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Codice della Navigazione Artt. 1088 - 1160Libro primo Disposizioni penali Titolo II Dei delitti in particolare Capo I Dei delitti contro la personalità dello Stato Art. 1088 - Imbarco su navi o aeromobili di Stato nemico Il cittadino che si arruola su navi o aeromobili di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. Art. 1089 - Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile in territorio estero la pena è aumentata: 1) fino a un terzo se il componente dell' equipaggio è straniero; 2) da un terzo alla metà se il componente dell' equipaggio è cittadino italiano; 3) dalla metà a due terzi se il fatto è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell' aeromobile. Art. 1090 - Pene accessorie 1. La condanna per il delitto previsto nell' articolo 1088 importa l' interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. 2. La condanna per il delitto previsto nell' articolo 1089 importa l' interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione. Art. 1091 - Diserzione 1. Il componente dell' equipaggio, che non si reca a bordo della nave o dell' aeromobile ovvero l' abbandona, è punito, se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione, con la reclusione fino a un anno. 2. Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, la pena è della reclusione da uno a due anni. 3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l' incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, dell' aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da uno a tre anni. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge. Art. 1092 - Circostanze aggravanti 1. La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso: 1) per fine politico; 2) con violenza o minaccia; 3) all' estero; 4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell' aeromobile; 5) collettivamente da tre o più persone dell' equipaggio. 2. Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi è aumentata da un terzo alla metà. Art. 1093 - Causa di non punibilità Nel caso previsto nel primo comma dell' articolo 1091, ancorchè ricorrano le aggravanti previste nell' articolo 1092, non è punibile colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge l' aeromobile prima dell' involo. Art. 1094 - Inosservanza di ordine da parte di componente dell' equipaggio 1. Il componente dell' equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi. 2. Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena è della reclusione da uno a sei mesi. 3. Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o per la sicurezza della nave, del galleggiante, dell' aeromobile o dei relativi carichi, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. 4. Se l' ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell' aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Art. 1095 - Inosservanza di ordine da parte di passeggero Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell' aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 400.000<1>. Art. 1096 - Inosservanza di ordine di arresto Il componente dell' equipaggio, che a bordo della nave o dell' aeromobile non esegue un ordine di arresto, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire 400.000 Art. 1097 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante 1. Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell' aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, è punito con la reclusione fino a due anni. 2. Se dal fatto deriva l' incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l' incendio, la caduta o la perdita dell' aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni. Art. 1098 - Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell'equipaggio 1. Il componente dell' equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, è punito con la reclusione fino a un anno. 2. Alla stessa pena soggiace il componente dell' equipaggio dell' aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l' aeromobile in pericolo. 3. Se dal fatto deriva l' incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l' incendio, la caduta o la perdita dell' aeromobile, la pena è da due ad otto anni. Se la nave o l' aeromobile è adibito a trasporto di persone, la pena è da tre a dodici anni. Art. 1099 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra Il comandante della nave, che nei casi previsti nell' articolo 200 non obbedisce all' ordine di una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due anni. Art. 1100 - Resistenza o violenza contro nave da guerra 1. Il comandante o l' ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. 2. La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà. Art. 1101 - Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso Il comandante della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni. Art. 1102 - Navigazione in zone vietate Fuori dei casi previsti nell' articolo 260 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire un milione: 1) il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell' articolo 83; 2) il comandante dell' aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell' articolo 793. Art. 1103 - Pene accessorie 1. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. 2. Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097, 1098, 1100 l' interdizione è perpetua, se la condanna alla reclusione è per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna è per un tempo inferiore a cinque anni. Art. 1104 - Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato 1. l componente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile, che offende l' onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell' esercizio delle di lui funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno diretti al superiore e a causa delle di lui funzioni. 3. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l' offesa consiste nell' attribuzione di un fatto determinato. 4. Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l' offesa è recata in presenza di una o più persone. 