Reg.Cee 2065/2001- (Etichettatura)
- Dettagli
- Visite: 9992
Regolamento della Commissione n. 2065/2001 - (Etichettatura) del 22 ottobre 2001. Gazzetta UE 23/10/2001 , n.278 Epigrafe Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1). (Testo rilevante ai fini del SEE). (1) Per le modifiche al presente regolamento vedi, in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania, l'articolo 1 del Regolamento della Commissione n. 1792 del 23-10-2006. LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea; visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura, modificato dal regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4; considerando quanto segue: 1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 104/2000 subordina la vendita al dettaglio di taluni prodotti della pesca al rispetto di alcune condizioni relative all'informazione dei consumatori. Occorre tuttavia precisare il campo d'applicazione di tale obbligo. 2) L'elenco delle denominazioni commerciali ammesse nel territorio degli Stati membri dev'essere adeguato in funzione delle esigenze del mercato. 3) Occorre precisare le modalità dell'informazione dei consumatori, in particolare per quanto concerne la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione e la zona di cattura. 4) I piccoli quantitativi di prodotto possono essere dispensati dall'obbligo dell'indicazione o dell'etichettatura soltanto se sono rispettate alcune esigenze ancora da definire. 5) Occorre precisare la portata delle informazioni che vanno fornite nei vari stadi di commercializzazione. 6) È necessario disporre che gli Stati membri istituiscano un regime di controllo della tracciabilità dei prodotti di cui al presente regolamento. 7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I Campo d'applicazione Art.1 Fatte salve le disposizioni applicabili a norma della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il presente regolamento si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura che figurano negli elenchi e con le presentazioni dei codici del capitolo 3 della nomenclatura combinata, commercializzati sul territorio comunitario a prescindere dalla loro origine, anche qualora tali prodotti siano preimballati. CAPITOLO II Modifica dell'elenco delle denominazioni commerciali e modalità dell'informazione dei consumatori Art.2 1. Una specie che non figura nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro può essere commercializzata con una denominazione commerciale provvisoria stabilita dall'autorità competente dello Stato membro. Entro i cinque mesi successivi all'attribuzione della denominazione commerciale provvisoria della specie in questione, lo Stato membro provvede a stabilire la denominazione commerciale definitiva, che è ripresa nell'elenco delle denominazioni autorizzate. 2. Qualsiasi modifica nell'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno Stato membro è immediatamente notificata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. Art.3 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 la denominazione commerciale di una specie è quella stabilita in ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento. Per la vendita al consumatore finale l'operatore può anche menzionare la denominazione scientifica della specie di cui trattasi. Art.4 1. L'indicazione del metodo di produzione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000 comporta una delle seguenti menzioni, a seconda che si tratti di prodotti della pesca in mare, o in acque interne o di acquacoltura: - in lingua spagnola: "... pescado ...", oppure "... pescado en aguas dulces ...", oppure "... criado ..." - in lingua ceca: ". . . uloveno v mor?i. . ." oppure ". . . uloveno ve sladky´ch vodách . . ." oppure ". . . pochází z chovu . . ." (1), - in lingua danese: "... fanget ...", oppure "... fanget i ferskvand ...", oppure "... opdrættet ...", - in lingua tedesca: "... gefangen ...", oppure "... aus Binnenfischerei ...", oppure "... aus Aquakultur ...", oppure "gezüchtet ..." - in lingua estone: ". . . püütud merest . . ." oppure ". . . püütud sisevetest . . ." oppure ". . . kasvatatud . . ." (1), - in lingua greca: - ?????µ??? …», oppure «… ?????µ??? ?? ????? ???? …», oppure «… ????????????????? - in lingua inglese: "... caught ...", oppure "... caught in freshwater ...", oppure "... farmed ...", oppure "... cultivated ..." - in lingua francese: "... pêché ...", oppure "... pêché en eaux douces ...", oppure "... élevé ..." - in lingua italiana: "... pescato ...", oppure "... pescato in acque dolci ...", oppure "... allevato..." (2) - in lingua lettone: ". . . nozvejots ju¯ra¯ . . ." oppure ". . . nozvejots saldu¯den¸ os . . ." oppure ". . . izaudze¯ts . . ." (1), - in lingua lituana: ". . . suz?vejota . . ." oppure ". . . suz?vejota ge?luose vandenyse . . ." oppure ". . . uz?auginta . . ." (1), - in lingua ungherese: ". . . tengeri halzsákmányból . . .", ". . . édesvízi halzsákmányból . . ." oppure ". . . akvakultúrából . . ." (1), - in lingua maltese: ". . . maqbud mill- bahar . . ." oppure ". . . maqbud mill-ilma helu . . ." oppure ". . . prodott ta' l-akwakultura . . ." (1), - in lingua olandese: "... gevangen", oppure "... gevangen in zoet water ...", oppure "... aquacultuurproduct ..." - in lingua polacca: ". . . po?awiane w morzu . . ." oppure ". . . po?awiane w wodach s´ródla?dowych . . ." oppure ". . . produkty pochodza?ce z chowu lub hodowli . . ." (1), - in lingua portoghese: "... capturado ...", oppure "... capturado em água doce ...", oppure "... de aquicultura ..." - in lingua slovacca: ". . . produkt morského rybolovu . . ." oppure ". . . produkt zo sladkovodného rybárstva . . ." oppure ". . . produkt farmového chovury´b . . ." (1), - in lingua slovena: ". . . ujeto . . ." oppure ". . . ujeto v celinskih vodah . . ." oppure ". . . vzrejeno . . ." oppure ". . . gojeno . . ." (1), - in lingua finlandese: "... pyydetty ..." oppure "... pyydetty makeasta vedestä ..." oppure "... viljelty ..." - in lingua svedese: "... fiskad ..." oppure "... fiskad i sötvatten ..." oppure "... odlad ...". 2. Per le specie pescate in mare lo Stato membro può autorizzare l'omissione del metodo di produzione nella vendita al consumatore finale, a condizione che risulti chiaramente dalla denominazione commerciale e dalla zona di cattura che si tratta di una specie pescata in mare. Tale autorizzazione non è concessa in caso di dubbi sul metodo di produzione. 3. Ai fini dell'indicazione del metodo di produzione, i prodotti d'allevamento sono quelli derivanti dall'acquacoltura definita nell'allegato III, paragrafo 2, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio. (1) Alinea aggiunto dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca del 16-04-2003. (2) Alinea sostituito dall'avviso di rettifica pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 010 del 12-01-2002. Art.5 1. L'indicazione della zona di cattura, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 104/2000, comporta le seguenti menzioni: a) per i prodotti pescati in mare, la menzione di una delle zone di cui all'allegato; b) per i prodotti pescati in acque dolci, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di origine del prodotto; c) per i prodotti di allevamento, la menzione dello Stato membro o del paese terzo di allevamento in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto. Quando l'allevamento è avvenuto in più Stati membri o paesi terzi, lo Stato membro in cui si effettua la vendita al consumatore finale può autorizzare, al momento di tale vendita, l'indicazione dei diversi Stati membri o paesi terzi di allevamento. 2. Gli operatori possono menzionare una zona di cattura più precisa. Art.6 1. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie diverse, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 devono essere fornite per ciascuna specie. 2. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie identiche, il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie identiche la cui zona di cattura o paese di allevamento è diverso, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso, quando si tratta di un prodotto della pesca, da zone di cattura diverse e, quando si tratta di prodotti d'allevamento, da paesi diversi. Art.7 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 gli Stati membri stabiliscono i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente al consumatore purché tali quantitativi non superino un valore pari a 20 EUR per un acquisto. Tali quantitativi possono provenire solamente dall'azienda del venditore. CAPITOLO III Tracciabilità e controllo Art.8 Le informazioni richieste per quanto riguarda la denominazione commerciale, il metodo di produzione e la zona di cattura devono essere disponibili ad ogni stadio di commercializzazione della specie interessata. Queste informazioni e la denominazione scientifica della specie di cui trattasi sono fornite mediante l'etichettatura o l'imballaggio del prodotto oppure mediante un qualsiasi documento commerciale di accompagnamento della merce, compresa la fattura. Art.9 1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo dell'applicazione dell'articolo 8. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 al momento della loro adozione e comunque entro il 31 marzo 2002. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2002, le misure vigenti che rispondano ai criteri di cui all'articolo 8. CAPITOLO IV Disposizioni finali Art.10 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 10 gennaio 2002. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e gli imballaggi non conformi alle disposizioni del presente regolamento possono essere tuttavia commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. All.1 ALLEGATO _____________________________________________________________________ Zone di cattura Definizione della zona [1] Atlantico nord-occidentale Zona FAOn. 21 Atlantico nord-orientale [2] Zona FAOn. 27 Mar Baltico Zona FAOn. 27.IIId Atlantico centro-occidentale Zona FAOn. 31 Atlantico centro-orientale Zona FAOn. 34 Atlantico sud-occidentale Zona FAOn. 41 Atlantico sud-orientale Zona FAOn. 47 Mar Mediterraneo Zone FAOn. 37.1, 37.2 e 37.3 Mar Nero Zona FAOn. 37.4 Oceano Indiano Zone FAO n. 51 e 57 Oceano Pacifico Zone FAO n. 61, 67, 71, 77, 81 e 87 Antartico Zone FAOn. 48, 58 e 88 _____________________________________________________________________ [1] Annuario FAO. Statistiche di pesca. Catture, Vol. 86/1. 2000 [2] Mar Baltico escluso. |
Antonio Raffone |