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· LA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA:
La pesca sportiva, con la nuova Legge sulla Pesca,· DLGS 4/2012, è accorpata alla pesca ricreativa e scientifica, in quanto è trattata come "Pesca non Professionale".
Un cambiamento radicale è stato introdotto per quanto riguarda le gare di pesca. Ora il prodotto ittico pescato, in tutti i casi NON può essere venduto, nemmeno per dare il ricavato in beneficenza. Si può dare in beneficenza, direttamente il prodotto ittico.
Altresì è stato introdotto il divieto anche solo di "detenere" attrezzi non consentiti, (art. 10 comma 1 lett.i della Legge)
(Per le violazioni previsti dal Regolamento 1639/68, la sanzione applicabile è pari a 1.000,00€, se il divieto è· posto dalla Legge sulla Pesca, o da Regolamenti CE, la sanzione applicabile arriva a 4.000,00€. Come nel caso della detenzione degli attrezzi non regolamentari)
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N.B.: Con il·Decreto Ministeriale,del 06 dic 2010, il Pescatore Sportivo, (non è più obbligatorio per il pescatore con canna da terra), deve farsi censire, OBBLIGATORIO dal 1° maggio. Vi sono varie procedure per essere inseriti nel censimento:
1) ottenere l'attestazione, nell'immediato, registrandosi, direttamente on-line sul sito del MIPAF, accedendo alla seguente PAGINA,··si immettono i propri dati e si otterrà l'attestazione da stampare.
2) compilare uno STAMPATO,·· stamparlo in duplice copia e consegnarlo all'Ufficio Marittimo più vicino:·
____________________
Articolo 138 DPR 1639/68- Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.
sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Nella Pesca sportiva è vietato:
- L'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale;
- utilizzare bilance di lato superiore a 6 metri;
- utilizzare giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
- usare più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
- Il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- Calare da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- L'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada
- Catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
- Catturare giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga (1).
Articolo 143 - DPR 1639/68:
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto
Articolo 144 - DPR 1639/68:
La pesca sportiva, con la nuova Legge sulla Pesca, DLGS 4/2012, è accorpata alla pesca ricreativa e scientifica, in quanto è trattata come "Pesca non Professionale".
Un cambiamento radicale è stato introdotto per quanto riguarda le gare di pesca. Ora il prodotto ittico pescato, in tutti i casi NON può essere venduto, nemmeno per dare il ricavato in beneficenza. Si può dare in beneficenza, direttamente il prodotto ittico.
Altresì è stato introdotto il divieto anche solo di "detenere" attrezzi non consentiti, (art. 10 comma 1 lett.i della Legge)
(Per le violazioni previsti dal Regolamento 1639/68, la sanzione applicabile è pari a 1.000,00€, se il divieto è posto dalla Legge sulla Pesca, o da Regolamenti CE, la sanzione applicabile arriva a 4.000,00€. Come nel caso della detenzione degli attrezzi non regolamentari)
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N.B.: Con il Decreto Ministeriale,del 06 dic 2010, il Pescatore Sportivo, (non è più obbligatorio per il pescatore con canna da terra), deve farsi censire, OBBLIGATORIO dal 1° maggio. Vi sono varie procedure per essere inseriti nel censimento:
1) ottenere l'attestazione, nell'immediato, registrandosi, direttamente on-line sul sito del MIPAF, accedendo alla seguente PAGINA, si immettono i propri dati e si otterrà l'attestazione da stampare.
2) compilare uno STAMPATO, stamparlo in duplice copia e consegnarlo all'Ufficio Marittimo più vicino:
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Articolo 138 DPR 1639/68- Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.
sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Nella Pesca sportiva è vietato:
- L'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale;
- utilizzare bilance di lato superiore a 6 metri;
- utilizzare giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
- usare più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
- Il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- Calare da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- L'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada
- Catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
- Catturare giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga (1).
Articolo 143 - DPR 1639/68:
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto
Articolo 144 - DPR 1639/68: