Reg.Cee 404/2011 Parte III (90 A 167)
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Reg. Cee 404/2011 - Parte III (art. 90 a 167)
CAPO III
Note di vendita
Art.90
Disposizioni generali
1. Nella nota di vendita è indicato il numero di individui di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sul controllo se il relativo contingente è gestito sulla base di individui.
2. Il tipo di presentazione di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sul controllo riporta lo stato di presentazione secondo le modalità indicate nell'allegato I.
3. Il prezzo previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera l), del regolamento sul controllo è indicato nella valuta dello Stato membro in cui avviene la vendita.
Art.91
Formato delle note di vendita
1. Gli Stati membri determinano il formato da utilizzare ai fini della compilazione e della trasmissione delle note di vendita di cui all'articolo 63 del regolamento sul controllo.
2. Gli Stati membri effettuano lo scambio delle informazioni indicate nel presente capo utilizzando il formato riportato nell'allegato XII dal quale si ricava il linguaggio XML (extensible mark-up language). Lo standard XML da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri, la Commissione e l'organismo da questa designato è stabilito dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri.
3. Le modifiche apportate al formato di cui al paragrafo 1 sono chiaramente identificate e contrassegnate con la data della modifica. Tali modifiche non entrano in vigore prima di sei mesi dalla data in cui sono state decise.
4. Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono a inviare un messaggio di ricezione alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.
5. I dati dell'allegato XII che sono obbligatori per gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri a registrare le proprie note di vendita conformemente alle norme dell'Unione sono altresì obbligatori negli scambi fra Stati membri.
6. Gli Stati membri:
a) garantiscono che i dati pervenuti a norma del presente capo siano registrati su supporto informatico e conservati in modo sicuro in banche dati informatizzate per almeno tre anni;
b) adottano tutte le misure idonee a garantire l'utilizzo di tali dati esclusivamente per scopi ufficiali; nonché
c) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.
7. In ogni Stato membro, l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo è responsabile della trasmissione, ricezione, gestione ed elaborazione di tutti i dati indicati nel presente capo.
8. Gli Stati membri si scambiano i dati necessari per contattare le autorità di cui al paragrafo 7 e informano la Commissione e l'organismo da questa designato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
9. Eventuali modifiche alle informazioni di cui ai paragrafi 7 e 8 sono comunicate alla Commissione, all'organismo da questa designato e agli altri Stati membri prima che acquistino efficacia.
10. Il formato delle note di vendita non soggette a compilazione e trasmissione elettronica è deciso dagli Stati membri. Tali note di vendita riportano come minimo le informazioni previste dall'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.
TITOLO V
SORVEGLIANZA
CAPO I
Rapporti di sorveglianza
Art.92
Informazioni da indicare nel rapporto di sorveglianza
1. I rapporti di sorveglianza di cui all'articolo 71, paragrafi 3 e 4, del regolamento sul controllo sono stilati in conformità all'allegato XXIII del presente regolamento.
2. Gli Stati membri inseriscono i dati contenuti nei loro rapporti di sorveglianza nella banca dati elettronica di cui all'articolo 78 del regolamento sul controllo e prevedono le funzionalità di cui all'allegato XXIV, punto 2, del presente regolamento. Le informazioni minime riportate in tale banca dati sono quelle indicate nell'allegato XXIII. Nella banca dati può essere inoltre inserita una scansione dei rapporti di sorveglianza cartacei.
3. I dati ricavati dai rapporti sono tenuti a disposizione nella banca dati per almeno tre anni.
4. All'atto del ricevimento di un rapporto di sorveglianza di cui al paragrafo 1 lo Stato membro di bandiera avvia quanto prima un'indagine sulle attività dei propri pescherecci oggetto del suddetto rapporto.
5. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le norme adottate dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca di cui l'Unione europea è parte contraente.
CAPO II
Osservatori di controllo
Art.93
Disposizioni generali in merito agli osservatori di controllo
1. Fatte salve le specifiche disposizioni stabilite da un'organizzazione regionale per la gestione della pesca o convenute con un paese terzo, i pescherecci dell'Unione identificati per l'applicazione di un programma di osservazione di controllo hanno a bordo almeno un osservatore di controllo per il periodo stabilito dal programma.
2. Gli Stati membri designano gli osservatori di controllo e fanno in modo che essi possano svolgere le loro mansioni. Gli Stati membri provvedono in particolare all'imbarco e allo sbarco degli osservatori di controllo sui pescherecci dell'Unione interessati.
3. Gli osservatori di controllo non esercitano mansioni diverse da quelle stabilite dall'articolo 73 del regolamento sul controllo e dall'articolo 95 del presente regolamento, a meno che tali mansioni siano esercitate ai sensi del programma di osservazione di controllo previsto dall'Unione o che rientrino in un programma di osservazione di controllo di competenza di un'organizzazione regionale per la gestione della pesca o definito nell'ambito di un accordo bilaterale con un paese terzo.
4. Le autorità competenti devono fare in modo che, ai fini della loro missione, gli osservatori di controllo dispongano di mezzi di comunicazione indipendenti dal sistema di comunicazioni del peschereccio.
5. Le presenti norme non incidono sui poteri del comandante del peschereccio che è il solo responsabile delle operazioni della nave.
Art.94
Indipendenza degli osservatori di controllo
Per essere indipendenti dall'armatore, dall'operatore, dal comandante del peschereccio dell'Unione e da qualsiasi membro dell'equipaggio, come previsto dall'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, gli osservatori di controllo non sono:
— parenti o dipendenti del comandante del peschereccio dell'Unione o di qualsiasi altro membro dell'equipaggio, né rappresentanti del comandante o dell'armatore o gestore del peschereccio dell'Unione a cui siano assegnati,
— dipendenti di un'azienda controllata dal comandante, da un membro dell'equipaggio, da rappresentanti del comandante, dell'armatore o del gestore del peschereccio dell'Unione a cui sono assegnati.
Art.95
Mansioni degli osservatori di controllo
1. Gli osservatori di controllo verificano i documenti pertinenti e registrano le attività di pesca del peschereccio dell'Unione su cui sono imbarcati, quali elencate nell'allegato XXV.
2. Gli osservatori di controllo a bordo di un peschereccio dell'Unione informano, se del caso, i funzionari che stanno per procedere a un'ispezione di tale peschereccio al momento del loro arrivo a bordo. Se le strutture a bordo del peschereccio dell'Unione lo consentono, e ove del caso, queste informazioni possono essere fornite nel corso di una riunione a porte chiuse.
3. Gli osservatori di controllo redigono il rapporto di cui all'articolo 73, paragrafo 5, del regolamento sul controllo utilizzando il formato che figura nell'allegato XXVI. Essi trasmettono tale rapporto senza indugio e in ogni caso entro 30 giorni dalla conclusione di un incarico, alle proprie autorità e alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Previa richiesta, le loro autorità competenti mettono il rapporto a disposizione dello Stato membro costiero, della Commissione o dell'organismo da essa designato. Le copie dei rapporti messi a disposizione degli altri Stati membri possono non riportare le località in cui sono state effettuate le catture in relazione alle posizioni di inizio e fine di ogni operazione di pesca, ma possono comprendere il totale giornaliero delle catture in chilogrammi di equivalente peso vivo, per specie e divisione CIEM o altra zona, a seconda dei casi.
Art.96
Progetti pilota
L'Unione può offrire assistenza finanziaria per la realizzazione di progetti pilota che comportano il ricorso a osservatori di controllo ai sensi dell'articolo 8, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 861/2006.
TITOLO VI
ISPEZIONE
CAPO I
Svolgimento delle ispezioni
SEZIONE I
D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i
Art.97
Funzionari autorizzati a compiere ispezioni in mare o a terra
1. I funzionari responsabili di effettuare le ispezioni, secondo le modalità previste dall'articolo 74 del regolamento sul controllo, sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri forniscono ai loro funzionari una carta di servizio indicante la loro identità e qualifica. Ciascun funzionario in servizio porta la suddetta carta di servizio e la esibisce alla prima occasione nel corso di un'ispezione.
2. Gli Stati membri conferiscono ai loro funzionari i poteri necessari per svolgere attività di controllo, ispezione ed esecuzione ai sensi del presente regolamento, e per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Art.98
Principi generali
1. Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali, le autorità competenti degli Stati membri adottano un approccio basato sul rischio per la selezione dei pescherecci da ispezionare, avvalendosi di tutte le informazioni disponibili. In linea con tale approccio, i funzionari svolgono le ispezioni conformemente alle norme stabilite nel presente capo.
2. Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali, gli Stati membri coordinano le attività di controllo, ispezione e applicazione della legge. A tal fine, essi adottano e attuano i programmi di nazionali di controllo di cui all'articolo 46 del regolamento sul controllo e i programmi comuni di controllo di cui all'articolo 94 del medesimo regolamento, inerenti alle attività in mare e a terra, necessari per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
3. Conformemente a una strategia di controllo e applicazione della legge basata sui rischi, ogni Stato membro svolge le necessarie attività di ispezione in modo obiettivo, al fine di prevenire la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il trasferimento in casse e ad allevamenti, la trasformazione, il trasporto, il magazzinaggio, la commercializzazione e lo stoccaggio di prodotti della pesca derivanti da attività che non siano conformi alle norme della politica comune della pesca.
4. Le ispezioni sono condotte in modo da prevenire, nella misura del possibile, ogni effetto negativo sull'igiene e la qualità dei prodotti della pesca ispezionati.
5. Gli Stati membri fanno in modo che i sistemi di informazione nazionali sulla pesca permettano lo scambio elettronico diretto di informazioni sulle ispezioni di controllo dei porti tra i sistemi, tra gli altri Stati membri, la Commissione e l'organismo da essa designato a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento sul controllo.
Art.99
Compiti dei funzionari nella fase di pre-ispezione
Nella fase di pre-ispezione i funzionari raccolgono, ove possibile, tutte le informazioni pertinenti, in particolare:
a) licenze e autorizzazioni di pesca;
b) informazioni VMS relative alla bordata di pesca in corso;
c) sorveglianza aerea e altri avvistamenti;
d) rapporti delle precedenti ispezioni e informazioni disponibili sulla zona protetta del sito web dello Stato membro di bandiera sul peschereccio dell'Unione interessato.
Art.100
Compiti dei funzionari autorizzati a compiere le ispezioni
1. I funzionari autorizzati a compiere le ispezioni verificano e segnalano le voci pertinenti stabilite nell'apposito modulo di ispezione del rapporto di ispezione riportato nell'allegato XXVII. A tal fine essi possono scattare fotografie, effettuare registrazioni video e audio conformemente al diritto nazionale e, se del caso, prelevare campioni.
2. I funzionari non interferiscono con il diritto di qualsiasi operatore di comunicare con le autorità competenti dello Stato di bandiera durante le operazioni di ispezione.
3. I funzionari tengono conto delle eventuali informazioni fornite ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, del presente regolamento da un osservatore di controllo a bordo del peschereccio da ispezionare.
4. Ultimata l'ispezione, i funzionari informano adeguatamente gli operatori in merito alla normativa in materia di pesca che si applica alle circostanze.
5. Ultimata l'ispezione, i funzionari lasciano non appena possibile il peschereccio o la struttura ispezionata, qualora non riscontrino prove di alcuna infrazione apparente.
Art.101
Obblighi degli Stati membri, della Commissione e dell'Agenzia europea di controllo della pesca
1. Le autorità competenti degli Stati membri, e, se del caso, la Commissione e l'Agenzia europea di controllo della pesca, fanno in modo che i rispettivi funzionari, mostrandosi sempre cortesi e ragionevoli, compiano le ispezioni in modo professionale e attenendosi a uno standard elevato.
2. Le autorità competenti di ogni Stato membro definiscono procedure per fare in modo che qualsiasi reclamo avanzato dagli operatori in merito alla realizzazione delle ispezioni compiute dai loro funzionari sia oggetto di un'indagine equa e approfondita conformemente al diritto nazionale.
3. Gli Stati membri costieri possono, prendendo gli opportuni accordi con lo Stato membro di bandiera di un peschereccio, invitare i funzionari delle autorità competenti di tale Stato membro a partecipare alle ispezioni dei pescherecci di quest'ultimo, mentre tali navi operano in acque dello Stato membro costiero o allo sbarco nei suoi porti.
SEZIONE II
I s p e z i o n i i n m a r e
Art.102
Disposizioni generali sulle ispezioni in mare
1. Qualsiasi nave utilizzata a scopo di controllo, ivi compresa la sorveglianza, espone, in modo che sia chiaramente visibile, un vessillo o simbolo in base alle modalità indicate nell'allegato XXVIII.
2. Il mezzo d'imbarco utilizzato per permettere il trasferimento dei funzionari che compiono ispezioni espone una bandiera o vessillo simile, di grandezza adeguata a quella del mezzo di imbarco, per segnalare che è impegnato in attività di ispezione della pesca.
3. I responsabili dei mezzi di ispezione rispettano rigorosamente le regole di navigazione e manovrano a distanza di sicurezza dal peschereccio in conformità alle norme internazionali per la prevenzione delle collisioni in mare.
Art.103
Imbarco su pescherecci in mare
1. I funzionari responsabili della realizzazione dell'ispezione fanno in modo che non vengano prese iniziative che possano compromettere la sicurezza del peschereccio e del suo equipaggio.
2. Gli ispettori non chiedono alla nave su cui intendono salire o da cui intendono sbarcare di fermarsi o di fare manovra mentre effettua operazioni di pesca, cala in acqua o salpa l'attrezzo da pesca. I funzionari possono tuttavia chiedere di interrompere o ritardare il lancio degli attrezzi da pesca per permettere l'imbarco o lo sbarco in sicurezza finché non siano saliti a bordo del peschereccio o non siano sbarcati da esso. In caso di imbarco questo ritardo non può superare i 30 minuti dall'imbarco dei funzionari sul peschereccio, a meno che non sia stata constatata un'infrazione. La presente disposizione non pregiudica la possibilità per i funzionari di esigere che l'attrezzo venga salpato ai fini di un'ispezione.
Art.104
Attività a bordo
1. Mentre compiono la loro ispezione, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nell'apposito modulo di ispezione che figura nell'allegato XXVII del presente regolamento.
2. I funzionari possono chiedere al comandante di salpare un attrezzo da pesca ai fini di un'ispezione.
3. I team di ispezione sono normalmente composti da due funzionari. Altri funzionari possono, al bisogno, integrare i team di ispezione.
4. La durata di un'ispezione non supera le quattro ore o non si prolunga oltre il tempo necessario al salpamento e all'ispezione della rete e delle catture, qualora tali operazioni durino più a lungo. Tale disposizione non si applica nel caso in cui venga riscontrata un'apparente infrazione o qualora i funzionari abbiano bisogno di informazioni supplementari.
5. In caso di rilevamento di un'infrazione apparente possono essere apposti saldamente a qualsiasi parte dell'attrezzatura da pesca o del peschereccio, compresi i contenitori di prodotti della pesca e il comparto o i comparti dove questi ultimi possono essere riposti, segni identificativi e sigilli, e il/i funzionario/i può/possono rimanere a bordo per il periodo necessario per adottare le misure adeguate a garantire la sicurezza e la continuità di tutte le prove dell'apparente infrazione.
SEZIONE III
I s p e z i o n i i n p o r t o
Art.105
Preparazione dell'ispezione
1. Fatti salvi i parametri definiti in specifici programmi di controllo e ispezione e nell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1005/2008, l'ispezione di un peschereccio avviene in porto o allo sbarco, nei seguenti casi:
a) di norma, conformemente a una metodologia a campione sulla base di una gestione basata sul rischio; o
b) qualora vi sia il sospetto di inadempimento delle norme della politica comune della pesca.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), e fatta salva l'ultima frase dell'articolo 106, paragrafo 2, del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché i propri funzionari siano presenti all'arrivo in porto del peschereccio da ispezionare.
3. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di effettuare ispezioni casuali.
Art.106
Ispezioni in porto
1. Mentre compiono le ispezioni, i funzionari verificano e annotano tutte le voci pertinenti previste nel corrispondente modulo di ispezione riportato nell'allegato XXVII del presente regolamento. I funzionari tengono debitamente conto degli specifici requisiti che si applicano al peschereccio ispezionato, in particolare delle relative disposizioni dei piani pluriennali.
