Reg.Cod.Nav. Artt. 409 - 413
- Dettagli
- Visite: 5878
Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 409 - 413Libro secondo Della proprietà della nave e dell' esercizio della navigazione Titolo I Della costruzione della nave Art. 409 - Forma della dichiarazione di costruzione 1. La dichiarazione di costruzione deve essere fatta presso l' ufficio autorizzato a tenere il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione, nella cui circoscrizione viene eseguita la costruzione. 2. La dichiarazione deve constare da processo verbale e, oltre i dati di cui all' articolo 233 del codice, deve contenere l' indicazione del nome e della qualità del dichiarante, del tipo, delle caratteristiche e delle principali dimensioni della nave e del galleggiante, nonché della data del presumibile inizio della costruzione. Art. 410 - Dichiarazione a ufficio non autorizzato Se la costruzione della nave o del galleggiante è eseguita in luogo compreso nella circoscrizione di un ufficio locale o di una delegazione di spiaggia non autorizzati a tenere il registro delle navi o dei galleggianti in costruzione, l' ufficio che ha ricevuto la dichiarazione deve informare l' ufficio locale o la delegazione di spiaggia, trasmettendo copia della dichiarazione stessa. Art. 411 - Registro delle navi in costruzione 1. Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione è conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Sul registro sono indicati il nome del proprietario e quello del costruttore, gli estremi del contratto di costruzione, la data di inizio della costruzione e quella del presumibile termine della stessa, nonché gli altri elementi richiesti dal modello. Art. 412 - Ordine di sospensione della costruzione L' ordine di sospensione della costruzione di una nave o di un galleggiante, nei casi previsti dall' articolo 236 del codice, deve essere notificato, a mezzo di un agente dell' autorità marittima mercantile, al costruttore a cura dell' ufficio che ha ricevuto la dichiarazione di costruzione. Art. 413 - Pubblicità del contratto verbale Per quanto riguarda il titolo da trascrivere, la dichiarazione prevista dall' articolo 239 del codice, per il caso di cui al secondo comma dell' articolo 237 dello stesso codice deve contenere gli elementi del contratto verbale di costruzione e indicare le quote di partecipazione alla proprietà. |
Antonio Raffone |