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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 528 - 533Libro sesto Disposizioni transitorie e complementari Titolo III Personale della navigazione marittima Art. 528 - Trasferimenti di categoria degli iscritti marittimi Al trasferimento del personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera dagli attuali registri della gente di mare di seconda categoria nelle matricole delle gente di mare di terza categoria o al trasferimento negli appositi registri del personale addetto al servizio dei porti e del personale tecnico delle costruzioni navali si provvede d' ufficio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 529 - Gente di mare di prima e di seconda categoria 1. Sulle attuali matricole della gente di mare è annotata per ciascun iscritto la nuova categoria di appartenenza secondo le disposizioni del presente regolamento. 2. Le nuove iscrizioni fra la gente di mare di prima e di seconda categoria sono effettuate su matricole distinte. 3. Le nuove matricole di prima categoria continueranno la numerazione progressiva delle esistenti matricole della gente di mare; quelle di seconda categoria inizieranno invece la numerazione col numero uno. Art. 530 - Capitani superiori di lungo corso e capitani superiori di macchina I capitani di lungo corso e i macchinisti navali in prima che hanno ottenuto la patente in base alle disposizioni vigenti anteriormente all' entrata in vigore del presente regolamento sono abilitati all' esercizio delle funzioni di capitano superiore di lungo corso e di capitano superiore di macchina. Art. 531 - Capitani di gran cabotaggio e macchinisti navali in seconda, costruttori navali di seconda classe Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione al conseguimento del grado di capitano di gran cabotaggio o di macchinista navale in seconda, o di costruttore navale di seconda classe a termini del decreto-legge luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, possono conseguire le relative patenti o titoli ed esercitare le mansioni ad essi inerenti, purchè comprovino di possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 532 - Esami Coloro che nei diciotto mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento hanno sostenuto esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e non hanno conseguito l' idoneità in due sole materie, possono entro un anno dalla data predetta presentarsi a nuovo esame ripetendo soltanto le prove sulle due materie per le quali non conseguirono l' idoneità. Art. 533 - Ormeggiatori e barcaioli Gli ormeggiatori e i barcaioli che alla data dell' entrata in vigore del regolamento esercitano la loro attività almeno da un anno, sono iscritti nei registri anche in mancanza dei requisiti stabiliti dal regolamento stesso, purchè presentino domanda nel termine di un anno. |
Antonio Raffone |