2. Quando compiono l'ispezione di uno sbarco, i funzionari controllano l'intero processo di sbarco dall'inizio alla fine della rispettiva operazione. È effettuata una verifica incrociata tra i quantitativi per specie registrati nella precedente notifica di arrivo per lo sbarco di prodotti della pesca, i quantitativi per specie registrati sul giornale di pesca e i quantitativi per specie scaricati o trasbordati, a seconda del caso. La presente disposizione non esclude la possibilità che un'ispezione venga effettuata dopo l'inizio dello sbarco.
3. Gli Stati membri permettono un'ispezione e un controllo efficiente dei locali utilizzati in relazione alle attività di pesca e alla successiva trasformazione dei prodotti ittici.
Art.107
Ispezione di sbarchi di determinate specie pelagiche
Per gli sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli previsti dal titolo IV, capo II, sezione 2, del presente regolamento le autorità competenti di uno Stato membro fanno in modo che vengano ispezionati almeno il 15 % dei quantitativi di tali pesci sbarcati e almeno il 10 % degli sbarchi di tali pesci.
SEZIONE IV
I s p e z i o n i d e l t r a s p o r t o
Art.108
Principi generali
1. Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali, le ispezioni del trasporto possono essere effettuate ovunque e in qualsiasi momento, dal punto di sbarco all'arrivo dei prodotti della pesca presso il luogo di vendita o trasformazione. Nel corso delle ispezioni vengono adottate le misure necessarie per garantire il mantenimento della catena del freddo dei prodotti della pesca ispezionati.
2. Fatte salve le disposizioni contemplate dai piani pluriennali e dai programmi di controllo nazionali o specifici programmi di controllo e ispezione, le ispezioni del trasporto comprendono, ove possibile, un esame fisico dei prodotti trasportati.
3. L'esame fisico dei prodotti della pesca trasportati comporta il prelevamento di un campione rappresentativo delle diverse sezioni della/e partita/e trasportata/e.
4. Quando compiono un'ispezione del trasporto i funzionari verificano e annotano tutte le voci previste dall'articolo 68, paragrafo 5, del regolamento sul controllo e tutte le voci pertinenti previste dal modulo di rapporto che figura nell'allegato XXVII del presente regolamento. Tale ispezione comprende la verifica che i quantitativi di prodotti della pesca trasportati corrispondano ai particolari riportati sul documento di trasporto.
Art.109
Veicoli di trasporto sigillati
1. Quando un veicolo o container è stato sigillato per evitare la manipolazione della merce, le autorità competenti degli Stati membri provvedono a riportare sul documento di trasporto i numeri di serie dei sigilli. I funzionari verificano che i sigilli siano intatti e che i numeri di serie corrispondano ai particolari riportati sul documento di trasporto.
2. Quando i sigilli vengono rimossi per favorire l'ispezione delle merci prima che arrivino alla destinazione finale, i funzionari sostituiscono i sigilli originari con nuovi sigilli, registrando i particolari dei sigilli sul documento di trasporto e i motivi della rimozione dei sigilli originari.
SEZIONE V
I s p e z i o n i d e l m e r c a t o
Art.110
Principi generali
I funzionari devono verificare e annotare tutte le voci pertinenti previste dal relativo modulo di ispezione che figura nell'allegato XXVII del presente regolamento quando visitano celle frigorifere, mercati all'ingrosso e al dettaglio, ristoranti o qualsiasi altra struttura in cui il pesce venga conservato e/o venduto dopo lo sbarco.
Art.111
Altre metodologie e tecnologie
Oltre alle voci elencate nell'allegato XXVII, gli Stati membri possono utilizzare le metodologie e tecnologie disponibili per l'identificazione e la convalida dei prodotti della pesca, della loro provenienza o origine e dei fornitori e pescherecci o stabilimenti di produzione.
Art.112
Controllo di prodotti della pesca ritirati dal mercato
I funzionari verificano che i prodotti della pesca ritirati dalla vendita ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio siano smaltiti conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione.
CAPO II
Obblighi degli operatori
Art.113
Obblighi generali degli operatori
1. Tutti gli operatori che agiscono sotto la giurisdizione di uno Stato membro possono essere soggetti a ispezione in relazione ai loro obblighi in virtù delle norme della politica comune della pesca.
2. Tutti gli operatori soggetti a ispezione:
a) facilitano il lavoro dei funzionari e forniscono loro, su richiesta, le informazioni e i documenti necessari, incluse ove possibile copie dei medesimi, o l'accesso alle banche dati pertinenti, in relazione alle attività di pesca, che devono essere compilati e conservati in formato elettronico o cartaceo in conformità con le norme della politica comune della pesca;
b) facilitano l'accesso a ogni parte di navi, locali e qualsiasi mezzo di trasporto, ivi compresi velivoli e aeroscali utilizzati in relazione a o in associazione con le attività di pesca e trasformazione;
c) garantiscono in ogni momento la sicurezza dei funzionari, li assistono attivamente e collaborano con loro nell'esercizio delle loro funzioni di ispezione;
d) non ostacolano, intimidiscono o interferiscono, non fanno in modo che un'altra persona ostacoli, intimidisca o interferisca e impediscono che un'altra persona ostacoli, intimidisca o interferisca con i funzionari che compiono l'ispezione;
e) rendono disponibile, ove possibile, un locale per riunioni isolato in cui l'osservatore di controllo possa informare i funzionari in base alle modalità previste dall'articolo 95, paragrafo 2, del presente regolamento.
Art.114
Obblighi del comandante durante le ispezioni
1. Il comandante di un peschereccio sottoposto a ispezione o il suo rappresentante:
a) facilita un imbarco rapido e sicuro dei funzionari, conformemente alle norme di navigazione, quando riceve il segnale appropriato in base al codice internazionale dei segnali o quando l'intenzione di salire a bordo sia stabilita mediante radiocomunicazione da una imbarcazione o un elicottero che trasporta un funzionario;
b) mette a disposizione una scaletta d'imbarco che soddisfi i requisiti dell'allegato XXIX per permettere un accesso rapido e sicuro a qualsiasi imbarcazione che preveda un dislivello di 1,5 metri o più;
c) consente ai funzionari di esercitare le loro funzioni di ispezione, fornendo l'assistenza richiesta e ragionevole;
d) consente agli ispettori di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera, dello Stato costiero e dello Stato che esegue l'ispezione;
e) informa i funzionari degli specifici rischi per la sicurezza a bordo dei pescherecci;
f) consente l'accesso dei funzionari a tutte le zone dell'imbarcazione, a tutte le catture trasformate e non, a tutte le attrezzature da pesca e a tutti i relativi documenti e informazioni;
g) consente lo sbarco sicuro dei funzionari al termine dell'ispezione.
2. I comandanti non sono tenuti a rivelare informazioni commercialmente sensibili su canali radiofonici aperti.
CAPO III
Rapporto di ispezione
Art.115
Norme comuni relative ai rapporti di ispezione
1. Fatte salve le norme specifiche nel quadro di organizzazioni regionali per la gestione della pesca, i rapporti di ispezione di cui all'articolo 76 del regolamento sul controllo comprendono le informazioni pertinenti contenute nell'apposito modulo che figura nell'allegato XXVII. I rapporti sono compilati dai funzionari durante l'ispezione o appena possibile al termine della stessa.
2. Quando nel corso di una ispezione viene riscontrata una infrazione apparente, sono inseriti nel rapporto di ispezione gli elementi legali e materiali nonché qualsiasi altra informazione relativa all'infrazione. Quando nel corso di una ispezione vengono riscontrate varie infrazioni, sono riportati nel rapporto di ispezione i dati pertinenti di ogni infrazione.
3. Al termine dell'ispezione, i funzionari comunicano i risultati al responsabile del peschereccio, veicolo, velivolo, hovercraft o locale ispezionato (operatore). L'operatore ha la possibilità di formulare osservazioni sull'ispezione e sui suoi risultati. I commenti dell'operatore sono riportati nel rapporto di ispezione. Nel caso in cui non parlino la stessa lingua dell'operatore, i funzionari adottano le misure appropriate per rendere comprensibili i risultati dell'ispezione.
4. Se necessario, l'operatore ha il diritto di contattare il suo rappresentante o le autorità competenti del suo Stato di bandiera, qualora insorgano gravi difficoltà in merito alla comprensione dei risultati dell'ispezione e del conseguente rapporto.
5. Il formato per la trasmissione elettronica di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento sul controllo viene deciso previa consultazione tra gli Stati membri e la Commissione.
