trasbordo tra due pescherecci dell'Unione, una volta completata l'operazione di trasbordo, il comandante del peschereccio che trasborda i prodotti, o il suo rappresentante, consegna una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio sul quale sono stati trasbordati i prodotti o al suo rappresentante. Una volta completata l'operazione di trasbordo, il comandante del peschereccio sulla quale vengono trasbordati i prodotti, o il suo rappresentante, consegna anche una copia della dichiarazione di trasbordo cartacea del suo peschereccio al comandante del peschereccio che trasborda i prodotti o al suo rappresentante.
2. Le copie di cui al paragrafo 1 sono presentate ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.
Art.35
Firma della dichiarazione di sbarco
Il comandante, o il suo rappresentante, firma ogni pagina della dichiarazione di sbarco prima della relativa presentazione.
CAPO II
Giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo in formato elettronico
SEZIONE I
C o m p i l a z i o n e e t r a s m i s s i o n e d e i d a t i d e l g i o r n a l e d i p e s c a , d e l l a d i c h i a r a z i o n e d i s b a r c o e d e l l a d i c h i a r a z i o n e d i t r a s b o r d o i n f o r m a t o e l e t t r o n i c o
Art.36
Obbligo di disporre di un sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati a bordo dei pescherecci dell'Unione
1. Fatto salvo l'articolo 39, paragrafo 4, del presente regolamento, un peschereccio dell'Unione soggetto alla compilazione e alla trasmissione elettroniche del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco a norma degli articoli 15, 21 e 24 del regolamento sul controllo non è autorizzato a lasciare il porto senza un sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati perfettamente funzionante installato a bordo.
2. Il presente capo non si applica ai pescherecci dell'Unione utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.
Art.37
Formato per la trasmissione di dati da un peschereccio dell'Unione alle autorità competenti del suo Stato di bandiera
Gli Stati membri stabiliscono il formato da utilizzare fra i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera e le rispettive autorità competenti per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi al giornale di pesca, alla dichiarazione di trasbordo e alla dichiarazione di sbarco di cui agli articoli 15, 21 e 24 del regolamento sul controllo.
Art.38
Messaggi di ricezione
1. Per ogni trasmissione di dati relativi al giornale di pesca, alla notifica preventiva e allo sbarco è inviato un messaggio di ricezione ai pescherecci dell'Unione. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.
2. Il comandante di un peschereccio dell'Unione conserva tale messaggio di ricezione fino al termine della bordata di pesca.
Art.39
Disposizioni in caso di guasto tecnico o mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e comunicazione
1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e comunicazione installato a bordo di un peschereccio dell'Unione, il comandante o il suo rappresentante, a partire dal momento in cui è stato rilevato il guasto o dal momento in cui sia stato informato in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento, comunica i dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, tramite un sistema di telecomunicazione adeguato, su base giornaliera ed entro le ore 24:00, anche in assenza di catture. Gli Stati membri decidono in merito al sistema di telecomunicazione da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.
2. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione, i dati del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo sono inviati anche:
a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera;
b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca o del trasbordo;
c) prima dell'entrata in porto;
d) all'atto di ogni ispezione in mare;
e) in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione europea o dallo Stato membro di bandiera.
Nei casi di cui alle lettere a) ed e) sono inoltre inviati una notifica preventiva e i dati della dichiarazione di sbarco.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera inseriscono senza indugio i dati di cui al paragrafo 1 nella banca dati elettronica non appena li ricevono.
4. Dopo un guasto tecnico o un'avaria del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione dei dati, un peschereccio dell'Unione può lasciare il porto solo dopo che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema installato a bordo funziona normalmente o comunque dopo essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Lo Stato membro di bandiera che autorizza un proprio peschereccio a lasciare il porto di uno Stato membro costiero con un sistema elettronico di registrazione e di comunicazione non funzionante ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.