5. Se il fatto è commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell' aeromobile, qualora non costituisca un più grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo. Art. 1105 - Ammutinamento 1. Se il fatto non costituisce un più grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile che in numero non inferiore al terzo: 1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante; 2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa. 2. Coloro che alla prima intimazione eseguono l' ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti già compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso. Art. 1106 - Aggravanti 1. La pena è da uno a cinque anni: 1) se il fatto previsto dall' articolo precedente è commesso in condizioni nelle quali non è possibile ricorrere alla forza pubblica; 2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell' articolo precedente, l' ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto è commesso al fine d' interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell' aeromobile o dei relativi carichi; 3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell' articolo precedente, alcuna delle persone è palesemente armata ovvero il fatto è commesso con minaccia. 2. Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a un terzo. Art. 1107 - Mancato intervento per impedire un reato 1. Il componente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell' esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione. 2. Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile, che, trovandosi presente al fatto previsto nell' articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione. Art. 1108 - Complotto contro il comandante 1. I componenti dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile, che, in numero di tre o più, si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l' incolumità personale, la libertà individuale o l' esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a quattro anni. 2. Per i promotori e gli organizzatori la pena è aumentata fino a un terzo. 3. Il componente dell' equipaggio che, avendo notizia dell' accordo, omette di darne avviso al comandante, è punito con la reclusione fino a un anno. 4. Tuttavia la pena da applicare è in ogni caso inferiore alla metà di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l' accordo. Art. 1109 - Omesso rimpatrio di cittadini Il comandante di una nave diretta ad un porto della Repubblica, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell' autorità consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell' articolo 197, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire 600.000<1>. Art. 1110 - Circostanza aggravante Nei casi previsti negli articoli 1105, 1106, 1107, 1108, la pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso durante la navigazione. Art. 1111 - Pene accessorie 1. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1104, 1105, 1108 importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. 2. La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell' articolo 1106 importa l' interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. Art. 1112 - Esecuzione o rimozione arbitratia e omissione di segnali 1. Chiunque arbitrariamente ordina o fa taluna delle segnalazioni prescritte per la navigazione marittima o aerea ovvero rimuove i segnali per la detta navigazione è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire due milioni. 2. Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato, omette di collocare i segnali predisposti per la sicurezza della navigazione marittima o aerea o comunque di provvedere alle misure imposte a tale scopo. 3. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero di incendio, caduta o perdita di un aeromobile, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge. Art. 1113 - Omissione di soccorso Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall' autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all' estinzione di un incendio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Art. 1114 - Rifiuto di servizio da parte di pilota 1. Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare l' opera sua, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione<1>. 2. Se la nave è in pericolo, la pena è della reclusione da uno a tre anni. Art. 1115 - Abbandono di pilotaggio Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell' articolo 92, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione. Art. 1116 - Abbandono abusivo di comando 1. Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell' aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunta da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire 400.000 a un milione. 2. La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l' obbligo di dirigere personalmente la manovra. L' importo della sanzione pecuniaria risulta dalla moltiplicazione per quaranta in base all' art. 3 l. 12 luglio 1961 n. 603 e successivamente per cinque ai sensi dell' art. 113 c. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689. Art. 1117 - Usurpazione del comando di nave o di aeromobile 1. Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Fuori del caso previsto nell' articolo 1220, se il fatto è commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell' aeromobile, la pena è da sei mesi a due anni. Art. 1118 - Abbandono del posto Il componente dell' equipaggio della nave, del galleggiante o dell' aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno. Art. 1119 - Componente dell' equipaggio che si addormenta Il componente dell' equipaggio della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire 400.000. Art. 1120 - Ubriachezza 1. Il comandante della nave, del galleggiante o dell' aeromobile ovvero il pilota dell' aeromobile, che si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità al comando o al pilotaggio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. 2. Il componente dell' equipaggio della nave, del galleggiante o dell' aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacità a prestare il servizio, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. 3. Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacità al comando o al servizio è esclusa o menomata dall' azione di sostanze stupefacenti. 4. La pena è aumentata fino a un terzo, se l' ubbriachezza o l' uso di sostanze stupefacenti sono abituali. Art. 1121 - Condizioni di maggiore punibilità Nei casi previsti negli articoli 1112 a 1120 la pena è: 1) della reclusione da due a otto anni, se dal fatto deriva l' incendio, il naufragio o la sommersione di una nave o di un galleggiante ovvero l' incendio, la caduta o la perdita di un aeromobile; 2) della reclusione da tre a dodici anni, se, nel caso previsto nel numero precedente, la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone. Art. 1122 - Aggravante per l' incendio, il naufragio e il disastro aviatorio 1. Se un componente dell' equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice penale, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo. 2. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà, se il fatto è commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell' aeromobile da lui comandati. Art. 1123 - Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio 1. Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire un milione, se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto dell' aeromobile. 2. Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge. Art. 1124 - Delitti colposi Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 1112 a 1115 è commesso per colpa, le pene sono ridotte della metà. Art. 1125 - Pene accessorie 1. La condanna per delitti previsti negli articoli 1112 a 1120; 1123, 1124, importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. 2. La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell' articolo 1122 importa l' interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. 3. Se il delitto previsto nell' articolo 449 del codice penale è commesso da appartenenti al personale marittimo o alla gente dell' aria in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante o di un aeromobile, la condanna importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. Art. 1126 - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena Agli effetti indicati nell' articolo 491 del codice penale, la polizza di carico, gli altri titoli rappresentativi di merci e la lettera di trasporto aereo sono equiparati all' atto pubblico. Art. 1127 - Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni 1. Il comandante della nave che, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell' articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all' autorità è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. La stessa pena si applica al comandante dell' aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di bordo. Art. 1128 - Uso di atto falso 1. Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell' articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo. 2. Si applica il secondo comma dell' articolo 489 del codice penale. Art. 1129 - Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti di nazionalità 1. Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalità italiana, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire 400.000 a un milione. 2. Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una società, il quale dichiara falsamente l' esistenza dei requisiti previsti nell' articolo 751, lettera c), allo scopo di far attribuire all' aeromobile la nazionalità italiana. Art. 1130 - Uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalità Chiunque inalbera o usa su nave non nazionale la bandiera italiana ovvero usa su aeromobile non nazionale la marca di nazionalità italiana è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire 100.000 a un milione. Art. 1131 - Uso di falso contrassegno d' individuazione 1. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull' aeromobile un falso contrassegno d' individuazione è punito con la reclusione fino a un anno. 2. La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire un milione, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dall' aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno. Art. 1131 bis - Marche di bordo libero abusive La contraffazione, l' alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un più grave reato, a norma dell' articolo 469 del codice penale. Art. 1132 - Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile 1. Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, è punito con da lire 200.000 a due milioni. 2. Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui. 3. Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo. Art. 1133 - Uso di libretto di navigazione Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si vale di un documento di lavoro marittimo o aeronautico appartenente ad altra persona è punito, qualora il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Art. 1134 - Pene accessorie La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati nell' articolo 1126 di questo codice, importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. Art. 1135 - Pirateria 1. Il comandante o l' ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni. 2. Per gli altri componenti dell' equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà. Art. 1136 - Nave sospetta di pirateria 1. Il comandante o l' ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. Si applica il secondo comma dell' articolo precedente. Art. 1137 - Rapina ed estorsione sul litorale della Repubblica da parte dell' equipaggio 1. Il comandante di una nave nazionale o straniera, che sul litorale della Repubblica commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del codice penale, è punito a norma dell' articolo 1135 del presente codice. 2. Si applica il secondo comma dell' articolo predetto. Art. 1138 - Impossessamento della nave o dell' aeromobile 1. I componenti dell' equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti: 1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell' aeromobile; 2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto è commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti. 2. Per i promotori o per i capi la pena è aumentata fino a un terzo. 3. Se il fatto è commesso da persona estranea all' equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo. Art. 1139 - Accordo per impossessarsi della nave o dell' aeromobile 1. I componenti dell' equipaggio, che in numero di tre o più si accordano al fine di commettere il delitto previsto nell' articolo precedente, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a tre anni. 2. Per i promotori e per i capi la pena è aumentata fino a un terzo. Art. 1140 - Falsa rotta 1. Il comandante della nave o dell' aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a lire due milioni. 2. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero di incendio, caduta o perdita dell' aeromobile, la pena è aumentata di un terzo. 3. Se dal fatto deriva l' incendio, il naufragio o la sommersione della nave ovvero l' incendio, la caduta o la perdita dell' aeromobile, la pena è della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l' aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena è della reclusione da tre a quindici anni. Art. 1141 - Danneggiamento della nave o dell' aeromobile 1. Chiunque commette il fatto previsto nell' articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso dal componente dell' equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dell' aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante la pena è aumentata fino alla metà. 3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell' articolo precedente. 