Legge 283/62 (Sanitaria)
- Dettagli
- Visite: 9796
Legge - 30/04/1962 , n. 283 - Gazzetta Uff. 04/06/1962 , n.139 Epigrafe Legge 30 aprile 1962, n. 283 (in Gazz. Uff., 4 giugno, n. 139). - Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (1) (2) (3). (1) Il Regolamento di esecuzione della presente legge è stato emanato con D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. (2) A norma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della presente legge si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. (3) A norma dell'articolo 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, le violazioni previste come reato dalla presente legge, sono trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 507/1999 medesimo. (Omissis). Art. 1. Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distribuzione. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori, all'uopo autorizzati (1). Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali (2). Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento, effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce. Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denuncie all'Autorità giudiziaria. Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denunce all'Autorità giudiziaria (3) (4). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 10 ottobre 1990, n. 434, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle operazioni stesse. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 1971, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito dell'analisi a quei soggetti che in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti risultino indiziati di reato. (3) La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, ter e quater del codice di procedura penale. (4) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 26 febbraio 1963, n. 441. Art. 2. [ L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000] (1) (2) (3) (4) . (1) Comma così sostituito dall'art. 2, l. 26 febbraio 1963, n. 441. (2) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (3) Per una deroga al presente articolo vedi l'articolo 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (4) Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193. Art. 3. Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale. Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Art. 4. Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni di tali sostanze, materiali e oggetti, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento (1). I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a 300.000 (2), salvo l'esecuzione coattiva del prelievo. (1) Comma così modificato dall'art. 7, d.lg. 26 maggio 1997, n. 155. (2) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Art. 5. È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; e) (Omissis) (1); f) (Omissis) (2); g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo. (1) Lettera abrogata dall'art. 3, l. 26 febbraio 1963, n. 441. (2) Lettera abrogata dall'art. 57, l. 19 febbraio 1992, n. 142, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione della direttiva n. 89/107/CEE e, comunque, con effetto dal 1° luglio 1992. Art. 6. La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presìdi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presìdi sanitari. (Omissis) (1). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni (2). In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175, Codice penale. Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36, Codice penale (3). (1) Comma abrogato dall'art. 6, d.p.r. 19 novembre 1997, n. 514. (2) Comma così sostituito dall'art. 6, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. (3) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 26 febbraio 1963, n. 441. Art. 7. Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subìto aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito. Art. 8. I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a carattere leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonché la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume. Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento stesso. I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 26 febbraio 1963, n. 441. Sanzione depenalizzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 34, primo comma, lettera e), l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 38, quinto comma, della stessa legge. Art. 9. Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 15.000.000 (1) (2). (1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Comma così sostituito dall'art. 6, l. 26 febbraio 1963, n. 141. Art. 10. Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva con proprio decreto l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari, nonché degli oggetti d'uso personale e domestico, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso (1). Il Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti. Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 15.000.000 (2) (3). (1) Comma così modificato dall'art. 57, l. 19 febbraio 1992, n. 142. (2) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (3) Articolo così modificato dall'art. 7, l. 20 febbraio 1963, n. 441. Art. 11. È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano: a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile; b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento; c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria; d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante; e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale; f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari. Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati. Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 9.000.000 (1) (2). (1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Comma così sostituito dall'art. 8, l. 26 febbraio 1963, n. 441. Art. 12. È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge. I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni (1). (1) Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 6, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Art. 12-bis. Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Art. 13. È vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 600.000 a lire 15.000.000 (1) (2). Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande. (1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. (2) Comma così sostituito dall'art. 10, l. 26 febbraio 1963, n. 441. Art. 14. Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica. (1) È vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria. I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000 (2) , ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con la sanzione amministrativa fino a lire 150.000 (3). Quest'ultima sanzione amministrativa si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.(4) (1) Comma dapprima modificato dall'art. 32, l. 27 dicembre 1997, n. 449 e, da ultimo, dall'art. 10, l. 14 ottobre 1999, n. 362. (2) Sanzione depenalizzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 34, primo comma, lettera e), l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 113 della stessa legge. (3) Sanzione depenalizzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 34, primo comma, lettera e), l. 24 novembre 1981, n. 689, e così elevata dall'art. 113 della stessa legge. (4) Per la violazione prevista dal presente comma, l'art 38, comma 5, l. 24 novembre 1981 n. 689, ha disposto che si applichi la sanzione da lire 50.000 a lire 200.000. Art. 15. Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento (1). Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni. (1) Comma così sostituito dall'art. 11, l. 26 febbraio 1963, n. 441. Art. 16. L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana. Art. 17. I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.500.000 (1). (1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Art. 18. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni. Art. 19. Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione. Art. 20. Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge. Art. 21. La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità: a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità una Commissione permanente, di cui fanno parte: a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede; b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali; c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; d) un rappresentante del Ministero delle finanze; e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità; f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi; g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi; h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane; i) un direttore di istituto di chimica agraria. Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame. Art. 22. Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi (1). Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti. (1) Comma così modificato dall'art. 12, l. 26 febbraio 1963, n. 441. Art. 23. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . (Omissis) (1). È concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'art. 8 della legge non confezionati con le norme prescritte. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione (2). (1) Comma abrogato dall'art. 28, l. 26 febbraio 1963, n. 441. (2) Vedi d.p.r. 3 agosto 1968, n. 1255 e d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327 |
Antonio Raffone |