5. L'asportazione dell'impianto elettronico di registrazione e di comunicazione a fini di riparazione o sostituzione è soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
Art.40
Mancata ricezione dei dati
1. Se non ricevono i dati trasmessi in conformità agli articoli 15, 22 e 24 del regolamento sul controllo, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione o il loro rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio dell'Unione, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno civile, lo Stato membro di bandiera procede al controllo approfondito del sistema di registrazione e di comunicazione del peschereccio. Lo Stato membro di bandiera dispone un'indagine al riguardo al fine di stabilire la ragione della mancata ricezione dei dati e adotta le opportune misure.
2. Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità agli articoli 15, 22 e 24 del regolamento sul controllo, e l'ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima le autorità competenti dello Stato membro costiero.
3. Il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati che non sono stati ancora trasmessi e per i quali è pervenuta una notifica in conformità del paragrafo 1.
Art.41
Impossibilità di accedere ai dati
1. Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque un peschereccio di un altro Stato membro dell'Unione senza poter accedere ai dati del giornale di pesca o relativi al trasbordo in conformità all'articolo 44 del presente regolamento, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di garantire loro tale accesso.
2. Se l'accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi sistema elettronico disponibile.
3. Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, trasmette con qualsiasi sistema disponibile (possibilmente elettronico) alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 38 del presente regolamento. Gli Stati membri decidono in merito al sistema da utilizzare e lo indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.
4. Se il comandante o l'operatore del peschereccio dell'Unione, o il loro rappresentante, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 38 del presente regolamento, al peschereccio è vietato l'esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il comandante, l'operatore o il loro rappresentante non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.
Art.42
Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di comunicazione dei dati
1. Gli Stati membri mantengono banche dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di registrazione e di comunicazione. Tali basi contengono e sono in grado di generare automaticamente almeno le seguenti informazioni:
a) l'elenco dei loro pescherecci i cui sistemi elettronici di registrazione e di comunicazione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un'avaria;
b) il numero di pescherecci che non hanno effettuato trasmissioni elettroniche di dati del giornale di pesca su base giornaliera e il numero medio di trasmissioni elettroniche di dati del giornale di pesca ricevute per ogni peschereccio, suddivise per Stato membro di bandiera;
c) il numero di dichiarazioni di trasbordo, di sbarco e di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato membro di bandiera.
2. Un riepilogo delle informazioni generate a norma del paragrafo 1 è trasmesso alla Commissione su richiesta della medesima. In alternativa, tali informazioni possono anche essere rese disponibili nella zona protetta del sito web, in un formato e con una frequenza stabiliti dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri.
Art.43
Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri
1. Gli Stati membri effettuano lo scambio delle informazioni indicate nella presente sezione utilizzando il formato riportato nell'allegato XII dal quale si ricava il linguaggio XML (extensible mark-up language). Lo standard XML da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri, la Commissione e l'organismo da questa designato, è stabilito dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri.
2. Le modifiche apportate al formato di cui al paragrafo 1 sono chiaramente identificate e contrassegnate con la data della modifica. Tali modifiche non entrano in vigore prima di sei mesi dalla data in cui sono state decise.
3. Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono ad inviare un messaggio di ricezione alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.
4. I dati indicati nell'allegato XII che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di pesca in conformità della normativa dell'Unione sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri.
Art.44
Accesso ai dati
1. Lo Stato membro di bandiera provvede in tempo reale allo scambio elettronico di informazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per quanti concerne i dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, delle notifiche preventive e della dichiarazione di sbarco dei propri pescherecci se questi effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro costiero o entrano in un porto di tale Stato membro.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro di bandiera può su richiesta provvedere allo scambio elettronico di informazioni in tempo reale di cui all'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento sul controllo per quanto concerne i dati del giornale di pesca e della dichiarazione di trasbordo dei propri pescherecci con uno Stato membro che svolge, a norma dell'articolo 80 del regolamento sul controllo, ispezioni sui pescherecci di un altro Stato membro in acque dell'Unione al di fuori delle acque dello Stato membro che effettua la richiesta, in acque internazionali o in acque dei paesi terzi.
3. Lo Stato membro fornisce su richiesta i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 per i dodici mesi precedenti.
