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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 525 - 527Libro sesto Disposizioni transitorie e complementari Titolo II Polizia e servizi dei porti Art. 525 - Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio Fino all' emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti locali attualmente in vigore in quanto compatibili, oltre che con le norme del codice ai sensi dell' articolo 1277 del codice stesso, con le norme del presente regolamento. Art. 526 - Decreti istitutivi di uffici del lavoro I decreti ministeriali attualmente vigenti, relativi alla istituzione degli uffici del lavoro portuale e alla disciplina del lavoro nei porti di minor traffico, continuano ad avere vigore fino all' emanazione dei decreti previsti dall' articolo 109 del codice e dalle norme del presente regolamento. Art. 527 - Lavoratori portuali avventizi 1. Nelle località in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento i lavoratori sono distinti in permanenti ed avventizi, il ruolo di questi ultimi continua ad esistere fino a quando i lavoratori in esso iscritti non siano stati tutti cancellati o trasferiti nei registri previsti dall' articolo 150. |
Antonio Raffone |