Art.116
Redazione dei rapporti di ispezione
1. Quando il rapporto di ispezione viene redatto manualmente in formato cartaceo, esso è leggibile, indelebile e chiaramente compilato. Nel rapporto non sono ammesse cancellature o modifiche. In caso di errore in un rapporto redatto manualmente, l'annotazione inesatta è barrata e siglata dal funzionario interessato.
2. Il rapporto è firmato dal funzionario responsabile dell'ispezione. L'operatore viene invitato a firmare il rapporto. Fatto salvo il diritto nazionale, la sua firma costituisce riconoscimento del rapporto e non è considerata accettazione del contenuto dello stesso.
3. I funzionari possono redigere i rapporti di ispezione di cui all'articolo 115 del presente regolamento mediante mezzi elettronici.
Art.117
Copia del rapporto di ispezione
Una copia del rapporto di ispezione di cui all'articolo 116 del presente regolamento viene trasmessa all'operatore al massimo entro 15 giorni lavorativi dal completamento dell'ispezione e conformemente al diritto nazionale dello Stato membro avente sovranità o giurisdizione nel luogo dell'ispezione. Qualora venga riscontrata una infrazione, la divulgazione del rapporto è soggetta alle leggi sulla divulgazione di informazioni dello Stato membro interessato.
CAPO IV
Banca dati elettronica
Art.118
Banca dati elettronica
1. Gli Stati membri inseriscono nei programmi nazionali di controllo procedure relative alla registrazione, da parte dei loro funzionari, di rapporti di ispezione in formato cartaceo o elettronico. Tali rapporti vengono inseriti nella banca dati elettronica di cui all'articolo 78 del regolamento sul controllo e prevedono le funzionalità di cui all'allegato XXIV, punto 2, del presente regolamento. Le informazioni minime contenute nella banca dati elettronica sono quelle annotate conformemente all'articolo 115, paragrafo 1, del presente regolamento e indicate come obbligatorie nell'allegato XXVII. Nella banca dati viene inserita anche una scansione dei rapporti cartacei.
2. La banca dati è accessibile alla Commissione e all'organismo da essa designato, conformemente alle procedure contemplate dagli articoli 114, 115 e 116 del regolamento sul controllo. I relativi dati contenuti nella banca dati sono accessibili anche ad altri Stati membri nell'ambito di un piano di intervento congiunto.
3. I dati ricavati dai rapporti sono tenuti a disposizione nella banca dati per almeno tre anni.
CAPO V
Ispettori dell'Unione
Art.119
Notifica degli ispettori dell'Unione
1. Gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca notificano elettronicamente alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i nomi dei loro funzionari da inserire nell'elenco degli ispettori dell'Unione di cui all'articolo 79 del regolamento sul controllo.
2. I funzionari da inserire nell'elenco:
a) hanno una solida esperienza di materia di controllo ed ispezione della pesca;
b) hanno una conoscenza approfondita della legislazione dell'Unione europea in materia di pesca;
c) hanno una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua;
d) sono fisicamente idonei all'esercizio delle loro mansioni;
e) hanno ricevuto, ove del caso, la necessaria formazione in materia di sicurezza in mare.
Art.120
Elenco degli ispettori dell'Unione
1. Sulla base delle notifiche degli Stati membri e dell'Agenzia europea di controllo della pesca, la Commissione stabilisce un elenco degli ispettori dell'Unione sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Una volta stabilito l'elenco iniziale, gli Stati membri e l'Agenzia europea di controllo della pesca notificano alla Commissione, entro il mese di ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all'elenco per l'anno civile successivo. La Commissione modifica l'elenco di conseguenza entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. L'elenco e le relative modifiche vengono pubblicati sul sito web ufficiale dell'Agenzia europea di controllo della pesca.
Art.121
Comunicazione degli ispettori dell'Unione alle organizzazioni regionali per la gestione della pesca
L'organismo designato dalla Commissione comunica alla segreteria di una organizzazione regionale per la gestione della pesca l'elenco degli ispettori dell'Unione chiamati a effettuare ispezioni nell'ambito di tale organizzazione.
Art.122
Poteri e obblighi degli ispettori dell'Unione
1. Nell'esercizio delle loro mansioni gli ispettori dell'Unione ottemperano al diritto dell'Unione europea e, nella misura in cui si applichi, al diritto nazionale dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione o, qualora l'ispezione sia compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, dello Stato membro di bandiera del peschereccio ispezionato e alle norme internazionali pertinenti.
2. Gli ispettori dell'Unione esibiscono una carta di servizio indicante la loro identità e qualifica. A tal fine sono muniti di documento di identificazione rilasciato dalla Commissione o dall'Agenzia europea di controllo della pesca attestante la loro identità e qualifica.
3. Gli Stati membri consentono agli ispettori dell'Unione di esercitare le loro mansioni e prestano loro l'assistenza necessaria per svolgere i loro compiti.
4. Le autorità competenti degli Stati membri possono permettere agli ispettori dell'Unione di assistere gli ispettori nazionali nell'esercizio delle loro mansioni.
5. Gli articoli 113 e 114 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis.
Art.123
Relazioni
1. Gli ispettori dell'Unione presentano una sintesi quotidiana delle attività di ispezione, comprendente il nome e numero identificativo di ogni peschereccio o imbarcazione a bordo ispezionati e il tipo di ispezione compiuta, alle autorità competenti dello Stato membro nelle cui acque si è svolta l'ispezione o, qualora l'ispezione sia stata compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, allo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione ispezionato, e all'Agenzia europea di controllo della pesca.
2. Qualora nel corso di una ispezione riscontrino una infrazione, gli ispettori dell'Unione presentano senza indugio un rapporto di ispezione sintetico alle autorità competenti dello Stato membro costiero o, qualora l'ispezione sia stata compiuta al di fuori delle acque dell'Unione, alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera del peschereccio ispezionato e all'Agenzia europea di controllo della pesca. Tale rapporto di ispezione sintetico riporta almeno la data e il luogo dell'ispezione, l'identificazione della piattaforma di ispezione, l'identificazione dell'obiettivo ispezionato e il tipo di infrazione rilevata.
3. Entro sette giorni dalla data dell'ispezione, gli ispettori dell'Unione presentano copia del rapporto di ispezione completo, contenente le voci pertinenti previste nell'apposito modulo di ispezione del rapporto di ispezione riportato nell'allegato XXVII, alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio o dell'imbarcazione a bordo ispezionati o dello Stato membro nelle cui acque si è svolta l'ispezione. Qualora gli ispettori dell'Unione abbiano rilevato una infrazione, copia del rapporto completo di ispezione viene trasmessa anche all'Agenzia europea di controllo della pesca.
4. I rapporti giornalieri e i rapporti di ispezione contemplati dal presente articolo vengono trasmessi, su richiesta, alla Commissione.
Art.124
Misure successive ai rapporti
1. Gli Stati membri trattano i rapporti presentati dagli ispettori dell'Unione ai sensi dell'articolo 123 del presente regolamento nello stesso modo in cui trattano i rapporti ricevuti dai loro funzionari.
2. Lo Stato membro che ha designato l'ispettore dell'Unione o, se del caso, la Commissione o l'Agenzia europea di controllo della pesca collaborano con lo Stato membro che prende disposizioni a seguito di un rapporto presentato da un ispettore dell'Unione per favorire i procedimenti giudiziari e amministrativi.
3. Previa richiesta, l'ispettore dell'Unione assiste e fornisce prove nell'ambito delle procedure di infrazione avviate da qualsiasi Stato membro.
TITOLO VII
APPLICAZIONE DELLE NORME SISTEMA DI PUNTI PER INFRAZIONI GRAVI
Art.125
Istituzione e funzionamento di un sistema di punti per infrazioni gravi
Ogni Stato membro designa le autorità nazionali competenti responsabili di:
a) istituire il sistema per l'assegnazione di punti per le infrazioni gravi, di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento sul controllo;
b) assegnare il numero adeguato di punti al titolare di una licenza di pesca;
c) trasferire i punti assegnati a qualsiasi futuro titolare di una licenza di pesca per il peschereccio interessato quando quest'ultimo è oggetto di una vendita, di un trasferimento o di un altro tipo di cambiamento di proprietà; e
d) conservare la documentazione dei punti assegnati o trasferiti al titolare di ciascuna licenza di pesca.