4. I dati di cui al paragrafo 1 riguardano almeno il periodo compreso tra l'ultima partenza dal porto e il completamento dello sbarco. I dati di cui al paragrafo 2 riguardano almeno il periodo compreso tra l'ultima partenza dal porto e il momento della richiesta. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti le bordate di pesca effettuate nei 12 mesi precedenti sono forniti su richiesta.
5. Il comandante di un peschereccio dell'Unione accede in modo sicuro, in qualsiasi momento, alle informazioni del giornale di pesca, ai dati della dichiarazione di trasbordo e ai dati della dichiarazione di sbarco elettronici conservati nella banca dati dello Stato membro di bandiera.
6. Gli Stati membri costieri consentono l'accesso on line alle loro banche dati contenenti le informazioni del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo, della notifica preventiva e della dichiarazione di sbarco alle navi pattuglia degli altri Stati membri, tramite il CCP di tali Stati, nell'ambito di un piano di intervento congiunto o di altre attività di ispezione congiunte concordate.
Art.45
Scambio di dati tra Stati membri
1. L'accesso ai dati di cui all'articolo 44 del presente regolamento avviene sempre mediante un collegamento internet sicuro.
2. Gli Stati membri si scambiano le informazioni tecniche pertinenti in modo da garantire l'accesso reciproco e lo scambio dei dati elettronici del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco.
3. Gli Stati membri:
a) garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;
b) adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali; e
c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.
Art.46
Autorità unica
1. In ogni Stato membro, l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo è responsabile della trasmissione, ricezione, gestione ed elaborazione di tutti i dati indicati nel presente capo.
2. Gli Stati membri si scambiano i dati necessari per contattare le autorità di cui al paragrafo 1 e informano la Commissione e l'organismo da questa designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Eventuali modifiche alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione, all'organismo da questa designato e agli altri Stati membri prima che diventino effettive.
SEZIONE II
N o r m e s p e c i f i c h e p e r i l g i o r n a l e d i p e s c a i n f o r m a t o e l e t t r o n i c o
Art.47
Frequenza di trasmissione
1. Durante la navigazione, il comandante di un peschereccio dell'Unione trasmette le informazioni del giornale di pesca elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24:00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti:
a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera;
b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca;
c) prima dell'entrata in porto;
d) all'atto di ogni ispezione in mare;
e) in determinate circostanze definite dalla normativa dell'Unione o dallo Stato membro di bandiera.
Se l'ultima operazione di pesca ha avuto luogo al massimo un'ora prima dell'entrata in porto, le trasmissioni di cui alle lettere b) e c) possono essere trasmesse in un unico messaggio.
2. Il comandante può trasmettere correzioni dei dati del giornale di pesca elettronico e della dichiarazione di trasbordo fino all'ultima trasmissione di cui al paragrafo 1, lettera c). Le correzioni sono facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di pesca elettronico e le correzioni ad essi apportate sono conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
3. Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l'intera durata di ogni assenza dal porto, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco.
4. Se un peschereccio dell'Unione è ormeggiato in porto, non detiene a bordo prodotti della pesca e il comandante ha trasmesso la dichiarazione di sbarco per tutte le operazioni di pesca dell'ultima bordata, la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere sospesa previa notifica al CCP dello Stato membro di bandiera. La trasmissione viene ripristinata non appena il peschereccio dell'Unione lascia il porto. La notifica preventiva non è necessaria per i pescherecci dell'Unione dotati di VMS che trasmettono i dati tramite il medesimo.
CAPO III
Norme comuni per i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco in formato cartaceo ed elettronico
SEZIONE I
N o r m e c o m u n i p e r l a d e t e r m i n a z i o n e d e l p e s o v i v o
Art.48
Definizioni
Ai fini del presente capo, si intende per:
(1) «presentazione», la forma in cui il pesce è trasformato a bordo del peschereccio e prima dello sbarco, secondo quanto descritto all'allegato I;
(2) «presentazione collettiva», una forma di presentazione comprendente almeno due parti estratte da uno stesso pesce.