4. Si procede in ogni caso d' ufficio. Art. 1142 - Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo 1. Il componente dell' equipaggio della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. 2. Si applicano il secondo e il terzo comma dell' articolo 1140. Art. 1143 - Impiego abusivo della nave o dell' aeromobile 1. Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l' aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni. 2. Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità. Art. 1144 - Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante Il comandante della nave o dell' aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni. Art. 1145 - Appropriazione indebita del carico Il competente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile, che, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in tutto o in parte il carico è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni. Art. 1146 - Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei 1. Chiunque si appropria i relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l' obbligo della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire due milioni. 2. Per gli appartenenti al personale marittimo e alla gente dell' aria e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attività indicate nell' articolo 68, la pena è aumentata fino a un terzo. Art. 1147 - Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto 1. Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni. 2. Per le persone indicate nel secondo comma dell' articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo. Art. 1148 - Furto commesso a bordo da componenti dell' equipaggio Per il furto commesso a bordo da componenti dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile la pena è aumentata fino a un terzo. Art. 1149 - Pene accessorie 1. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1139, 1140, 1141 secondo comma; 1142 a 1145; 1147, e per il furto aggravato ai sensi dell' articolo 1148, importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. 2. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1135 a 1138 importa l' interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. Art. 1150 - Omicidio del superiore Se il fatto previsto nell' articolo 575 del codice penale è commesso da un componente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile contro un superiore nell' atto o a causa dell' adempimento delle di lui funzioni, la pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto è commesso durante la navigazione, si applica la pena dell' ergastolo. Art. 1151 - Omicidio preterintenzionale, lesione e percossa del superiore Se alcuno dei fatti previsti negli articoli 581 a 584 del codice penale è commesso da un componente dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile contro un superiore nell' atto o a causa dell' adempimento delle di lui funzioni, le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo. Art. 1152 - Tratta e commercio di schiavi La pena per il comandante o l' ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette il delitto previsto nell' articolo 601 del codice pienale o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Art. 1153 - Nave destinata alla tratta Il componente dell' equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni. Art. 1154 - Abuso d' autorità 1. Il comandante o l' ufficiale della nave ovvero il comandante dell' aeromobile, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge un dipendente, un passeggero ovvero una persona arrestata o detenuta, a lui data in consegna per la custodia o il trasporto, ovvero una persona affidatagli in esecuzione di un provvedimento dell' autorità competente, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica a coloro ai quali comunque è stata data in consegna o affidata tale persona. 2. La pena non può essere inferiore a sei mesi, quando il fatto è commesso per un motivo personale, ovvero contro persona inferma o di età minore degli anni diciotto o maggiore dei settanta, ovvero contro donne. Art. 1155 - Sbarco e abbandono arbitrario di persone 1. Il comandante della nave o dell' aeromobile, che, fuori del territorio nazionale, arbitrariamente sbarca un componente dell' equipaggio o un passeggero, ovvero li abbandona impedendone il ritorno a bordo o anticipando la partenza della nave o dell' aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a seicentomila. 2. La pena non può essere inferiore a un anno, se la persona sbarcata o abbandonata è priva dei mezzi necessari alla sussistenza o al ritorno in patria. 3. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte. Art. 1156 - Abbandono di componente dell' equipaggio ammalato o ferito 1. Il comandante della nave o dell' aeromobile, che, sbarcando nei casi consentiti dalla legge un componento dell' equipaggio ammalato o ferito, omette di provvederlo dei mezzi necessari alla cura e al rimpatrio, è punito con la multa da lire seicentomila a due milioni. 2. La pena è della reclusione fino a sei mesi, se il fatto è commesso all' estero. 3. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte. Art. 1157 - Omissione di aiuto 1. Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorità consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire seicentomila. 2. Se l' omissione di soccorso si riferisce a più persone, la pena è raddoppiata. 3. Si applica il terzo comma dell' articolo precedente. Art. 1158 - Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo 1. Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l' obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni. 2. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte. 3. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla metà. Art. 1159 - Mancanza di viveri necessari 1. Il comandante della nave, che fa mancare i viveri necessari alle persone imbarcate, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da un mese a un anno ovvero della multa fino a lire un milione. Art. 1160 - Pene accessorie 1. La condanna per il delitto previsto dall' articolo 1150 importa l' interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione. 2. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1152, 1153 importa, per il comandante, l' interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell' equipaggio, l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. 3. Per gli altri delitti previsti dal presente capo la condanna importa l' interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. |
Antonio Raffone |