Art.126
Assegnazione dei punti
1. Il numero di punti per le infrazioni gravi viene assegnato in conformità dell'allegato XXX al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera.
2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi commesse dalla stessa persona fisica o giuridica titolare della licenza, al titolare della licenza di pesca di cui al paragrafo 1 sono assegnati fino a un massimo di 12 punti per infrazione grave constatata.
3. Il titolare della licenza di pesca viene informato dell'assegnazione dei punti.
4. I punti vengono assegnati al titolare della licenza alla data fissata nella decisione di assegnazione dei punti. Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle norme nazionali relative agli effetti sospensivi delle procedure di ricorso non rendano il sistema dei punti inefficace.
5. Ove l'infrazione grave sia individuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, i punti sono assegnati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 125 del presente regolamento previa notifica ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento sul controllo.
Art.127
Notifica delle decisioni
Qualora l'autorità designata conformemente all'articolo 125 del presente regolamento non coincida con l'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo, quest'ultima viene informata in merito ad ogni decisione adottata a norma del presente titolo.
Art.128
Trasferimento di proprietà
Quando il peschereccio è messo in vendita o è oggetto di un altro tipo di trasferimento di proprietà, il titolare della licenza di pesca informa ogni futuro titolare potenziale della licenza in merito al numero di punti che gli restano assegnati, per mezzo di una copia certificata ottenuta presso le autorità competenti.
Art.129
Sospensione e revoca definitiva della licenza di pesca
1. L'accumulo di 18, 36, 54 o 72 punti da parte del titolare di una licenza di pesca comporta rispettivamente la prima, seconda, terza e quarta sospensione automatica della licenza di pesca per i periodi corrispondenti previsti dall'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.
2. L'accumulo di 90 punti da parte del titolare di una licenza di pesca comporta automaticamente la revoca definitiva della licenza di pesca.
Art.130
Misure adottate in seguito alla sospensione e alla revoca definitiva della licenza di pesca
1. Se una licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell'articolo 129 del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera informa immediatamente il titolare della licenza di pesca in merito alla sospensione o alla revoca definitiva della medesima.
2. Ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare della licenza di pesca provvede all'immediata cessazione delle attività di pesca del peschereccio interessato. Egli fa in modo che quest'ultimo proceda immediatamente al porto di provenienza o al porto indicato dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Durante il viaggio, gli attrezzi da pesca sono fissati e stivati ai sensi dell'articolo 47 del regolamento sul controllo. Il titolare della licenza di pesca fa in modo che tutte le catture a bordo del peschereccio siano trattate conformemente alle istruzioni delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
Art.131
Cancellazione della licenza di pesca dai relativi elenchi
1. Qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma dell'articolo 129, paragrafi 1 o 2, del presente regolamento, il peschereccio a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo viene identificato come sprovvisto di licenza nel registro nazionale di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale peschereccio viene altresì identificato in questo modo nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. La revoca definitiva di una licenza di pesca conformemente all'articolo 129, paragrafo 2, del presente regolamento non incide sui livelli di riferimento dello Stato membro che rilascia la licenza a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
3. Le autorità competenti degli Stati membri aggiornano immediatamente l'elenco di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sul controllo con l'indicazione di tutti i punti assegnati e delle risultanti sospensioni e revoche definitive delle licenze di pesca, inserendo la data in cui diventano applicabili e la durata.
Art.132
Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca
1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca sia stata sospesa o revocata a titolo definitivo conformemente all'articolo 129 del presente regolamento svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della
licenza di pesca, le autorità competenti adottano misure di esecuzione immediate a norma dell'articolo 91 del regolamento sul controllo.
2. Il peschereccio di cui al paragrafo 1 può, ove del caso, essere inserito nell'elenco delle imbarcazioni INN (illegali, non dichiarate, non regolamentate) dell'Unione conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Art.133
Cancellazione di punti
1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 129 del presente regolamento, i punti sulla base dei quali tale licenza è stata sospesa non vengono cancellati. I nuovi punti assegnati al titolare della licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 129 del presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento sul controllo, qualora i punti siano stati cancellati a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento sul controllo, si considera che la licenza di pesca del titolare non sia stata sospesa conformemente all'articolo 129 del presente regolamento.
3. Vengono cancellati due punti, a condizione che il numero totale di punti assegnati al titolare della licenza di pesca per il peschereccio interessato sia superiore a due, qualora:
a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie; o
b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca; o
c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 % delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca; o
d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.
Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) o d) per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca.
4. Qualora i punti siano stati cancellati a norma del paragrafo 3, il titolare della licenza viene informato di tale cancellazione. Il titolare della licenza di pesca viene altresì informato del numero di punti rimanenti.
Art.134
Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci
Gli Stati membri informano la Commissione del loro sistema di punti nazionale per i comandanti di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento sul controllo sei mesi dopo la data di applicazione del presente titolo.
TITOLO VIII
MISURE VOLTE A GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DELLA POLITICA COMUNE DELLA PESCA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI
CAPO I
Sospensione e cancellazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea
Art.135
Definizione
Ai fini del presente capo, si intende per:
1) «pagamento», qualsiasi contributo finanziario che la Commissione sia tenuta a versare in seguito a una richiesta di pagamento presentata da uno Stato membro durante o al termine dell'attuazione di un programma operativo ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 o di un progetto contemplato dall'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006;
2) «interruzione», un'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento;
3) «sospensione», la sospensione del pagamento in virtù delle specifiche richieste di pagamento di cui all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento sul controllo;
4) «cancellazione», l'annullamento di tutto o parte del contributo dell'Unione sospeso a un programma operativo in virtù del regolamento (CE) n. 1198/2006 o a uno specifico progetto contemplato dall'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006.
Art.136
Interruzione dei termini di pagamento
1. I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio per un periodo massimo di sei mesi qualora:
a) vi siano prove di un inadempimento delle norme della PCP;
o
b) l'ordinatore debba effettuare ulteriori verifiche sulla base di risultanze che indicano falle nel sistema di controllo di uno Stato membro e/o inadempimento delle norme previste dalla PCP in materia di pesca e attività correlate.
2. Lo Stato membro interessato viene informato per iscritto, secondo le modalità previste dall'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento sul controllo, circa i motivi dell'interruzione dei termini di pagamento. Esso è invitato a comunicare alla Commissione, entro un mese dal ricevimento di tale lettera, le misure correttive adottate e/o le informazioni relative all'assistenza finanziaria prestata alle attività collegate alla pesca oggetto delle misure adottate per non conformità previste dall'allegato XXXI del presente regolamento.
3. Qualora lo Stato membro interessato non risponda alla richiesta della Commissione entro il termine indicato al paragrafo 2, o qualora fornisca una risposta insoddisfacente, la Commissione può inviare un sollecito concedendo un ulteriore termine massimo di 15 giorni.
4. Viene messa fine all'interruzione quando lo Stato membro dimostri nella sua risposta di aver adottato le misure correttive volte a garantire il rispetto delle norme della PCP oppure che le risultanze indicanti la presenza di falle nel suo sistema di controllo e/o inadempimento delle norme previste dalla PCP in materia di pesca e attività correlate erano infondate.
Art.137
Sospensione dei pagamenti
1. Qualora lo Stato membro interessato non risponda alla richiesta della Commissione entro il termine indicato all'articolo 136 del presente regolamento, o qualora fornisca una risposta insoddisfacente, la Commissione può adottare, sulla base delle informazioni in quel momento disponibili, la decisione di sospendere tutti o parte dei pagamenti di assistenza finanziaria dell'Unione a tale Stato membro (di seguito la «decisione di sospensione») secondo quanto previsto all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.
2 La decisione di sospensione espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, comprende la valutazione della Commissione in merito alle condizioni previste all'articolo 103, paragrafi 1 e 6, del regolamento sul controllo e stabilisce la parte di pagamento sospesa. La decisione di sospensione prevede che lo Stato membro interessato adotti misure correttive entro un termine stabilito non superiore a sei mesi.
3. L'importo dei pagamenti da sospendere viene deciso applicando un tasso determinato tenendo conto dei criteri previsti dall'articolo 103, paragrafo 5, del regolamento sul controllo.
Art.138
Cancellazione dell'assistenza finanziaria
1. Ove, nel corso di un periodo di sospensione, lo Stato membro perseveri nel non comprovare di aver corretto la situazione che ha portato alla decisione di sospensione di cui all'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, la Commissione può informarlo dell'intenzione di adottare una decisione di cancellazione. L'articolo 136, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento si applica mutatis mutandis.