Art.49
Coefficienti di conversione
1. Per la compilazione e la presentazione dei giornali di pesca di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento sul controllo per convertire il peso di pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo si applicano i coefficienti di conversione in vigore nell'Unione, indicati negli allegati XIII, XIV e XV. Essi si applicano ai prodotti della pesca detenuti a bordo, trasbordati o sbarcati dai pescherecci dell'Unione.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora le organizzazioni regionali per la pesca cui aderisce l'Unione europea in veste di parte contraente o parte cooperante non contraente, per la propria zona di regolamentazione o uno Stato terzo con il quale l'Unione europea ha firmato un accordo di pesca, per le acque sottoposte alla sua sovranità o giurisdizione, abbiano stabilito coefficienti di conversione, si applicano tali coefficienti.
3. Qualora non esistano coefficienti di conversione, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 per una specie e una presentazione determinata, si applica il coefficiente di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri si servono dei coefficienti di conversione in vigore
nell'Unione, di cui al paragrafo 1, per il calcolo del peso di pesce vivo trasbordato e sbarcato al fine di garantire la sorveglianza dell'utilizzo dei contingenti.
Art.50
Metodo di calcolo
1. Il peso di pesce vivo è ottenuto moltiplicando il peso di pesce trasformato per i coefficienti di conversione di cui all'articolo 49 del presente regolamento per ciascuna specie e presentazione.
2. In caso di presentazioni collettive può essere utilizzato soltanto un coefficiente di conversione corrispondente ad una delle parti della presentazione collettiva.
SEZIONE II
N o r m e c o m u n i p e r l a c o m p i l a z i o n e e l a p r e s e n t a z i o n e d e l g i o r n a l e d i p e s c a
Art.51
Norme generali per i giornali di pesca
1. Il margine di tolleranza di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sul controllo per la stima dei quantitativi di ciascuna specie detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo, è espresso come una percentuale delle cifre del giornale di pesca.
2. Per le catture da sbarcare senza cernita, il margine di tolleranza può essere calcolato sulla base di uno o più campioni rappresentativi dei quantitativi totali detenuti a bordo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del regolamento sul controllo, le specie catturate come esche vive si considerano specie catturate e detenute a bordo.
4. Il comandante di un peschereccio dell'Unione che attraversa una zona di sforzo in cui è autorizzato a pescare registra e comunica le pertinenti informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento sul controllo anche se non esercita attività di pesca in tale zona.
SEZIONE III
N o r m e c o m u n i p e r l a c o m p i l a z i o n e e l a p r e s e n t a z i o n e d e l l e d i c h i a r a z i o n i d i t r a s b o r d o / s b a r c o
Art.52
Margine di tolleranza nella dichiarazione di trasbordo
Il margine di tolleranza di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo per la stima dei quantitativi di ciascuna specie trasbordati o ricevuti, in chilogrammi di peso vivo, è espresso come una percentuale delle cifre della dichiarazione di trasbordo.
Art.53
Differenze nelle catture trasbordate
Qualora si rilevi una differenza tra le quantità delle catture trasbordate dal peschereccio che effettua il trasbordo dei prodotti e le quantità detenute a bordo dal peschereccio sul quale vengono trasbordati i prodotti, si riterrà trasbordata la quantità maggiore. Gli Stati membri provvedono ad accertare successivamente al fine di determinare il peso effettivo dei prodotti della pesca trasbordati dal peschereccio che effettua il trasbordo al peschereccio sul quale vengono trasbordati.
Art.54
Completamento delle operazioni di sbarco
Se, conformemente all'articolo 61 del regolamento sul controllo, i prodotti della pesca vengono trasportati dal luogo di sbarco prima di essere stati pesati, l'operazione di sbarco si considera conclusa ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento sul controllo una volta che i suddetti prodotti siano stati pesati.
Art.55
Operazioni di pesca che coinvolgono due o più pescherecci dell'Unione
Fatte salve le norme speciali, in caso di operazioni di pesca che coinvolgono due o più pescherecci dell'Unione
— di Stati membri diversi, o
— dello stesso Stato membro, ma le cui catture sono sbarcate in uno Stato membro diverso da quello di bandiera, la cattura sbarcata è attribuita al peschereccio che sbarca i prodotti della pesca.
CAPO IV
Piani di campionamento e raccolta dei dati relativi ai pescherecci dell'Unione non soggetti all'obbligo del giornale di pesca e della dichiarazione di sbarco
Art.56
Istituzione dei piani di campionamento
A norma del presente capo, gli Stati membri istituiscono i piani di campionamento di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento sul controllo ai fini del controllo dei pescherecci dell'Unione non soggetti all'obbligo del giornale di pesca e della dichiarazione di sbarco, con lo scopo di determinare gli sbarchi di uno stock o gruppo di stock prelevati da tali pescherecci e, se del caso, il loro sforzo di pesca. Tali dati sono utilizzati per la registrazione delle catture e, se del caso, dello sforzo di pesca a norma dell'articolo 33 del regolamento sul controllo.
Art.57
Metodologia di campionamento
1. I piani di campionamento di cui all'articolo 56 del presente regolamento sono redatti conformemente all'allegato XVI.
2. La dimensione del campione oggetto dell'ispezione è determinata sulla base del rischio secondo le seguenti modalità:
a) rischio «molto basso»: il 3 % del campione;
b) rischio «basso»: il 5 % del campione;
c) rischio «medio»: il 10 % del campione;
d) rischio «alto»: il 15 % del campione;
e) rischio «molto alto»: il 20 % del campione.
3. Le catture giornaliere di un settore della flotta per uno stock determinato si calcolano moltiplicando il numero totale di pescherecci dell'Unione attivi del settore della flotta interessato per la cattura giornaliera media relativa a ogni stock determinato e ad ogni peschereccio dell'Unione sulla base delle catture del campione di pescherecci dell'Unione sottoposti a ispezione.
4. Si considera che gli Stati membri che raccolgono sistematicamente, su base almeno mensile per ciascuno dei propri pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco, dati
a) su tutti gli sbarchi di catture di tutte le specie in chilogrammi, incluse le assenze di sbarchi;
b) sui rettangoli statistici in cui tali catture sono state effettuate abbiano ottemperato ai requisiti relativi al piano di campionamento di cui all'articolo 56 del presente regolamento.
CAPO V
Controllo dello sforzo di pesca
Art.58
Relazione sullo sforzo di pesca
1. La relazione sullo sforzo di pesca di cui all'articolo 28 del regolamento sul controllo è trasmessa in conformità all'allegato XVII.
2. Qualora il comandante di un peschereccio dell'Unione trasmetta via radio un messaggio alle autorità competenti, in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri decidono in merito alle stazioni radio da utilizzare e le indicano sul sito web di cui all'articolo 115 del regolamento sul controllo.
CAPO VI
Misure correttive
Art.59
Principi generali
Al fine di beneficiare delle misure correttive di cui all'articolo 37 del regolamento sul controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione l'entità del danno subito quanto prima possibile e comunque entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della chiusura dell'attività di pesca in conformità all'articolo 36 del regolamento sul controllo.
Art.60
Ripartizione delle possibilità di pesca disponibili
1. Qualora il danno non sia stato eliminato totalmente o parzialmente mediante applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione, quanto prima possibile dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 59 del presente regolamento, adotta le misure opportune al fine di porre rimedio ai danni arrecati.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 indicano:
a) gli Stati membri che hanno subito danni («gli Stati membri danneggiati») e la portata dei danni (quale risulta previa detrazione degli scambi di contingenti);
b) se applicabile, gli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità di pesca («gli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità») e il volume di tali eccedenze (quali risultano una volta detratti eventuali scambi in conformità all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002);
c) se applicabile, le riduzioni da apportare alle possibilità di pesca degli Stati membri che hanno superato le proprie possibilità in modo proporzionale al superamento effettuato;
d) se applicabile, le maggiorazioni da apportare alle possibilità di pesca degli Stati membri danneggiati in modo proporzionale ai danni subiti;
e) se applicabile, la data o le date in cui entrano in vigore le maggiorazioni e le riduzioni;
f) se applicabile, qualsiasi altra misura opportuna atta a porre rimedio ai danni subiti.
Antonio Raffone