2. Qualora lo Stato membro interessato non risponda alla richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o qualora fornisca una risposta insoddisfacente, la Commissione può adottare, sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, la decisione di cancellare in tutto o in parte i pagamenti sospesi.
3. La decisione di cancellazione di cui al paragrafo 2 può comprendere il recupero di tutto o parte dell'anticipo sul contributo finanziario eventualmente già versato in relazione ai progetti contemplati dall'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 per il quale siano stati sospesi i pagamenti.
4. L'importo dei pagamenti sospesi da cancellare viene deciso applicando un tasso determinato tenendo conto dei criteri previsti dall'articolo 103, paragrafo 5, del regolamento sul controllo.
5. L'importo dell'anticipo sul contributo finanziario da recuperare in merito ai progetti per cui siano stati sospesi i pagamenti viene restituito alla Commissione mediante la procedura di recupero prevista dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2006 e dall'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
CAPO II
Detrazione delle possibilità di pesca
Art.139
Norme generali per la detrazione delle possibilità di pesca per eccesso di utilizzo
1. L'entità dell'eccesso di utilizzo di possibilità di pesca in relazione ai contingenti e allo sforzo di pesca stabiliti per un dato periodo, secondo quanto previsto all'articolo 105, paragrafo 1, e all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, viene determinata sulla base dei dati disponibili il quindicesimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del periodo regolamentato.
2. L'entità dell'eccesso di utilizzo di possibilità di pesca viene determinata in relazione alle possibilità di pesca disponibili al termine di ciascun periodo prestabilito per lo Stato membro interessato tenendo conto degli scambi delle possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, dei trasferimenti di contingenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, della riassegnazione delle possibilità di pesca disponibili ai sensi dell'articolo 37 del regolamento sul controllo e della detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento sul controllo.
3. Lo scambio di possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 per un determinato periodo non è consentito dopo l'ultimo giorno del primo mese successivo alla scadenza del suddetto periodo.
Art.140
Consultazione sulla detrazione di possibilità di pesca
Per le detrazioni di possibilità di pesca ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento sul controllo, la Commissione consulta lo Stato membro interessato in merito alle misure suggerite. Lo Stato membro interessato risponde entro 10 giorni lavorativi a questa consultazione da parte della Commissione.
CAPO III
Detrazioni di contingenti per inadempimento delle norme della politica comune della pesca
Art.141
Norme per la detrazione di contingenti per inadempimento degli obiettivi della politica comune della pesca
1. Il termine entro cui lo Stato membro deve dimostrare che l'attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, decorre dalla data della lettera della Commissione allo Stato membro.
2. Gli Stati membri inseriscono, nella risposta a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, prove materiali della loro capacità di dimostrare alla Commissione che l'attività di pesca può essere esercitata in modo sostenibile.
Art.142
Determinazione dei quantitativi da detrarre
1. Qualsiasi detrazione di contingenti ai sensi dell'articolo 107 del regolamento sul controllo è proporzionale all'entità e alla natura dell'inadempimento delle norme sugli stock oggetto di piani pluriennali e alla gravità della minaccia per la conservazione di tali stock. Essa tiene conto del danno causato a tali stock dall'inadempimento delle suddette norme.
2. Se non è possibile procedere ad una detrazione a norma del paragrafo 1 dal contingente, dalla quota o dalla parte di uno stock o di un gruppo di stock a cui tale inadempimento si riferisce poiché lo Stato membro interessato non dispone o dispone in misura insufficiente di un contingente, di una quota o di una parte di uno stock o di un gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, nell'anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale Stato membro nella stessa zona geografica, o dello stesso valore commerciale, conformemente al paragrafo 1.
TITOLO IX
DATI E INFORMAZIONI
CAPO I
Analisi e verifica dei dati
Art.143
Oggetto
Il sistema computerizzato di convalida di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento sul controllo comprende in particolare:
a) una o più banche dati in cui sono archiviati tutti i dati che il sistema deve convalidare, a norma dell'articolo 144 del presente regolamento;
b) procedure di convalida, compresi controlli della qualità dei dati, analisi e verifiche incrociate di tutti questi dati, nelle modalità previste dall'articolo 145 del presente regolamento;
c) procedure per l'accesso a tutti questi dati da parte della Commissione o di un organismo da essa designato, nelle modalità previste dall'articolo 146 del presente regolamento.
Art.144
Dati da convalidare
1. Ai fini del sistema computerizzato di convalida, gli Stati membri provvedono ad archiviare in una o più banche dati computerizzate tutti i dati di cui all'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento sul controllo. Gli elementi minimi da inserire sono le voci elencate nell'allegato XXIII, quelle indicate come obbligatorie nell'allegato XXVII, le voci riportate nell'allegato XII e quelle riportate nell'allegato XXXII. Il sistema di convalida può anche tenere conto di altri dati ritenuti necessari ai fini delle procedure di convalida.
2. I dati contenuti nella banca dati di cui al paragrafo 1 sono accessibili per il sistema di convalida costantemente e in tempo reale. Il sistema di convalida ha accesso diretto a tutte queste banche dati senza alcun intervento umano. A tal fine tutte le banche dati o i sistemi di uno Stato membro contenenti i dati di cui al paragrafo 1 sono collegati l'uno con l'altro.
3. Se i dati di cui al paragrafo 1 non sono archiviati automaticamente in una banca dati, gli Stati membri dispongono l'inserimento manuale o la digitalizzazione nelle banche dati, senza indugio e nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente. La data di ricevimento e inserimento dei dati è correttamente registrata nella banca dati.
Art.145
Procedure di convalida
1. Il sistema di convalida computerizzato convalida ogni serie di dati di cui all'articolo 144, paragrafo 1, del presente regolamento sulla base di algoritmi e procedure automatizzati e computerizzati in modo continuo, sistematico e completo. La convalida comprende procedure destinate a controllare la qualità dei dati fondamentali, a verificare il formato dei dati e i requisiti minimi dei dati, nonché una verifica più avanzata mediante analisi dettagliata di vari registri di una serie di dati, utilizzando metodi statistici, o effettuando verifiche incrociate dei dati provenienti da fonti diverse.
2. Per ogni procedura di convalida è prevista una norma operativa o una serie di norme operative che stabiliscano quali convalide vengono eseguite dalla procedura e dove vengono archiviati i risultati di tali convalide. Ove applicabile, viene indicato il relativo riferimento alla legislazione di cui si verifica l'applicazione. La Commissione può definire, previa consultazione con gli Stati membri, una serie standard di norme operative da utilizzare.
3. Tutti i risultati del sistema computerizzato di convalida, positivi e negativi, sono archiviati in una banca dati. È possibile identificare immediatamente qualsiasi incongruenza e problema di inadempimento rilevato dalle procedure di convalida, nonché le misure adottate in seguito a tali incongruenze. È anche possibile ricavare l'identificazione dei pescherecci, dei comandanti delle navi o degli operatori per i quali si sono ripetutamente riscontrati incongruenze e possibili problemi di inadempimento nel corso degli ultimi tre anni.
4. Le misure adottate in seguito alle incongruenze rilevate dal sistema di convalida sono collegate con i risultati della convalida, con l'indicazione della data di convalida e di trattamento.
Qualora l'incongruenza rilevata venga identificata in seguito a un errore nell'inserimento di dati, tali dati vengono corretti nella banca dati, contrassegnandoli chiaramente come corretti, e indicando il valore o l'inserimento originario e il motivo della correzione dei dati.
Qualora venga dato seguito all'incongruenza rilevata, il risultato della convalida contiene, ove del caso, un collegamento al rapporto di ispezione e al relativo trattamento.
Art.146
Accesso da parte della Commissione
1. Gli Stati membri fanno in modo che la Commissione o l'organismo da essa designato abbiano in qualsiasi momento accesso in tempo reale a:
a) tutti i dati di cui all'articolo 144, paragrafo 1, del presente regolamento;
b) tutte le norme operative definite per il sistema di convalida, contenenti la definizione, la relativa legislazione e il luogo in cui sono archiviati i risultati della convalida;
c) tutti i risultati della convalida e delle successive misure, con un contrassegno che indica se il dato è stato corretto, e con un collegamento alle procedure sanzionatorie, ove applicabile.
2. Gli Stati membri fanno in modo che i dati di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possano essere accessibili nel quadro dello scambio automatizzato di dati tramite servizi web protetti, quali definiti all'articolo 147 del presente regolamento.
3. I dati sono messi a disposizione per essere scaricati secondo il formato di scambio di dati e tutti gli elementi dei dati definiti nell'allegato XII e nel formato XML. Altri dati che siano accessibili e non siano definiti nell'allegato XII vengono resi disponibili nel formato previsto dall'allegato XXXII.
4. La Commissione o l'organismo da essa designato ha la possibilità di scaricare i dati di cui al paragrafo 1 per qualsiasi periodo e qualsiasi area geografica per un singolo peschereccio o un elenco di pescherecci.
5. Previa richiesta motivata della Commissione, lo Stato membro interessato corregge senza indugio i dati per i quali la Commissione stessa abbia identificato incongruenze. Lo Stato membro interessato informa immediatamente di tale correzione tutti gli altri Stati membri pertinenti.
CAPO II
Siti web degli Stati membri
Art.147
Gestione di siti web e servizi web
1. Ai fini dei siti web ufficiali previsti dagli articoli 115 e 116 del regolamento sul controllo gli Stati membri creano servizi web. Tali servizi web generano contenuti dinamici e in tempo reale per i siti web ufficiali e offrono un accesso automatizzato ai dati. Se necessario, gli Stati membri adattano le banche dati preesistenti o creano nuove banche dati al fine di fornire i necessari contenuti dei servizi web.
2. Tali servizi web consentono alla Commissione e all'organismo da essa designato di estrarre in qualsiasi momento tutti i dati disponibili di cui agli articoli 148 e 149 del presente regolamento. Tale meccanismo di estrazione automatizzata si basa sul protocollo di scambio elettronico di informazioni e sul formato previsto nell'allegato XII. I servizi web sono creati in conformità degli standard internazionali.
3. Ogni sottopagina del sito web ufficiale di cui al paragrafo 1 presenta sul lato sinistro un menù in cui sono elencati tutti i collegamenti ipertestuali a tutte le altre sottopagine. In fondo a ciascuna sottopagina figura inoltre la definizione del servizio web corrispondente.
4. I servizi web e i siti web sono centralizzati e offrono un unico punto di accesso per Stato membro.
5. La Commissione può definire standard, specifiche tecniche e procedure comuni per l'interfaccia del sito web, sistemi computerizzati tecnicamente compatibili e servizi web tra gli Stati membri, la Commissione e l'organismo da essa designato. La Commissione coordina il processo di creazione di tali specifiche e procedure previa consultazione con gli Stati membri.
Art.148
Sito web e servizi web pubblicamente accessibili
1. La sezione pubblicamente accessibile del sito web contiene una pagina di presentazione e varie sottopagine. La pagina di presentazione pubblica elenca i collegamenti ipertestuali contenenti i riferimenti previsti all'articolo 115, lettere da a) a g), del regolamento sul controllo, con riferimento alle sottopagine che forniscono le informazioni contemplate da tale articolo.
2. Ogni sottopagina pubblica contiene almeno una delle informazioni elencate all'articolo 115, lettere da a) a g), del regolamento sul controllo. Le sottopagine, così come i relativi servizi web, contengono almeno le informazioni indicate nell'allegato XXXII.
Art.149
Sito web e servizi web protetti
1. La sezione protetta del sito web contiene una pagina di presentazione e varie sottopagine. La pagina di presentazione protetta elenca i collegamenti ipertestuali contenenti i riferimenti previsti all'articolo 116, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento sul controllo, con riferimento alle sottopagine che forniscono le informazioni contemplate da tale articolo.
2. Ogni sottopagina protetta contiene almeno una delle informazioni elencate all'articolo 116, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento sul controllo. Le sottopagine, così come i relativi servizi web, contengono almeno le informazioni previste nell'allegato XXIV.
3. Il sito web protetto e i servizi web protetti fanno uso dei certificati elettronici previsti all'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.
TITOLO X
ATTUAZIONE
CAPO I
Assistenza reciproca
SEZIONE I
D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i
Art.150
Campo di applicazione
1. Il presente capo stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri cooperano amministrativamente tra loro, con i paesi terzi, con la Commissione e con l'organismo da essa designato al fine di garantire l'effettiva applicazione del regolamento sul controllo e del presente regolamento. Esso non preclude agli Stati membri la possibilità di istituire altre forme di cooperazione amministrativa.
2. Il presente capo non impone agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza nel caso in cui ciò possa pregiudicarne l'ordinamento giuridico, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali. Prima di respingere una richiesta di assistenza, lo Stato membro interpellato consulta lo Stato membro richiedente per valutare la possibilità di fornire un'assistenza parziale, in base a determinate modalità e condizioni. Se una richiesta di assistenza non può essere accolta, lo Stato membro richiedente e la Commissione o l'organismo da essa designato ne sono tempestivamente informati, specificando i motivi del rifiuto.
3. Il presente capo non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, ivi comprese quelle relative al segreto istruttorio.
Art.151
Costi
Gli Stati membri si fanno carico delle spese sostenute per dare esecuzione a una domanda di assistenza e rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all'applicazione del presente titolo.
Art.152
Autorità unica
L'autorità unica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul controllo ha funzione di unico ufficio di collegamento responsabile dell'applicazione del presente capo.
Art.153
Misure successive
1. Ove le autorità nazionali decidano, in risposta a una richiesta di assistenza sulla base del presente capo o in seguito a uno scambio spontaneo di informazioni, di adottare misure che possono essere implementate soltanto con l'autorizzazione o su richiesta di un'autorità giudiziaria, esse comunicano allo Stato membro interessato, alla Commissione o all'organismo da questa designato qualsiasi informazione su tali misure che sia correlata all'inadempimento di norme della politica comune della pesca.
2. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria, se tale autorizzazione è prevista dalla legislazione nazionale.
SEZIONE II
I n f o r m a z i o n i s e n z a r i c h i e s t a p r e v e n t i v a
Art.154
Informazioni senza richiesta preventiva
1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di un potenziale inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare di un'infrazione grave di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, o abbia fondati motivi di ritenere che tale infrazione possa verificarsi, lo notifica immediatamente agli altri Stati membri interessati, alla Commissione o all'organismo da essa designato. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni necessarie ed è effettuata per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152.
2. Se lo Stato membro adotta misure di esecuzione in relazione a un inadempimento o un'infrazione di cui al paragrafo 1, ne informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione o l'organismo da essa designato per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152.
3. Tutte le comunicazioni ai sensi del presente articolo sono effettuate per iscritto.
SEZIONE III
R i c h i e s t e d i a s s i s t e n z a
Art.155
Definizione
Ai fini della presente sezione, per «richiesta di assistenza» si intende una richiesta inviata da uno Stato membro ad un altro Stato membro o dalla Commissione o dall'organismo da essa designato a uno Stato membro in relazione a:
a) informazioni, ivi comprese quelle previste dall'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul controllo;
b) misure di esecuzione; oppure c) una notifica amministrativa.
Art.156
Prescrizioni generali
1. Lo Stato membro richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza siano corredate di informazioni sufficienti a consentire allo Stato membro interpellato di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possano essere ottenute nel territorio dello Stato membro richiedente.
2. Le richieste di assistenza sono limitate ai casi comprovati in cui vi sia un ragionevole motivo di ritenere che sussista un inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, e qualora lo Stato membro richiedente non sia in grado di ottenere le informazioni richieste o di adottare le misure richieste con i propri mezzi.
Art.157
Trasmissione delle richieste e risposte alle medesime
1. Le richieste sono esclusivamente trasmesse dall'autorità unica dello Stato membro richiedente, dalla Commissione o dall'organismo da essa designato all'autorità unica dello Stato membro interpellato. Tutte le risposte a una richiesta sono comunicate secondo le stesse modalità.
2. Le richieste di reciproca assistenza e le relative risposte sono effettuate in forma scritta.
3. Le lingue utilizzate per le richieste e per la trasmissione delle informazioni sono concordate dalle autorità uniche prima dell'inoltro delle richieste. In caso di mancato accordo, le richieste sono comunicate nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro richiedente e le risposte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro interpellato.
Art.158
Richieste di informazioni
1. Lo Stato membro, su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione o dell'organismo da essa designato, fornisce tutte le informazioni rilevanti necessarie a stabilire se sussista inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, o a stabilire se esista il ragionevole sospetto che possano verificarsi. Tali informazioni sono trasmesse per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152.
2. Lo Stato membro interpellato, su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione o dell'organismo da essa designato, effettua le opportune indagini amministrative in merito alle operazioni che costituiscono o sembrano costituire agli occhi del richiedente inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo. Lo Stato membro interpellato comunica i risultati di tali indagini amministrative allo Stato membro richiedente, alla Commissione o all'organismo da essa designato.
3. Su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione, o dell'organismo da essa designato, lo Stato membro interpellato può autorizzare un funzionario competente dello Stato membro richiedente ad accompagnare i funzionari dello Stato membro interpellato, della Commissione o dell'organismo da essa designato, nel corso delle indagini amministrative di cui al paragrafo 2. I funzionari dello Stato membro richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. In nessun caso essi partecipano a perquisizioni domiciliari o ad interrogatori formali effettuati a norma del diritto penale. I funzionari dello Stato membro richiedente presenti nello Stato membro interpellato devono poter presentare in qualsiasi momento un'autorizzazione scritta attestante la loro identità e le loro funzioni ufficiali.
4. Su richiesta dello Stato membro richiedente, lo Stato membro interpellato gli fornisce qualsiasi documento o copia autentica in suo possesso che si riferisca a inadempimenti delle norme della politica comune della pesca o infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.
5. Il modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta figura nell'allegato XXXIV.
Art.159
Richieste di misure di esecuzione
1. Su richiesta dello Stato membro richiedente, della Commissione, o dell'organismo da essa designato, lo Stato membro interpellato, sulla base delle prove di cui all'articolo 156 del presente regolamento, adotta tutte le misure di esecuzione necessarie a ottenere immediatamente la cessazione, nel suo territorio o nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, di qualsiasi inadempimento delle norme della politica comune della pesca o infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.
2. Lo Stato membro interpellato può consultare lo Stato membro richiedente, la Commissione o l'organismo da essa designato allorché adotta le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1.
3. Lo Stato membro interpellato informa senza indugio lo Stato membro richiedente, gli altri Stati membri interessati, la Commissione o l'organismo da essa designato, per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152 del presente regolamento, in merito alle misure adottate e ai relativi effetti.
Art.160
Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione
1. Lo Stato membro interpellato trasmette le informazioni di cui all'articolo 158, paragrafo 1, e all'articolo 159, paragrafo 3, del presente regolamento nel più breve tempo possibile, e comunque entro 4 settimane dalla data di ricezione della richiesta. Termini diversi possono essere concordati tra lo Stato membro interpellato e quello richiedente, la Commissione o l'organismo da essa designato.
2. Se non è in grado di rispondere alla richiesta entro il termine previsto, lo Stato membro interpellato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro richiedente, la Commissione o l'organismo da essa designato delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.
Art.161
Richieste di notifica amministrativa
1. Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato, in conformità delle proprie norme nazionali per la notifica di tali atti e decisioni, notifica al destinatario tutti gli atti e le decisioni adottati nel settore disciplinato dalla politica comune della pesca, in particolare relativamente alla materia disciplinata dal regolamento sul controllo o dal presente regolamento che sono emanati dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente e devono essere applicati nel territorio dello Stato membro interpellato.
2. Le domande di notifica sono effettuate per mezzo del modulo standard che figura nell'allegato XXXV del presente regolamento.
3. Lo Stato membro interpellato trasmette la sua risposta allo Stato membro richiedente immediatamente dopo la notifica per il tramite dell'autorità unica di cui all'articolo 152. La riposta viene effettuata utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato XXXIV.
SEZIONE IV
R e l a z i o n i c o n l a C o m m i s s i o n e o c o n l ' o r g a n i s m o d a e s s a d e s i g n a t o
Art.162
Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione o all'organismo da essa designato, non appena ne venga in possesso, qualsiasi informazione che ritenga rilevante in merito a metodologie, prassi o tendenze rivelate che siano state utilizzate o si sospetti siano state utilizzate in casi di inadempimenti delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo.
2. La Commissione o l'organismo da essa designato comunicano agli Stati membri, non appena ne vengano in possesso, qualsiasi informazione che possa aiutarli nell'esecuzione del regolamento sul controllo o del presente regolamento.
Art.163
Coordinamento da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato
1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, inadempimenti delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, e che siano di particolare rilevanza a livello dell'Unione, esso comunica al più presto possibile alla Commissione o all'organismo da essa designato qualsiasi informazione rilevante necessaria a stabilire i fatti. La Commissione o l'organismo da essa designato trasmettono tali informazioni agli altri Stati membri interessati.
2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che costituiscono inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare le infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, sono ritenute di particolare rilevanza a livello dell'Unione specialmente qualora:
a) abbiano o possano aver ramificazioni in uno o più Stati membri; oppure
b) lo Stato membro ritenga probabile che operazioni analoghe siano state effettuate anche in altri Stati membri.
3. Qualora la Commissione o l'organismo da essa designato ritenga che le operazioni che costituiscono inadempimento delle norme della politica comune della pesca, in particolare infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, siano state effettuate in uno o più Stati membri, essa ne informa gli Stati membri interessati che procedono quanto prima possibile ad opportune indagini. Gli Stati membri interessati comunicano senza indugio alla Commissione o all'organismo da essa designato le risultanze di tali indagini.
SEZIONE V
R e l a z i o n i c o n i p a e s i t e r z i
Art.164
Scambio di informazioni con i paesi terzi
1. Qualora uno Stato membro riceva informazioni da un paese terzo o da una organizzazione regionale per la gestione della pesca che siano rilevanti per l'efficace applicazione del regolamento sul controllo e del presente regolamento, esso comunica tali informazioni, per il tramite dell'autorità unica, agli altri Stati membri interessati, alla Commissione o all'organismo da essa designato, nella misura in cui sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme di tale organizzazione regionale per la gestione della pesca.
2. Le informazioni ricevute nell'ambito del presente capo possono essere comunicate a un paese terzo o ad una organizzazione regionale per la gestione della pesca da uno Stato membro per il tramite dell'autorità unica ai sensi di un accordo bilaterale con tale paese terzo o in conformità alle norme di tale organizzazione regionale per la gestione della pesca. Tale comunicazione è effettuata previa consultazione dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità della normativa dell'Unione e della normativa nazionale concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
3. La Commissione o l'organismo da essa designato può, nell'ambito degli accordi sulla pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o nell'ambito di organizzazioni regionali per la gestione della pesca o analoghi accordi di cui l'Unione sia parte contraente o parte cooperante non contraente, comunicare le informazioni rilevanti in merito a inadempimento delle norme della politica comune della pesca o infrazioni gravi di cui all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento sul controllo ad altre parti di tali accordi, organizzazioni o convenzioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni.
CAPO II
Obblighi di comunicazione
Art.165
Formato e termini per le relazioni
1. Per la relazione quinquennale di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento sul controllo gli Stati membri utilizzano i dati definiti nell'allegato XXXVII.
2. La relazione che precisa le modalità applicate per la compilazione dei rapporti sui dati di base di cui all'articolo 118, paragrafo 4, del regolamento sul controllo è inviata sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora tali modalità vengano modificate, gli Stati membri inviano una nuova relazione.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art.166
Abrogazione
1. Sono abrogati i seguenti regolamenti: regolamento (CEE) n. 2807/83, regolamento (CEE) n. 3561/85, regolamento (CEE) n. 493/87, regolamento (CEE) n. 1381/87, regolamento (CEE) n. 1382/87, regolamento (CE) n. 2943/95, regolamento (CE) n. 1449/98, regolamento (CE) n. 2244/2003, regolamento (CE) n. 1281/2005, regolamento (CE) n. 1042/2006, regolamento (CE) n. 1542/2007, regolamento (CE) n. 1077/2008 e regolamento (CE) n. 409/2009.
2. Il regolamento (CE) n. 356/2005 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2012.
3. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Art.167
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fatta eccezione per il titolo VII che entra in vigore il 1° luglio 2011.
Tuttavia, il titolo II, capo III, e il titolo IV, capo I, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. Conformemente all'articolo 124, lettera c), del regolamento sul controllo e al primo comma, il titolo VII si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Antonio Raffone